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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 20 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 163 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Giuliana Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace
[...]
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, aveva convenuto in giudizio l' al Parte_1 CP_2
fine di ottenere l'accertamento della natura professionale della sindrome del tunnel carpale e della bronchite cronica dai quali era asseritamente affetto e la condanna dell' al pagamento CP_2 delle prestazioni dovute.
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto delle domande proposte, CP_2
considerata l'insussistenza del rischio, la mancanza di nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta, nonché il difetto di prova in ordine all'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni descritte nel ricorso.
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa mediante documenti, prova testimoniale ed espletamento di CTU, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, aveva dichiarato che il medesimo aveva diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico di misura pari al 9%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e aveva, pertanto,
condannato l' al pagamento delle somme dovute, oltre maggior somma tra interessi e CP_2
rivalutazione.
Il primo giudice aveva, altresì, condannato l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, CP_2
delle spese del giudizio, che aveva liquidato in misura pari a €. 2.905,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' , malgrado la regolare notificazione del ricorso in appello, dell'originario decreto di CP_2
fissazione della prima udienza e del decreto di anticipazione della medesima, non si è costituito nella presente fase del giudizio.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
voglia:
1)- condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella CP_1
misura di € 5.391,00 oltre spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo
2 l'aumento che riterrà di giustizia
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei
sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle
spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare
nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate
nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del
beneficio. Si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni
rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha formulato tre motivi di appello. Parte_1
1) Nullità della pronuncia sulle spese per violazione art. 132, n. 4, c.p.c.
Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, fornendo una motivazione, a suo dire, soltanto apparente, non aveva, in realtà,
indicato il criterio seguito nella quantificazione dei compensi, alcunché argomentando in ordine alle caratteristiche, all'urgenza e al pregio dell'opera prestata, all'importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare, alle condizioni soggettive del cliente e ai risultati conseguiti,
nonché, quanto alla difficoltà dell'affare, ai contrasti giurisprudenziali, alla quantità e al contenuto della corrispondenza necessariamente intrattenuta con il cliente, senza neanche spiegare perché aveva applicato valori prossimi ai minimi.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, n. 5, DM 55/2014.
Con un secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado in Parte_1
quanto il giudice aveva liquidato le spese in misura onnicomprensiva e unitaria, senza indicare i compensi relativi alle singole fasi, né lo scaglione di valore utilizzato, e senza tenere in alcuna considerazione la nota spese presentata.
Le spese, ha, quindi, proseguito l'appellante, dovevano essere ricalcolate, utilizzando lo
3 scaglione di valore da €. 5.200,00 a e. 26.000,00 ed applicando i compensi medi, vista l'assenza di circostanze eccezionali idonee a giustificare eventuali riduzioni, in considerazione dell'avvenuto svolgimento di sei udienze, tenutesi nell'arco di quattro anni, con necessità di escussione testi ed espletamento di CTU specialistica.
3) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione
dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014.
Con un terzo motivo, l'appellante ha lamentato il fatto che il primo giudice non si fosse pronunciato sulla richiesta di applicazione dei valori medi formulata nelle note di trattazione scritta depositate il 14 dicembre 2022, nelle quali si erano evidenziate le “condizioni soggettive
del ricorrente, l'urgenza e risultati che dalla presenza di una prestazione di natura
previdenziale, che ha richiesto specifiche competenze giuridiche e medico legali sia nella fase di
studio (valutazione della fondatezza della domanda, la quantificazione del danno e la
predisposizione di mezzi istruttori - individuazione testi) che in quella istruttoria/di trattazione
(intimazioni dei testimoni e relative notificazioni, audizione degli stessi ed esame delle relative
prove testimoniali, consulenza tecnica di ufficio con relativa scelta e designazione di adeguati
consulenti di parte, esame bozza peritale ed elaborato definitivo) e conseguiti giustificano
ampiamente l'utilizzo dei compensi perlomeno minimi previsti dal D.M. 55/2014”.
Tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 5.200,01 - € 26.000,00), pertanto, ha concluso l'appellante, i compensi dovuti erano, pertanto, pari ad € 5.931,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
***
L'appello è infondato.
Occorre, innanzitutto, osservare come il primo giudice, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, avesse espressamente indicato lo scaglione di riferimento utilizzato nella liquidazione delle spese, e cioè quello da €. 5.200,00 a €. 26.000,00 (si vedano le ultime due righe della pagina 2 della sentenza impugnata), coincidente con quello la cui applicazione è stata
4 domandata dallo stesso appellante.
Il compenso liquidato, pari a €. 2.905,00, risulta, d'altra parte, come riconosciuto dallo stesso appellante, superiore ai valori minimi di tariffa, che sarebbero stati pari a €. 2.695,50 [(€. 929,00
+ €. 777,00 + €. 1664,00 + €. 2021,00) : 2], con la conseguenza che la liquidazione in questione non risulta censurabile.
Infatti, anche in conformità ai principi elaborati dalla Suprema Corte, “in tema di liquidazione
delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un
vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo
quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con
apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire
ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e
la misura di questo” (così, tra le altre conformi, Cass. 89/2021, nonché Cass. 19989/2012).
Nella fattispecie, d'altronde, nella quale il ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, aveva sottoposto alla controparte e al giudice questioni di fatto e di diritto connotate da semplicità e nella quale il procedimento si era svolto senza che nelle udienze di trattazione fosse stato necessario lo svolgimento di particolari deduzioni d'udienza, senza che la parte ricorrente avesse formulato osservazioni sulla bozza della CTU, senza che fosse stata necessaria una discussione finale della causa, se non, quanto alla parte ricorrente, in ordine alle spese del giudizio, in cui la prova orale (escussione di due testi di parte ricorrente) era stata espletata in un'unica udienza ed in cui tre delle cinque udienze totali (una era stata rinviata d'ufficio) si erano svolte nelle forme della trattazione scritta, la liquidazione effettuata dal Tribunale risulta del tutto congrua.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, risulta, quindi, irrilevante la circostanza che il primo giudice non avesse distinto la liquidazione relativa alle singole fasi, considerato che, come sopra osservato, il complesso delle spese liquidate era stato conforme alle tariffe professionali.
Sulla base delle motivazioni sopra riportate, l'appello proposto da deve, Parte_1
quindi, essere rigettato.
5 Considerata la contumacia dell' nulla deve disporsi in ordine alle spese della presente fase CP_2
del giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 11 febbraio 2025.
L'estensore…………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 20 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 163 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Giuliana Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace
[...]
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, aveva convenuto in giudizio l' al Parte_1 CP_2
fine di ottenere l'accertamento della natura professionale della sindrome del tunnel carpale e della bronchite cronica dai quali era asseritamente affetto e la condanna dell' al pagamento CP_2 delle prestazioni dovute.
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto delle domande proposte, CP_2
considerata l'insussistenza del rischio, la mancanza di nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta, nonché il difetto di prova in ordine all'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni descritte nel ricorso.
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa mediante documenti, prova testimoniale ed espletamento di CTU, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, aveva dichiarato che il medesimo aveva diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico di misura pari al 9%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e aveva, pertanto,
condannato l' al pagamento delle somme dovute, oltre maggior somma tra interessi e CP_2
rivalutazione.
Il primo giudice aveva, altresì, condannato l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, CP_2
delle spese del giudizio, che aveva liquidato in misura pari a €. 2.905,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' , malgrado la regolare notificazione del ricorso in appello, dell'originario decreto di CP_2
fissazione della prima udienza e del decreto di anticipazione della medesima, non si è costituito nella presente fase del giudizio.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
voglia:
1)- condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella CP_1
misura di € 5.391,00 oltre spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo
2 l'aumento che riterrà di giustizia
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei
sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle
spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare
nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate
nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del
beneficio. Si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni
rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha formulato tre motivi di appello. Parte_1
1) Nullità della pronuncia sulle spese per violazione art. 132, n. 4, c.p.c.
Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, fornendo una motivazione, a suo dire, soltanto apparente, non aveva, in realtà,
indicato il criterio seguito nella quantificazione dei compensi, alcunché argomentando in ordine alle caratteristiche, all'urgenza e al pregio dell'opera prestata, all'importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare, alle condizioni soggettive del cliente e ai risultati conseguiti,
nonché, quanto alla difficoltà dell'affare, ai contrasti giurisprudenziali, alla quantità e al contenuto della corrispondenza necessariamente intrattenuta con il cliente, senza neanche spiegare perché aveva applicato valori prossimi ai minimi.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, n. 5, DM 55/2014.
Con un secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado in Parte_1
quanto il giudice aveva liquidato le spese in misura onnicomprensiva e unitaria, senza indicare i compensi relativi alle singole fasi, né lo scaglione di valore utilizzato, e senza tenere in alcuna considerazione la nota spese presentata.
Le spese, ha, quindi, proseguito l'appellante, dovevano essere ricalcolate, utilizzando lo
3 scaglione di valore da €. 5.200,00 a e. 26.000,00 ed applicando i compensi medi, vista l'assenza di circostanze eccezionali idonee a giustificare eventuali riduzioni, in considerazione dell'avvenuto svolgimento di sei udienze, tenutesi nell'arco di quattro anni, con necessità di escussione testi ed espletamento di CTU specialistica.
3) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione
dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014.
Con un terzo motivo, l'appellante ha lamentato il fatto che il primo giudice non si fosse pronunciato sulla richiesta di applicazione dei valori medi formulata nelle note di trattazione scritta depositate il 14 dicembre 2022, nelle quali si erano evidenziate le “condizioni soggettive
del ricorrente, l'urgenza e risultati che dalla presenza di una prestazione di natura
previdenziale, che ha richiesto specifiche competenze giuridiche e medico legali sia nella fase di
studio (valutazione della fondatezza della domanda, la quantificazione del danno e la
predisposizione di mezzi istruttori - individuazione testi) che in quella istruttoria/di trattazione
(intimazioni dei testimoni e relative notificazioni, audizione degli stessi ed esame delle relative
prove testimoniali, consulenza tecnica di ufficio con relativa scelta e designazione di adeguati
consulenti di parte, esame bozza peritale ed elaborato definitivo) e conseguiti giustificano
ampiamente l'utilizzo dei compensi perlomeno minimi previsti dal D.M. 55/2014”.
Tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 5.200,01 - € 26.000,00), pertanto, ha concluso l'appellante, i compensi dovuti erano, pertanto, pari ad € 5.931,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
***
L'appello è infondato.
Occorre, innanzitutto, osservare come il primo giudice, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, avesse espressamente indicato lo scaglione di riferimento utilizzato nella liquidazione delle spese, e cioè quello da €. 5.200,00 a €. 26.000,00 (si vedano le ultime due righe della pagina 2 della sentenza impugnata), coincidente con quello la cui applicazione è stata
4 domandata dallo stesso appellante.
Il compenso liquidato, pari a €. 2.905,00, risulta, d'altra parte, come riconosciuto dallo stesso appellante, superiore ai valori minimi di tariffa, che sarebbero stati pari a €. 2.695,50 [(€. 929,00
+ €. 777,00 + €. 1664,00 + €. 2021,00) : 2], con la conseguenza che la liquidazione in questione non risulta censurabile.
Infatti, anche in conformità ai principi elaborati dalla Suprema Corte, “in tema di liquidazione
delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un
vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo
quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con
apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire
ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e
la misura di questo” (così, tra le altre conformi, Cass. 89/2021, nonché Cass. 19989/2012).
Nella fattispecie, d'altronde, nella quale il ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, aveva sottoposto alla controparte e al giudice questioni di fatto e di diritto connotate da semplicità e nella quale il procedimento si era svolto senza che nelle udienze di trattazione fosse stato necessario lo svolgimento di particolari deduzioni d'udienza, senza che la parte ricorrente avesse formulato osservazioni sulla bozza della CTU, senza che fosse stata necessaria una discussione finale della causa, se non, quanto alla parte ricorrente, in ordine alle spese del giudizio, in cui la prova orale (escussione di due testi di parte ricorrente) era stata espletata in un'unica udienza ed in cui tre delle cinque udienze totali (una era stata rinviata d'ufficio) si erano svolte nelle forme della trattazione scritta, la liquidazione effettuata dal Tribunale risulta del tutto congrua.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, risulta, quindi, irrilevante la circostanza che il primo giudice non avesse distinto la liquidazione relativa alle singole fasi, considerato che, come sopra osservato, il complesso delle spese liquidate era stato conforme alle tariffe professionali.
Sulla base delle motivazioni sopra riportate, l'appello proposto da deve, Parte_1
quindi, essere rigettato.
5 Considerata la contumacia dell' nulla deve disporsi in ordine alle spese della presente fase CP_2
del giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 11 febbraio 2025.
L'estensore…………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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