Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2024, n. 22007
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Sentenza 5 agosto 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 4 luglio 2024, con numero di registro generale 16974/2023. Le parti in causa erano un lavoratore, ricorrente, e una società, controricorrente, in merito all'inefficacia di un licenziamento per omessa motivazione. Il lavoratore richiedeva la reintegrazione e il risarcimento del danno, mentre la società contestava la tempestività dell'opposizione al provvedimento di primo grado, sostenendo di non aver ricevuto comunicazione dell'ordinanza.

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso del lavoratore, ritenendo che il licenziamento fosse inefficace per difetto di motivazione, applicando la tutela risarcitoria prevista dall'art. 8 della legge n. 604/1966. Ha argomentato che, nonostante il lavoratore non avesse richiesto l'accertamento della motivazione del licenziamento, la società non potesse avvantaggiarsi della propria omissione. Inoltre, ha stabilito che il termine per l'opposizione decorre dalla notificazione dell'ordinanza, garantendo così il diritto di difesa del lavoratore. La Corte ha infine rigettato il ricorso della società, compensando le spese processuali per la complessità della questione.

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Massime1

Nel cd. "rito Fornero", qualora la parte convenuta in giudizio sia dichiarata contumace, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione decorre dalla data della notificazione, a cura del ricorrente, dell'ordinanza integrale emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, in quanto l'art. 1, comma 51, della citata legge, applicabile ratione temporis, deve essere interpretato sistematicamente alla luce del principio espresso dall'art. 643, comma 2, c.p.c., di contemperamento del diritto di difesa del convenuto con quello alla stabilità del provvedimento ottenuto dalla parte che si è legittimamente attivata e ha ritualmente instaurato il contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2024, n. 22007
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22007
    Data del deposito : 5 agosto 2024

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