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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dr. Chiara Di Benedetto Consigliere
3. dr. Francesca Gomez de Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.911/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Pierpaolo Laurenza, Parte_1
presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, via Turati n.17 .
appellante
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Itala De Benedictis, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura IN in Caserta, via Arena, località San Benedetto.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 10/4/2024,
ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di S. Parte_1 Maria Capuavetere, in funzione di giudice del lavoro, n.1954 del 17/10/2023, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla sua domanda volta ad ottenere la condanna dell'IN al pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità a seguito di omologa di ATP, ma aveva compensato le spese di giudizio.
2.L'appellante ha censurato la pronuncia di compensazione delle spese e la mancata applicazione del principio di soccombenza virtuale, nonostante la totale soccombenza dell'IN, considerato che il pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità era avvenuto da parte dell' oltre i 120 giorni previsti dalla legge ed anche dopo il CP_1
deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Peraltro doveva anche considerarsi che l' , nella propria comparsa di costituzione di primo grado, non CP_1
aveva eccepito alcuna irregolarità, da parte di esso appellante, nell'iter amministrativo volto ad ottenere il pagamento della prestazione , né aveva giustificato in alcun modo il ritardo nel pagamento.
3. Ha rilevato l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'applicazione della compensazione delle spese di giudizio ex art.92 c.p.c, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza virtuale ed ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'IN al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in applicazione del DM n. 147/2022, con attribuzione e con vittoria di spese anche del giudizio di appello, con attribuzione.
4.L'IN si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
5.All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti , la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.L'appello è fondato e va accolto .
7.L'art.92, c.2° c.p.c., nel testo sostituito dal DL n. 132/2014 convertito in legge n.
162/2014 applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti ,parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti , parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma.
Tale disposizione è stata univocamente considerata dalla Suprema Corte come una norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass.
26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012,n. 2572).
Si è quindi ritenuto rientrare nelle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione l'ipotesi di particolare complessità e novità delle questioni trattate ( cfr. Cass. 23/5/2003
n. 8210), oppure la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso ( cfr. Cass. ord. n. 21157/2019) o anche quando “la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte
Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia” ( Cass. sez.2 29/11/2016 n. 24234).
8.Nel caso di specie sicuramente non ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice non può ritenersi che la condotta dell'IN, consistente nell'aver pagato i ratei di assegno prima della notifica del ricorso introduttivo, giustifichi la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, considerato che il aveva effettuato la notifica del decreto di omologa in data Pt_1
5/7/2022 e l' ha provveduto al pagamento dei ratei di assegno ordinario di CP_1
invalidità solo in data 1/7/2023, e quindi non solo dopo il decorso dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, ma anche dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Dunque l'odierno appellante è stato costretto ad instaurare il presente giudizio per ottenere dall'IN il pagamento della prestazione cui aveva diritto e non risulta, perché non lo deduce neppure l'IN , che il ritardo nel pagamento sia dovuto al mancato invio, da parte del , del modello AP59, come sostenuto dal primo Pt_1
giudice, laddove ciò che rileva è la mancata osservanza, da parte dell' , del CP_1
termine di 120 giorni sancito dall'art.445bis comma 5 c.p.c.
9.Pertanto l'appello va accolto ed in riforma del secondo capo dell'impugnata sentenza l'IN va condannato al pagamento delle spese di primo grado, liquidate in euro
1.863,50, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv.
Pierpaolo Laurenza antistatario.
10.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al limitato valore dell'appello, ai sensi del DM n.147/2022, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma del secondo capo dell'impugnata sentenza condanna l'IN al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.863,50, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Pierpaolo Laurenza antistatario;
2) condanna, inoltre, l'IN al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 961,50, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Pierpaolo Laurenza antistatario .
Così deciso in Napoli il giorno 19 maggio 2025
Il Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dr. Chiara Di Benedetto Consigliere
3. dr. Francesca Gomez de Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.911/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Pierpaolo Laurenza, Parte_1
presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, via Turati n.17 .
appellante
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Itala De Benedictis, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura IN in Caserta, via Arena, località San Benedetto.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 10/4/2024,
ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di S. Parte_1 Maria Capuavetere, in funzione di giudice del lavoro, n.1954 del 17/10/2023, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla sua domanda volta ad ottenere la condanna dell'IN al pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità a seguito di omologa di ATP, ma aveva compensato le spese di giudizio.
2.L'appellante ha censurato la pronuncia di compensazione delle spese e la mancata applicazione del principio di soccombenza virtuale, nonostante la totale soccombenza dell'IN, considerato che il pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità era avvenuto da parte dell' oltre i 120 giorni previsti dalla legge ed anche dopo il CP_1
deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Peraltro doveva anche considerarsi che l' , nella propria comparsa di costituzione di primo grado, non CP_1
aveva eccepito alcuna irregolarità, da parte di esso appellante, nell'iter amministrativo volto ad ottenere il pagamento della prestazione , né aveva giustificato in alcun modo il ritardo nel pagamento.
3. Ha rilevato l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'applicazione della compensazione delle spese di giudizio ex art.92 c.p.c, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza virtuale ed ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'IN al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in applicazione del DM n. 147/2022, con attribuzione e con vittoria di spese anche del giudizio di appello, con attribuzione.
4.L'IN si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
5.All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti , la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.L'appello è fondato e va accolto .
7.L'art.92, c.2° c.p.c., nel testo sostituito dal DL n. 132/2014 convertito in legge n.
162/2014 applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti ,parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti , parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma.
Tale disposizione è stata univocamente considerata dalla Suprema Corte come una norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass.
26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012,n. 2572).
Si è quindi ritenuto rientrare nelle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione l'ipotesi di particolare complessità e novità delle questioni trattate ( cfr. Cass. 23/5/2003
n. 8210), oppure la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso ( cfr. Cass. ord. n. 21157/2019) o anche quando “la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte
Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia” ( Cass. sez.2 29/11/2016 n. 24234).
8.Nel caso di specie sicuramente non ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice non può ritenersi che la condotta dell'IN, consistente nell'aver pagato i ratei di assegno prima della notifica del ricorso introduttivo, giustifichi la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, considerato che il aveva effettuato la notifica del decreto di omologa in data Pt_1
5/7/2022 e l' ha provveduto al pagamento dei ratei di assegno ordinario di CP_1
invalidità solo in data 1/7/2023, e quindi non solo dopo il decorso dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, ma anche dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Dunque l'odierno appellante è stato costretto ad instaurare il presente giudizio per ottenere dall'IN il pagamento della prestazione cui aveva diritto e non risulta, perché non lo deduce neppure l'IN , che il ritardo nel pagamento sia dovuto al mancato invio, da parte del , del modello AP59, come sostenuto dal primo Pt_1
giudice, laddove ciò che rileva è la mancata osservanza, da parte dell' , del CP_1
termine di 120 giorni sancito dall'art.445bis comma 5 c.p.c.
9.Pertanto l'appello va accolto ed in riforma del secondo capo dell'impugnata sentenza l'IN va condannato al pagamento delle spese di primo grado, liquidate in euro
1.863,50, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv.
Pierpaolo Laurenza antistatario.
10.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al limitato valore dell'appello, ai sensi del DM n.147/2022, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma del secondo capo dell'impugnata sentenza condanna l'IN al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.863,50, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Pierpaolo Laurenza antistatario;
2) condanna, inoltre, l'IN al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 961,50, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Pierpaolo Laurenza antistatario .
Così deciso in Napoli il giorno 19 maggio 2025
Il Presidente est.