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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/09/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1374 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARINGELLA Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARO CP_1 C.F._2
NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 143/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data
18/01/2023 e non notificata;
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento del presente gravame e per le motivazioni in
esso contenute, riformare la Sentenza n° 143\2023 del Tribunale di Venezia pubblicata il 18\1\2023
e non notificata, dichiarando quindi risolto il contratto preliminare tra le parti, previa qualificazione
in tal senso delle scritture dell'8\11\2019 e 23\12\2019, e per l'effetto condannare la parte CP_1
al risarcimento del danno quantificato in € 132.176,53.
[...]
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore dell'avv. Massimiliano Scaringella
antistatario.”
Per parte appellata
“respingersi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto per le Parte_1
ragioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta di data 29 novembre 2023 e,
conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza n. 143 del 18 gennaio 2023 del
Tribunale di Venezia.
Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione esponeva di aver ricevuto da in data 8 Parte_1 CP_1
novembre 2019 una proposta contrattuale di acquisto dell'azienda relativa ad attività di affittacamere a lei intestata. Aggiungeva che, nelle more della accettazione, verificato da parte
2 del che il contratto di affitto dell'immobile destinato allo svolgimento dell'attività di CP_1
affittacamere non poteva essere stipulato ex novo ma solo ceduto per la durata rimanente della locazione, in data 23.12.2019 era stata poi comunque sottoscritta per accettazione la proposta di acquisto dell'8.11.2019, ma previa integrazione e modificazione di alcuni punti (doc. n. 3
fascicolo primo grado). In particolare: a. il prezzo dell'azienda veniva stabilito in € 155.700,00;
b. veniva indicata quale data del rogito il 15.1.2020, con eliminazione di ogni riferimento alla sottoscrizione del preliminare;
c. il pagamento doveva avvenire integralmente alla data di cessione. Deduceva che, in presenza dei signori e le parti avevano concordato, Pt_2 Per_1
altresì, la dazione da parte del in data 28.12.2019 di un anticipo di € 5.000,00, ma che CP_1
tale somma non era stata mai versata per varie motivazioni addotte dal , che aveva CP_1
sempre rinviato l'incontro. Specificava che ad un successivo incontro avvenuto presso l'agenzia aveva chiesto all'attrice di potere fare l'inventario dei beni facenti parte CP_1
dell'azienda e di liberare l'immobile da persone e cose della in quanto intendeva eseguire Pt_1
lavori urgenti. Sosteneva che con decorrenza dal 31.12.2019 erano stati, dunque, liberati gli alloggi dagli inquilini e la villa dai beni della con costi significativi e che tra il 2 gennaio e Pt_1
il 7 gennaio era stato predisposto l'inventario dei beni, che in data 7.1.2020 era stato ritrasmesso all'Agenzia (doc. n. 4 fascicolo primo grado). Dichiarava che le erano stati chiesti anche i recapiti dei suoi ex collaboratori, che erano stati poi contattati dal al fine della futura CP_1
assunzione da parte dell'azienda di quest'ultimo (doc. n. 5 fascicolo primo grado) e che il mediatore aveva fissato la data del rogito per il 13.1.2020 presso il notaio Dott. Per_1 [...]
in Treviso, ove il rogito non era stato sottoscritto, ma era stato rinviato a data da Per_2
destinarsi. Sosteneva che ciò era avvenuto in quanto il , contrariamente a quanto stabilito, CP_1
3 aveva comunicato nella mattinata dello stesso giorno che intendeva effettuare il pagamento mediante assegno circolare - mezzo di pagamento che la avrebbe avuto difficoltà ad Pt_1
incassare - e non mediante bonifico bancario. Aggiungeva che nei giorni seguenti il CP_1
aveva chiesto per la prima volta di potere visionare la documentazione contabile dell'azienda
(elenco delle fatture dei fornitori, elenco debiti dell'azienda, inclusi debiti fiscali e contributivi,
ecc.) e che l'avv. Chiaro, incaricato dal medesimo, aveva contattato il commercialista dell'attrice, rag. , il quale aveva inviato all'avv. Chiaro l'elenco dei debiti Testimone_1
aziendali. Deduceva che nei giorni successivi il veniva quindi sollecitato a concordare la CP_1
nuova data del rogito, ma il medesimo aveva riferito di avere bisogno di ulteriore tempo per poter svincolare il denaro necessario al pagamento del prezzo. Affermava che, infine, dopo mesi di trattative e verifiche, nel mese di febbraio 2020, l'avv. Chiaro aveva chiesto per la prima volta alla di farsi rilasciare dall'Agenzia delle Entrate il certificato relativo all'eventuale Pt_1
esistenza di debiti tributari risultanti da atti (nonostante l'accordo prevedesse l'esclusione di
“qualsiasi tipo di debito e credito in capo alla parte venditrice, per non certi e non conosciuti che resteranno a suo carico” e che, comunque quelli conosciuti sarebbero stati scalati dal prezzo stabilito e pagati contestualmente all'atto di cessione), certificato che perveniva dall'Agenzia
delle Entrate, dal quale emergeva che non risultavano a carico dell'azienda debiti tributari e che veniva trasmesso all'avv. Chiaro ma, nonostante il contenuto rassicurante, aveva CP_1
comunicato di non essere più intenzionato ad acquistare l'azienda e aveva dichiarato, quindi,
dopo scambio di copiosa corrispondenza tra legali, di recedere dalla trattative. agiva, Parte_1
quindi, in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
4 1) IN VIA PRINCIPALE 1: a. accertare e dichiarare la sussistenza di un contratto preliminare, ex art. 1351 c.c., meritevole di tutela ex art. 2932 c.c.;
b. accertare e dichiarare che il convenuto si è reso inadempiente all'obbligo di concludere il contratto definitivo per atto pubblico previsto nel contratto preliminare concluso in data
8.11.2019/23.12.2020 e del relativo pagamento del prezzo;
c. condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice per il mancato e/o tardivo adempimento che ammontano ad € 50.000,00 o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso di causa;
d. emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso in relazione all'azienda “Relax&Venice”, con sede in Quarto d'Altino (VE), Via
Marconi, 1/A ed ordinare l'immediato versamento del prezzo.
2) IN VIA PRINCIPALE 2: a. Accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un contratto preliminare ex art. 1351 c.c. meritevole di tutela ex art. 2932 c.c.;
b. accertare e dichiarare che il convenuto si è reso inadempiente all'obbligo di concludere il contratto definitivo per atto pubblico previsto nel contratto preliminare concluso il 23.12.2020 e del relativo pagamento del prezzo;
c. dichiarare risolto il citato contratto per inadempimento del convenuto ex art. 1453 c.c.;
d. condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice a seguito della risoluzione del contratto, che ammontano ad € 200.000,00 o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso di causa.
3) IN VIA SUBORDINATA: a. accertare e dichiarare la sussistenza di un contratto avente effetti giuridici e meritevole di tutela;
b. dichiarare risolto il citato contratto per inadempimento del convenuto ex art. 1453 c.c.;
c. condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice a seguito della risoluzione del contratto, per tutti i motivi di cui in atto, che ammonta ad € 200.000,00 o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso di causa.
4) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: a. accertare e dichiarare che l'interruzione delle trattative, ad opera del convenuto, è avvenuta senza giustificato motivo;
b. condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti ex art. 1337 c.c. che ammontano ad € 120.000,00 00 o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso di causa.
5) IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, oltre risarcimento ex art. 96 c.p.c.”
5 2. Con comparsa di risposta si costituiva , contestando l'avversa CP_1
ricostruzione dei fatti e deducendo, in particolare, che si erano svolte trattative precontrattuali,
che aveva scoperto solo in seguito ai primi contatti che l'affitto della villa non era possibile (se non con subentro e solo per i successivi sette anni), che gli era stata assicurata l'assenza di debiti o il pagamento di quelli esistenti e che, in ossequio alle intese precontrattuali e facendo legittimo affidamento sulla situazione rappresentata e sulla offerta di garanzia informalmente ricevuta dal
- ex compagno della e che in prima persona aveva gestito l'azienda intestata alla Pt_2 Pt_1
medesima - aveva contattato lo studio del Notaio di Treviso e concordato la data Persona_2
del 13 gennaio 2020 per la sottoscrizione ed autentica del contratto di cessione. Aveva, inoltre,
anticipato al , a mezzo mail, la bozza dell'accordo di garanzia che quest'ultimo avrebbe Pt_2
dovuto sottoscrivere (cfr. doc. 2) e nella mattina del 13 gennaio si era recato presso la filiale di
Villorba (TV) della per ritirare l'assegno circolare non trasferibile n. Controparte_2
3400862825-09 intestato a (doc. 3) e di ciò aveva informato il mediatore Parte_1 Per_1
Aggiungeva che, dopo essere uscito dall'Istituto bancario, aveva però ricevuto una telefonata dalla la quale gli aveva chiesto che una parte del corrispettivo della cessione le fosse Pt_1
corrisposta “in nero”, al che si era rifiutato e la medesima non si era presentata dal notaio,
estromettendo in seguito il , suo ex compagno e noto agente immobiliare, dalle trattative. Pt_2
In assenza della predetta garanzia, che avrebbe dovuta essere fornita dal quale soggetto Pt_2
solvibile, aveva ritenuto necessario chiedere la documentazione relativa ai debiti maturati nel corso della conduzione dell'azienda, dai quali era emersa l'omissione del pagamento di canoni di locazione scaduti pari ad € 14.300,00 e di tributi e contributi INPS per oltre €18.000,00. Quindi
aveva chiesto alla l'esibizione sia del certificato fiscale di cui al terzo comma dell'art. 14 Pt_1
6 del D. Lgs n. 472/97 sia del documento attestante la regolarità contributiva. Aveva ribadito, poi,
una soluzione già discussa e ipotizzata, e cioè che, una volta quantificato esattamente l'ammontare di tutti i debiti aziendali, il relativo importo avrebbe potuto essere dedotto dal corrispettivo pattuito e separatamente versato, in deposito fiduciario, al rag. , il quale Tes_1
avrebbe poi provveduto al pagamento di tutto quanto l'azienda era debitrice. La tuttavia, Pt_1
inviava un certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate di San Donà di Piave in cui,
contrariamente a quanto richiesto, si precisava espressamente che lo stesso “non produce gli effetti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997” (cfr doc. 5) e un certificato INPS nel quale si dava atto di irregolarità contributive (cfr doc. 6). Richieste ulteriori garanzie, essendo ancora interessato all'acquisto, la lo aveva fatto contattare da un legale Pt_1
per l'esecuzione del preliminare in tesi attorea sottoscritto tra le parti. Precisato quanto sopra sull'esatta dinamica delle trattative intercorse, in via principale chiedeva il rigetto delle domande ed in via subordinata riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto preliminare eventualmente ritenuto esistente nelle puntuazioni dell'8.11/23.12.2019 per eccessiva onerosità
sopravvenuta dovuta all'insorgenza della pandemia a livello mondiale.
Per tutte le ragioni addotte, così concludeva: “IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiararsi
l'inammissibilità delle domande svolte dall'attrice “IN VIA PRINCIPALE 1” ed in “IN VIA
PRINCIPALE 2”, per i motivi tutti di cui in narrativa. NEL MERITO: in principalità: respingersi ogni domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale subordinata: accertarsi e dichiararsi che l'obbligazione di pagamento assunta da CP_1
nei confronti di con la scrittura di data 1.8./23.12.2019 è divenuta
[...] Parte_1 eccessivamente onerosa per il verificarsi dell'avvenimento straordinario ed imprevedibile dedotto in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione di qualsivoglia tipologia contrattuale (preliminare o preliminare di preliminare) dovesse essere attribuita a detta scrittura. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite”.
7 3. In corso di causa veniva svolta l'istruttoria con l'escussione dei testi
[...]
all' udienza del 24 maggio 2022, e all'udienza Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
del 20 settembre 2022 e con l'interrogatorio formale di all'ultima udienza citata. CP_1
4. All'udienza del 18 gennaio 2023, tenuta ex art. 281 sexies c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, rinunciando la parte attrice alla domanda di esecuzione in forma specifica del contratto e veniva pronunciata la sentenza n. 143/2023, con la quale il Tribunale di Venezia
rigettava la domanda attorea e condannava la al pagamento delle spese di lite. Riteneva il Pt_1
Tribunale, infatti, che la mancata sottoscrizione del contratto nella data del 13 gennaio 2020 non fosse imputabile al , avendo costui prodotto copia dell'assegno circolare con cui avrebbe CP_1
pagato il corrispettivo della cessione e non essendosi invece presentata la Riteneva, poi, Pt_1
che a seguito del suddetto evento fossero riprese le trattative in relazione ai debiti aziendali e alle garanzie da prestare, come confermato dalle dichiarazioni rese dal teste , dal che si Pt_2
poteva dedurre che le parti non si sentivano vincolate dalle scritture dell'8.11./23.12.2019.
Affermava, inoltre, che il recesso dal dalle trattative non poteva ritenersi ingiustificato in CP_1
quanto prima aveva scoperto della impossibilità del rinnovo della locazione della villa, poi era venuta meno la garanzia da prestarsi da parte dal ed infine era stata depositata Pt_2
documentazione contabile incompleta, idonea a porre a carico del cessionario l'obbligo di rispondere di tutti gli eventuali debiti ulteriori ai sensi dell'art. 2560, II comma, c.c.
Al rigetto delle domande di cui sopra conseguiva l'assorbimento delle domande di risarcimento del danno formulate da parte attrice e quella subordinata riconvenzionale, di parte convenuta,
relativa all'accertamento della risoluzione per eccesiva onerosità sopravvenuta laddove si fosse ritenuto perfezionato un contratto preliminare o un preliminare di preliminare.
8 Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato ha impugnato la predetta Parte_1
sentenza sulla base dei seguenti motivi di impugnazione.
5.1 Con il primo motivo ha censurato la decisione in merito alla ritenuta assenza di vincolatività delle scritture private dell'8.11.2019 e del 23.12.2019.
5.2 Con il secondo motivo ha censurato la sentenza laddove non ha riconosciuto il diritto della promittente venditrice di ricevere il pagamento con bonifico.
5.3 Con il terzo motivo ha censurato la sentenza laddove ha ritenuto la rilevanza delle trattative intercorse successivamente al 13 gennaio 2020 al fine di escludere la vincolatività del contratto preliminare.
5.4 Con il quarto motivo ha lamentato l'erroneità dell'accertamento della legittimità del recesso dalle trattative di . CP_1
6. Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato l'avversa impugnazione, CP_1
invocando anche una declaratoria di inammissibilità della stessa e chiedendone, comunque, il rigetto. In via subordinata ha riproposto la domanda riconvenzionale rimasta assorbita dal rigetto delle domande attoree.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'esito dell'udienza del 17 marzo 2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, con ordinanza del 18 marzo 2025, dal Consigliere istruttore nominato, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, vanno esaminati i motivi di impugnazione.
9 8.1 Il primo motivo, relativo alla ritenuta erronea assenza di vincolatività delle scritture private dell'8.11.2019 e del 23.12.2019 è infondato. Deve, infatti, evidenziarsi che la scrittura privata dell'8 novembre è stata sin da subito caratterizzata dalla presenza di elementi (tra cui la condizione di cui all'art. 4 della sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione dell'immobile ove veniva svolta l'attività di affittacamere, mai verificatasi e la previsione della stipula di un successivo preliminare entro il 15 dicembre 2019, anch'essa superata) che hanno determinato le parti a proseguire nelle trattative, nonostante la firma della proposta, tanto che al 23 dicembre le parti hanno modificato il prezzo di acquisto e le tempistiche per la consegna dello stesso,
riducendolo da 220.000,00 euro a 157.700,00 euro da consegnare alla data del rogito notarile da stipularsi entro il 15 gennaio 2020. Alla data fissata per il rogito, tuttavia, la parte che non si è
presentata è stata la nonostante il avesse fissato l'incontro con il notaio ed avesse Pt_1 CP_1
la disponibilità materiale dell'assegno circolare da consegnare alla predetta. Sicché rilevante non
è tanto la questione della vincolatività dell'accordo sottoscritto e vigente (accordo che, qualora la si fosse presentata dal notaio ed avesse accettato l'assegno, con la contestuale prestazione Pt_1
di garanzia del , sarebbe stato effettivamente sottoscritto), ma l'inadempimento della Pt_2
che non si era presentata alla stipula del contratto e il contestuale venir meno dei Pt_1
presupposti che avevano costituito l'oggetto della complessiva volontà negoziale delle parti. La
mancata presentazione della all'incontro con il notaio, nonostante l'assenza di indicazioni Pt_1
nella proposta accettata sul mezzo di pagamento da utilizzare e l'incontrovertibile adeguatezza dell'assegno circolare che il si era procurato per dare esecuzione all'accordo come CP_1
cristallizzatosi a seguito delle modifiche intervenute medio tempore, ha invero determinato non solo l'inadempimento della stessa ma anche la necessità di apportare nuove modifiche al
10 contenuto dell'accordo preesistente, sia in relazione alle garanzie da prestare sia in merito alla determinazione dell'effettiva consistenza dei debiti esistenti e non dichiarati, idonei ad incidere sulla determinazione del prezzo della cessione di azienda, come riconosciuto dalla stessa parte appellante che aveva fatto riferimento ad un prezzo da determinare a seguito della decurtazione dei debiti. Sicchè a seguito dell'inadempimento della che non si è presentata alla stipula Pt_1
del contratto presso il notaio, pretendendo diverse modalità di pagamento e venute meno le garanzie da prestarsi da parte del , sono riprese le trattative, come del resto confermato Pt_2
dallo stesso teste sentito all'udienza del 20 settembre 2022. Pt_2
8.2 Anche il secondo motivo che ha censurato la sentenza laddove non ha riconosciuto il diritto della promittente venditrice di ricevere il pagamento con bonifico non può essere accolto,
perché non vi è alcuna indicazione nella scrittura sulla modalità di pagamento, sicché l'assegno circolare era senz'altro da ritenersi mezzo adeguato e idoneo allo scopo e ingiustificato è stato il rifiuto della di ricevere il suddetto pagamento. Pt_1
8.3 Del pari il terzo motivo, che ha censurato la sentenza laddove ha ritenuto la rilevanza delle trattative intercorse successivamente al 13 gennaio 2020 al fine di escludere la vincolatività
del contratto preliminare, non è fondato. Deve osservarsi che le parti nella scrittura privata redatta avevano prima indicato la necessità di sottoscrivere un preliminare (con ciò
evidentemente ritenendo di dover o poter ancora apportare delle modifiche, con la conseguenza che fino al 23 dicembre è da escludersi la vincolatività delle condizioni pattuite, non essendosi peraltro avverata la condizione di cui al punto 4 sulla stipula di un nuovo contratto di locazione)
e poi con la modifica del prezzo e delle tempistiche di pagamento ne avevano escluso la necessità, fissando solo un termine entro cui sottoscrivere il contratto di cessione di azienda
11 davanti al notaio. Deve poi evidenziarsi che il aveva fissato la data della stipula davanti CP_1
al notaio e aveva ritirato l'assegno circolare per procedere al pagamento, con l'accordo che il avrebbe prestato la garanzia per i debiti esistenti. A fronte della mancata accettazione Pt_2
del suddetto mezzo di pagamento da parte della e degli scambi di proposte e Pt_1
controproposte sulla decurtazione di parte del prezzo e sull'acquisizione di ulteriori documenti per la conclusione dell'affare (come risultante dalle prove testimoniali acquisite in primo grado e dalla documentazione depositata), non può che condividersi il ragionamento del Giudice di primo grado secondo cui la prosecuzione e/o la ripresa delle trattative hanno acclarato la non stipulabilità del contratto di cessione di azienda alle condizioni concordate nella scrittura privata come modificata il 23 dicembre 2019.
La prosecuzione delle trattative, quindi, ha reso evidente la volontà delle parti di individuare un assetto conforme ai loro interessi e alle mutate condizioni come accertate nel gennaio del 2020,
tanto più in ragione del fatto che l'assenza di garanzie ha determinato la necessità di individuare i debiti da decurtare dal prezzo pattuito, rendendo lo stesso di fatto indeterminato fino ad un eventuale successiva esatta individuazione.
8.4 Anche il quarto motivo, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità
dell'accertamento della legittimità del recesso dalle trattative di , non è fondato. CP_1
È stata acclarata, infatti, non solo la mancata accettazione da parte della del mezzo di Pt_1
pagamento ordinario dell'assegno circolare, ma è stata anche documentata dal la CP_1
sussistenza di debiti non dichiarati, la cui esistenza, infatti, non era indicata nella proposta d'acquisto d'azienda sottoscritta né nelle integrazioni del 23 dicembre 2019. Né, del resto, era espressamente prevista in tali accordi una pattuizione di decurtazione dal prezzo dei debiti
12 esistenti, che eventualmente avrebbe dovuto essere in seguito aggiunto nell'accordo definitivo,
nè era stato fornito il certificato richiesto di esenzione dai debiti o altra garanzia parimenti idonea alla conclusione dell'affare. In tale situazione la mancata prosecuzione delle trattative da parte del non può ritenersi ingiustificata o colpevole o addebitabile in alcun modo al CP_1
medesimo, avendo il predetto proseguito le trattative (come anche riferito dal teste in Pt_2
sede di escussione testimoniale) fin quando è venuta meno la fiducia nel corretto svolgimento delle stesse da parte della (che pretendeva di stipulare il contratto alle condizioni già Pt_1
pattuite con l'aggiunta della decurtazione di eventuali debiti, come risulta dalle mail depositate),
sicché anche il predetto motivo di impugnazione non può essere accolto.
8.5 La domanda riconvenzionale subordinata della parte appellata, come riproposta con la costituzione in appello, resta assorbita.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
10. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai minimi delle controversie del valore del disputatum, in ragione dell'attività difensiva effettivamente espletata (tra cui la comparsa conclusionale contenente il solo richiamo alla comparsa di costituzione) ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002 va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro CP_1
5.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1374 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARINGELLA Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARO CP_1 C.F._2
NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 143/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data
18/01/2023 e non notificata;
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento del presente gravame e per le motivazioni in
esso contenute, riformare la Sentenza n° 143\2023 del Tribunale di Venezia pubblicata il 18\1\2023
e non notificata, dichiarando quindi risolto il contratto preliminare tra le parti, previa qualificazione
in tal senso delle scritture dell'8\11\2019 e 23\12\2019, e per l'effetto condannare la parte CP_1
al risarcimento del danno quantificato in € 132.176,53.
[...]
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore dell'avv. Massimiliano Scaringella
antistatario.”
Per parte appellata
“respingersi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto per le Parte_1
ragioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta di data 29 novembre 2023 e,
conseguentemente, confermarsi integralmente la sentenza n. 143 del 18 gennaio 2023 del
Tribunale di Venezia.
Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione esponeva di aver ricevuto da in data 8 Parte_1 CP_1
novembre 2019 una proposta contrattuale di acquisto dell'azienda relativa ad attività di affittacamere a lei intestata. Aggiungeva che, nelle more della accettazione, verificato da parte
2 del che il contratto di affitto dell'immobile destinato allo svolgimento dell'attività di CP_1
affittacamere non poteva essere stipulato ex novo ma solo ceduto per la durata rimanente della locazione, in data 23.12.2019 era stata poi comunque sottoscritta per accettazione la proposta di acquisto dell'8.11.2019, ma previa integrazione e modificazione di alcuni punti (doc. n. 3
fascicolo primo grado). In particolare: a. il prezzo dell'azienda veniva stabilito in € 155.700,00;
b. veniva indicata quale data del rogito il 15.1.2020, con eliminazione di ogni riferimento alla sottoscrizione del preliminare;
c. il pagamento doveva avvenire integralmente alla data di cessione. Deduceva che, in presenza dei signori e le parti avevano concordato, Pt_2 Per_1
altresì, la dazione da parte del in data 28.12.2019 di un anticipo di € 5.000,00, ma che CP_1
tale somma non era stata mai versata per varie motivazioni addotte dal , che aveva CP_1
sempre rinviato l'incontro. Specificava che ad un successivo incontro avvenuto presso l'agenzia aveva chiesto all'attrice di potere fare l'inventario dei beni facenti parte CP_1
dell'azienda e di liberare l'immobile da persone e cose della in quanto intendeva eseguire Pt_1
lavori urgenti. Sosteneva che con decorrenza dal 31.12.2019 erano stati, dunque, liberati gli alloggi dagli inquilini e la villa dai beni della con costi significativi e che tra il 2 gennaio e Pt_1
il 7 gennaio era stato predisposto l'inventario dei beni, che in data 7.1.2020 era stato ritrasmesso all'Agenzia (doc. n. 4 fascicolo primo grado). Dichiarava che le erano stati chiesti anche i recapiti dei suoi ex collaboratori, che erano stati poi contattati dal al fine della futura CP_1
assunzione da parte dell'azienda di quest'ultimo (doc. n. 5 fascicolo primo grado) e che il mediatore aveva fissato la data del rogito per il 13.1.2020 presso il notaio Dott. Per_1 [...]
in Treviso, ove il rogito non era stato sottoscritto, ma era stato rinviato a data da Per_2
destinarsi. Sosteneva che ciò era avvenuto in quanto il , contrariamente a quanto stabilito, CP_1
3 aveva comunicato nella mattinata dello stesso giorno che intendeva effettuare il pagamento mediante assegno circolare - mezzo di pagamento che la avrebbe avuto difficoltà ad Pt_1
incassare - e non mediante bonifico bancario. Aggiungeva che nei giorni seguenti il CP_1
aveva chiesto per la prima volta di potere visionare la documentazione contabile dell'azienda
(elenco delle fatture dei fornitori, elenco debiti dell'azienda, inclusi debiti fiscali e contributivi,
ecc.) e che l'avv. Chiaro, incaricato dal medesimo, aveva contattato il commercialista dell'attrice, rag. , il quale aveva inviato all'avv. Chiaro l'elenco dei debiti Testimone_1
aziendali. Deduceva che nei giorni successivi il veniva quindi sollecitato a concordare la CP_1
nuova data del rogito, ma il medesimo aveva riferito di avere bisogno di ulteriore tempo per poter svincolare il denaro necessario al pagamento del prezzo. Affermava che, infine, dopo mesi di trattative e verifiche, nel mese di febbraio 2020, l'avv. Chiaro aveva chiesto per la prima volta alla di farsi rilasciare dall'Agenzia delle Entrate il certificato relativo all'eventuale Pt_1
esistenza di debiti tributari risultanti da atti (nonostante l'accordo prevedesse l'esclusione di
“qualsiasi tipo di debito e credito in capo alla parte venditrice, per non certi e non conosciuti che resteranno a suo carico” e che, comunque quelli conosciuti sarebbero stati scalati dal prezzo stabilito e pagati contestualmente all'atto di cessione), certificato che perveniva dall'Agenzia
delle Entrate, dal quale emergeva che non risultavano a carico dell'azienda debiti tributari e che veniva trasmesso all'avv. Chiaro ma, nonostante il contenuto rassicurante, aveva CP_1
comunicato di non essere più intenzionato ad acquistare l'azienda e aveva dichiarato, quindi,
dopo scambio di copiosa corrispondenza tra legali, di recedere dalla trattative. agiva, Parte_1
quindi, in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
4 1) IN VIA PRINCIPALE 1: a. accertare e dichiarare la sussistenza di un contratto preliminare, ex art. 1351 c.c., meritevole di tutela ex art. 2932 c.c.;
b. accertare e dichiarare che il convenuto si è reso inadempiente all'obbligo di concludere il contratto definitivo per atto pubblico previsto nel contratto preliminare concluso in data
8.11.2019/23.12.2020 e del relativo pagamento del prezzo;
c. condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice per il mancato e/o tardivo adempimento che ammontano ad € 50.000,00 o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso di causa;
d. emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso in relazione all'azienda “Relax&Venice”, con sede in Quarto d'Altino (VE), Via
Marconi, 1/A ed ordinare l'immediato versamento del prezzo.
2) IN VIA PRINCIPALE 2: a. Accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un contratto preliminare ex art. 1351 c.c. meritevole di tutela ex art. 2932 c.c.;
b. accertare e dichiarare che il convenuto si è reso inadempiente all'obbligo di concludere il contratto definitivo per atto pubblico previsto nel contratto preliminare concluso il 23.12.2020 e del relativo pagamento del prezzo;
c. dichiarare risolto il citato contratto per inadempimento del convenuto ex art. 1453 c.c.;
d. condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice a seguito della risoluzione del contratto, che ammontano ad € 200.000,00 o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso di causa.
3) IN VIA SUBORDINATA: a. accertare e dichiarare la sussistenza di un contratto avente effetti giuridici e meritevole di tutela;
b. dichiarare risolto il citato contratto per inadempimento del convenuto ex art. 1453 c.c.;
c. condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice a seguito della risoluzione del contratto, per tutti i motivi di cui in atto, che ammonta ad € 200.000,00 o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso di causa.
4) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: a. accertare e dichiarare che l'interruzione delle trattative, ad opera del convenuto, è avvenuta senza giustificato motivo;
b. condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti ex art. 1337 c.c. che ammontano ad € 120.000,00 00 o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso di causa.
5) IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, oltre risarcimento ex art. 96 c.p.c.”
5 2. Con comparsa di risposta si costituiva , contestando l'avversa CP_1
ricostruzione dei fatti e deducendo, in particolare, che si erano svolte trattative precontrattuali,
che aveva scoperto solo in seguito ai primi contatti che l'affitto della villa non era possibile (se non con subentro e solo per i successivi sette anni), che gli era stata assicurata l'assenza di debiti o il pagamento di quelli esistenti e che, in ossequio alle intese precontrattuali e facendo legittimo affidamento sulla situazione rappresentata e sulla offerta di garanzia informalmente ricevuta dal
- ex compagno della e che in prima persona aveva gestito l'azienda intestata alla Pt_2 Pt_1
medesima - aveva contattato lo studio del Notaio di Treviso e concordato la data Persona_2
del 13 gennaio 2020 per la sottoscrizione ed autentica del contratto di cessione. Aveva, inoltre,
anticipato al , a mezzo mail, la bozza dell'accordo di garanzia che quest'ultimo avrebbe Pt_2
dovuto sottoscrivere (cfr. doc. 2) e nella mattina del 13 gennaio si era recato presso la filiale di
Villorba (TV) della per ritirare l'assegno circolare non trasferibile n. Controparte_2
3400862825-09 intestato a (doc. 3) e di ciò aveva informato il mediatore Parte_1 Per_1
Aggiungeva che, dopo essere uscito dall'Istituto bancario, aveva però ricevuto una telefonata dalla la quale gli aveva chiesto che una parte del corrispettivo della cessione le fosse Pt_1
corrisposta “in nero”, al che si era rifiutato e la medesima non si era presentata dal notaio,
estromettendo in seguito il , suo ex compagno e noto agente immobiliare, dalle trattative. Pt_2
In assenza della predetta garanzia, che avrebbe dovuta essere fornita dal quale soggetto Pt_2
solvibile, aveva ritenuto necessario chiedere la documentazione relativa ai debiti maturati nel corso della conduzione dell'azienda, dai quali era emersa l'omissione del pagamento di canoni di locazione scaduti pari ad € 14.300,00 e di tributi e contributi INPS per oltre €18.000,00. Quindi
aveva chiesto alla l'esibizione sia del certificato fiscale di cui al terzo comma dell'art. 14 Pt_1
6 del D. Lgs n. 472/97 sia del documento attestante la regolarità contributiva. Aveva ribadito, poi,
una soluzione già discussa e ipotizzata, e cioè che, una volta quantificato esattamente l'ammontare di tutti i debiti aziendali, il relativo importo avrebbe potuto essere dedotto dal corrispettivo pattuito e separatamente versato, in deposito fiduciario, al rag. , il quale Tes_1
avrebbe poi provveduto al pagamento di tutto quanto l'azienda era debitrice. La tuttavia, Pt_1
inviava un certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate di San Donà di Piave in cui,
contrariamente a quanto richiesto, si precisava espressamente che lo stesso “non produce gli effetti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997” (cfr doc. 5) e un certificato INPS nel quale si dava atto di irregolarità contributive (cfr doc. 6). Richieste ulteriori garanzie, essendo ancora interessato all'acquisto, la lo aveva fatto contattare da un legale Pt_1
per l'esecuzione del preliminare in tesi attorea sottoscritto tra le parti. Precisato quanto sopra sull'esatta dinamica delle trattative intercorse, in via principale chiedeva il rigetto delle domande ed in via subordinata riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto preliminare eventualmente ritenuto esistente nelle puntuazioni dell'8.11/23.12.2019 per eccessiva onerosità
sopravvenuta dovuta all'insorgenza della pandemia a livello mondiale.
Per tutte le ragioni addotte, così concludeva: “IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiararsi
l'inammissibilità delle domande svolte dall'attrice “IN VIA PRINCIPALE 1” ed in “IN VIA
PRINCIPALE 2”, per i motivi tutti di cui in narrativa. NEL MERITO: in principalità: respingersi ogni domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale subordinata: accertarsi e dichiararsi che l'obbligazione di pagamento assunta da CP_1
nei confronti di con la scrittura di data 1.8./23.12.2019 è divenuta
[...] Parte_1 eccessivamente onerosa per il verificarsi dell'avvenimento straordinario ed imprevedibile dedotto in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione di qualsivoglia tipologia contrattuale (preliminare o preliminare di preliminare) dovesse essere attribuita a detta scrittura. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite”.
7 3. In corso di causa veniva svolta l'istruttoria con l'escussione dei testi
[...]
all' udienza del 24 maggio 2022, e all'udienza Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
del 20 settembre 2022 e con l'interrogatorio formale di all'ultima udienza citata. CP_1
4. All'udienza del 18 gennaio 2023, tenuta ex art. 281 sexies c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, rinunciando la parte attrice alla domanda di esecuzione in forma specifica del contratto e veniva pronunciata la sentenza n. 143/2023, con la quale il Tribunale di Venezia
rigettava la domanda attorea e condannava la al pagamento delle spese di lite. Riteneva il Pt_1
Tribunale, infatti, che la mancata sottoscrizione del contratto nella data del 13 gennaio 2020 non fosse imputabile al , avendo costui prodotto copia dell'assegno circolare con cui avrebbe CP_1
pagato il corrispettivo della cessione e non essendosi invece presentata la Riteneva, poi, Pt_1
che a seguito del suddetto evento fossero riprese le trattative in relazione ai debiti aziendali e alle garanzie da prestare, come confermato dalle dichiarazioni rese dal teste , dal che si Pt_2
poteva dedurre che le parti non si sentivano vincolate dalle scritture dell'8.11./23.12.2019.
Affermava, inoltre, che il recesso dal dalle trattative non poteva ritenersi ingiustificato in CP_1
quanto prima aveva scoperto della impossibilità del rinnovo della locazione della villa, poi era venuta meno la garanzia da prestarsi da parte dal ed infine era stata depositata Pt_2
documentazione contabile incompleta, idonea a porre a carico del cessionario l'obbligo di rispondere di tutti gli eventuali debiti ulteriori ai sensi dell'art. 2560, II comma, c.c.
Al rigetto delle domande di cui sopra conseguiva l'assorbimento delle domande di risarcimento del danno formulate da parte attrice e quella subordinata riconvenzionale, di parte convenuta,
relativa all'accertamento della risoluzione per eccesiva onerosità sopravvenuta laddove si fosse ritenuto perfezionato un contratto preliminare o un preliminare di preliminare.
8 Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato ha impugnato la predetta Parte_1
sentenza sulla base dei seguenti motivi di impugnazione.
5.1 Con il primo motivo ha censurato la decisione in merito alla ritenuta assenza di vincolatività delle scritture private dell'8.11.2019 e del 23.12.2019.
5.2 Con il secondo motivo ha censurato la sentenza laddove non ha riconosciuto il diritto della promittente venditrice di ricevere il pagamento con bonifico.
5.3 Con il terzo motivo ha censurato la sentenza laddove ha ritenuto la rilevanza delle trattative intercorse successivamente al 13 gennaio 2020 al fine di escludere la vincolatività del contratto preliminare.
5.4 Con il quarto motivo ha lamentato l'erroneità dell'accertamento della legittimità del recesso dalle trattative di . CP_1
6. Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato l'avversa impugnazione, CP_1
invocando anche una declaratoria di inammissibilità della stessa e chiedendone, comunque, il rigetto. In via subordinata ha riproposto la domanda riconvenzionale rimasta assorbita dal rigetto delle domande attoree.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'esito dell'udienza del 17 marzo 2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, con ordinanza del 18 marzo 2025, dal Consigliere istruttore nominato, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, vanno esaminati i motivi di impugnazione.
9 8.1 Il primo motivo, relativo alla ritenuta erronea assenza di vincolatività delle scritture private dell'8.11.2019 e del 23.12.2019 è infondato. Deve, infatti, evidenziarsi che la scrittura privata dell'8 novembre è stata sin da subito caratterizzata dalla presenza di elementi (tra cui la condizione di cui all'art. 4 della sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione dell'immobile ove veniva svolta l'attività di affittacamere, mai verificatasi e la previsione della stipula di un successivo preliminare entro il 15 dicembre 2019, anch'essa superata) che hanno determinato le parti a proseguire nelle trattative, nonostante la firma della proposta, tanto che al 23 dicembre le parti hanno modificato il prezzo di acquisto e le tempistiche per la consegna dello stesso,
riducendolo da 220.000,00 euro a 157.700,00 euro da consegnare alla data del rogito notarile da stipularsi entro il 15 gennaio 2020. Alla data fissata per il rogito, tuttavia, la parte che non si è
presentata è stata la nonostante il avesse fissato l'incontro con il notaio ed avesse Pt_1 CP_1
la disponibilità materiale dell'assegno circolare da consegnare alla predetta. Sicché rilevante non
è tanto la questione della vincolatività dell'accordo sottoscritto e vigente (accordo che, qualora la si fosse presentata dal notaio ed avesse accettato l'assegno, con la contestuale prestazione Pt_1
di garanzia del , sarebbe stato effettivamente sottoscritto), ma l'inadempimento della Pt_2
che non si era presentata alla stipula del contratto e il contestuale venir meno dei Pt_1
presupposti che avevano costituito l'oggetto della complessiva volontà negoziale delle parti. La
mancata presentazione della all'incontro con il notaio, nonostante l'assenza di indicazioni Pt_1
nella proposta accettata sul mezzo di pagamento da utilizzare e l'incontrovertibile adeguatezza dell'assegno circolare che il si era procurato per dare esecuzione all'accordo come CP_1
cristallizzatosi a seguito delle modifiche intervenute medio tempore, ha invero determinato non solo l'inadempimento della stessa ma anche la necessità di apportare nuove modifiche al
10 contenuto dell'accordo preesistente, sia in relazione alle garanzie da prestare sia in merito alla determinazione dell'effettiva consistenza dei debiti esistenti e non dichiarati, idonei ad incidere sulla determinazione del prezzo della cessione di azienda, come riconosciuto dalla stessa parte appellante che aveva fatto riferimento ad un prezzo da determinare a seguito della decurtazione dei debiti. Sicchè a seguito dell'inadempimento della che non si è presentata alla stipula Pt_1
del contratto presso il notaio, pretendendo diverse modalità di pagamento e venute meno le garanzie da prestarsi da parte del , sono riprese le trattative, come del resto confermato Pt_2
dallo stesso teste sentito all'udienza del 20 settembre 2022. Pt_2
8.2 Anche il secondo motivo che ha censurato la sentenza laddove non ha riconosciuto il diritto della promittente venditrice di ricevere il pagamento con bonifico non può essere accolto,
perché non vi è alcuna indicazione nella scrittura sulla modalità di pagamento, sicché l'assegno circolare era senz'altro da ritenersi mezzo adeguato e idoneo allo scopo e ingiustificato è stato il rifiuto della di ricevere il suddetto pagamento. Pt_1
8.3 Del pari il terzo motivo, che ha censurato la sentenza laddove ha ritenuto la rilevanza delle trattative intercorse successivamente al 13 gennaio 2020 al fine di escludere la vincolatività
del contratto preliminare, non è fondato. Deve osservarsi che le parti nella scrittura privata redatta avevano prima indicato la necessità di sottoscrivere un preliminare (con ciò
evidentemente ritenendo di dover o poter ancora apportare delle modifiche, con la conseguenza che fino al 23 dicembre è da escludersi la vincolatività delle condizioni pattuite, non essendosi peraltro avverata la condizione di cui al punto 4 sulla stipula di un nuovo contratto di locazione)
e poi con la modifica del prezzo e delle tempistiche di pagamento ne avevano escluso la necessità, fissando solo un termine entro cui sottoscrivere il contratto di cessione di azienda
11 davanti al notaio. Deve poi evidenziarsi che il aveva fissato la data della stipula davanti CP_1
al notaio e aveva ritirato l'assegno circolare per procedere al pagamento, con l'accordo che il avrebbe prestato la garanzia per i debiti esistenti. A fronte della mancata accettazione Pt_2
del suddetto mezzo di pagamento da parte della e degli scambi di proposte e Pt_1
controproposte sulla decurtazione di parte del prezzo e sull'acquisizione di ulteriori documenti per la conclusione dell'affare (come risultante dalle prove testimoniali acquisite in primo grado e dalla documentazione depositata), non può che condividersi il ragionamento del Giudice di primo grado secondo cui la prosecuzione e/o la ripresa delle trattative hanno acclarato la non stipulabilità del contratto di cessione di azienda alle condizioni concordate nella scrittura privata come modificata il 23 dicembre 2019.
La prosecuzione delle trattative, quindi, ha reso evidente la volontà delle parti di individuare un assetto conforme ai loro interessi e alle mutate condizioni come accertate nel gennaio del 2020,
tanto più in ragione del fatto che l'assenza di garanzie ha determinato la necessità di individuare i debiti da decurtare dal prezzo pattuito, rendendo lo stesso di fatto indeterminato fino ad un eventuale successiva esatta individuazione.
8.4 Anche il quarto motivo, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità
dell'accertamento della legittimità del recesso dalle trattative di , non è fondato. CP_1
È stata acclarata, infatti, non solo la mancata accettazione da parte della del mezzo di Pt_1
pagamento ordinario dell'assegno circolare, ma è stata anche documentata dal la CP_1
sussistenza di debiti non dichiarati, la cui esistenza, infatti, non era indicata nella proposta d'acquisto d'azienda sottoscritta né nelle integrazioni del 23 dicembre 2019. Né, del resto, era espressamente prevista in tali accordi una pattuizione di decurtazione dal prezzo dei debiti
12 esistenti, che eventualmente avrebbe dovuto essere in seguito aggiunto nell'accordo definitivo,
nè era stato fornito il certificato richiesto di esenzione dai debiti o altra garanzia parimenti idonea alla conclusione dell'affare. In tale situazione la mancata prosecuzione delle trattative da parte del non può ritenersi ingiustificata o colpevole o addebitabile in alcun modo al CP_1
medesimo, avendo il predetto proseguito le trattative (come anche riferito dal teste in Pt_2
sede di escussione testimoniale) fin quando è venuta meno la fiducia nel corretto svolgimento delle stesse da parte della (che pretendeva di stipulare il contratto alle condizioni già Pt_1
pattuite con l'aggiunta della decurtazione di eventuali debiti, come risulta dalle mail depositate),
sicché anche il predetto motivo di impugnazione non può essere accolto.
8.5 La domanda riconvenzionale subordinata della parte appellata, come riproposta con la costituzione in appello, resta assorbita.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
10. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai minimi delle controversie del valore del disputatum, in ragione dell'attività difensiva effettivamente espletata (tra cui la comparsa conclusionale contenente il solo richiamo alla comparsa di costituzione) ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002 va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro CP_1
5.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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