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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7984/2024, pubblicata il 12/09/2024,
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA P.IVA_1
MEUCCI 14A 35028 PIOVE DI SACCO, elettivamente domiciliata in VIA SARDEGNA 14/1
30030 FOSSO' presso lo Studio dell'Avv. FASULO FILIPPO MARIO (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._1
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del RT P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA LIVIO CAMBI 5 20151 MILANO, elettivamente domiciliata in VIA AURELIO SAFFI 10 MILANO presso lo Studio dell'Avv.
SCIARRILLO DANIELE (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta C.F._2 delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Leasing.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
pagina 1 di 12 “In totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano nr. 7984/24 pubblicata il 12/09/24, voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, dichiarare la nullità della decisione impugnata per ingiustizia, illegittimità, erroneità, illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e per l'effetto, voglia accogliere in virtù di tutti i plurimi e articolati motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate in prime cure così riformulate come qui di seguito riportate. NEL MERITO In via principale Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria eccezione e deduzione: - Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola con cui sono stati pattuiti e determinati gli interessi ultralegali ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. e 1419 c.c. per la mancata indicazione e indeterminatezza del piano di ammortamento, in quanto incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e /o per violazione degli artt. 1284, comma 4 c.c e 1346 c.c., ovvero ancora per difformità tra tasso leasing contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto, nonché per la mancata indicazione e indeterminatezza del tasso annuo effettivo. - Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola di determinazione degli interessi nonché del piano di ammortamento e della clausola contenente il tasso leasing, significante l'accordo sul costo complessivo del credito, con valori percentuali errati e comunque non veritieri, in violazione dell'art. 117 TUB commi
4, 6 e 8; e ancora, accertare e dichiarare anche in violazione della delibera CICR 9 febbraio
2000, art. 6, l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di interessi, che all'esito dell'espletanda istruttoria, risultassero indeterminati e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti per interessi applicati nel corso del rapporto sino alla data odierna, con condanna della convenuta all'applicazione in via dispositiva della sanzione di cui al comma 7 dell'art. 117
TUB, con rielaborazione del saldo secondo i tassi BOT annuali minimi tempo per tempo vigenti ad ogni scadenza della rata di rimborso e senza alcuna capitalizzazione (D.Lgs. n. 385/1993) secondo il regime finanziario dell'interesse semplice. - Conseguentemente, a seguito della rideterminazione del saldo nel rapporto dare-avere tra le parti, ordinare, disporre e comandare alla società di leasing convenuta, di provvedere alla rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo minimo BOT come rilevato nei 12 mesi precedenti la stipula iniziale del contratto e nel valore del saggio risultante via via nel corso delle successive scadenze pattuite per il pagamento dei canoni;
e così anche per il periodo successivo alla data di pubblicazione della sentenza, fino al termine del rimborso, per come risultanti dal nuovo piano di ammortamento. - Condannarsi infine la società di leasing alla RT restituzione in favore della parte attrice società dell'importo dato dalla differenza Parte_2
pagina 2 di 12 fra gli importi già corrisposti a titolo di interessi e altri oneri in parte non dovuti, con riferimento ai canoni effettivamente versati, a seguito del conteggio della indicizzazione operata dalla banca in corso di esecuzione del contratto e gli importi che invece avrebbero dovuto essere pagati alla luce del ricalcolo dei canoni conseguente all'accoglimento delle domande sopra radicate, con decorrenza dalla sottoscrizione iniziale del contratto e con riferimento alle singole successive modificazioni dello stesso. Si indicano i seguenti importi in via gradata subordinata, quali risultato contabile del ricalcolo per le ragioni e con le modalità di più sopra indicate indicate: -
(pro tempore) euro 355.787,35 - RICALCOLO AL TASSO Parte_3
LEGALE euro 315.029,29 - (alla stipula) euro 167.224,07 IN Parte_3
VIA ISTRUTTORIA Il contratto riporta l'esito espresso dal valore del canone periodico non i criteri impiegati per determinarlo, per cui l'ausilio di un CTU si ritiene utile e conducente a dipanare ogni dubbio. Si rivolge istanza perchè codesto Ill.mo giudice disponga CTU contabile e convochi il perito d'ufficio per rendere precisi chiarimenti tecnici scientificamente fondati, seguendo i temi e i problemi che abbiamo ampiamente esposto, e le soluzioni tecniche proprie della matematica finanziaria, rispondendo ai quesiti formulati, tenendo a mente il quesito che qui di seguito, questo difensore si permette di indicare nel seguente tenore: In caso di contestazione dei calcoli effettuati da questa difesa, si rivolge istanza a che l'Ill.mo Tribunale adìto, disponga CTU tecnico contabile, ponendo il seguente articolato
QUESITO PERITALE - Dica il CTU se, esaminati gli atti e i documenti di causa, compiuto ogni accertamento utile, le pattuizioni sulla base delle indicazioni contrattuali relative agli interessi, le clausole regolanti le modalità di determinazione del piano di ammortamento ovvero dei canoni di cui al contratto di leasing controverso, presentino elementi di indeterminatezza o indeterminabilità e dunque sia o meno possibile individuare in modo univoco, la misura degli interessi corrispettivi a carico del cliente;
ovvero sia riscontrabile un difetto di trasparenza sotto il profilo della mancata coincidenza del tasso leasing indicato o comunque rilevabile sulla base dei dati contrattuali e quello determinato e praticato effettivamente. - Dica il CTU se siano stati pagati interessi e oneri comunque denominati superiori a quelli dovuti rispetto alle pattuizioni contrattuali. - Descriva le clausole contrattuali contenute nel contratto di leasing in relazione a tutti gli interessi, oneri e commissioni posti a carico del cliente. Indichi lo stato di esecuzione del contratto alla data di riferimento della consulenza e tutti i pagamenti che sono stati eseguiti nel corso del tempo, avendo cura di indicare separatamente la linea capitale rimborsata, gli interessi corrispettivi e moratori se dovuti unitamente agli altri oneri effettivamente corrisposti.
Dica ancora il CTU quale sia il regime di capitalizzazione applicato dalla società di leasing alla stipula e durante l'ammortamento; se il tasso interno di attualizzazione sia equivalente a quello pagina 3 di 12 effettivo di capitalizzazione;
dica infine se il tasso leasing indicato in contratto sia difforme o meno da quello effettivo determinato ex ante dall'ammortamento, con un doppio calcolo basato sulla formula del TIR della normativa comunitaria ovvero di quella -riduttiva- prevista dalle
Disposizioni di Banca d'Italia e riprodotte nel contratto oggetto di causa. In caso di difformità, proceda il CTU al ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo minimo BOT ex art. 117 TUB, cioè applicando i tassi minimi BOT relativi ai dodici mesi precedenti il contratto o, se più favorevoli, quelli relativi ai dodici mesi precedenti l'operazione; ovvero al tasso legale, indicando le somme dovute in restituzione al ricorrente”. - In ipotesi di indeterminatezza del tasso di interesse moratorio provveda a ricalcolare i relativi interessi applicando il tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117 TUB nella rilevazione più favorevole al cliente. - Verifichi anche se sia stato applicato un tasso base di riferimento inferiore a quello vigente al momento della stipula, comportante la applicazione di un tasso di interesse superiore a quello indicato in contratto;
in caso di accertamento positivo ridetermini il rapporto mediante applicazione del tasso minimo BOT ai sensi dell'art. 117 comma 7 TUB in sostituzione del tasso di interesse praticato, quantificando la maggior somma corrisposta dal cliente a titolo di interessi, come risultante dalla predetta rideterminazione. - Verifichi pure se la società di leasing abbia calcolato illegittimamente gli interessi anche sul prezzo per l'opzione di acquisto finale;
in caso di riscontrata illegittimità, ridetermini il rapporto contrattuale, rapportando gli interessi convenuti in contratto al reale ed effettivo importo finanziato compensando il credito vantato a titolo di interessi non dovuti. - Accerti inoltre il CTU se le pattuizioni relative agli interessi di cui al contratto versato in atti prevedano un piano di ammortamento determinato secondo una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a interesse composto, e se quindi comprenda un meccanismo implicito ed occulto di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 c.c. Nell'ipotesi di risposta affermativa, indichi con quale metodologia il piano di ammortamento sia depurabile degli effetti anatocistici in modo che lo stesso risulti rispettoso delle condizioni economiche pattuite in punto di interessi, calcolando la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale riconteggio e quanto dovuto dalla parte attorea per le rate già corrisposte;
nel caso non fosse possibile la depurazione proceda alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice, anziché composto;
calcoli infine la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato per le rate (canoni) corrisposte. - Quantifichi infine il CTU le somme versate complessivamente alla società di leasing secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, determinando il dovuto sulla base del ricalcolo al tasso di legge (sia tasso BOT che al tasso legale) nella modalità più favorevole all'utilizzatore, tempo per tempo vigente, rispetto alla costruzione del piano di ammortamento pagina 4 di 12 a rata (canone) costante, sia in regime di interesse semplice che composto. - Determini infine il
CTU l'eventuale somma a credito dell'utilizzatore in conseguenza delle somme indebitamente incassate dalla società di leasing al momento della domanda giudiziale. = Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Salvo ogni altro diritto nella forma più ampia e generale.”
Per A' : “In via principale rigettare l'appello RT CP_1 ex adverso proposto in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto;
in via istruttoria rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed irrilevanti;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio. Si rifiuta il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove ex adverso dedotte”.
FATTO E DIRITTO
La ha proposto Parte_1
tempestivo appello avverso la sentenza n. 7984/24 del Tribunale di Milano che aveva respinto le domande dalla stessa proposte nei confronti di RT
, aventi ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente versate alla
[...]
convenuta in esecuzione del contratto di leasing stipulato dalle parti in data
28.12.2007 in relazione all'immobile sito in Piove di Sacco via Meucci n. 26,
previo accertamento della nullità parziale del contratto stesso quanto alla mancata allegazione del piano di ammortamento e alla corretta indicazione del tasso
leasing, oltre che alla violazione del divieto di abuso di dipendenza economica
(con conseguente applicazione dell'art.117 TUB, e dunque sostituzione degli interessi pattuiti con quelli BOT previsti dalla norma). Ha censurato la sentenza appellata per aver erroneamente: - ritenuto che al contratto di leasing non fosse applicabile la disciplina in materia di contratti bancari, e segnatamente le disposizioni dell'art.117 TUB in caso di mancata allegazione del piano di pagina 5 di 12 ammortamento o di indicazione del tasso leasing, non costituendo questi elementi essenziali del contratto, ma da indicarsi solo – sulla base di normativa secondaria
– a fini informativi e di trasparenza;
- affermato che non integrasse violazione dell'art.117 TUB (con applicazione della relativa sanzione sostitutiva) l'erronea indicazione del tasso leasing o tasso interno di attualizzazione (essendo in suo luogo stata riportata la misura del tasso nominale annuo), considerata altresì la mancanza di alcun piano di ammortamento, necessario invece per determinare il debito residuo ad una certa data e, quindi, per calcolare gli interessi ogni qual volta il tasso subisca una variazione, nonché per comprendere quale fosse il regime della capitalizzazione degli interessi (semplice o composto); - omesso di valutare la denunciata illegittimità del sistema di ammortamento alla francese in realtà applicato al contratto, senza che fosse stata pattuita la capitalizzazione composta degli interessi derivata da tale sistema. Come già in primo grado ha chiesto dunque che, ricalcolati gli interessi dovuti quale utilizzatore al tasso BOT
pro tempore oppure a quello legale o ancora a quello BOT al momento della stipula, la venisse condannata alla restituzione degli RT
importi eccedenti il dovuto, pari rispettivamente ad Euro 355.787,35 oppure Euro
315.029,29 oppure Euro 167.224,07, il tutto eventualmente previo espletamento di CTU.
, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per Controparte_2
violazione delle prescrizioni di cui all'art.342 cpc, ne ha chiesto il rigetto,
pagina 6 di 12 affermando la novità di alcune questioni introdotte per la prima volta in sede di impugnazione.
In ordine alla questione di inammissibilità dell'appello, si osserva che l'art.342
cpc, come novellato dalla l. n.134/2012, non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile (Cass.
n.10916/17). A dette prescrizioni si è attenuta l'appellante, sebbene con l'adozione di una tecnica espositiva in contrasto con il criterio di sinteticità
imposto dall'art.121 cpc e con ripetizione all'interno di ciascun motivo d'appello delle stesse questioni dedotte in via principale negli altri.
Nessuna nuova domanda risulta poi essere stata proposta per la prima volta con l'appello, essendo in particolare già stata prospettata in primo grado sia quella fondata sulla nullità della capitalizzazione degli interessi (rispetto alla quale il
Tribunale si è infatti espresso, dichiarandone la genericità) sia quella alla mancata consegna di un piano di ammortamento in sede di conclusione del contratto.
Va innanzitutto condivisa la premessa da cui muove la sentenza impugnata, e cioè
la impossibilità di ricondurre il leasing nel novero dei contratti bancari, con la conseguente diretta applicabilità della normativa specificamente dettata per pagina 7 di 12 questi. La definizione di leasing è stata fornita dall'art. 1, co. 136 della l.
n.124/2017, secondo cui la locazione finanziaria è il contratto con cui una banca o un intermediario finanziario, abilitato a norma del TUB, assume l'obbligo di acquistare o far costruire un bene, scelto su indicazioni dell'utilizzatore, che l'operatore finanziario mette poi a disposizione di quest'ultimo e questi ne assume tutti i rischi, per un dato periodo di tempo e a fronte del versamento di un canone periodico, che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto;
alla scadenza, è prevista la facoltà per l'utilizzatore di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito oppure, in caso contrario, di restituirlo. Tale definizione ricalca esattamente lo schema del leasing adottato nella prassi negoziale fino all'entrata in vigore della legge non tipizzato, e – per quel che qui interessa – anche dal contratto stipulato dalle parti (salva la diversa questione del regolamento della risoluzione del contratto, e l'applicabilità della disciplina legale solo ai rapporti i cui presupposti per la risoluzione si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge). Come affermato dal Tribunale, esso presenta una funzione di finanziamento realizzata attraverso il sinallagma della locazione (godimento di un bene dietro pagamento di un canone), con la previsione dell'opzione per l'acquisto alla scadenza del contratto, e dunque una complessità strutturale che impedisce di assimilarlo ad un mutuo, come delineato dall'art.1813 c.c.: corollario di tale diversità strutturale è che l'obbligazione dell'utilizzatore è quella di pagamento di un corrispettivo (il canone, che il concedente ha fissato in misura tale da comprendere anche la remunerazione del pagina 8 di 12 capitale impiegato per l'acquisto del bene), e non già la restituzione di una somma con i suoi interessi.
Nessuna disposizione di legge o regolamentare impone al concedente la consegna all'utilizzatore di un “piano di ammortamento”, ma la sua mancata consegna nemmeno si pone in contrasto con i principi generali di trasparenza bancaria,
considerato che il piano di ammortamento è soltanto l'esplicitazione numerica di tutte le condizioni contrattuali (che riportano con chiarezza il corrispettivo complessivo del leasing finanziario, il numero di rate per il rimborso e la loro misura unitaria nonché scadenza e periodicità), aritmeticamente ricavabile dal testo negoziale e dal documento di sintesi allegato, dai quali l'utilizzatore, nel caso di specie rappresentato da impresa commerciale e non consumatore, può
ricavare il contenuto delle sue obbligazioni, quanto ad entità e modalità di pagamento: la sua omessa allegazione, quindi, potrebbe eventualmente rilevare solo quale violazione dei doveri di informazione, e quindi di una regola di comportamento comportante unicamente obblighi risarcitori ove richiesto e dimostrato un effettivo danno derivante dalla stessa, ma non già
l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Va da ultimo ricordato il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione
con la sentenza n.15130/24, secondo cui la mancata indicazione in contratto del regime di capitalizzazione da applicarsi non implica violazione del requisito di determinatezza/determinabilità dell'oggetto del contratto né violazione della pagina 9 di 12 normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e cliente.
ha poi sostenuto la nullità della clausola Parte_1
relativa agli interessi corrispettivi (con sua sostituzione ex art.117 TUB), atteso che il tasso leasing indicato numericamente in contratto (6,608%) non è
corrispondente a quello effettivamente risultante dall'insieme delle condizioni negoziali. La circostanza è pacifica, atteso che in luogo del tasso leasing (e cioè
del tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra il costo di acquisto del bene locato, al netto delle imposte, ed il valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto, al netto delle imposte,
contrattualmente previsti, secondo la definizione datane dalla Istruzioni di
Vigilanza per le Banche-Circolare della Banca d'Italia n.229 del 21.4.1999,
aggiornata al 25.7.2003, che ne ha prescritto l'indicazione nei leasing in luogo del tasso nominale annuo), sotto la relativa rubrica il contratto ha esposto invece il valore del tasso nominale annuo, circostanza che si ricava dallo stesso testo negoziale attraverso la precisazione di cui all'art.25 delle Condizioni Generali di contratto. Tale discrepanza, e la mancata indicazione numerica del tasso leasing o TIR, tuttavia, non è idonea a rendere indeterminabile il tasso stesso, che – a fronte della specifica indicazione di tutte le sue componenti (durata della locazione finanziaria, corrispettivo globale, prezzo dell'eventuale acquisto del bene alla scadenza del contratto, indicizzazione) – è ricavabile attraverso una operazione matematica, cosicché la difforme indicazione del tasso leasing
pagina 10 di 12 potrebbe al più rilevare a fini risarcitori, sulla deduzione che l'utilizzatore abbia subito un pregiudizio dall'inesatto adempimento degli obblighi di informazione e trasparenza gravanti su controparte. In questo senso si confronti Cass. n.
12889/21, secondo cui la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce una violazione dell'art. 117 TUB, sempreché il tasso leasing effettivamente applicato sia determinabile. Tale principio è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass. n. 29530/24), che ha precisato come la determinabilità per relationem è soddisfatta ove i criteri di rinvio siano prestabiliti dalle norme contrattuali o, se estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società concedente.
Nello specifico, la formula di matematica finanziaria da applicarsi per il calcolo del tasso leasing (o TIR che si dir si voglia) è data da:
valore attuale = ∑ (canone periodico/(1+tasso di interesse)^numero dei periodi)+prezzo di riscatto/(1+tasso di interesse)^durata del contratto.
Il contratto, come detto, contiene dal canto suo l'indicazione di tutti gli addendi
(e i componenti degli stessi) della sommatoria e, dunque, il canone periodico
(Euro 5.560,64 +IVA mensile oltre alla maxi rata iniziale di Euro 28.763,00), il tasso di interesse (6,608%), numero dei periodi (180), prezzo di riscatto (Euro
6.631,68 +IVA), durata del contratto (180 mesi). Per la sua applicazione, pertanto,
sono necessari e sufficienti gli elementi indicati in contratto, senza che per alcuno di essi possa dubitarsi della loro incertezza o eterodeterminazione arbitraria da pagina 11 di 12 parte della società di leasing: quanto ciò sia vero, del resto, è confermato dal fatto che lo stesso utilizzatore ha potuto ricavarlo attraverso calcoli matematici come pari al 6,796%.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna della Parte_1
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo
[...]
alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM n.147/22, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate ed al valore della causa (scaglione tra Euro
260.001,00 ed Euro 520.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello;
2. condanna al Parte_1
pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 17.179,00
per compensi (di cui Euro 4.389,00 per la fase di studio, Euro 2.552,00 per la fase introduttiva, Euro 2940,00 per la fase di trattazione ed Euro 7.298,00
per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti ex art. 13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano il 23/09/2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente Dr. Roberto Aponte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7984/2024, pubblicata il 12/09/2024,
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA P.IVA_1
MEUCCI 14A 35028 PIOVE DI SACCO, elettivamente domiciliata in VIA SARDEGNA 14/1
30030 FOSSO' presso lo Studio dell'Avv. FASULO FILIPPO MARIO (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._1
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del RT P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA LIVIO CAMBI 5 20151 MILANO, elettivamente domiciliata in VIA AURELIO SAFFI 10 MILANO presso lo Studio dell'Avv.
SCIARRILLO DANIELE (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta C.F._2 delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Leasing.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
pagina 1 di 12 “In totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano nr. 7984/24 pubblicata il 12/09/24, voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, dichiarare la nullità della decisione impugnata per ingiustizia, illegittimità, erroneità, illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e per l'effetto, voglia accogliere in virtù di tutti i plurimi e articolati motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate in prime cure così riformulate come qui di seguito riportate. NEL MERITO In via principale Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria eccezione e deduzione: - Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola con cui sono stati pattuiti e determinati gli interessi ultralegali ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. e 1419 c.c. per la mancata indicazione e indeterminatezza del piano di ammortamento, in quanto incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e /o per violazione degli artt. 1284, comma 4 c.c e 1346 c.c., ovvero ancora per difformità tra tasso leasing contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto, nonché per la mancata indicazione e indeterminatezza del tasso annuo effettivo. - Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola di determinazione degli interessi nonché del piano di ammortamento e della clausola contenente il tasso leasing, significante l'accordo sul costo complessivo del credito, con valori percentuali errati e comunque non veritieri, in violazione dell'art. 117 TUB commi
4, 6 e 8; e ancora, accertare e dichiarare anche in violazione della delibera CICR 9 febbraio
2000, art. 6, l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di interessi, che all'esito dell'espletanda istruttoria, risultassero indeterminati e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti per interessi applicati nel corso del rapporto sino alla data odierna, con condanna della convenuta all'applicazione in via dispositiva della sanzione di cui al comma 7 dell'art. 117
TUB, con rielaborazione del saldo secondo i tassi BOT annuali minimi tempo per tempo vigenti ad ogni scadenza della rata di rimborso e senza alcuna capitalizzazione (D.Lgs. n. 385/1993) secondo il regime finanziario dell'interesse semplice. - Conseguentemente, a seguito della rideterminazione del saldo nel rapporto dare-avere tra le parti, ordinare, disporre e comandare alla società di leasing convenuta, di provvedere alla rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo minimo BOT come rilevato nei 12 mesi precedenti la stipula iniziale del contratto e nel valore del saggio risultante via via nel corso delle successive scadenze pattuite per il pagamento dei canoni;
e così anche per il periodo successivo alla data di pubblicazione della sentenza, fino al termine del rimborso, per come risultanti dal nuovo piano di ammortamento. - Condannarsi infine la società di leasing alla RT restituzione in favore della parte attrice società dell'importo dato dalla differenza Parte_2
pagina 2 di 12 fra gli importi già corrisposti a titolo di interessi e altri oneri in parte non dovuti, con riferimento ai canoni effettivamente versati, a seguito del conteggio della indicizzazione operata dalla banca in corso di esecuzione del contratto e gli importi che invece avrebbero dovuto essere pagati alla luce del ricalcolo dei canoni conseguente all'accoglimento delle domande sopra radicate, con decorrenza dalla sottoscrizione iniziale del contratto e con riferimento alle singole successive modificazioni dello stesso. Si indicano i seguenti importi in via gradata subordinata, quali risultato contabile del ricalcolo per le ragioni e con le modalità di più sopra indicate indicate: -
(pro tempore) euro 355.787,35 - RICALCOLO AL TASSO Parte_3
LEGALE euro 315.029,29 - (alla stipula) euro 167.224,07 IN Parte_3
VIA ISTRUTTORIA Il contratto riporta l'esito espresso dal valore del canone periodico non i criteri impiegati per determinarlo, per cui l'ausilio di un CTU si ritiene utile e conducente a dipanare ogni dubbio. Si rivolge istanza perchè codesto Ill.mo giudice disponga CTU contabile e convochi il perito d'ufficio per rendere precisi chiarimenti tecnici scientificamente fondati, seguendo i temi e i problemi che abbiamo ampiamente esposto, e le soluzioni tecniche proprie della matematica finanziaria, rispondendo ai quesiti formulati, tenendo a mente il quesito che qui di seguito, questo difensore si permette di indicare nel seguente tenore: In caso di contestazione dei calcoli effettuati da questa difesa, si rivolge istanza a che l'Ill.mo Tribunale adìto, disponga CTU tecnico contabile, ponendo il seguente articolato
QUESITO PERITALE - Dica il CTU se, esaminati gli atti e i documenti di causa, compiuto ogni accertamento utile, le pattuizioni sulla base delle indicazioni contrattuali relative agli interessi, le clausole regolanti le modalità di determinazione del piano di ammortamento ovvero dei canoni di cui al contratto di leasing controverso, presentino elementi di indeterminatezza o indeterminabilità e dunque sia o meno possibile individuare in modo univoco, la misura degli interessi corrispettivi a carico del cliente;
ovvero sia riscontrabile un difetto di trasparenza sotto il profilo della mancata coincidenza del tasso leasing indicato o comunque rilevabile sulla base dei dati contrattuali e quello determinato e praticato effettivamente. - Dica il CTU se siano stati pagati interessi e oneri comunque denominati superiori a quelli dovuti rispetto alle pattuizioni contrattuali. - Descriva le clausole contrattuali contenute nel contratto di leasing in relazione a tutti gli interessi, oneri e commissioni posti a carico del cliente. Indichi lo stato di esecuzione del contratto alla data di riferimento della consulenza e tutti i pagamenti che sono stati eseguiti nel corso del tempo, avendo cura di indicare separatamente la linea capitale rimborsata, gli interessi corrispettivi e moratori se dovuti unitamente agli altri oneri effettivamente corrisposti.
Dica ancora il CTU quale sia il regime di capitalizzazione applicato dalla società di leasing alla stipula e durante l'ammortamento; se il tasso interno di attualizzazione sia equivalente a quello pagina 3 di 12 effettivo di capitalizzazione;
dica infine se il tasso leasing indicato in contratto sia difforme o meno da quello effettivo determinato ex ante dall'ammortamento, con un doppio calcolo basato sulla formula del TIR della normativa comunitaria ovvero di quella -riduttiva- prevista dalle
Disposizioni di Banca d'Italia e riprodotte nel contratto oggetto di causa. In caso di difformità, proceda il CTU al ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo minimo BOT ex art. 117 TUB, cioè applicando i tassi minimi BOT relativi ai dodici mesi precedenti il contratto o, se più favorevoli, quelli relativi ai dodici mesi precedenti l'operazione; ovvero al tasso legale, indicando le somme dovute in restituzione al ricorrente”. - In ipotesi di indeterminatezza del tasso di interesse moratorio provveda a ricalcolare i relativi interessi applicando il tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117 TUB nella rilevazione più favorevole al cliente. - Verifichi anche se sia stato applicato un tasso base di riferimento inferiore a quello vigente al momento della stipula, comportante la applicazione di un tasso di interesse superiore a quello indicato in contratto;
in caso di accertamento positivo ridetermini il rapporto mediante applicazione del tasso minimo BOT ai sensi dell'art. 117 comma 7 TUB in sostituzione del tasso di interesse praticato, quantificando la maggior somma corrisposta dal cliente a titolo di interessi, come risultante dalla predetta rideterminazione. - Verifichi pure se la società di leasing abbia calcolato illegittimamente gli interessi anche sul prezzo per l'opzione di acquisto finale;
in caso di riscontrata illegittimità, ridetermini il rapporto contrattuale, rapportando gli interessi convenuti in contratto al reale ed effettivo importo finanziato compensando il credito vantato a titolo di interessi non dovuti. - Accerti inoltre il CTU se le pattuizioni relative agli interessi di cui al contratto versato in atti prevedano un piano di ammortamento determinato secondo una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a interesse composto, e se quindi comprenda un meccanismo implicito ed occulto di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 c.c. Nell'ipotesi di risposta affermativa, indichi con quale metodologia il piano di ammortamento sia depurabile degli effetti anatocistici in modo che lo stesso risulti rispettoso delle condizioni economiche pattuite in punto di interessi, calcolando la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale riconteggio e quanto dovuto dalla parte attorea per le rate già corrisposte;
nel caso non fosse possibile la depurazione proceda alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice, anziché composto;
calcoli infine la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato per le rate (canoni) corrisposte. - Quantifichi infine il CTU le somme versate complessivamente alla società di leasing secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, determinando il dovuto sulla base del ricalcolo al tasso di legge (sia tasso BOT che al tasso legale) nella modalità più favorevole all'utilizzatore, tempo per tempo vigente, rispetto alla costruzione del piano di ammortamento pagina 4 di 12 a rata (canone) costante, sia in regime di interesse semplice che composto. - Determini infine il
CTU l'eventuale somma a credito dell'utilizzatore in conseguenza delle somme indebitamente incassate dalla società di leasing al momento della domanda giudiziale. = Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Salvo ogni altro diritto nella forma più ampia e generale.”
Per A' : “In via principale rigettare l'appello RT CP_1 ex adverso proposto in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto;
in via istruttoria rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed irrilevanti;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio. Si rifiuta il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove ex adverso dedotte”.
FATTO E DIRITTO
La ha proposto Parte_1
tempestivo appello avverso la sentenza n. 7984/24 del Tribunale di Milano che aveva respinto le domande dalla stessa proposte nei confronti di RT
, aventi ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente versate alla
[...]
convenuta in esecuzione del contratto di leasing stipulato dalle parti in data
28.12.2007 in relazione all'immobile sito in Piove di Sacco via Meucci n. 26,
previo accertamento della nullità parziale del contratto stesso quanto alla mancata allegazione del piano di ammortamento e alla corretta indicazione del tasso
leasing, oltre che alla violazione del divieto di abuso di dipendenza economica
(con conseguente applicazione dell'art.117 TUB, e dunque sostituzione degli interessi pattuiti con quelli BOT previsti dalla norma). Ha censurato la sentenza appellata per aver erroneamente: - ritenuto che al contratto di leasing non fosse applicabile la disciplina in materia di contratti bancari, e segnatamente le disposizioni dell'art.117 TUB in caso di mancata allegazione del piano di pagina 5 di 12 ammortamento o di indicazione del tasso leasing, non costituendo questi elementi essenziali del contratto, ma da indicarsi solo – sulla base di normativa secondaria
– a fini informativi e di trasparenza;
- affermato che non integrasse violazione dell'art.117 TUB (con applicazione della relativa sanzione sostitutiva) l'erronea indicazione del tasso leasing o tasso interno di attualizzazione (essendo in suo luogo stata riportata la misura del tasso nominale annuo), considerata altresì la mancanza di alcun piano di ammortamento, necessario invece per determinare il debito residuo ad una certa data e, quindi, per calcolare gli interessi ogni qual volta il tasso subisca una variazione, nonché per comprendere quale fosse il regime della capitalizzazione degli interessi (semplice o composto); - omesso di valutare la denunciata illegittimità del sistema di ammortamento alla francese in realtà applicato al contratto, senza che fosse stata pattuita la capitalizzazione composta degli interessi derivata da tale sistema. Come già in primo grado ha chiesto dunque che, ricalcolati gli interessi dovuti quale utilizzatore al tasso BOT
pro tempore oppure a quello legale o ancora a quello BOT al momento della stipula, la venisse condannata alla restituzione degli RT
importi eccedenti il dovuto, pari rispettivamente ad Euro 355.787,35 oppure Euro
315.029,29 oppure Euro 167.224,07, il tutto eventualmente previo espletamento di CTU.
, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per Controparte_2
violazione delle prescrizioni di cui all'art.342 cpc, ne ha chiesto il rigetto,
pagina 6 di 12 affermando la novità di alcune questioni introdotte per la prima volta in sede di impugnazione.
In ordine alla questione di inammissibilità dell'appello, si osserva che l'art.342
cpc, come novellato dalla l. n.134/2012, non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile (Cass.
n.10916/17). A dette prescrizioni si è attenuta l'appellante, sebbene con l'adozione di una tecnica espositiva in contrasto con il criterio di sinteticità
imposto dall'art.121 cpc e con ripetizione all'interno di ciascun motivo d'appello delle stesse questioni dedotte in via principale negli altri.
Nessuna nuova domanda risulta poi essere stata proposta per la prima volta con l'appello, essendo in particolare già stata prospettata in primo grado sia quella fondata sulla nullità della capitalizzazione degli interessi (rispetto alla quale il
Tribunale si è infatti espresso, dichiarandone la genericità) sia quella alla mancata consegna di un piano di ammortamento in sede di conclusione del contratto.
Va innanzitutto condivisa la premessa da cui muove la sentenza impugnata, e cioè
la impossibilità di ricondurre il leasing nel novero dei contratti bancari, con la conseguente diretta applicabilità della normativa specificamente dettata per pagina 7 di 12 questi. La definizione di leasing è stata fornita dall'art. 1, co. 136 della l.
n.124/2017, secondo cui la locazione finanziaria è il contratto con cui una banca o un intermediario finanziario, abilitato a norma del TUB, assume l'obbligo di acquistare o far costruire un bene, scelto su indicazioni dell'utilizzatore, che l'operatore finanziario mette poi a disposizione di quest'ultimo e questi ne assume tutti i rischi, per un dato periodo di tempo e a fronte del versamento di un canone periodico, che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto;
alla scadenza, è prevista la facoltà per l'utilizzatore di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito oppure, in caso contrario, di restituirlo. Tale definizione ricalca esattamente lo schema del leasing adottato nella prassi negoziale fino all'entrata in vigore della legge non tipizzato, e – per quel che qui interessa – anche dal contratto stipulato dalle parti (salva la diversa questione del regolamento della risoluzione del contratto, e l'applicabilità della disciplina legale solo ai rapporti i cui presupposti per la risoluzione si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge). Come affermato dal Tribunale, esso presenta una funzione di finanziamento realizzata attraverso il sinallagma della locazione (godimento di un bene dietro pagamento di un canone), con la previsione dell'opzione per l'acquisto alla scadenza del contratto, e dunque una complessità strutturale che impedisce di assimilarlo ad un mutuo, come delineato dall'art.1813 c.c.: corollario di tale diversità strutturale è che l'obbligazione dell'utilizzatore è quella di pagamento di un corrispettivo (il canone, che il concedente ha fissato in misura tale da comprendere anche la remunerazione del pagina 8 di 12 capitale impiegato per l'acquisto del bene), e non già la restituzione di una somma con i suoi interessi.
Nessuna disposizione di legge o regolamentare impone al concedente la consegna all'utilizzatore di un “piano di ammortamento”, ma la sua mancata consegna nemmeno si pone in contrasto con i principi generali di trasparenza bancaria,
considerato che il piano di ammortamento è soltanto l'esplicitazione numerica di tutte le condizioni contrattuali (che riportano con chiarezza il corrispettivo complessivo del leasing finanziario, il numero di rate per il rimborso e la loro misura unitaria nonché scadenza e periodicità), aritmeticamente ricavabile dal testo negoziale e dal documento di sintesi allegato, dai quali l'utilizzatore, nel caso di specie rappresentato da impresa commerciale e non consumatore, può
ricavare il contenuto delle sue obbligazioni, quanto ad entità e modalità di pagamento: la sua omessa allegazione, quindi, potrebbe eventualmente rilevare solo quale violazione dei doveri di informazione, e quindi di una regola di comportamento comportante unicamente obblighi risarcitori ove richiesto e dimostrato un effettivo danno derivante dalla stessa, ma non già
l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Va da ultimo ricordato il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione
con la sentenza n.15130/24, secondo cui la mancata indicazione in contratto del regime di capitalizzazione da applicarsi non implica violazione del requisito di determinatezza/determinabilità dell'oggetto del contratto né violazione della pagina 9 di 12 normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e cliente.
ha poi sostenuto la nullità della clausola Parte_1
relativa agli interessi corrispettivi (con sua sostituzione ex art.117 TUB), atteso che il tasso leasing indicato numericamente in contratto (6,608%) non è
corrispondente a quello effettivamente risultante dall'insieme delle condizioni negoziali. La circostanza è pacifica, atteso che in luogo del tasso leasing (e cioè
del tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra il costo di acquisto del bene locato, al netto delle imposte, ed il valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto, al netto delle imposte,
contrattualmente previsti, secondo la definizione datane dalla Istruzioni di
Vigilanza per le Banche-Circolare della Banca d'Italia n.229 del 21.4.1999,
aggiornata al 25.7.2003, che ne ha prescritto l'indicazione nei leasing in luogo del tasso nominale annuo), sotto la relativa rubrica il contratto ha esposto invece il valore del tasso nominale annuo, circostanza che si ricava dallo stesso testo negoziale attraverso la precisazione di cui all'art.25 delle Condizioni Generali di contratto. Tale discrepanza, e la mancata indicazione numerica del tasso leasing o TIR, tuttavia, non è idonea a rendere indeterminabile il tasso stesso, che – a fronte della specifica indicazione di tutte le sue componenti (durata della locazione finanziaria, corrispettivo globale, prezzo dell'eventuale acquisto del bene alla scadenza del contratto, indicizzazione) – è ricavabile attraverso una operazione matematica, cosicché la difforme indicazione del tasso leasing
pagina 10 di 12 potrebbe al più rilevare a fini risarcitori, sulla deduzione che l'utilizzatore abbia subito un pregiudizio dall'inesatto adempimento degli obblighi di informazione e trasparenza gravanti su controparte. In questo senso si confronti Cass. n.
12889/21, secondo cui la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce una violazione dell'art. 117 TUB, sempreché il tasso leasing effettivamente applicato sia determinabile. Tale principio è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass. n. 29530/24), che ha precisato come la determinabilità per relationem è soddisfatta ove i criteri di rinvio siano prestabiliti dalle norme contrattuali o, se estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società concedente.
Nello specifico, la formula di matematica finanziaria da applicarsi per il calcolo del tasso leasing (o TIR che si dir si voglia) è data da:
valore attuale = ∑ (canone periodico/(1+tasso di interesse)^numero dei periodi)+prezzo di riscatto/(1+tasso di interesse)^durata del contratto.
Il contratto, come detto, contiene dal canto suo l'indicazione di tutti gli addendi
(e i componenti degli stessi) della sommatoria e, dunque, il canone periodico
(Euro 5.560,64 +IVA mensile oltre alla maxi rata iniziale di Euro 28.763,00), il tasso di interesse (6,608%), numero dei periodi (180), prezzo di riscatto (Euro
6.631,68 +IVA), durata del contratto (180 mesi). Per la sua applicazione, pertanto,
sono necessari e sufficienti gli elementi indicati in contratto, senza che per alcuno di essi possa dubitarsi della loro incertezza o eterodeterminazione arbitraria da pagina 11 di 12 parte della società di leasing: quanto ciò sia vero, del resto, è confermato dal fatto che lo stesso utilizzatore ha potuto ricavarlo attraverso calcoli matematici come pari al 6,796%.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna della Parte_1
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo
[...]
alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM n.147/22, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate ed al valore della causa (scaglione tra Euro
260.001,00 ed Euro 520.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello;
2. condanna al Parte_1
pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 17.179,00
per compensi (di cui Euro 4.389,00 per la fase di studio, Euro 2.552,00 per la fase introduttiva, Euro 2940,00 per la fase di trattazione ed Euro 7.298,00
per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti ex art. 13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano il 23/09/2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente Dr. Roberto Aponte
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