Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'articolo R, comma 2.
Articolo 2 della Legge 3 novembre 1992, n. 454
Articolo 1Articolo 3
- Legge 3 novembre 1992, n. 454
Articolo 2 della Legge 3 novembre 1992, n. 454
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25 novembre 1992
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