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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 8.04.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. A. Beretta e dall'Avv. M. Parte_1
Violetta;
e
, in persona del pro- Controparte_1 CP_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. F. Serafino e dall'Avv. S. Rovelli
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2024 l'istante conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, il formulando le seguenti conclusioni: “ accertare Controparte_1
e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra il ricorrente e l'Amministrazione convenuta dall'a.s. 2010/11 ad oggi e per l'effetto condannare quest'ultima al
1 risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia il tutto ai sensi dell'art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/2015 ed in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”
Si è costituito in giudizio il resistente eccependo CP_1
preliminarmente la prescrizione decennale e chiedendo nel merito il rigetto delle domande.
Nel corso del giudizio il procuratore del ricorrente ha formulato una domanda di condanna del resistente sulla base della normativa CP_1 sopravvenuta di cui all'articolo 12 del D.L. n. 131/2024 entrato in vigore il 17.09.2024, il quale ha apportato modifiche all'art. 36 del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165.
Le domande del ricorrente così come precisate nel corso del giudizio sono fondate e, pertanto, meritano di essere accolte.
1.Dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente ha lavorato come docente di religione alle dipendenze del resistente in forza di contratti CP_1
a termine con scadenza al 31 agosto dall'anno scolastico 2007/2008 per diciassette anni di servizio.
In merito alla illegittimità dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione, occorre richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le recenti pronunce della
Corte di Cassazione che, recependo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza 13 gennaio 2022, a C-282/19, hanno così statuito: "Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non può CP_2 tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
2 "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infra-annuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini CP_1 risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso"
(Cass. civ. sez. lav., 12/08/2022, n. 24761; nello stesso senso Cass. civ. sez. lav., 15/07/2022, n. 22420; Cass. civ. sez. lav., 15/06/2022, n. 19315).
Non essendoci alcun dubbio sul superamento del tetto dei trentasei mesi a far tempo dall'anno scolastico 2010/2011, il resistente rileva come CP_1
l'indizione del concorso per l'immissione in ruolo dei docenti di religione elida la fondatezza di ogni richiesta di risarcimento del danno e lamenta in fatto che la ricorrente non abbia prodotto nulla in relazione alla partecipazione alla suddetta procedura.
3 A tal proposito va ricordato il principio condivisibile espresso dalla Suprema
Corte secondo cui l'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive
(Cass. Civ., Sez. Lav., Sent.
9.06.22 n. 18698). Pertanto il fatto che il CP_1 abbia indetto una procedura concorsuale non appare sufficiente ad elidere il diritto al risarcimento del danno, ma determina la mancata insorgenza di un diritto risarcitorio per il triennio successivo alla data di indizione del ricorso, ossia dal 2024 in poi.
2.Inoltre il resistente rileva che il docente di religione cattolica assunto CP_1
a tempo determinato non subisce alcun pregiudizio a fronte della reiterazione dei contratti di lavoro, in quanto la progressione economica è identica a quella prevista per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Sotto il profilo della mera retribuzione l'osservazione appare corretta ma questo profilo non esaurisce la tematica dell'abuso come evidenziato in modo condivisibile anche dalla Corte d'appello di Milano in una recente sentenza: “ i tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dalla L. n. 186 del 2003, art. 4, comma 3. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l.
29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi del personale di ruolo: medesimo c.c.n.l., art. 17, comma 1). Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma
6, del c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato (Corte App,
Milano, Sez. Lav., Sent. 18.12.24 n. 801).
3.In relazione ai criteri di individuazione dell'abuso, appare condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente non appare rilevante.
4 Infatti sia la Corte di Cassazione che la Corte d'appello hanno precisato come
“l'abuso lesivo dell'Accordo quadro si realizza nei riguardi del singolo insegnante allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità , senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia la necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore” ( Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 9.06.22
n. 18698).
La tesi del convenuto sembrerebbe lasciare intendere che in relazione CP_1 ai lavoratori assunti a tempo determinato per anni ma con orario part time non sussista l'obbligo all'indizione del concorso con cadenza triennale.
La Suprema Corte , con la sentenza già citata, ha rilevato che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario .
L'abuso è calibrato sul carattere annuale del contratto e non sicuramente sull'orario di insegnamento.
Inoltre va ricordato che il diritto al risarcimento del danno spetti anche a coloro che hanno prestato servizio discontinuo per un periodo superiore alle tre annualità: anche in questa seconda ipotesi non vi è alcun riferimento all'orario di servizio.
Nel caso di specie va anche sottolineato come l'esigenza dell'Amministrazione scolastica nella copertura della cattedra assegnata annualmente in favore delle ricorrente fosse duratura dal momento la lavoratrice ha stipulato i relativi contratti per 18 anni scolastici.
5 4.Infine appare infondata l'eccezione di prescrizione dal momento che l'inadempimento del si è protratto ininterrottamente dall'anno CP_1 scolastico 2010/11 (il quarto anno di servizio) sino all'indizione della procedura concorsuale de quo (10.07.24).
Trattandosi di danno da inesatto adempimento contrattuale, la prescrizione è decennale. Il danno, consistente nella perdita di chance per un'occupazione alternativa migliore (Cass. 5740/2020), è insorto al momento del superamento dei 36 mesi, si è protratto per tutto il periodo dell'abusivo ricorso ai contratti a termine ed è ancora sussistente al momento del deposito del ricorso: pertanto deve escludersi che alcun diritto risarcitorio si sia prescritto” (cfr. Trib. Pavia,
Sez. Lav., Sent. 11.06.24 n. 384).
Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo contratto, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto ( Cfr. Cass. civ., sez. lav, ord., 12 dicembre 2023, n. 34741).
5. Per la quantificazione del danno risarcibile per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare il maggior pregiudizio subito, soccorrono i criteri dettati dalle SS.UU. della
Corte di Cassazione nella sentenza 15/3/2016 n. 5072.
E' noto che l'art. 12 del d.l. 131/2024 abbia introdotto un nuovo criterio di quantificazione: “ nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”
E' indubbio che non vi sia una norma di diritto intertemporale e che la norma sia entrata in vigore il 17.09.24 dopo l'introduzione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
6 Secondo questo Giudice la norma questione trova applicazione anche nel giudizio che ci occupa. La normativa è stata adottata dallo Stato italiano per reagire ad una procedura di infrazione attivata dalla
Commissione Europea proprio in relazione all'abuso nella reiterazione dei contratti a termine. Di conseguenza l'intervento posto in essere dallo
Stato deve trovare applicazione per le situazioni già sussistenti al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione normativa: opinando diversamente la riforma perderebbe in origine lo scopo per cui
è stata introdotta.
In secondo luogo, come più volte affermato dal Giudice dell'Unione, è compito del Giudice nazionale identificare il rimedio interno all'ordinamento giuridico ritenuto adatto per mettere in atto quella reazione effettiva e dissuasiva richiesta dal diritto eurounitario per garantire la prevenzione dall'abuso.
Come opportunamente evidenziato dal Giudice del Lavoro di Torino nel decidere per l'applicazione della nuova normativa “la giurisprudenza non può che prendere atto di tale contrarietà al diritto eurounitario della tutela sinora apprestata e adeguarvisi nell'ambito della propria attività di liquidazione del danno da abusiva reiterazione. La conclusione risulta obbligata anche in ordine alla direzione in cui deve avvenire
l'adeguamento” (Trib. Torino, Sez. Lav., Sent.
6.12.24 n. 3232).
Nell'esaminare la fattispecie alla luce dei principi citati va osservato che la ricorrente ha lavorato in qualità di docente in forza di diciassette contratti a termine con scadenza al 31 agosto a partire dall'anno scolastico 2007/2008.
Inoltre il convenuto ha bandito un concorso nel 2004 e solo nel 2024 CP_1 ha documentato che è stato bandito un nuovo concorso per il reclutamento di docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Considerato che il ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2007, può ritenersi illegittima la reiterazione di tali contratti a termine a far tempo dall'anno scolastico 2010/11 per i motivi indicati. Tale reiterazione di sicuro ha costituito un abusivo utilizzo dello strumento negoziale e quindi una fattispecie generatrice di danno, da risarcirsi secondo i criteri indicati, ovvero tenendo in considerazione un minimo di quattro mensilità ed un massimo di 24 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del tfr.
7 Alla stregua di tali rilievi si stima equo, in applicazione della normativa sopravvenuta, liquidare il danno nei seguenti termini: un importo di quattro mensilità al momento del superamento dei 36 mesi ed un importo pari a metà mensilità per ogni anno scolastico successivo all'anno scolastico 2010/2011. In applicazione di tale criterio di calcolo appare corretto individuare in 10,5 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR il giusto risarcimento del danno, oltre gli interessi legali.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del resistente. CP_1
P.T.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato in data 10.07.2024, nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1
1)dichiara la illegittimità dei contratti a termini stipulati dal ricorrente a far tempo dall'anno scolastico 2010/2011 e, per l'effetto, condanna il CP_1 resistente alla corresponsione in favore dell'istante di una indennità risarcitoria pari a 10,5 mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Milano, 8.04.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 8.04.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. A. Beretta e dall'Avv. M. Parte_1
Violetta;
e
, in persona del pro- Controparte_1 CP_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. F. Serafino e dall'Avv. S. Rovelli
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2024 l'istante conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, il formulando le seguenti conclusioni: “ accertare Controparte_1
e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra il ricorrente e l'Amministrazione convenuta dall'a.s. 2010/11 ad oggi e per l'effetto condannare quest'ultima al
1 risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia il tutto ai sensi dell'art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/2015 ed in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”
Si è costituito in giudizio il resistente eccependo CP_1
preliminarmente la prescrizione decennale e chiedendo nel merito il rigetto delle domande.
Nel corso del giudizio il procuratore del ricorrente ha formulato una domanda di condanna del resistente sulla base della normativa CP_1 sopravvenuta di cui all'articolo 12 del D.L. n. 131/2024 entrato in vigore il 17.09.2024, il quale ha apportato modifiche all'art. 36 del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165.
Le domande del ricorrente così come precisate nel corso del giudizio sono fondate e, pertanto, meritano di essere accolte.
1.Dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente ha lavorato come docente di religione alle dipendenze del resistente in forza di contratti CP_1
a termine con scadenza al 31 agosto dall'anno scolastico 2007/2008 per diciassette anni di servizio.
In merito alla illegittimità dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione, occorre richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le recenti pronunce della
Corte di Cassazione che, recependo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza 13 gennaio 2022, a C-282/19, hanno così statuito: "Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non può CP_2 tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
2 "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infra-annuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini CP_1 risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso"
(Cass. civ. sez. lav., 12/08/2022, n. 24761; nello stesso senso Cass. civ. sez. lav., 15/07/2022, n. 22420; Cass. civ. sez. lav., 15/06/2022, n. 19315).
Non essendoci alcun dubbio sul superamento del tetto dei trentasei mesi a far tempo dall'anno scolastico 2010/2011, il resistente rileva come CP_1
l'indizione del concorso per l'immissione in ruolo dei docenti di religione elida la fondatezza di ogni richiesta di risarcimento del danno e lamenta in fatto che la ricorrente non abbia prodotto nulla in relazione alla partecipazione alla suddetta procedura.
3 A tal proposito va ricordato il principio condivisibile espresso dalla Suprema
Corte secondo cui l'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive
(Cass. Civ., Sez. Lav., Sent.
9.06.22 n. 18698). Pertanto il fatto che il CP_1 abbia indetto una procedura concorsuale non appare sufficiente ad elidere il diritto al risarcimento del danno, ma determina la mancata insorgenza di un diritto risarcitorio per il triennio successivo alla data di indizione del ricorso, ossia dal 2024 in poi.
2.Inoltre il resistente rileva che il docente di religione cattolica assunto CP_1
a tempo determinato non subisce alcun pregiudizio a fronte della reiterazione dei contratti di lavoro, in quanto la progressione economica è identica a quella prevista per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Sotto il profilo della mera retribuzione l'osservazione appare corretta ma questo profilo non esaurisce la tematica dell'abuso come evidenziato in modo condivisibile anche dalla Corte d'appello di Milano in una recente sentenza: “ i tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dalla L. n. 186 del 2003, art. 4, comma 3. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l.
29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi del personale di ruolo: medesimo c.c.n.l., art. 17, comma 1). Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma
6, del c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato (Corte App,
Milano, Sez. Lav., Sent. 18.12.24 n. 801).
3.In relazione ai criteri di individuazione dell'abuso, appare condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente non appare rilevante.
4 Infatti sia la Corte di Cassazione che la Corte d'appello hanno precisato come
“l'abuso lesivo dell'Accordo quadro si realizza nei riguardi del singolo insegnante allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità , senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia la necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore” ( Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 9.06.22
n. 18698).
La tesi del convenuto sembrerebbe lasciare intendere che in relazione CP_1 ai lavoratori assunti a tempo determinato per anni ma con orario part time non sussista l'obbligo all'indizione del concorso con cadenza triennale.
La Suprema Corte , con la sentenza già citata, ha rilevato che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario .
L'abuso è calibrato sul carattere annuale del contratto e non sicuramente sull'orario di insegnamento.
Inoltre va ricordato che il diritto al risarcimento del danno spetti anche a coloro che hanno prestato servizio discontinuo per un periodo superiore alle tre annualità: anche in questa seconda ipotesi non vi è alcun riferimento all'orario di servizio.
Nel caso di specie va anche sottolineato come l'esigenza dell'Amministrazione scolastica nella copertura della cattedra assegnata annualmente in favore delle ricorrente fosse duratura dal momento la lavoratrice ha stipulato i relativi contratti per 18 anni scolastici.
5 4.Infine appare infondata l'eccezione di prescrizione dal momento che l'inadempimento del si è protratto ininterrottamente dall'anno CP_1 scolastico 2010/11 (il quarto anno di servizio) sino all'indizione della procedura concorsuale de quo (10.07.24).
Trattandosi di danno da inesatto adempimento contrattuale, la prescrizione è decennale. Il danno, consistente nella perdita di chance per un'occupazione alternativa migliore (Cass. 5740/2020), è insorto al momento del superamento dei 36 mesi, si è protratto per tutto il periodo dell'abusivo ricorso ai contratti a termine ed è ancora sussistente al momento del deposito del ricorso: pertanto deve escludersi che alcun diritto risarcitorio si sia prescritto” (cfr. Trib. Pavia,
Sez. Lav., Sent. 11.06.24 n. 384).
Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo contratto, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto ( Cfr. Cass. civ., sez. lav, ord., 12 dicembre 2023, n. 34741).
5. Per la quantificazione del danno risarcibile per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare il maggior pregiudizio subito, soccorrono i criteri dettati dalle SS.UU. della
Corte di Cassazione nella sentenza 15/3/2016 n. 5072.
E' noto che l'art. 12 del d.l. 131/2024 abbia introdotto un nuovo criterio di quantificazione: “ nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”
E' indubbio che non vi sia una norma di diritto intertemporale e che la norma sia entrata in vigore il 17.09.24 dopo l'introduzione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
6 Secondo questo Giudice la norma questione trova applicazione anche nel giudizio che ci occupa. La normativa è stata adottata dallo Stato italiano per reagire ad una procedura di infrazione attivata dalla
Commissione Europea proprio in relazione all'abuso nella reiterazione dei contratti a termine. Di conseguenza l'intervento posto in essere dallo
Stato deve trovare applicazione per le situazioni già sussistenti al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione normativa: opinando diversamente la riforma perderebbe in origine lo scopo per cui
è stata introdotta.
In secondo luogo, come più volte affermato dal Giudice dell'Unione, è compito del Giudice nazionale identificare il rimedio interno all'ordinamento giuridico ritenuto adatto per mettere in atto quella reazione effettiva e dissuasiva richiesta dal diritto eurounitario per garantire la prevenzione dall'abuso.
Come opportunamente evidenziato dal Giudice del Lavoro di Torino nel decidere per l'applicazione della nuova normativa “la giurisprudenza non può che prendere atto di tale contrarietà al diritto eurounitario della tutela sinora apprestata e adeguarvisi nell'ambito della propria attività di liquidazione del danno da abusiva reiterazione. La conclusione risulta obbligata anche in ordine alla direzione in cui deve avvenire
l'adeguamento” (Trib. Torino, Sez. Lav., Sent.
6.12.24 n. 3232).
Nell'esaminare la fattispecie alla luce dei principi citati va osservato che la ricorrente ha lavorato in qualità di docente in forza di diciassette contratti a termine con scadenza al 31 agosto a partire dall'anno scolastico 2007/2008.
Inoltre il convenuto ha bandito un concorso nel 2004 e solo nel 2024 CP_1 ha documentato che è stato bandito un nuovo concorso per il reclutamento di docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Considerato che il ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2007, può ritenersi illegittima la reiterazione di tali contratti a termine a far tempo dall'anno scolastico 2010/11 per i motivi indicati. Tale reiterazione di sicuro ha costituito un abusivo utilizzo dello strumento negoziale e quindi una fattispecie generatrice di danno, da risarcirsi secondo i criteri indicati, ovvero tenendo in considerazione un minimo di quattro mensilità ed un massimo di 24 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del tfr.
7 Alla stregua di tali rilievi si stima equo, in applicazione della normativa sopravvenuta, liquidare il danno nei seguenti termini: un importo di quattro mensilità al momento del superamento dei 36 mesi ed un importo pari a metà mensilità per ogni anno scolastico successivo all'anno scolastico 2010/2011. In applicazione di tale criterio di calcolo appare corretto individuare in 10,5 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR il giusto risarcimento del danno, oltre gli interessi legali.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del resistente. CP_1
P.T.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato in data 10.07.2024, nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1
1)dichiara la illegittimità dei contratti a termini stipulati dal ricorrente a far tempo dall'anno scolastico 2010/2011 e, per l'effetto, condanna il CP_1 resistente alla corresponsione in favore dell'istante di una indennità risarcitoria pari a 10,5 mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Milano, 8.04.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
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