Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1979 /2022
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE- VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE
281 sexies c.p.c.
Il giorno 18 giugno 2025, alle ore 9.50 davanti al giudice dott.ssa Giulia Marozzi, sono presenti:
o per la parte ricorrente l'avv. Roberto Bottiglioni Parte_1
il quale precisa le conclusioni come nella comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale del 16.02.2023;
““Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le domande promosse dalla ricorrente
[...]
sussistendo i presupposti richiesti dall'art.34 L. nr.392/78 per la Parte_1
corresponsione alla ricorrente dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura indicata in atti, oltre gli interessi legali nel frattempo maturati
e la rivalutazione monetaria. Voglia altresì accogliere la richiesta di condanna del locatore al pagamento di €.600,00 quale importo versato in più rispetto a quanto previsto dall'art. 11 della L.nr.392/78 oltre gi interessi legali nel frattempo maturati. Voglia rigettare le domande riconvenzionali perché infondate in fatto ed in diritto. Con condanna di alle spese causa oltre alla condanna ad un importo Controparte_1
equitativamente determinato dal Tribunale ai sensi dell'art. 96 3° comma c.p.c. per aver resistito in giudizio pretestuosamente”
o per la parte resistente , dott.ssa in sostituzione Controparte_1 Controparte_2
dell'avv. Jacopo Alberghi la quale precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale depositata il 16.10.2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Rigettare il ricorso avversario in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato;
- In via riconvenzionale, per le ragioni sopra esposte, condannare la ricorrente sia al pagamento, in favore del sig. , dei canoni scaduti e non versati e/o Controparte_1
1
versati in importo inferiore a quello contrattuale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sia risarcimento dei danni arrecati all'immobile de quo, il tutto nella misura che risulterà accertata in corso di causa;
Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 9.55 e i difensori dichiarano che devono allontanarsi e non presenzieranno alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio il Giudice pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 14.30
Il GIUDICE
Giulia Marozzi
2 RG 1979 /2022
1979 /2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona del giudice dott.ssa Giulia
Marozzi, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi, la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 1979 / 2022 tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Parte_1
Bottiglioni, domiciliata presso lo studio del difensore in Sarzana, Via Mazzini 58,
- parte ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Alberghi, domiciliato Controparte_1
presso lo studio del difensore in La Spezia, Via Giovanni Pascoli 33,
- parte resistente -
***
Avente ad oggetto: ricorso ex art 447 bis cpc per richiesta pagamento indennità avviamento ex art. 34 L. 392/ 78.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
3 RG 1979 /2022
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt.
132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
La società , con ricorso ex art 447 bis c.p.c. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire accertare il diritto di ricevere il pagamento dal sig. CP_1
dell'importo di Euro 23.400,00 corrispondente a 18 mensilità dell'ultimo
[...]
canone corrisposto, oltre agli interessi maturati, quale indennità per la perdita dell'avviamento commerciale.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente allegava quanto segue.
La società conduceva in locazione un fondo terraneo adibito a Parte_1
bar-ristorante, sito in Sarzana, Via Terzi n.1, in forza di contratto di locazione commerciale stipulato il 4 settembre 2006 e registrato il 29 dicembre 2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Il contratto prevedeva un canone locativo iniziale di euro
1.300,00, successivamente incrementato nel luglio 2008 ad euro 1.500,00 mensili, con aggiornamento Istat dall'anno successivo.
Il rapporto locativo proseguiva sino alla sua naturale scadenza fissata per il 31 dicembre
2018, disposta su iniziativa del locatore, sig. mediante disdetta Controparte_1
comunicata con preavviso nei termini di legge il 1° dicembre 2017. La società conduttrice provvedeva alla riconsegna dell'immobile in data 30 dicembre 2018.
riteneva di avere pertanto diritto all'indennità per la perdita Parte_1 dell'avviamento commerciale, ai sensi dell'art. 34 della L. n. 392/78, pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone versato, per un importo complessivo di euro 23.400,00.
Avviava pertanto la relativa procedura giudiziale, a seguito del fallimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Si costituiva in giudizio il sig. con comparsa depositata il 23.12.2022, Controparte_1
contestando la pretesa della società ricorrente. Deduceva l'insussistenza del diritto all'indennità per intervenuta morosità della conduttrice, che sarebbe stata inadempiente
4 RG 1979 /2022
rispetto al pagamento dei canoni di locazione, per un totale di euro 14.190,40. In particolare, il locatore sosteneva che dal 2013 la conduttrice avesse costantemente corrisposto importi inferiori a quanto pattuito contrattualmente e che avesse omesso il pagamento delle ultime tre mensilità del 2018 (ottobre, novembre e dicembre), pretendendo indebitamente di compensarle con il deposito cauzionale.
Il sig. deduceva inoltre che l'immobile fosse stato riconsegnato in stato di CP_1
degrado, alterato rispetto alla configurazione originaria, con esecuzione di opere edilizie
(abbattimento di muri e realizzazione di cucina) non previamente autorizzate, nonché ancora occupato da beni della società conduttrice.
In via riconvenzionale, il convenuto chiedeva la condanna della società Parte_1
al pagamento dei canoni arretrati e del danno all'immobile, da accertarsi in corso
[...]
di causa. Depositava documentazione contabile e fotografica a supporto delle proprie doglianze, chiedendo altresì l'ammissione di prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
A seguito della comparsa di costituzione del sig. contenente domanda CP_1
riconvenzionale, la società conduttrice depositava il 17.02.2023 comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, negando la sussistenza della morosità, sostenendo di aver versato in alcuni anni importi superiori a quelli legalmente dovuti, anche in considerazione della nullità delle clausole di aumento non legate a parametri oggettivi come previsto dalla L. n. 392/78. Esponeva, inoltre, che la riduzione del canone fosse stata autorizzata per iscritto dal locatore in occasione della crisi economica e che gli interventi sull'immobile fossero stati realizzati con delega formale per la presentazione delle pratiche edilizie presso il Comune.
Chiedeva infine, oltre alla condanna del locatore al pagamento dell'indennità per avviamento, anche la restituzione dell'eccedenza sul deposito cauzionale ricevuto, pari a euro 600,00, e un importo equitativamente determinato ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria, rilevando il comportamento ostruzionistico del convenuto.
Il Giudice vista la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice (a seguito di domanda riconvenzionale del convenuto), applicato l'art. 418 c.p.c., fissava la nuova udienza di comparizione per la data del 30 marzo 2023, poi rinviata al 31 maggio 2023 per il
5 RG 1979 /2022
tentativo di conciliazione. A tale udienza il Giudice dava atto che, a causa dell'assenza del convenuto, il tentativo di conciliazione non poteva essere effettuato, parte ricorrente chiedeva l'emissione di ordinanza ex art. 423 c.p.c., non essendo contestata la debenza delle somme a titolo di indennità di avviamento.
Il Giudice, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 maggio 2023, rigettava l'istanza ex art. 423 c.p.c. Concedeva quindi termine fino al 17 luglio 2023 per il deposito di note scritte al fine di consentire alle parti di interloquire in merito ai mezzi di prova.
All'esito delle note scritte il Giudice ammetteva le prove come da ordinanza del 19 luglio
2023, fissando per l'assunzione dei mezzi di prova l'udienza del 21.11 2023, poi rinviata al 07.05.2024.
La causa subiva alcuni rinvii ed infine veniva fissata l'udienza del 07.05.2025 per la discussione.
***
La domanda proposta dalla società è fondata e merita Parte_1
accoglimento nei termini di seguito precisati.
Come noto, ai sensi dell'art. 34 L. 392/78 “In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto;
per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità”.
L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è quindi dovuta al conduttore nei casi di cessazione del rapporto di locazione ad iniziativa del locatore, diversi dalla risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore stesso o a una delle procedure di cui al r.d. 267/1942. E' necessario, inoltre, che il conduttore abbia esercitato nell'immobile locato la propria attività di carattere produttivo o commerciale, instaurando un rapporto diretto col pubblico.
6 RG 1979 /2022
E' onere del conduttore, ai sensi dell'art. 2967 c.c., provare che il contratto sia cessato a causa del recesso o della disdetta del locatore e, inoltre, di avere svolto all'interno dell'immobile locato le attività di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 27 L. 392/1978, e che l'attività svolta comportasse contatti diretti con il pubblico.
Nel caso di specie, la disdetta contrattuale è stata inviata dal locatore, sig. CP_1
in data 1° dicembre 2017 (cfr. raccomandata sub all. 2 ricorso), con effetto alla
[...]
scadenza naturale del contratto il 31 dicembre 2018. E' pacifico, pertanto, che il rapporto sia cessato per la disdetta del locatore. Deve evidenziarsi al riguardo che in tale occasione non è stato allegato alcun inadempimento da parte del conduttore.
Inoltre, non è stato in alcun modo contestato che la società conduttrice esercitasse attività di bar-ristorante all'interno del fondo locato, come previsto dal contratto di locazione.
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto all'indennità di avviamento.
Quanto all'inadempimento del conduttore, il locatore ha allegato:
- l'omesso pagamento dei canoni di ottobre, novembre e dicembre 2018;
- il pagamento dal 2013 al 2018 di canoni inferiori al dovuto, “pari almeno ad Euro
1.627,80”, versando la somma di € 1.500, e per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2018 la somma di € 1.300;
Deve rilevarsi che emerge dalla documentazione acquisita che il canone era stato pattuito, con contratto del 4.09.2006 registrato il 29.12.2006 in € 1.300, e con decorrenza dal
1.07.2008 in € 1.500 “per gli anni a seguire il canone di locazione sarà aggiornato nella misura massima di legge, attualmente pari al 75 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT nell'anno precedente”.
Tale pattuizione veniva derogata per le mensilità comprese tra l'1.05.2013 e il
30.04.2014, prevedendo una riduzione del canone in € 1.500 mensili (cfr. comunicazione del 29.05.2013).
L'importo ulteriore richiesto dal locatore – e almeno parzialmente corrisposto dal conduttore – si riferisce a quello risultante dall'applicazione dell'aggiornamento al costo della vita secondo i parametri ISTAT.
7 RG 1979 /2022
Al riguardo, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che ““In base all'art. 32 della l. n. 392 del 1978, così come novellato dall'art. 1, comma
9-sexies del d.l. n. 12 del 1985, conv. dalla l. n. 118 del 1985, il locatore, su conforme pattuizione con il conduttore, è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta;
pertanto, è contraria al disposto normativo la clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni ISTAT che intervengano nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente, e ciò perché la richiesta si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto”(Cass. Sez.
3 -Sentenza n. 27287 del 07/10/2021).
Gli aumenti ISTAT risultano pertanto dovuti solo dal momento della richiesta da parte del locatore, richiesta che non risulta essere stata avanzata prima della presente vertenza, con la conseguenza che la relativa domanda non può essere accolta.
In ogni caso, anche a voler ritenere dovute le relative somme – e così non è, per le ragioni pocanzi esposte – deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione di quelle pretese da parte convenuta sino al 23.12.2017, poiché la prima richiesta di pagamento è stata fatta con la domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione depositata il
23.12.2022.
Nessun elemento probatorio di segno diverso è emerso dall'escussione dei testi, se si considera che il solo nipote del locatore, ha riferito di essere a Persona_1
conoscenza di inadempimenti nel pagamento dei canoni da parte della conduttrice, ma solo perché riferitogli dallo zio.
Quanto all'anno 2018, è pacifico, siccome ammesso dalla stessa conduttrice, che la medesima corrispondeva, a seguito della comunicazione del locatore del 23.02.2018, un canone pari ad € 1.300.
Tuttavia, emerge dal tenore letterale della medesima come in realtà il canone fosse per tutta la vigenza del contratto - ad eccezione del periodo a cavallo del 2014 – quello contrattualmente previsto pari ad € 1.500.
8 RG 1979 /2022
Pertanto, dal marzo a settembre 2018 sarà dovuta dal conduttore la differenza pari ad €
200 mensili.
Infine, quanto alle ultime tre mensilità del 2018, emerge che le stesse non siano state corrisposte e che il locatore abbia trattenuto il deposito cauzionale di € 4.500, con la conseguenza che nulla è dovuto con riguardo alle medesime.
Quanto ai danni lamentati dal locatore al fondo terraneo, gli stessi risultano non sufficientemente provati, con la conseguenza che la relativa domanda andrà rigettata.
In conclusione, al conduttore risulta dovuta la somma di € 22.000, pari alla differenza tra l'indennità di avviamento, pari ad € 23.400 (importo determinato conformemente alla somma richiesta dal ricorrente) ed € 1.400 (€ 200 per i mesi compresi tra marzo e settembre 2018), oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente.
Gli onorari vengono liquidati, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, per il processo di cognizione in euro 5.077,00, tenuto conto del valore della controversia (fino ad e 26.000), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale);
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
condanna al pagamento dell'importo di euro 22.000,00 a titolo Controparte_1
di indennità di per la perdita dell'avviamento ex art 34 L. 392/78;
CONDANNA alla rifusione in favore dell'opponente delle spese Controparte_1
di lite, liquidate in 5.077,00
RIGETTA ogni altra domanda.
Così deciso in La Spezia, il 18.06.2025
9 RG 1979 /2022
Il Giudice
Giulia Marozzi
10