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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4442 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio contrassegnato con il n. 2730/2022 del ruolo contenzioso civile, avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche, posto in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 17-9-25, pendente
TRA
C.F. e numero iscrizione nel Registro delle Imprese Parte_1 di OM , P.IV , con sede in OM P.IV_1 P.IV_2 alla via Monzambano n. 10, in persona del Direttore Legale, Avv.
Nicola Rubino, giusta procura rilasciata con atto del Notaio
[...]
in data 18.06.2021, rep. 27451 Raccolta n. 11492, Per_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato rilasciato su foglio separato dall'Avv. Maurizio d'Albora (C.F. ) C.F._1 del Foro di Napoli e presso lo stesso elettivamente domiciliata in
Napoli al Viale Gramsci 16
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
CF: , in Controparte_1 P.IV_3 persona del Presidente del Consiglio p.t. e il Commissario
Straordinario di Governo per il coordinamento delle attività del Tit. VIII della Legge n. 219/1981, CF: , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IV_3
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui per legge domiciliano alla Via Diaz, 11
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
La odierna parte attrice proponeva citazione in riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n.14377/2021 del 10.3.2021, depositata in data 25.5.2021, con la quale è stata cassata, con rinvio, la sentenza della Corte di Appello di Napoli 647/2015, chiedendo: “Accertare e dichiarare che
[...] non è tenuta - ad alcun titolo - al pagamento dell'importo Pt_1 delle somme portate dal lodo arbitrale n.ro 71/98 sottoscritto in data 7 ottobre 1998 (e relative Ordinanze del Collegio di liquidazione degli onorari degli Arbitri e del CTU), e successive pronunce nei gradi superiori, in relazione alla controversia insorta per i motivi sopraesposti con il 2) Accertare Parte_2
e dichiarare che, per i motivi ampiamente esposti, l'obbligo del pagamento per cui è causa cede ad esclusivo carico delle
Amministrazioni convenute;
3) Condannare le Amministrazioni convenute, ovvero quella (e) tenuta (e) per legge, al pagamento di spese e competenze di lite, ivi comprese quelle dei precedenti gradi di giudizio di merito e di legittimità”.
Si costituivano i convenuti, che chiedevano: ““voglia la Corte di
Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, conclusione e difesa, in riforma della impugnata sentenza del
Tribunale di Napoli in epigrafe indicata, rigettare per infondatezza la domanda del dichiarandola tenuta a rimborsare alla Pt_1 ed al Controparte_1 [...]
ed il trasferimento delle opere di Controparte_2 cui al Titolo VIII della L. 219/1981, la somma di euro
1.002.888,15, oltre interessi legali e condannandola, per l'effetto, al relativo pagamento, con vittoria di spese relative al doppio grado di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza del 17-9-25, la
Corte d'appello riservava la causa in decisione.
Deve essere accertata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, si rileva che le parti, con note scritte del 26-8-25 e del
16-9-25 hanno concordemente chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, a seguito della pronuncia da parte della Corte di cassazione n. 17395 del 17.06.2015, che ha dichiarato non dovute al le somme (di LIRE Parte_2
1.012.646.740 e LIRE 1.928.444.000) portate dal lodo n. 71/98, il cui rimborso, per quanto pagato, è oggetto del giudizio odierno.
Dunque, dando atto di quanto sopra, si può ritenere che fra tutte le parti processuali sia concordemente intervenuta una cessazione della materia del contendere.
Pertanto, poiché l'interesse ad agire va inteso come possibilità di conseguire con il giudizio un risultato giuridicamente apprezzabile e non l'astratta soluzione delle questioni poste per i possibili ed eventuali riflessi che l'accertamento giudiziale potrebbe avere in altri giudizi, ove dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e dopo l'appello sia venuto meno l'interesse dell'appellante a proseguire nel giudizio di appello, l'impugnazione proposta dalla parte già soccombente deve essere dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse di quella parte a rimuovere l'accertamento pregiudizievole contenuto nella sentenza impugnata, giacché la pronuncia di cessazione della materia del contendere – lungi dal determinarne il passaggio in giudicato – fa venir meno del tutto la pronuncia impugnata cfr. (Cassazione civile, sentenza n. 5802 del
22 novembre 1985), nel caso di specie, stante la detta cessazione della materia del contendere, deve essere dichiarata la inammissibilità della citazione in riassunzione in esame per sopravvenuto difetto di interesse alla riassunzione e la detta cessazione implica la conseguente caducazione dei provvedimenti definitori dei precedenti gradi e fasi del giudizio.
Le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti come concordato tra le stesse.
PTM
La Corte, definitivamente pronunziando sulla riassunzione proposta da con atto di citazione notificato a Parte_1
in persona del Controparte_1
Presidente del Consiglio p.t. e al
[...]
del Tit. VIII Controparte_3 della Legge n. 219/1981, a seguito dell'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n.14377/2021 del 10.3.2021, depositata in data 25.5.2021 con la quale è stata cassata, con rinvio, la sentenza della Corte di Appello di Napoli 647/2015, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere, con conseguente caducazione dei provvedimenti definitori dei precedenti gradi e fasi del giudizio;
• dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 17-9-2025.
Il Consigliere estensore
(dott. A. Del Franco) Il Presidente
(Dott. Fulvio Dacomo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio contrassegnato con il n. 2730/2022 del ruolo contenzioso civile, avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche, posto in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 17-9-25, pendente
TRA
C.F. e numero iscrizione nel Registro delle Imprese Parte_1 di OM , P.IV , con sede in OM P.IV_1 P.IV_2 alla via Monzambano n. 10, in persona del Direttore Legale, Avv.
Nicola Rubino, giusta procura rilasciata con atto del Notaio
[...]
in data 18.06.2021, rep. 27451 Raccolta n. 11492, Per_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato rilasciato su foglio separato dall'Avv. Maurizio d'Albora (C.F. ) C.F._1 del Foro di Napoli e presso lo stesso elettivamente domiciliata in
Napoli al Viale Gramsci 16
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
CF: , in Controparte_1 P.IV_3 persona del Presidente del Consiglio p.t. e il Commissario
Straordinario di Governo per il coordinamento delle attività del Tit. VIII della Legge n. 219/1981, CF: , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IV_3
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui per legge domiciliano alla Via Diaz, 11
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
La odierna parte attrice proponeva citazione in riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n.14377/2021 del 10.3.2021, depositata in data 25.5.2021, con la quale è stata cassata, con rinvio, la sentenza della Corte di Appello di Napoli 647/2015, chiedendo: “Accertare e dichiarare che
[...] non è tenuta - ad alcun titolo - al pagamento dell'importo Pt_1 delle somme portate dal lodo arbitrale n.ro 71/98 sottoscritto in data 7 ottobre 1998 (e relative Ordinanze del Collegio di liquidazione degli onorari degli Arbitri e del CTU), e successive pronunce nei gradi superiori, in relazione alla controversia insorta per i motivi sopraesposti con il 2) Accertare Parte_2
e dichiarare che, per i motivi ampiamente esposti, l'obbligo del pagamento per cui è causa cede ad esclusivo carico delle
Amministrazioni convenute;
3) Condannare le Amministrazioni convenute, ovvero quella (e) tenuta (e) per legge, al pagamento di spese e competenze di lite, ivi comprese quelle dei precedenti gradi di giudizio di merito e di legittimità”.
Si costituivano i convenuti, che chiedevano: ““voglia la Corte di
Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, conclusione e difesa, in riforma della impugnata sentenza del
Tribunale di Napoli in epigrafe indicata, rigettare per infondatezza la domanda del dichiarandola tenuta a rimborsare alla Pt_1 ed al Controparte_1 [...]
ed il trasferimento delle opere di Controparte_2 cui al Titolo VIII della L. 219/1981, la somma di euro
1.002.888,15, oltre interessi legali e condannandola, per l'effetto, al relativo pagamento, con vittoria di spese relative al doppio grado di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza del 17-9-25, la
Corte d'appello riservava la causa in decisione.
Deve essere accertata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, si rileva che le parti, con note scritte del 26-8-25 e del
16-9-25 hanno concordemente chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, a seguito della pronuncia da parte della Corte di cassazione n. 17395 del 17.06.2015, che ha dichiarato non dovute al le somme (di LIRE Parte_2
1.012.646.740 e LIRE 1.928.444.000) portate dal lodo n. 71/98, il cui rimborso, per quanto pagato, è oggetto del giudizio odierno.
Dunque, dando atto di quanto sopra, si può ritenere che fra tutte le parti processuali sia concordemente intervenuta una cessazione della materia del contendere.
Pertanto, poiché l'interesse ad agire va inteso come possibilità di conseguire con il giudizio un risultato giuridicamente apprezzabile e non l'astratta soluzione delle questioni poste per i possibili ed eventuali riflessi che l'accertamento giudiziale potrebbe avere in altri giudizi, ove dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e dopo l'appello sia venuto meno l'interesse dell'appellante a proseguire nel giudizio di appello, l'impugnazione proposta dalla parte già soccombente deve essere dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse di quella parte a rimuovere l'accertamento pregiudizievole contenuto nella sentenza impugnata, giacché la pronuncia di cessazione della materia del contendere – lungi dal determinarne il passaggio in giudicato – fa venir meno del tutto la pronuncia impugnata cfr. (Cassazione civile, sentenza n. 5802 del
22 novembre 1985), nel caso di specie, stante la detta cessazione della materia del contendere, deve essere dichiarata la inammissibilità della citazione in riassunzione in esame per sopravvenuto difetto di interesse alla riassunzione e la detta cessazione implica la conseguente caducazione dei provvedimenti definitori dei precedenti gradi e fasi del giudizio.
Le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti come concordato tra le stesse.
PTM
La Corte, definitivamente pronunziando sulla riassunzione proposta da con atto di citazione notificato a Parte_1
in persona del Controparte_1
Presidente del Consiglio p.t. e al
[...]
del Tit. VIII Controparte_3 della Legge n. 219/1981, a seguito dell'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n.14377/2021 del 10.3.2021, depositata in data 25.5.2021 con la quale è stata cassata, con rinvio, la sentenza della Corte di Appello di Napoli 647/2015, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere, con conseguente caducazione dei provvedimenti definitori dei precedenti gradi e fasi del giudizio;
• dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 17-9-2025.
Il Consigliere estensore
(dott. A. Del Franco) Il Presidente
(Dott. Fulvio Dacomo)