Articolo 696 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 704Articolo 706
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Art. 696. Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri 1. Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti e a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data indicata dal bando, sono in possesso dei requisiti di cui all' articolo ((683, comma 4)) .
2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata non inferiore a sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza ((dal giorno successivo alla data di)) fine corso.
4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al Reggimento Corazzieri.
5. Si osservano le disposizioni dell'articolo 693, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017