TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4369/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Volontaria Giurisdizione Sez. Minori
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. v.g. 4369/2023
promosso da:
AN AI, con il patrocinio dell'avv. CAPPELLAZZO NICOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente contro
AN ER, con il patrocinio degli avv.ti BECCARIA SIMONA e CAPORALE
MARCO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente relativo alla minore: IA DA GI, nata a [...] il [...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da note di trattazione scritta del 22.1.2024
Per parte resistente
Come da note di trattazione scritta del 5.11.2024
Per il Pubblico Ministero: “visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.2.2023, parte ricorrente, AN AI, chiedeva al Tribunale di disporre, ex art. 337 bis e ter c.c., l'affidamento esclusivo della minore IA alla madre, con residenza della stessa presso l'abitazione materna, nonché con la possibilità per il padre di vedere e tenere la figlia con sé secondo tempi e modalità da definirsi. Oltre a ciò, chiedeva disporsi a carico del sig. GI un contributo al mantenimento della minore IA pari a 500,00 euro mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie. A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente evidenziava il forte disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, nonché dava atto delle differenze reddituali sussistenti tra le parti (l'uno titolare di un'impresa individuale operante nel settore degli spazi pubblicitari sul web, l'altra titolare di redditi per una somma pari a 18.000 euro lordi annui).
Con decreto del 23.2.2023, il Giudice, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 20.6.2023.
Si costituiva ritualmente parte resistente, AN ER, nulla opponendo in punto domanda di affidamento esclusivo della minore alla madre e in punto calendario di visite padre – minore, ma chiedeva quantificarsi in euro 150,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del padre, stante la precarietà della propria condizione lavorativa.
All'udienza del 20.6.2023, le parti addivenivano ad un accordo parziale in punto economico;
con riferimento alle altre questioni, invece, il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 3.7.2023, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.6.2023, disponeva che i Servizi depositassero relazione di aggiornamento entro il 30.12.2023, nonché fissava udienza cartolare di remissione della causa al Collegio dapprima al 30.1.2024, salvo poi rinviarla al
6.2.2024.
Con ordinanza del 15.4.2024, il Giudice, lette le note di trattazione scritta e le relazioni pervenute in atti, provvedeva come da dispositivo in punto conferma della presa in carico del nucleo e fissava termine sino al 5.11.2024 per il deposito di note di trattazione scritta.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ *****
Si rigettano tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti perché irrilevanti e superflue alla luce della documentazione in atti. Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue.
Sull'affidamento, collocamento e regime di visita Ritiene il Collegio che la minore IA debba essere affidata, ex art. 337 bis e ter c.c., alla madre.
Questo perché, nel caso di specie, sussistono, in capo al padre, concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale tali per cui il regime di affidamento condiviso a entrambi i genitori non può essere disposto.
Segnatamente, le relazioni dei Servizi incaricati restituiscono un quadro molto compiuto sul punto: la minore IA, seppur abbia, di recente, iniziato a frequentare il padre con maggior frequenza, continua ad individuare nella madre la figura “dell'adulto di riferimento a cui affidarsi” (cfr. relazione datata16.10.2024). In effetti, tale osservazione non è contestata, dal momento che lo stesso sig. GI, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha confermato di aver accolto la nascita della figlia con enormi difficoltà e di aver, quindi, visto IA in rare occasioni.
Ciò detto, vero è che il padre – specie negli ultimi scritti difensivi – ha espressamente manifestato la propria intenzione di voler assumere il ruolo di genitore, ma è altrettanto vero che, pur a fronte di iniziali segnali di impegno da parte del sig. GI, è ancora riscontrabile “di fatto un abbandono da parte del padre” (cfr. relazione datata 14.10.2024).
Per tali ragioni, quindi, ritiene il Collegio che il regime di affidamento maggiormente tutelante e confacente ai bisogni della minore sia quello esclusivo alla madre.
Per le medesime ragioni, il Collegio ritiene che le decisioni di maggior interesse per la minore IA debbano essere adottate dalla madre, fermo restando, in ogni caso, il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Avuto riguardo a quanto sopra stabilito, ne discende, inoltre, che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Con riferimento alla frequentazione padre-figlia, dalle relazioni trasmesse dai Servizi incaricati, emerge che essa è ancora molto sporadica ed occasionale: infatti, la ricorrente ha riferito alla dottoressa referente della N.P.I., che il sig. GI dal mese di luglio 2024 ha più volte incontrato la figlia, in sua presenza (cfr. relazione 16.10.2024). Pertanto, al fine di avviare una relazione continuativa del signor GI con la propria figlia, si dispone che il signor GI possa tenere con sé la figlia due volte a settimana, alla presenza una volta della madre , come già sta avvenendo, ed una volta di un educatore, delegando ai Servizi il supporto al nucleo ad un graduale ampliamento degli stessi, alla luce della positiva valutazione della relazione padre-figlia.
Sul contributo al mantenimento
Venendo agli aspetti economici, ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza del 20.6.2023 debba essere mantenuto in essere, non avendo nessuna delle due parti lamentato mutamenti nelle rispettive capacità economico – reddituali. Tuttavia, come documentato dalla parte ricorrente, dal mese di giugno 2023 con il compimento del primo anno di età della figlia,
l'INPS ha ridotto di quasi cento euro l'assegno unico erogato alla ricorrente che è sceso da € 283,00 ad € 189,20 (cfr. doc.22 - Avvisi INPS di pagamento dell'assegno unico).
Per tali ragioni, quindi, il Collegio conferma l'onere in capo al sig. GI di contribuire al mantenimento della minore IA versando, mensilmente, la somma di € 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché conferma la percezione, nella misura del 100%, dell'Assegno Unico
Universale da parte della signora DA, risultando tali condizioni eque alla luce dei redditi delle parti e del fatto che l'assegno unico, percepito per intero dalla madre.
Da ultimo, tenuto conto delle fragilità rappresentate in corso di causa, il Collegio ritiene necessario disporre la prosecuzione della massiccia presa in carico dei servizi affinché monitorino e sostengano il nucleo.
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di un provvedimento assunto nel superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
AFFIDA la minore IA in via esclusiva alla madre, sig.ra DA, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per la minore e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che il signor GI possa tenere con sé la figlia due volte a settimana, alla presenza una volta della madre , come già sta avvenendo, ed una volta di un educatore, delegando ai Servizi il supporto al nucleo ad un graduale ampliamento degli stessi, alla luce della positiva valutazione della relazione padre-figlia.
DISPONE che il padre, sig. GI, corrisponda alla sig.ra DA, a titolo di contributo al mantenimento della figlia IA, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 350, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate.
DA' ATTO che la signora DA continuerà a trattenere il 100% dell'assegno unico per la minore;
RICHIEDE ai Servizi incaricati la prosecuzione della presa in carico della situazione e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno del nucleo, fin quando stimato necessario;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/3/2025. Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Volontaria Giurisdizione Sez. Minori
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. v.g. 4369/2023
promosso da:
AN AI, con il patrocinio dell'avv. CAPPELLAZZO NICOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente contro
AN ER, con il patrocinio degli avv.ti BECCARIA SIMONA e CAPORALE
MARCO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente relativo alla minore: IA DA GI, nata a [...] il [...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da note di trattazione scritta del 22.1.2024
Per parte resistente
Come da note di trattazione scritta del 5.11.2024
Per il Pubblico Ministero: “visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.2.2023, parte ricorrente, AN AI, chiedeva al Tribunale di disporre, ex art. 337 bis e ter c.c., l'affidamento esclusivo della minore IA alla madre, con residenza della stessa presso l'abitazione materna, nonché con la possibilità per il padre di vedere e tenere la figlia con sé secondo tempi e modalità da definirsi. Oltre a ciò, chiedeva disporsi a carico del sig. GI un contributo al mantenimento della minore IA pari a 500,00 euro mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie. A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente evidenziava il forte disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, nonché dava atto delle differenze reddituali sussistenti tra le parti (l'uno titolare di un'impresa individuale operante nel settore degli spazi pubblicitari sul web, l'altra titolare di redditi per una somma pari a 18.000 euro lordi annui).
Con decreto del 23.2.2023, il Giudice, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 20.6.2023.
Si costituiva ritualmente parte resistente, AN ER, nulla opponendo in punto domanda di affidamento esclusivo della minore alla madre e in punto calendario di visite padre – minore, ma chiedeva quantificarsi in euro 150,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del padre, stante la precarietà della propria condizione lavorativa.
All'udienza del 20.6.2023, le parti addivenivano ad un accordo parziale in punto economico;
con riferimento alle altre questioni, invece, il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 3.7.2023, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.6.2023, disponeva che i Servizi depositassero relazione di aggiornamento entro il 30.12.2023, nonché fissava udienza cartolare di remissione della causa al Collegio dapprima al 30.1.2024, salvo poi rinviarla al
6.2.2024.
Con ordinanza del 15.4.2024, il Giudice, lette le note di trattazione scritta e le relazioni pervenute in atti, provvedeva come da dispositivo in punto conferma della presa in carico del nucleo e fissava termine sino al 5.11.2024 per il deposito di note di trattazione scritta.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ *****
Si rigettano tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti perché irrilevanti e superflue alla luce della documentazione in atti. Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue.
Sull'affidamento, collocamento e regime di visita Ritiene il Collegio che la minore IA debba essere affidata, ex art. 337 bis e ter c.c., alla madre.
Questo perché, nel caso di specie, sussistono, in capo al padre, concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale tali per cui il regime di affidamento condiviso a entrambi i genitori non può essere disposto.
Segnatamente, le relazioni dei Servizi incaricati restituiscono un quadro molto compiuto sul punto: la minore IA, seppur abbia, di recente, iniziato a frequentare il padre con maggior frequenza, continua ad individuare nella madre la figura “dell'adulto di riferimento a cui affidarsi” (cfr. relazione datata16.10.2024). In effetti, tale osservazione non è contestata, dal momento che lo stesso sig. GI, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha confermato di aver accolto la nascita della figlia con enormi difficoltà e di aver, quindi, visto IA in rare occasioni.
Ciò detto, vero è che il padre – specie negli ultimi scritti difensivi – ha espressamente manifestato la propria intenzione di voler assumere il ruolo di genitore, ma è altrettanto vero che, pur a fronte di iniziali segnali di impegno da parte del sig. GI, è ancora riscontrabile “di fatto un abbandono da parte del padre” (cfr. relazione datata 14.10.2024).
Per tali ragioni, quindi, ritiene il Collegio che il regime di affidamento maggiormente tutelante e confacente ai bisogni della minore sia quello esclusivo alla madre.
Per le medesime ragioni, il Collegio ritiene che le decisioni di maggior interesse per la minore IA debbano essere adottate dalla madre, fermo restando, in ogni caso, il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Avuto riguardo a quanto sopra stabilito, ne discende, inoltre, che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Con riferimento alla frequentazione padre-figlia, dalle relazioni trasmesse dai Servizi incaricati, emerge che essa è ancora molto sporadica ed occasionale: infatti, la ricorrente ha riferito alla dottoressa referente della N.P.I., che il sig. GI dal mese di luglio 2024 ha più volte incontrato la figlia, in sua presenza (cfr. relazione 16.10.2024). Pertanto, al fine di avviare una relazione continuativa del signor GI con la propria figlia, si dispone che il signor GI possa tenere con sé la figlia due volte a settimana, alla presenza una volta della madre , come già sta avvenendo, ed una volta di un educatore, delegando ai Servizi il supporto al nucleo ad un graduale ampliamento degli stessi, alla luce della positiva valutazione della relazione padre-figlia.
Sul contributo al mantenimento
Venendo agli aspetti economici, ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza del 20.6.2023 debba essere mantenuto in essere, non avendo nessuna delle due parti lamentato mutamenti nelle rispettive capacità economico – reddituali. Tuttavia, come documentato dalla parte ricorrente, dal mese di giugno 2023 con il compimento del primo anno di età della figlia,
l'INPS ha ridotto di quasi cento euro l'assegno unico erogato alla ricorrente che è sceso da € 283,00 ad € 189,20 (cfr. doc.22 - Avvisi INPS di pagamento dell'assegno unico).
Per tali ragioni, quindi, il Collegio conferma l'onere in capo al sig. GI di contribuire al mantenimento della minore IA versando, mensilmente, la somma di € 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché conferma la percezione, nella misura del 100%, dell'Assegno Unico
Universale da parte della signora DA, risultando tali condizioni eque alla luce dei redditi delle parti e del fatto che l'assegno unico, percepito per intero dalla madre.
Da ultimo, tenuto conto delle fragilità rappresentate in corso di causa, il Collegio ritiene necessario disporre la prosecuzione della massiccia presa in carico dei servizi affinché monitorino e sostengano il nucleo.
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di un provvedimento assunto nel superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
AFFIDA la minore IA in via esclusiva alla madre, sig.ra DA, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per la minore e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che il signor GI possa tenere con sé la figlia due volte a settimana, alla presenza una volta della madre , come già sta avvenendo, ed una volta di un educatore, delegando ai Servizi il supporto al nucleo ad un graduale ampliamento degli stessi, alla luce della positiva valutazione della relazione padre-figlia.
DISPONE che il padre, sig. GI, corrisponda alla sig.ra DA, a titolo di contributo al mantenimento della figlia IA, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 350, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate.
DA' ATTO che la signora DA continuerà a trattenere il 100% dell'assegno unico per la minore;
RICHIEDE ai Servizi incaricati la prosecuzione della presa in carico della situazione e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno del nucleo, fin quando stimato necessario;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/3/2025. Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.