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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1/ 2025 R.G. promossa con ricorso depositato in data
2/01/2025
d a
, con il Parte_1 patrocinio dell'avv. CECI GIANFRANCO RICCIO BIAGIO ( ) VIA CESARE BATTISTI 24 80024 CARDITO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in PASSAGGIO DON SEGHEZZI 2 24122 BERGAMO presso il difensore avv. CECI GIANFRANCO
RECLAMANTE
Nei confronti di
Controparte_1
[...]
pagina 1 di 35 E di
COMMISSARIO GIUDIZIALE nominato dal Tribunale di RG nel procedimento n.399/2023
e posta in decisione all'udienza collegiale del 02/04/2025 avente ad oggetto:
Opposizione omologazione accordo di ristrutturazione
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di RG pubblicata in data 21/11/2024 con il n. 254/2024
CONCLUSIONI
Per il reclamante
Reclamo finalizzato, previa declaratoria di nullità, a revocare e riformare la sentenza n. 254/2024 resa dal Tribunale di RG, sezione seconda civile,
pubblicata il 21.11.2024 e comunicata in data 03.12.2024, in forza della quale
è stato rigettato il ricorso di ristrutturazione dei debiti proposto dalla
[...]
, con ogni conseguenza di legge e per l'effetto: Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE omologare la proposta di accordo di ristrutturazione del debito, estendendo gli effetti ope legis anche alla liberazione dei coobbligati solidali ex art. 59 comma 1 CCII.
IN VIA SUBORDINATA omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti,
sic et sempliciter e lasciare impregiudicati i diritti del creditore nei CP_1
confronti dei coobbligati solidali, da farsi valere innanzi al Giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 2 di 35 società cooperativa a Controparte_2
mutualità prevalente, con ricorso al Tribunale di RG, ha proposto domanda di omologazione di accordo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57
CCII, a tal fine esponendo:
- che la sede legale ed operativa della Società non era stata trasferita nel corso dell'ultimo anno;
- che il capitale sociale della società, al tempo dell'instaurazione del giudizio,
pari ad Euro 309.519,00, risultava ripartito fra n. 195 soci;
- di essere in liquidazione volontaria e di esercitare attualmente la propria attività nell'unità locale di Calcinate (BG);
- di non possedere i requisiti dimensionali per essere definita impresa minore ex art.2 del CCII;
- di aver operato per molti anni nel settore del trasporto, facchinaggio conto terzi, movimentazione merci, pulizia e, in generale, dei facility services, ivi inclusa la riparazione di pallets, attività quest'ultima ancora oggi esercitata unitamente all'affitto a terzi del ramo aziendale avente ad oggetto il facchinaggio e la movimentazione merci per conto terzi;
- di aver infatti concesso in affitto d'azienda il suo complesso di beni alla
Società “OP S.C”, con scadenza nell'aprile del 2025, e di gestire direttamente il ramo aziendale relativo alla riparazione di pallets, con organico pagina 3 di 35 di 12 lavoratori dipendenti;
- di versare, al momento della proposizione del ricorso, in uno stato di crisi;
- che tale stato era stato determinato da un contenzioso tributario (concluso) e previdenziale, chiuso con esito negativo, relativo all'indennità denominata
“Trasferta Italia” (voce residuale riconosciuta nel listino paga ai soci lavoratori per i loro spostamenti nelle varie piattaforme logistiche di proprietà di terzi),
cui l'NT Previdenziale, contrastando la contraria tesi della ricorrente, aveva attribuito carattere integralmente retributivo;
- che, infatti, il contenzioso era stato definito dalla SC di Cassazione, con ordinanza del 5.04.2023 n.9415, con cui veniva confermata la contribuzione al
100% dell'indennità in discorso, così determinandosi l'accertamento a carico della cooperativa di un ingente debito contributivo;
- che in ragione di tale contenzioso la ricorrente aveva negli anni 2015 – 2016
e 2017 accantonato rilevanti fondi rischi al passivo sulla base degli accertamenti fiscali e delle contestazioni dell' ; CP_1
- che essa, inoltre, aveva adottato provvedimenti straordinari, quali la stipula di un contratto di affitto di Ramo d'Azienda (con atto Notaio Persona_1
di Milano n. 49862/17741 Rep. del 21/4/2017), con la Società
[...]
Cooperativa “OP” (avente sede in RG, via Carlo Serassi 7, codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di RG ), P.IVA_1
pagina 4 di 35 presso la quale erano confluite la maggior parte dei soci lavoratori e tutte le commesse attive precedentemente gestite dalla società concedente;
- di aver quindi deliberato, con atto a rogito Notaio di Persona_2
RG n. 43162 Rep. del 29/6/2017, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione volontaria;
- che per effetto del contratto di affitto di ramo d'azienda a partire dall'esercizio 2017 si determinava la riduzione sia dei ricavi che dei costi della gestione caratteristica, limitati negli esercizi 2018 – 2019 – 2020 - 2021 - 2022
e 2023 alla gestione del ramo aziendale pallets, salvo rilevazione nell'esercizio
2021 di alcune sopravvenienze di carattere straordinario;
- che, venuta meno l'esigenza di ulteriori accantonamenti, l'esercizio 2022 si era chiuso con un utile ante imposte di €. 782.407;
- di aver in precedenza, e cioè nei mesi di ottobre e novembre 2021, intrapreso interlocuzioni con l , tese ad Controparte_3
ottenere il riesame dell'attività accertativa ai sensi dell'art. 2 e seguenti della
Legge 241/90, e finalizzate a proporre all'NT previdenziale l'estinzione in via rateale ed “a saldo e stralcio” del credito per contributi ed accessori relativi alle annualità dal 2007 al 2018 relativamente alla contribuzione sulle “indennità di trasferta” dei Soci VO;
- che purtroppo l'esito era stato negativo ed il creditore previdenziale aveva pagina 5 di 35 espresso il proprio diniego;
- che parimenti negativo era stato il tentativo di accordo proposto ex art.63
CCII ante riforma e post riforma, con istanze alle quali l' aveva opposto CP_1
formale diniego con comunicazione a mezzo pec del 29.09.2023 e del
12.12.2023;
- che, pendente il contratto di affitto, il canone annuo pattuito, pari ad €.
1.500.000,00 oltre IVA, risultato di una complessa trattativa con l'affittuaria,
da un lato veniva a remunerare la concedente per il trasferimento in favore dell'affittuaria per tutta la durata del contratto dei valori avviamentali costituiti dalle commesse di appalto in essere e dall'altro lato a soddisfare l'esigenza imprescindibile dell'affittuaria di non gravare la gestione con un costo per affitto economicamente non sostenibile;
- che il canone annuo pattuito aveva consentito sino ad allora ed avrebbe consentito in seguito alla ricorrente di adempiere puntualmente, sino alla completa estinzione del debito, agli impegni assunti con l'Agenzia delle
Entrate, con la quale era intercorsa nel dicembre 2016 “conciliazione giudiziale”, in forza della quale nel caso di specie anche i soci facchini di erano stati fatti rientrare nel novero dei “trasfertisti” ex art. 51, Pt_1
comma 6 , con esenzione del 50% della diaria giornaliera erogata a titolo CP_4
di indennità di trasferta, con conseguente ”accertamento con adesione”, con pagamento rateale delle somme dovute ed abbattimento delle sanzioni;
pagina 6 di 35 - che, invece, la percezione del canone d'affitto non poteva fornire copertura integrale, anche in ottica prospettica, al fabbisogno finanziario che la
Cooperativa era chiamata a sostenere in ragione dell'esito negativo del contenzioso con l' , dovendo essa estinguere un debito di importo pari al CP_1
100% dei contributi previdenziali con relativi accessori, come calcolati nei verbali di accertamento e negli avvisi di addebito oggetto di impugnativa,
salvo ricalcolo dei contributi dovuti sull'adeguamento delle retribuzioni al livello fissato dal CCNL, non dovuti in quanto nell'ultimo periodo la
Cooperativa versava in stato di crisi,
- che, in ogni caso, l'affitto del Ramo d'Azienda a terzi veniva a costituire una soluzione solo temporanea alle problematiche della ricorrente, atteso che il contratto sarebbe terminato nel mese di aprile 2025, ed al termine del contratto il Ramo sarebbe ritornato nella disponibilità della concedente;
- di aver così predisposto, con l'ausilio dell'advisor finanziario dalla medesima nominato, Dr. un piano economico-finanziario in Persona_3
continuità per il periodo luglio 2023 – aprile 2025, con un orizzonte di prosecuzione e conclusione del contratto di affitto del ramo d'azienda facchinaggio e movimentazione interna a “OP S.c.” entro la naturale scadenza nel mese di aprile 2025 volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria complessiva ed il riequilibrio della propria situazione finanziaria;
pagina 7 di 35 - che in particolare il piano di risanamento comprendeva un piano finanziario per il periodo luglio 2023 – aprile 2025, e si componeva dei seguenti documenti: Situazione patrimoniale rettificata al 31/7/2023; Modalità di ripianamento dell'esposizione debitoria ed identificazione dei creditori aderenti e non aderenti;
Piano finanziario luglio 2023 – aprile 2025; Proiezioni
economico – patrimoniali 2023 – 2025;
- che il piano, da attuarsi nell'alveo di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 CCII, si basa su alcuni “pilastri” fondamentali, costituiti:
a) dalla rideterminazione del quantum debeatur previdenziale per le annualità
2015 – 2018, con abbattimento del medesimo per le componenti contributive riguardanti l'adeguamento delle retribuzioni al CCNL in quanto non dovute per il suddetto periodo nel quale la Cooperativa ha deliberato legittimamente lo
“stato di crisi”; l'indicato ricalcolo non veniva a costituire oggetto della proposta transattiva formulata al Creditore Pubblico, essendo atto dovuto in forza della vigente normativa e della stessa interpretazione dell' ; CP_1
b) dal “cram down”, con parziale effetto esdebitatorio, nei confronti dell'
[...]
- relativamente ai soli avvisi di Controparte_5
addebito afferenti la contribuzione dovuta sulle indennità di trasferta al netto del ricalcolo di cui alla precedente lettera a), ivi incluso il contenzioso relativo alla piattaforma logistica di San BE (RO), per i quali era previsto il pagamento del 40% dell'importo complessivamente maturato per contributi, pagina 8 di 35 somme aggiuntive (sanzioni civili) ed interessi, pari ad € 6.948.031, a fronte di un credito, comprensivo degli interessi, di €. 17.370.077, cram down con efficacia estesa anche ai coobbligati in solido, in sintonia con quanto previsto all'art.61 CCII., conclusione che avrebbe determinato la falcidia complessiva del credito nella percentuale del 60%; CP_1
c) dal pagamento all' dell'importo come sopra determinato, in un arco CP_1
temporale inferiore a due anni, con maggiorazione di interessi al tasso legale vigente pro - tempore, (previsione contenuta nel Piano finanziario), con corresponsione del dovuto all'NT, nell'ammontare previsto nel Piano, entro il
31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 30 aprile 2025;
d) dal “cram down”, con parziale effetto esdebitatorio, nei confronti della
OP, altro creditore aderente, a cui veniva proposta la medesima falcidia dell' (60%) con pagamento del residuo credito in due tranches CP_1
rispettivamente entro il 31 dicembre 2023 ed il 31 dicembre 2024, senza maggiorazione di interessi;
e) dall'impegno assunto dall'unico attuale committente del ramo aziendale
“pallets”, a riaffidare alla le commesse che nel tempo erano state Pt_1
cautelativamente affidate a terzi operatori in considerazione della situazione in cui versava la ricorrente, rendendo tale gestione inefficiente e foriera di perdite gestionali;
detto impegno, che aveva già consentito di riportare la gestione del ramo in equilibrio già al 31 dicembre 2022, avrebbe consentito a di Pt_1 pagina 9 di 35 assicurare per tutta la durata del piano condizioni economico – finanziarie idonee ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario della gestione del ramo;
f) dall'impegno assunto dall' – anch'essa coobbligata – che aveva CP_6
formulato una proposta di espromissione liberatoria ex art. 1972 c,c, all' CP_1
finalizzata ad ottenere la liberazione da ogni vincolo obbligazionario e dunque anche da ogni pagamento a beneficio di tutti gli altri coobbligati ex – lege-
Co
e (ex ) nei confronti dei quali si CP_7 CP_8 CP_10 CP_6
impegnava a non esercitare alcuna azione di regresso;
l'espromissione si concretizzava nell'elargizione di un contributo straordinario complessivamente pari ad €. 3.000.000,00 – da versarsi subordinatamente all'omologazione del
Piano ed entro le scadenze del 31 dicembre 2023 (o entro la diversa data dell'accoglimento del Piano), 31 dicembre 2024 e 30 aprile 2025 – a fronte della completa liberatoria da ogni obbligazione nei confronti dell' degli CP_1
indicati coobbligati ex lege (ciò per la denegata ipotesi di esclusione dell'effetto esdebitatorio del piano nei confronti dei soggetti coobbligati;
g) dall'impegno irrevocabile che avrebbe assunto Controparte_11
subordinatamente all'omologazione del Piano, a continuare a conferire a
OP commesse di valore economico idoneo ad assicurare a OP il rispetto degli impegni assunti con riferimento al contratto di affitto di ramo d'azienda per la durata residua del contratto stesso;
in caso di mancata pagina 10 di 35 omologazione del Piano la principale committente si riservava di interrompere i rapporti contrattuali facendo venire meno, di fatto, sia la continuità aziendale di OP sia, di riflesso, la capacità della debitrice di rispettare il piano dei pagamenti;
h) dal pagamento integrale del debito nei confronti dei Creditori non aderenti entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data, ovvero entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione;
i) dall'impegno di OP a versare, subordinatamente all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, gli affitti pregressi, pari ad €. 2 milioni oltre
IVA, non ancora fatturati come segue: €.
1.000.000 oltre IVA entro e non oltre il 31/12/2024, €.
1.000.000 oltre IVA entro e non oltre il 31/12/2025;
- che, all'esito dell'accordo, se omologato, la ricorrente si sarebbe venuta a trovare in condizione di poter estinguere in via rateale l'esposizione nei confronti dell' , potendo peraltro usufruire dell'esenzione da tassazione ai CP_1
fini delle imposte sui redditi dell'importo stralciato, secondo il disposto di cui all'art.88 comma 4-ter del Dpr 917/1986 (Tuir), il quale dispone che: “[…] In
caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, […], la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza
attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui pagina 11 di 35 all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione
di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi
e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente
testo unico”;
- che, inoltre, l'omologa della accordo avrebbe consentito alla ricorrente di estinguere integralmente ogni altra posizione debitoria riferita a Creditori non
Aderenti, e nel contempo di superare la fattispecie di cui all'art. 2447 del codice civile in cui versava al momento della proposizione del ricorso, in quanto attraverso l'esdebitazione conseguente al cram down previdenziale e nei confronti dell'altro creditore aderente OP, pari a complessivi €.
9.799.988, ed al recupero di redditività della gestione nel periodo 2023 – 2025,
avrebbe interamente coperto il deficit patrimoniale evidenziato nella Pt_1
situazione economica e finanziaria della Società al 31 luglio 2023, pari ad Euro
16.136.684;
- che le anzidette considerazioni avevano trovato riscontro nella attestazione del dott. professionista incaricato, che aveva avvalorato le Persona_4
scelte operative proposte garantendone serietà e praticabilità, e ritenendo senz'altro concretamente attuabile il piano proposto;
- che in particolare la relazione del professionista aveva attestato la veridicità pagina 12 di 35 dei dati aziendali e l'attuabilità dell'Accordo con l'NT previdenziale, con particolare riferimento alla loro idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei ed alla funzionalità dell'Accordo alla migliore soddisfazione dell'NT Pubblico;
- che, analizzati i dati aziendali alla data del 31.7.2023, nonché l'attuabilità del
Piano, anche con riferimento alla valutazione del migliore soddisfacimento dell'NT Previdenziale, il Piano medesimo sarebbe risultato conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- che, infatti, l'NT Previdenziale - che in tale contesto avrebbe assunto la veste di principale Creditore Aderente (al quale veniva proposta la falcidia parziale del credito, unitamente all'altro creditore “OP”) per effetto del c.d. “cram down”
da imporsi giudizialmente ai sensi dell'art. 88 comma 2 bis CCII, rappresentava il
99,6% dei creditori aderenti già al netto del cram down stesso ed il 92,08 % dei debiti complessivi prima del cram down (e, quindi, oltre il 60% previsto ai sensi dell'art. 57
CCII.);
- che, nello specifico, doveva tenersi presente che il credito dell'
[...]
ai sensi dell'art.29, comma 2, della legge GI (D.Lgs. CP_12
276/2003) era assistito dalla garanzia costituita dalla coobbligazione in solido dei committenti relativamente alla sola sorte capitale dei contributi, non quanto a sanzioni ed accessori;
- che, inoltre, la quota di contributi calcolati dall' sull'adeguamento alla CP_1
pagina 13 di 35 retribuzione del CCNL, pari a complessivi €. 815.640,59 in sorte capitale, non era dovuta, versando la cooperativa ricorrente in stato di crisi, deliberato per le annualità 2016 – 2018;
- che, nel dettaglio, in caso di omologazione del Piano e tenuto conto dello sfavorevole (per la ricorrente) esito del contenzioso con l avanti la CP_1
Suprema Corte, il cram down imposto all' rappresenterebbe Controparte_12
in termini assoluti la perdita di un credito contributivo per sorte capitale ed accessori pari a complessivi € 10.422.046, cui corrisponde una falcidia del 60
%;
- che, invece, in caso di non omologazione del piano (e sempre considerato lo sfavorevole esito del contenzioso avanti la Suprema Corte), con ogni probabilità i committenti della società affittuaria OP sarebbero indotti a recedere dai propri impegni contrattuali, facendo venire meno in capo alla ricorrente la certezza di recuperare i seguenti crediti: 1) per canoni di affitto d'azienda maturati ante 31.12.2022 e non ancora liquidati per complessivi €.
2.000.000; 2) per canoni di affitto d'azienda maturandi da inizio agosto 2023 e sino a fine aprile 2025 per complessivi €. 2.625.000: la somma dei due importi,
pari ad €.
4.625.000 verrebbe a costituire in sostanza il fabbisogno destinato al ripianamento del debito nei confronti dell' post – cram down, non CP_1
disponendo la ricorrente di un attivo autonomamente valorizzabile e realizzabile a soddisfo dei propri debiti;
pagina 14 di 35 - che, l'incapacità della ricorrente di adempiere, destinata a sfociare nell'apertura della liquidazione giudiziale, fornirebbe all'NT previdenziale la possibilità di rivalersi sui coobbligati in solido, ma non sull'intero credito di €.
17.370.077, per contributi, sanzioni ed interessi, bensì sulla minor somma di €.
11.167.862 (giusta il disposto di cui al citato art.29 della legge GI), con una falcidia del 35,70% del proprio credito, corrispondente ad un importo in termini assoluti di €. 6.202.215: l'omologazione del Piano rappresenterebbe quindi per l' un sacrificio di €. 4.219.831 (pari alla differenza fra falcidia CP_1
in caso di omologa di € 10.422.046 e falcidia in caso di liquidazione giudiziale di €. ); P.IVA_2
- che, tuttavia, il “danno” in termini di mancato gettito contributivo per l'ente previdenziale non va valutato in ottica meramente liquidatoria, bensì nell'ottica prospettica della perdita del “bene azienda”, costituito dalla continuità del ramo aziendale attualmente esercitato da OP, e ciò perché l'accordo proposto è finalizzato alla continuità aziendale, diretta ed immediata per il ramo aziendale pallets, indiretta e differita per il ramo aziendale facchinaggio e movimentazione merci, destinato a rientrare presso la ricorrente una volta concluso il contratto di affitto d'azienda;
- che in tale prospettiva l'incapacità della concedente di gestire il ramo aziendale, e quindi di dare continuità alle commesse di appalto in essere, con conseguente impossibilità di proseguire i rapporti di lavoro per n. 1054 Soci – pagina 15 di 35 VO (organico in forza presso l'affittuaria OP al tempo dell'instaurazione del procedimento di primo grado), determinerebbe la perdita per l'NT Previdenziale di un gettito contributivo annuo stimabile in oltre Euro
7,6 milioni, con la conseguenza che la falcidia di circa €. 4,2 milioni derivante dal cram down verrebbe ad essere recuperata in soli 9/10 mesi di continuità del ramo aziendale, e quindi superata dopo due esercizi annuali dell'azienda in continuità;
- che la percentuale del 60% di adesione richiesta dall'art.57 CCII doveva ritenersi raggiunta posto che, premessa la passività al 31/07/2023 per complessivi Euro 18.138.459,76 prima del cram down, e di Euro 8.338,472
dopo, e determinati i saldi relativi a creditori aderenti e non aderenti post cram down in € 6.979,43 per i primi ed in € 1.359.277,43 per i secondi, si rilevava una percentuale di adesione dell'83,70%;
- che, per quanto riguarda i creditori non aderenti all'Accordo di
Ristrutturazione, essi alla data del 31/07/2023 ammontavano a complessivi €
205.024, non includendo i fondi rischi, ed in € 1.359,77 includendoli;
- che, attraverso l'incasso dei crediti commerciali, i ricavi della gestione del ramo pallets, le risorse provenienti dal canone di affitto d'azienda, il contributo straordinario di di Euro 3.000.000,00 ed altre voci (per complessivi CP_6
Euro 10.954.964) e le disponibilità liquide già presenti al 31 luglio 2023 (Euro
212.871), la ricorrente sarebbe risultata in grado non solo di Pt_1 pagina 16 di 35 adempiere ai pagamenti previsti dall'Accordo con i Creditori Aderenti, bensì
anche al pagamento integrale dei debiti scaduti, entro i termini previsti dall'art. 57 CCII, con avanzo di cassa al 30 aprile 2025 per Euro 279.718;
- che i debiti residui verso Creditori Non Aderenti, pari ad Euro 1.359.277, in parte riconducibili alla rateazione in corso con l'Agenzia delle Entrate ed al fondo rischi vertenze lavoratori ed al fondo rischi per altre vertenze, nonché ai debiti originati dalla gestione del ramo aziendale pallets, sarebbero stati pagati nel corso del Piano, alle scadenze contrattuali e/o di legge, mediante la generazione dei flussi di cassa dell'attività caratteristica (il flusso di cassa operativo stimato era, infatti positivo per Euro 2.876.220 nel periodo agosto –
dicembre 2023, per Euro 3.678.743 nel 2024, e per Euro 4.400.000 nel primo quadrimestre 2025, sino al termine del piano al 30 aprile 2025);
- che tale conclusione era condivisa dall'esperto, avendo questi ritenuto che,
ragionevolmente, i residui debiti scaduti e i debiti non scaduti al 31 luglio
2023, sarebbero stati estinti con i flussi della gestione operativa.
***
La società ricorrente ha in data 12/02/2024 depositato note illustrative al ricorso, in esito al decreto 6/03/2024 col quale il Tribunale di RG -
premessa la criticità valutativa conseguente al postulato stralcio del debito a fronte dell'esistenza di coobbligati che la stessa proponente aveva descritto pagina 17 di 35 come capienti, e dunque utilmente aggredibili - ha rilevato che l'articolazione della proposta in termini di accollo liberatorio o espromissione egualmente liberatoria degli altri garanti sottendeva l'ulteriore questione circa l'ammissibilità o meno della proposta stessa, in ragione del fatto che la stessa non solo avrebbe comportato la valutazione sostitutiva di convenienza da parte del tribunale ma anche che, ove accolta, sarebbe altresì valsa ad attribuire una sorta di consenso coattivo da parte del creditore, tenuto appunto ad estromettere o liberare gli altri garanti, e dunque a prestare una manifestazione negoziale di assenso.
La società ricorrente, con successive note del 23/04/2024 e del 17/06/2024 ha pertanto cancellato dalla proposta il riferimento all'espromissione liberatoria proposta da relativamente alla finanza esterna per € 3.000.000,00, e vi CP_6
ha introdotto una proposta irrevocabile di fideiussione da parte della medesima società, subordinata all'omologa, per le obbligazioni residue della ricorrente
(4 milioni circa). In tal modo si è determinata la messa a disposizione Pt_1
di un importo stralciato (€ 7.000.000,00) privo di condizionamenti di sorta, con previsione del relativo introito a favore dell'NT Previdenziale da ritenersi ragionevolmente certa, attesa la piena solvibilità della , quale CP_6
apportatrice di finanza esterna (€.3.000.000,00) e quale fideiubente sul residuo importo a carico di OP (€ 4 milioni circa). Nel contempo, in punto di diritto, la ricorrente ha rinunciato all'originariamente prospettata applicazione pagina 18 di 35 estensiva della normativa in tema di convenzione di moratoria ex artt.61 e 62
CCII.
***
Il Commissario Giudiziale, avv. ha – per quanto qui rileva – Persona_5
ritenuto che il piano di risanamento prospettato – e con lo stesso l'accordo di ristrutturazione, ove omologato – sarebbe risultato più favorevole rispetto all'esito di una possibile liquidazione giudiziale, salvo che quest'ultima venisse declinata nei termini della liquidazione con azienda in funzionamento,
anziché mediante liquidazione “atomistica” dei beni aziendali, ipotesi – quella della liquidazione con azienda in funzionamento – che tuttavia all'epoca si rappresentava come tutt'altro che certa (vedi pag.25 della relazione), il che faceva propendere per la convenienza della proposta, caratterizzata, per la sua stessa struttura e per le obbligazioni che vi erano assunte anche da terzi, sul presupposto della relativa omologa, per esserne sostanzialmente certa la relativa attuazione.
Il Commissario ha motivato l'affermazione della convenienza in ragione del cospicuo ammontare di contributi che l' avrebbe certamente incassato sia CP_1
per il restante periodo di lavorazione alle dipendenze dell'affittuaria OP
sia per il periodo successivo alle dipendenze della ricorrente.
***
pagina 19 di 35 All'udienza per chiarimenti la ricorrente ha insistito nella richiesta di Pt_1
omologa del piano, così come modificato, chiedendo, in subordine, attesa la mancata pubblicazione nel registro delle imprese dell'accordo raggiunto con l'affittuaria, la concessione del termine ex art.47 comma quarto CCII (omologo all'art. 162 L.F, applicabile anche agli accordi di ristrutturazione), ai fini della pubblicazione con effetti sananti.
***
Con sentenza n.254/2024 il Tribunale di RG ha dichiarato inammissibile la domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione proposta da Pt_1
Ha osservato, in proposito, che, prima dell'entrata in vigore del d.Lgs. 13
settembre 2024 n. 136 (cd. correttivo ter), la norma di riferimento, in caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti di gestione di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, era l'art. 63, 2bis, CCII il quale prevedeva la possibilità per il Tribunale di omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione risultasse determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma
1, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è pagina 20 di 35 conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, mentre i nuovi commi 4, 5 e 6
dell'art. 63 CCI prevedono che il Tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, ipotesi che comprende anche il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente,
l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale: a)
l'accordo non ha carattere liquidatorio;
b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
d) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
Il Tribunale ha aggiunto che se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un pagina 21 di 35 quarto dell'importo complessivo dei crediti, oppure non vi sono altri creditori aderenti, la disposizione di cui al comma 4 trova applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 60 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
Ha precisato, ancora, che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, non trovano applicazione se si verifica una delle seguenti ipotesi:
a) se, fatta salva l'ipotesi cui all'articolo 58, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell'ambito degli accordi regolati dal presente articolo avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto;
b) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale è
pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti pagina 22 di 35 maturati dall'impresa alla medesima data;
2) il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri,
condotte simulatorie o fraudolente.
Di qui la rilevata inammissibilità del piano stante il consistente indebitamento contributivo della società ricorrente, superiore all'80% dell'importo dei debiti maturati (con soddisfazione solo del 40%).
***
Avverso la predetta sentenza ha Controparte_2
proposto ricorso per reclamo, ritualmente notificato sia al Commissario
Giudiziale sia al controinteressato (tale in ragione del rifiuto opposto alla CP_1
proposta dell'odierna ricorrente), riproponendo la domanda di omologa del concordato.
La causa è stata posta in decisione all'udienza collegiale del 2 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 23 di 35 La reclamante lamenta anzitutto l'assunzione della decisione impugnata con le forme del decreto anziché con quelle della scadenza;
si duole, inoltre,
dell'omessa convocazione del legale rapp.te della società stessa;
lamenta,
altresì, come erronea la statuizione del giudice di prime cure secondo cui,
avuto riguardo alla disciplina di cui all'art.56 CCII, la domanda, così come formulata, sarebbe risultata inammissibile, dovendosi applicare la normativa sopravvenuta [d.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (cd. correttivo ter)], recante,
per l'omologa dell'accordo in estensione, alcuni ulteriori requisiti, non richiesti nel vigore della precedente disciplina, qui pacificamente non ricorrenti:
evidenzia dover trovare applicazione il terzo comma, e non il quarto,
dell'art.56, terzo comma, del predetto decreto;
nel merito, ribadisce argomentazioni e conclusioni già formulate in prime cure.
***
La questione circa la regolarità o meno dell'adozione della sentenza, anziché
del decreto, quale mezzo per la definizione del procedimento volto ad ottenere l'omologa del piano di risanamento-accordo di ristrutturazione, ex art.57 CCII,
appare totalmente priva di rilievo ai fini del decidere, fermo restando che ne deriva l'obbligo, per questa corte in sede di reclamo, di utilizzare il medesimo strumento (e cioè la sentenza), perché, di regola, una sentenza può esser riformata da un'altra sentenza, emessa dal giudice di grado successivo, non invece da un decreto. pagina 24 di 35 Privo di rilievo appare pure il mancato interrogatorio libero del legale rappresentante della società ricorrente, non potendone derivare alcunché di effettivamente decisivo né ai fini dell'accoglimento né ai fini del rigetto della domanda, che si fondava su un ben delineato e complesso materiale probatorio,
bastevole di per sé a condurre all'accoglimento della domanda, volta che se ne fossero accolti e condivisi i presupposti in punto di diritto.
***
Il quarto comma dell'art.56 del d.lgs 13/09/2024 n.136 (cd correttivo ter)
prevede che <salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle
composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti
instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n.14 del 2019, agli
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di
liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta
amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo
decreto legislativo n.14 del 2019 e alle procedure di amministrazione
straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli
instaurati o aperti successivamente>>.
Dunque regola generale è quella dell'applicazione, anche ai procedimenti in corso, della disciplina sopravvenuta.
Sennonché il terzo comma del predetto art.56 prevede, in deroga alla regola pagina 25 di 35 generale di cui al comma successivo, che <le disposizioni di cui agli articoli
16, comma 6, 17, comma 1, lettera a) e 21, comma 4, del presente decreto si
applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data
della sua entrata in vigore>>
Per quanto qui rileva, l'articolo 16, 6° comma, ha nuovamente regolato l'art.63
del d.lgs. 12/01/2019 n.14 (transazione su crediti tributari e contributivi),
introducendo la seguente disciplina: <
4. Il tribunale omologa gli accordi di
ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto
contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di
forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche
sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente,
l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui
agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale: a)
l'accordo non ha carattere liquidatorio;
b) il credito complessivo vantato
dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno
un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
c) il soddisfacimento
dell'amministrazione o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa
della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
d) il soddisfacimento dei
crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di
previdenza o assistenza obbligatore è almeno pari al 50 per cento
pagina 26 di 35 dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed
interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso
legale vigente nel corso di tale periodo.
5. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti
agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo
complessivo dei crediti, oppure non sono altri creditori aderenti, la
disposizione di cui al comma 4 trova applicazione, fatto salvo il rispetto delle
condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la percentuale
di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti
gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria è almeno pari al 60
per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni
ed interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di
dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione al
tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non trovano applicazione se si verifica
una delle seguenti ipotesi:
a) se, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 58, nei cinque anni precedenti il
deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell'ambito
degli accordi regolati dal presente articolo avente ad oggetto debiti della
stessa natura, risolta di diritto;
pagina 27 di 35 b) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il debito nei
confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di
previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno
anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale è pari o
superiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti maturati
dall'impresa alla medesima data;
2) il debito, tributario o previdenziale,
deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte
dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche
non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito
oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni
realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni
inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente>>
Il Tribunale, ritenendo applicabile la nuova disciplina testè riportata, ha concluso che ciò precludesse in radice la possibilità stessa di dare ingresso alla richiesta di omologa dell'accordo di ristrutturazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 57 e 63 CCII.
Sennonché, come si è visto, le nuove disposizioni testè riportate trovano applicazione <alle proposte di transazione presentate successivamente alla
data>> di entrata in vigore del d.lgs 136/2024 (art.56, comma 3, d.lgs
136/2024), e cioè dal 28/09/2024.
La decisione sul punto non può pertanto essere confermata e deve trovare pagina 28 di 35 applicazione la disciplina di cui all'art.63 del CCII nel testo previgente, la quale, per quanto qui rileva, così dispone:
<<
2.bis Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza
di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è
determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli
57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della
relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della
predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o
assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria>>.
La norma richiede dunque due condizioni perché possa realizzarsi l'adesione forzosa dell'amministrazione finanziaria o dell'ente previdenziale: a) che essa risulti necessaria per raggiungere la soglia percentuale minima di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1 CCII (60% dei crediti riducibile al 30%
quando il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi e non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee); b)
che la proposta risulti per l'amministrazione finanziaria o per l'ente previdenziale conveniente, e quindi più favorevole, rispetto all'alternativa costituita dalla liquidazione giudiziale.
***
pagina 29 di 35 Tanto premesso, la prima questione da porre è se nella fattispecie si sia oppure no in presenza di un vero e proprio accordo della debitrice con uno o più
creditori che per raggiungere la soglia del 60% di cui all'art.57 richiede l'intervento del giudice che sostituisca la propria determinazione a quella contraria dell'amministrazione finanziaria o dell'ente previdenziale. Correlata
a tale questione è se sia ipotizzabile la configurazione di un accordo con richiesta di omologa senza adesione da parte di alcun creditore, e che poggi soltanto sull'anzidetto potere sostitutivo del giudice.
Alla prima questione, in fatto, ritiene la corte di dover dare una risposta in senso affermativo, constando agli atti l'adesione (vedi lettera 12/10/2023) del creditore OP al medesimo trattamento indicato per l'NT
. CP_12
Ritiene inoltre di poter comunque dare una risposta in senso affermativo anche al secondo quesito, in punto di diritto, relativo all'interpretazione del comma 2
bis dell'art.63 CCII, vecchio testo: la norma, infatti, va letta in coerenza con la sua ratio, che è evidentemente quella di impedire che atteggiamenti ingiustificati dell'amministrazione finanziaria e/o dell'ente previdenziale rendano impossibile il tentativo posto in essere dall'azienda in crisi di mantenersi in vita, così conservando in tutto o in parte i livelli occupazionali,
quando ciò non torni a nocumento del creditore pubblico;
in tale prospettiva il fatto che non risultino ulteriori adesioni da parte di creditori terzi può risultare pagina 30 di 35 non decisivo, se col solo debitore pubblico si raggiunge la soglia percentuale richiesta.
Nel nostro caso, sulla base dei dati formulati nel ricorso, della relazione dell'attestatore e di quella del commissario giudiziale nessun dubbio può
sussistere in ordine al raggiungimento della soglia del 60%.
In ordine al requisito della convenienza, esclusa per quanto precede la concreta praticabilità della liquidazione giudiziale con cessione dell'azienda in funzionamento, occorre prendere le mosse dall'alternativa prospettata dalla ricorrente, e ripresa dal commissario giudiziale, tra gli esiti dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione e quelli dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, nel primo caso l' ottenendo l'importo di € CP_1
6.948.030,89 (o la diversa somma corrispondente al 40% del credito) in tre rate annuali maggiorate di interessi di dilazione al tasso legale vigente, nel secondo caso l' ottenendo, mediante esercizio dell'azione nei confronti dei CP_1
coobbligati, la somma di € 11.167.861,83 (ciò, s'intende, sul presupposto che detta azione sia esperibile soltanto nel secondo caso e non anche nel primo, ma di ciò si tratterà in un secondo momento).
La parte ricorrente ed il commissario giudiziale hanno sostenuto che il divario tra i due importi verrebbe agevolmente e rapidamente colmato mediante l'acquisizione della contribuzione obbligatoria IVS correlata alla prosecuzione dell'attività lavorativa, dapprima alle dipendenze dell'affittuaria e poi con pagina 31 di 35 rientro alla concedente, per moltissimi lavoratori (un migliaio circa), da escludersi in caso contrario perché alla liquidazione giudiziale seguirebbe inevitabilmente il licenziamento delle maestranze. Si fa poi cenno al risparmio sugli istituti a copertura del rischio di disoccupazione.
La corte ritiene sul punto che possa esser condivisa, e trovare accoglimento, la tesi riferita a questi ultimi, non anche invece a quella relativa all'introito per contribuzione obbligatoria, perché quest'ultima, in quanto correlata e finalizzata all'erogazione di una successiva prestazione pensionistica, deve esser considerata quale elemento neutro, che né accresce né diminuisce le risorse dell'ente creditore;
per contro il mancato pagamento dell'indennità di disoccupazione, comunque denominata, in relazione alla quale l'Istituto ha già
percepito la contribuzione, realizza effettivamente un beneficio per l'NT,
perché, a contribuzione inalterata, viene ad incidere sul monte complessivo delle prestazioni che l'NT stesso è tenuto ad erogare.
Ebbene, tenuto conto dell'elevatissimo numero di dipendenti, che in caso di liquidazione giudiziale sarebbero stati licenziati ed avrebbero presumibilmente usufruito del trattamento di disoccupazione, deve concludersi che già soltanto
CP_1 per il risparmio ottenuto per la mancata erogazione di tale prestazione l'
previdenziale può conseguire un utile maggiore dall'omologazione dell'accordo che dall'apertura della liquidazione giudiziale.
Ricorre pertanto anche il requisito della convenienza. pagina 32 di 35 Con ciò si viene al terzo ed ultimo tema, quello relativo agli effetti dell'omologa dell'accordo sulla posizione dei coobbligati solidali, tema decisivo sia perché l'istanza è proposta condizionatamente all'estensione ad essi dell'effetto esdebitatorio, sia perché anche gli impegni assunti mediante fideiussione e finanza esterna poggiano su tale presupposto.
Premesso che il primo comma dell'art.59 CCII stabilisce che <ai creditori
che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239
del codice civile>>, il quale prevede che <la remissione accordata al debitore
principale libera i fideiussori>>, e che tale disposizione è da intendersi come riferibile anche ai coobbligati solidali, si tratta di procedere all'esame del secondo comma del citato art.59, il quale recita: <nel caso in cui l'efficacia
degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano
impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli
obbligati in via di regresso>>, dovendosi stabilire se tra questi debbano oppure no ricomprendersi anche l'amministrazione finanziaria o l'ente previdenziale che non avevano accolto, rifiutandola, la proposta di accordo, ma la cui percentuale sull'ammontare complessivo dei crediti viene collocata nell'area dell'adesione, al fine di consentire il raggiungimento della soglia minima di cui al citato primo comma dell'art.57.
Ebbene, ritiene la corte che la “fictio juris” debba operare non soltanto per il conseguimento di tale risultato ma anche al fine di determinare una totale ed pagina 33 di 35 assoluta assimilazione del creditore pubblico al creditore assenziente, a nulla rilevando il suo precedente rifiuto della proposta, perché posto nel nulla dalla determinazione giudiziale di cui al citato comma 2 bis dell'articolo 63 CCII.
In caso contrario, infatti, si produrrebbe uno svuotamento di fatto degli effetti favorevoli di tale disposizione, volta a favorire la continuità aziendale ed il mantenimento, ove possibile, dell'attività produttiva, perché, inevitabilmente, i fideiussori ed i coobbligati solidali, una volta escussi, agirebbero in regresso nei confronti della debitrice, giusta il disposto di cui agli articoli 1950, 1299 e
2055 c.c., con la conseguenza, invero inevitabile, dell'insolvenza della debitrice stessa, e della relativa liquidazione giudiziale.
Deve pertanto escludersi che l'ente previdenziale possa usufruire in suo favore della facoltà accordata al creditore non aderente dal secondo comma dell'art.59
CCII.
***
Per le considerazioni che precedono deve essere accolta la richiesta di omologa dell'accordo di ristrutturazione di cui al ricorso, e del relativo piano, così come modificato ed integrato nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente liberazione ex art. 59 comma 1 CCII, nei confronti dell' , dei coobbligati CP_1
solidali.
Nulla sulle spese nei confronti del Commissario Giudiziale, che è mero organo pagina 34 di 35 della procedura, né nei confronti dell' , che è sì controinteressato (di qui la CP_1
richiesta di notifica dell'atto di reclamo), ma che non è parte del procedimento,
non avendo proposto opposizione nel corso del procedimento di primo grado,
né essendosi costituito in giudizio mediante comparsa o intervento volontario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma dell'impugnata sentenza n.254/2024 del Tribunale di RG,
omologa l'accordo di ristrutturazione di cui al ricorso, e del relativo piano, così
come modificato ed integrato nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente liberazione ex art. 59 comma 1 CCII, nei confronti dell' , dei CP_1
coobbligati solidali.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 35 di 35
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1/ 2025 R.G. promossa con ricorso depositato in data
2/01/2025
d a
, con il Parte_1 patrocinio dell'avv. CECI GIANFRANCO RICCIO BIAGIO ( ) VIA CESARE BATTISTI 24 80024 CARDITO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in PASSAGGIO DON SEGHEZZI 2 24122 BERGAMO presso il difensore avv. CECI GIANFRANCO
RECLAMANTE
Nei confronti di
Controparte_1
[...]
pagina 1 di 35 E di
COMMISSARIO GIUDIZIALE nominato dal Tribunale di RG nel procedimento n.399/2023
e posta in decisione all'udienza collegiale del 02/04/2025 avente ad oggetto:
Opposizione omologazione accordo di ristrutturazione
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di RG pubblicata in data 21/11/2024 con il n. 254/2024
CONCLUSIONI
Per il reclamante
Reclamo finalizzato, previa declaratoria di nullità, a revocare e riformare la sentenza n. 254/2024 resa dal Tribunale di RG, sezione seconda civile,
pubblicata il 21.11.2024 e comunicata in data 03.12.2024, in forza della quale
è stato rigettato il ricorso di ristrutturazione dei debiti proposto dalla
[...]
, con ogni conseguenza di legge e per l'effetto: Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE omologare la proposta di accordo di ristrutturazione del debito, estendendo gli effetti ope legis anche alla liberazione dei coobbligati solidali ex art. 59 comma 1 CCII.
IN VIA SUBORDINATA omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti,
sic et sempliciter e lasciare impregiudicati i diritti del creditore nei CP_1
confronti dei coobbligati solidali, da farsi valere innanzi al Giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 2 di 35 società cooperativa a Controparte_2
mutualità prevalente, con ricorso al Tribunale di RG, ha proposto domanda di omologazione di accordo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57
CCII, a tal fine esponendo:
- che la sede legale ed operativa della Società non era stata trasferita nel corso dell'ultimo anno;
- che il capitale sociale della società, al tempo dell'instaurazione del giudizio,
pari ad Euro 309.519,00, risultava ripartito fra n. 195 soci;
- di essere in liquidazione volontaria e di esercitare attualmente la propria attività nell'unità locale di Calcinate (BG);
- di non possedere i requisiti dimensionali per essere definita impresa minore ex art.2 del CCII;
- di aver operato per molti anni nel settore del trasporto, facchinaggio conto terzi, movimentazione merci, pulizia e, in generale, dei facility services, ivi inclusa la riparazione di pallets, attività quest'ultima ancora oggi esercitata unitamente all'affitto a terzi del ramo aziendale avente ad oggetto il facchinaggio e la movimentazione merci per conto terzi;
- di aver infatti concesso in affitto d'azienda il suo complesso di beni alla
Società “OP S.C”, con scadenza nell'aprile del 2025, e di gestire direttamente il ramo aziendale relativo alla riparazione di pallets, con organico pagina 3 di 35 di 12 lavoratori dipendenti;
- di versare, al momento della proposizione del ricorso, in uno stato di crisi;
- che tale stato era stato determinato da un contenzioso tributario (concluso) e previdenziale, chiuso con esito negativo, relativo all'indennità denominata
“Trasferta Italia” (voce residuale riconosciuta nel listino paga ai soci lavoratori per i loro spostamenti nelle varie piattaforme logistiche di proprietà di terzi),
cui l'NT Previdenziale, contrastando la contraria tesi della ricorrente, aveva attribuito carattere integralmente retributivo;
- che, infatti, il contenzioso era stato definito dalla SC di Cassazione, con ordinanza del 5.04.2023 n.9415, con cui veniva confermata la contribuzione al
100% dell'indennità in discorso, così determinandosi l'accertamento a carico della cooperativa di un ingente debito contributivo;
- che in ragione di tale contenzioso la ricorrente aveva negli anni 2015 – 2016
e 2017 accantonato rilevanti fondi rischi al passivo sulla base degli accertamenti fiscali e delle contestazioni dell' ; CP_1
- che essa, inoltre, aveva adottato provvedimenti straordinari, quali la stipula di un contratto di affitto di Ramo d'Azienda (con atto Notaio Persona_1
di Milano n. 49862/17741 Rep. del 21/4/2017), con la Società
[...]
Cooperativa “OP” (avente sede in RG, via Carlo Serassi 7, codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di RG ), P.IVA_1
pagina 4 di 35 presso la quale erano confluite la maggior parte dei soci lavoratori e tutte le commesse attive precedentemente gestite dalla società concedente;
- di aver quindi deliberato, con atto a rogito Notaio di Persona_2
RG n. 43162 Rep. del 29/6/2017, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione volontaria;
- che per effetto del contratto di affitto di ramo d'azienda a partire dall'esercizio 2017 si determinava la riduzione sia dei ricavi che dei costi della gestione caratteristica, limitati negli esercizi 2018 – 2019 – 2020 - 2021 - 2022
e 2023 alla gestione del ramo aziendale pallets, salvo rilevazione nell'esercizio
2021 di alcune sopravvenienze di carattere straordinario;
- che, venuta meno l'esigenza di ulteriori accantonamenti, l'esercizio 2022 si era chiuso con un utile ante imposte di €. 782.407;
- di aver in precedenza, e cioè nei mesi di ottobre e novembre 2021, intrapreso interlocuzioni con l , tese ad Controparte_3
ottenere il riesame dell'attività accertativa ai sensi dell'art. 2 e seguenti della
Legge 241/90, e finalizzate a proporre all'NT previdenziale l'estinzione in via rateale ed “a saldo e stralcio” del credito per contributi ed accessori relativi alle annualità dal 2007 al 2018 relativamente alla contribuzione sulle “indennità di trasferta” dei Soci VO;
- che purtroppo l'esito era stato negativo ed il creditore previdenziale aveva pagina 5 di 35 espresso il proprio diniego;
- che parimenti negativo era stato il tentativo di accordo proposto ex art.63
CCII ante riforma e post riforma, con istanze alle quali l' aveva opposto CP_1
formale diniego con comunicazione a mezzo pec del 29.09.2023 e del
12.12.2023;
- che, pendente il contratto di affitto, il canone annuo pattuito, pari ad €.
1.500.000,00 oltre IVA, risultato di una complessa trattativa con l'affittuaria,
da un lato veniva a remunerare la concedente per il trasferimento in favore dell'affittuaria per tutta la durata del contratto dei valori avviamentali costituiti dalle commesse di appalto in essere e dall'altro lato a soddisfare l'esigenza imprescindibile dell'affittuaria di non gravare la gestione con un costo per affitto economicamente non sostenibile;
- che il canone annuo pattuito aveva consentito sino ad allora ed avrebbe consentito in seguito alla ricorrente di adempiere puntualmente, sino alla completa estinzione del debito, agli impegni assunti con l'Agenzia delle
Entrate, con la quale era intercorsa nel dicembre 2016 “conciliazione giudiziale”, in forza della quale nel caso di specie anche i soci facchini di erano stati fatti rientrare nel novero dei “trasfertisti” ex art. 51, Pt_1
comma 6 , con esenzione del 50% della diaria giornaliera erogata a titolo CP_4
di indennità di trasferta, con conseguente ”accertamento con adesione”, con pagamento rateale delle somme dovute ed abbattimento delle sanzioni;
pagina 6 di 35 - che, invece, la percezione del canone d'affitto non poteva fornire copertura integrale, anche in ottica prospettica, al fabbisogno finanziario che la
Cooperativa era chiamata a sostenere in ragione dell'esito negativo del contenzioso con l' , dovendo essa estinguere un debito di importo pari al CP_1
100% dei contributi previdenziali con relativi accessori, come calcolati nei verbali di accertamento e negli avvisi di addebito oggetto di impugnativa,
salvo ricalcolo dei contributi dovuti sull'adeguamento delle retribuzioni al livello fissato dal CCNL, non dovuti in quanto nell'ultimo periodo la
Cooperativa versava in stato di crisi,
- che, in ogni caso, l'affitto del Ramo d'Azienda a terzi veniva a costituire una soluzione solo temporanea alle problematiche della ricorrente, atteso che il contratto sarebbe terminato nel mese di aprile 2025, ed al termine del contratto il Ramo sarebbe ritornato nella disponibilità della concedente;
- di aver così predisposto, con l'ausilio dell'advisor finanziario dalla medesima nominato, Dr. un piano economico-finanziario in Persona_3
continuità per il periodo luglio 2023 – aprile 2025, con un orizzonte di prosecuzione e conclusione del contratto di affitto del ramo d'azienda facchinaggio e movimentazione interna a “OP S.c.” entro la naturale scadenza nel mese di aprile 2025 volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria complessiva ed il riequilibrio della propria situazione finanziaria;
pagina 7 di 35 - che in particolare il piano di risanamento comprendeva un piano finanziario per il periodo luglio 2023 – aprile 2025, e si componeva dei seguenti documenti: Situazione patrimoniale rettificata al 31/7/2023; Modalità di ripianamento dell'esposizione debitoria ed identificazione dei creditori aderenti e non aderenti;
Piano finanziario luglio 2023 – aprile 2025; Proiezioni
economico – patrimoniali 2023 – 2025;
- che il piano, da attuarsi nell'alveo di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 CCII, si basa su alcuni “pilastri” fondamentali, costituiti:
a) dalla rideterminazione del quantum debeatur previdenziale per le annualità
2015 – 2018, con abbattimento del medesimo per le componenti contributive riguardanti l'adeguamento delle retribuzioni al CCNL in quanto non dovute per il suddetto periodo nel quale la Cooperativa ha deliberato legittimamente lo
“stato di crisi”; l'indicato ricalcolo non veniva a costituire oggetto della proposta transattiva formulata al Creditore Pubblico, essendo atto dovuto in forza della vigente normativa e della stessa interpretazione dell' ; CP_1
b) dal “cram down”, con parziale effetto esdebitatorio, nei confronti dell'
[...]
- relativamente ai soli avvisi di Controparte_5
addebito afferenti la contribuzione dovuta sulle indennità di trasferta al netto del ricalcolo di cui alla precedente lettera a), ivi incluso il contenzioso relativo alla piattaforma logistica di San BE (RO), per i quali era previsto il pagamento del 40% dell'importo complessivamente maturato per contributi, pagina 8 di 35 somme aggiuntive (sanzioni civili) ed interessi, pari ad € 6.948.031, a fronte di un credito, comprensivo degli interessi, di €. 17.370.077, cram down con efficacia estesa anche ai coobbligati in solido, in sintonia con quanto previsto all'art.61 CCII., conclusione che avrebbe determinato la falcidia complessiva del credito nella percentuale del 60%; CP_1
c) dal pagamento all' dell'importo come sopra determinato, in un arco CP_1
temporale inferiore a due anni, con maggiorazione di interessi al tasso legale vigente pro - tempore, (previsione contenuta nel Piano finanziario), con corresponsione del dovuto all'NT, nell'ammontare previsto nel Piano, entro il
31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 30 aprile 2025;
d) dal “cram down”, con parziale effetto esdebitatorio, nei confronti della
OP, altro creditore aderente, a cui veniva proposta la medesima falcidia dell' (60%) con pagamento del residuo credito in due tranches CP_1
rispettivamente entro il 31 dicembre 2023 ed il 31 dicembre 2024, senza maggiorazione di interessi;
e) dall'impegno assunto dall'unico attuale committente del ramo aziendale
“pallets”, a riaffidare alla le commesse che nel tempo erano state Pt_1
cautelativamente affidate a terzi operatori in considerazione della situazione in cui versava la ricorrente, rendendo tale gestione inefficiente e foriera di perdite gestionali;
detto impegno, che aveva già consentito di riportare la gestione del ramo in equilibrio già al 31 dicembre 2022, avrebbe consentito a di Pt_1 pagina 9 di 35 assicurare per tutta la durata del piano condizioni economico – finanziarie idonee ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario della gestione del ramo;
f) dall'impegno assunto dall' – anch'essa coobbligata – che aveva CP_6
formulato una proposta di espromissione liberatoria ex art. 1972 c,c, all' CP_1
finalizzata ad ottenere la liberazione da ogni vincolo obbligazionario e dunque anche da ogni pagamento a beneficio di tutti gli altri coobbligati ex – lege-
Co
e (ex ) nei confronti dei quali si CP_7 CP_8 CP_10 CP_6
impegnava a non esercitare alcuna azione di regresso;
l'espromissione si concretizzava nell'elargizione di un contributo straordinario complessivamente pari ad €. 3.000.000,00 – da versarsi subordinatamente all'omologazione del
Piano ed entro le scadenze del 31 dicembre 2023 (o entro la diversa data dell'accoglimento del Piano), 31 dicembre 2024 e 30 aprile 2025 – a fronte della completa liberatoria da ogni obbligazione nei confronti dell' degli CP_1
indicati coobbligati ex lege (ciò per la denegata ipotesi di esclusione dell'effetto esdebitatorio del piano nei confronti dei soggetti coobbligati;
g) dall'impegno irrevocabile che avrebbe assunto Controparte_11
subordinatamente all'omologazione del Piano, a continuare a conferire a
OP commesse di valore economico idoneo ad assicurare a OP il rispetto degli impegni assunti con riferimento al contratto di affitto di ramo d'azienda per la durata residua del contratto stesso;
in caso di mancata pagina 10 di 35 omologazione del Piano la principale committente si riservava di interrompere i rapporti contrattuali facendo venire meno, di fatto, sia la continuità aziendale di OP sia, di riflesso, la capacità della debitrice di rispettare il piano dei pagamenti;
h) dal pagamento integrale del debito nei confronti dei Creditori non aderenti entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data, ovvero entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione;
i) dall'impegno di OP a versare, subordinatamente all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, gli affitti pregressi, pari ad €. 2 milioni oltre
IVA, non ancora fatturati come segue: €.
1.000.000 oltre IVA entro e non oltre il 31/12/2024, €.
1.000.000 oltre IVA entro e non oltre il 31/12/2025;
- che, all'esito dell'accordo, se omologato, la ricorrente si sarebbe venuta a trovare in condizione di poter estinguere in via rateale l'esposizione nei confronti dell' , potendo peraltro usufruire dell'esenzione da tassazione ai CP_1
fini delle imposte sui redditi dell'importo stralciato, secondo il disposto di cui all'art.88 comma 4-ter del Dpr 917/1986 (Tuir), il quale dispone che: “[…] In
caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, […], la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza
attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui pagina 11 di 35 all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione
di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi
e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente
testo unico”;
- che, inoltre, l'omologa della accordo avrebbe consentito alla ricorrente di estinguere integralmente ogni altra posizione debitoria riferita a Creditori non
Aderenti, e nel contempo di superare la fattispecie di cui all'art. 2447 del codice civile in cui versava al momento della proposizione del ricorso, in quanto attraverso l'esdebitazione conseguente al cram down previdenziale e nei confronti dell'altro creditore aderente OP, pari a complessivi €.
9.799.988, ed al recupero di redditività della gestione nel periodo 2023 – 2025,
avrebbe interamente coperto il deficit patrimoniale evidenziato nella Pt_1
situazione economica e finanziaria della Società al 31 luglio 2023, pari ad Euro
16.136.684;
- che le anzidette considerazioni avevano trovato riscontro nella attestazione del dott. professionista incaricato, che aveva avvalorato le Persona_4
scelte operative proposte garantendone serietà e praticabilità, e ritenendo senz'altro concretamente attuabile il piano proposto;
- che in particolare la relazione del professionista aveva attestato la veridicità pagina 12 di 35 dei dati aziendali e l'attuabilità dell'Accordo con l'NT previdenziale, con particolare riferimento alla loro idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei ed alla funzionalità dell'Accordo alla migliore soddisfazione dell'NT Pubblico;
- che, analizzati i dati aziendali alla data del 31.7.2023, nonché l'attuabilità del
Piano, anche con riferimento alla valutazione del migliore soddisfacimento dell'NT Previdenziale, il Piano medesimo sarebbe risultato conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- che, infatti, l'NT Previdenziale - che in tale contesto avrebbe assunto la veste di principale Creditore Aderente (al quale veniva proposta la falcidia parziale del credito, unitamente all'altro creditore “OP”) per effetto del c.d. “cram down”
da imporsi giudizialmente ai sensi dell'art. 88 comma 2 bis CCII, rappresentava il
99,6% dei creditori aderenti già al netto del cram down stesso ed il 92,08 % dei debiti complessivi prima del cram down (e, quindi, oltre il 60% previsto ai sensi dell'art. 57
CCII.);
- che, nello specifico, doveva tenersi presente che il credito dell'
[...]
ai sensi dell'art.29, comma 2, della legge GI (D.Lgs. CP_12
276/2003) era assistito dalla garanzia costituita dalla coobbligazione in solido dei committenti relativamente alla sola sorte capitale dei contributi, non quanto a sanzioni ed accessori;
- che, inoltre, la quota di contributi calcolati dall' sull'adeguamento alla CP_1
pagina 13 di 35 retribuzione del CCNL, pari a complessivi €. 815.640,59 in sorte capitale, non era dovuta, versando la cooperativa ricorrente in stato di crisi, deliberato per le annualità 2016 – 2018;
- che, nel dettaglio, in caso di omologazione del Piano e tenuto conto dello sfavorevole (per la ricorrente) esito del contenzioso con l avanti la CP_1
Suprema Corte, il cram down imposto all' rappresenterebbe Controparte_12
in termini assoluti la perdita di un credito contributivo per sorte capitale ed accessori pari a complessivi € 10.422.046, cui corrisponde una falcidia del 60
%;
- che, invece, in caso di non omologazione del piano (e sempre considerato lo sfavorevole esito del contenzioso avanti la Suprema Corte), con ogni probabilità i committenti della società affittuaria OP sarebbero indotti a recedere dai propri impegni contrattuali, facendo venire meno in capo alla ricorrente la certezza di recuperare i seguenti crediti: 1) per canoni di affitto d'azienda maturati ante 31.12.2022 e non ancora liquidati per complessivi €.
2.000.000; 2) per canoni di affitto d'azienda maturandi da inizio agosto 2023 e sino a fine aprile 2025 per complessivi €. 2.625.000: la somma dei due importi,
pari ad €.
4.625.000 verrebbe a costituire in sostanza il fabbisogno destinato al ripianamento del debito nei confronti dell' post – cram down, non CP_1
disponendo la ricorrente di un attivo autonomamente valorizzabile e realizzabile a soddisfo dei propri debiti;
pagina 14 di 35 - che, l'incapacità della ricorrente di adempiere, destinata a sfociare nell'apertura della liquidazione giudiziale, fornirebbe all'NT previdenziale la possibilità di rivalersi sui coobbligati in solido, ma non sull'intero credito di €.
17.370.077, per contributi, sanzioni ed interessi, bensì sulla minor somma di €.
11.167.862 (giusta il disposto di cui al citato art.29 della legge GI), con una falcidia del 35,70% del proprio credito, corrispondente ad un importo in termini assoluti di €. 6.202.215: l'omologazione del Piano rappresenterebbe quindi per l' un sacrificio di €. 4.219.831 (pari alla differenza fra falcidia CP_1
in caso di omologa di € 10.422.046 e falcidia in caso di liquidazione giudiziale di €. ); P.IVA_2
- che, tuttavia, il “danno” in termini di mancato gettito contributivo per l'ente previdenziale non va valutato in ottica meramente liquidatoria, bensì nell'ottica prospettica della perdita del “bene azienda”, costituito dalla continuità del ramo aziendale attualmente esercitato da OP, e ciò perché l'accordo proposto è finalizzato alla continuità aziendale, diretta ed immediata per il ramo aziendale pallets, indiretta e differita per il ramo aziendale facchinaggio e movimentazione merci, destinato a rientrare presso la ricorrente una volta concluso il contratto di affitto d'azienda;
- che in tale prospettiva l'incapacità della concedente di gestire il ramo aziendale, e quindi di dare continuità alle commesse di appalto in essere, con conseguente impossibilità di proseguire i rapporti di lavoro per n. 1054 Soci – pagina 15 di 35 VO (organico in forza presso l'affittuaria OP al tempo dell'instaurazione del procedimento di primo grado), determinerebbe la perdita per l'NT Previdenziale di un gettito contributivo annuo stimabile in oltre Euro
7,6 milioni, con la conseguenza che la falcidia di circa €. 4,2 milioni derivante dal cram down verrebbe ad essere recuperata in soli 9/10 mesi di continuità del ramo aziendale, e quindi superata dopo due esercizi annuali dell'azienda in continuità;
- che la percentuale del 60% di adesione richiesta dall'art.57 CCII doveva ritenersi raggiunta posto che, premessa la passività al 31/07/2023 per complessivi Euro 18.138.459,76 prima del cram down, e di Euro 8.338,472
dopo, e determinati i saldi relativi a creditori aderenti e non aderenti post cram down in € 6.979,43 per i primi ed in € 1.359.277,43 per i secondi, si rilevava una percentuale di adesione dell'83,70%;
- che, per quanto riguarda i creditori non aderenti all'Accordo di
Ristrutturazione, essi alla data del 31/07/2023 ammontavano a complessivi €
205.024, non includendo i fondi rischi, ed in € 1.359,77 includendoli;
- che, attraverso l'incasso dei crediti commerciali, i ricavi della gestione del ramo pallets, le risorse provenienti dal canone di affitto d'azienda, il contributo straordinario di di Euro 3.000.000,00 ed altre voci (per complessivi CP_6
Euro 10.954.964) e le disponibilità liquide già presenti al 31 luglio 2023 (Euro
212.871), la ricorrente sarebbe risultata in grado non solo di Pt_1 pagina 16 di 35 adempiere ai pagamenti previsti dall'Accordo con i Creditori Aderenti, bensì
anche al pagamento integrale dei debiti scaduti, entro i termini previsti dall'art. 57 CCII, con avanzo di cassa al 30 aprile 2025 per Euro 279.718;
- che i debiti residui verso Creditori Non Aderenti, pari ad Euro 1.359.277, in parte riconducibili alla rateazione in corso con l'Agenzia delle Entrate ed al fondo rischi vertenze lavoratori ed al fondo rischi per altre vertenze, nonché ai debiti originati dalla gestione del ramo aziendale pallets, sarebbero stati pagati nel corso del Piano, alle scadenze contrattuali e/o di legge, mediante la generazione dei flussi di cassa dell'attività caratteristica (il flusso di cassa operativo stimato era, infatti positivo per Euro 2.876.220 nel periodo agosto –
dicembre 2023, per Euro 3.678.743 nel 2024, e per Euro 4.400.000 nel primo quadrimestre 2025, sino al termine del piano al 30 aprile 2025);
- che tale conclusione era condivisa dall'esperto, avendo questi ritenuto che,
ragionevolmente, i residui debiti scaduti e i debiti non scaduti al 31 luglio
2023, sarebbero stati estinti con i flussi della gestione operativa.
***
La società ricorrente ha in data 12/02/2024 depositato note illustrative al ricorso, in esito al decreto 6/03/2024 col quale il Tribunale di RG -
premessa la criticità valutativa conseguente al postulato stralcio del debito a fronte dell'esistenza di coobbligati che la stessa proponente aveva descritto pagina 17 di 35 come capienti, e dunque utilmente aggredibili - ha rilevato che l'articolazione della proposta in termini di accollo liberatorio o espromissione egualmente liberatoria degli altri garanti sottendeva l'ulteriore questione circa l'ammissibilità o meno della proposta stessa, in ragione del fatto che la stessa non solo avrebbe comportato la valutazione sostitutiva di convenienza da parte del tribunale ma anche che, ove accolta, sarebbe altresì valsa ad attribuire una sorta di consenso coattivo da parte del creditore, tenuto appunto ad estromettere o liberare gli altri garanti, e dunque a prestare una manifestazione negoziale di assenso.
La società ricorrente, con successive note del 23/04/2024 e del 17/06/2024 ha pertanto cancellato dalla proposta il riferimento all'espromissione liberatoria proposta da relativamente alla finanza esterna per € 3.000.000,00, e vi CP_6
ha introdotto una proposta irrevocabile di fideiussione da parte della medesima società, subordinata all'omologa, per le obbligazioni residue della ricorrente
(4 milioni circa). In tal modo si è determinata la messa a disposizione Pt_1
di un importo stralciato (€ 7.000.000,00) privo di condizionamenti di sorta, con previsione del relativo introito a favore dell'NT Previdenziale da ritenersi ragionevolmente certa, attesa la piena solvibilità della , quale CP_6
apportatrice di finanza esterna (€.3.000.000,00) e quale fideiubente sul residuo importo a carico di OP (€ 4 milioni circa). Nel contempo, in punto di diritto, la ricorrente ha rinunciato all'originariamente prospettata applicazione pagina 18 di 35 estensiva della normativa in tema di convenzione di moratoria ex artt.61 e 62
CCII.
***
Il Commissario Giudiziale, avv. ha – per quanto qui rileva – Persona_5
ritenuto che il piano di risanamento prospettato – e con lo stesso l'accordo di ristrutturazione, ove omologato – sarebbe risultato più favorevole rispetto all'esito di una possibile liquidazione giudiziale, salvo che quest'ultima venisse declinata nei termini della liquidazione con azienda in funzionamento,
anziché mediante liquidazione “atomistica” dei beni aziendali, ipotesi – quella della liquidazione con azienda in funzionamento – che tuttavia all'epoca si rappresentava come tutt'altro che certa (vedi pag.25 della relazione), il che faceva propendere per la convenienza della proposta, caratterizzata, per la sua stessa struttura e per le obbligazioni che vi erano assunte anche da terzi, sul presupposto della relativa omologa, per esserne sostanzialmente certa la relativa attuazione.
Il Commissario ha motivato l'affermazione della convenienza in ragione del cospicuo ammontare di contributi che l' avrebbe certamente incassato sia CP_1
per il restante periodo di lavorazione alle dipendenze dell'affittuaria OP
sia per il periodo successivo alle dipendenze della ricorrente.
***
pagina 19 di 35 All'udienza per chiarimenti la ricorrente ha insistito nella richiesta di Pt_1
omologa del piano, così come modificato, chiedendo, in subordine, attesa la mancata pubblicazione nel registro delle imprese dell'accordo raggiunto con l'affittuaria, la concessione del termine ex art.47 comma quarto CCII (omologo all'art. 162 L.F, applicabile anche agli accordi di ristrutturazione), ai fini della pubblicazione con effetti sananti.
***
Con sentenza n.254/2024 il Tribunale di RG ha dichiarato inammissibile la domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione proposta da Pt_1
Ha osservato, in proposito, che, prima dell'entrata in vigore del d.Lgs. 13
settembre 2024 n. 136 (cd. correttivo ter), la norma di riferimento, in caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti di gestione di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, era l'art. 63, 2bis, CCII il quale prevedeva la possibilità per il Tribunale di omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione risultasse determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma
1, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è pagina 20 di 35 conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, mentre i nuovi commi 4, 5 e 6
dell'art. 63 CCI prevedono che il Tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, ipotesi che comprende anche il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente,
l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale: a)
l'accordo non ha carattere liquidatorio;
b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
d) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
Il Tribunale ha aggiunto che se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un pagina 21 di 35 quarto dell'importo complessivo dei crediti, oppure non vi sono altri creditori aderenti, la disposizione di cui al comma 4 trova applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 60 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
Ha precisato, ancora, che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, non trovano applicazione se si verifica una delle seguenti ipotesi:
a) se, fatta salva l'ipotesi cui all'articolo 58, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell'ambito degli accordi regolati dal presente articolo avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto;
b) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale è
pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti pagina 22 di 35 maturati dall'impresa alla medesima data;
2) il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri,
condotte simulatorie o fraudolente.
Di qui la rilevata inammissibilità del piano stante il consistente indebitamento contributivo della società ricorrente, superiore all'80% dell'importo dei debiti maturati (con soddisfazione solo del 40%).
***
Avverso la predetta sentenza ha Controparte_2
proposto ricorso per reclamo, ritualmente notificato sia al Commissario
Giudiziale sia al controinteressato (tale in ragione del rifiuto opposto alla CP_1
proposta dell'odierna ricorrente), riproponendo la domanda di omologa del concordato.
La causa è stata posta in decisione all'udienza collegiale del 2 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 23 di 35 La reclamante lamenta anzitutto l'assunzione della decisione impugnata con le forme del decreto anziché con quelle della scadenza;
si duole, inoltre,
dell'omessa convocazione del legale rapp.te della società stessa;
lamenta,
altresì, come erronea la statuizione del giudice di prime cure secondo cui,
avuto riguardo alla disciplina di cui all'art.56 CCII, la domanda, così come formulata, sarebbe risultata inammissibile, dovendosi applicare la normativa sopravvenuta [d.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (cd. correttivo ter)], recante,
per l'omologa dell'accordo in estensione, alcuni ulteriori requisiti, non richiesti nel vigore della precedente disciplina, qui pacificamente non ricorrenti:
evidenzia dover trovare applicazione il terzo comma, e non il quarto,
dell'art.56, terzo comma, del predetto decreto;
nel merito, ribadisce argomentazioni e conclusioni già formulate in prime cure.
***
La questione circa la regolarità o meno dell'adozione della sentenza, anziché
del decreto, quale mezzo per la definizione del procedimento volto ad ottenere l'omologa del piano di risanamento-accordo di ristrutturazione, ex art.57 CCII,
appare totalmente priva di rilievo ai fini del decidere, fermo restando che ne deriva l'obbligo, per questa corte in sede di reclamo, di utilizzare il medesimo strumento (e cioè la sentenza), perché, di regola, una sentenza può esser riformata da un'altra sentenza, emessa dal giudice di grado successivo, non invece da un decreto. pagina 24 di 35 Privo di rilievo appare pure il mancato interrogatorio libero del legale rappresentante della società ricorrente, non potendone derivare alcunché di effettivamente decisivo né ai fini dell'accoglimento né ai fini del rigetto della domanda, che si fondava su un ben delineato e complesso materiale probatorio,
bastevole di per sé a condurre all'accoglimento della domanda, volta che se ne fossero accolti e condivisi i presupposti in punto di diritto.
***
Il quarto comma dell'art.56 del d.lgs 13/09/2024 n.136 (cd correttivo ter)
prevede che <salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle
composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti
instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n.14 del 2019, agli
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di
liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta
amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo
decreto legislativo n.14 del 2019 e alle procedure di amministrazione
straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli
instaurati o aperti successivamente>>.
Dunque regola generale è quella dell'applicazione, anche ai procedimenti in corso, della disciplina sopravvenuta.
Sennonché il terzo comma del predetto art.56 prevede, in deroga alla regola pagina 25 di 35 generale di cui al comma successivo, che <le disposizioni di cui agli articoli
16, comma 6, 17, comma 1, lettera a) e 21, comma 4, del presente decreto si
applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data
della sua entrata in vigore>>
Per quanto qui rileva, l'articolo 16, 6° comma, ha nuovamente regolato l'art.63
del d.lgs. 12/01/2019 n.14 (transazione su crediti tributari e contributivi),
introducendo la seguente disciplina: <
4. Il tribunale omologa gli accordi di
ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto
contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di
forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche
sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente,
l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui
agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale: a)
l'accordo non ha carattere liquidatorio;
b) il credito complessivo vantato
dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno
un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
c) il soddisfacimento
dell'amministrazione o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa
della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
d) il soddisfacimento dei
crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di
previdenza o assistenza obbligatore è almeno pari al 50 per cento
pagina 26 di 35 dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed
interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso
legale vigente nel corso di tale periodo.
5. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti
agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo
complessivo dei crediti, oppure non sono altri creditori aderenti, la
disposizione di cui al comma 4 trova applicazione, fatto salvo il rispetto delle
condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la percentuale
di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti
gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria è almeno pari al 60
per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni
ed interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di
dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione al
tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non trovano applicazione se si verifica
una delle seguenti ipotesi:
a) se, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 58, nei cinque anni precedenti il
deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell'ambito
degli accordi regolati dal presente articolo avente ad oggetto debiti della
stessa natura, risolta di diritto;
pagina 27 di 35 b) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il debito nei
confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di
previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno
anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale è pari o
superiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti maturati
dall'impresa alla medesima data;
2) il debito, tributario o previdenziale,
deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte
dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche
non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito
oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni
realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni
inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente>>
Il Tribunale, ritenendo applicabile la nuova disciplina testè riportata, ha concluso che ciò precludesse in radice la possibilità stessa di dare ingresso alla richiesta di omologa dell'accordo di ristrutturazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 57 e 63 CCII.
Sennonché, come si è visto, le nuove disposizioni testè riportate trovano applicazione <alle proposte di transazione presentate successivamente alla
data>> di entrata in vigore del d.lgs 136/2024 (art.56, comma 3, d.lgs
136/2024), e cioè dal 28/09/2024.
La decisione sul punto non può pertanto essere confermata e deve trovare pagina 28 di 35 applicazione la disciplina di cui all'art.63 del CCII nel testo previgente, la quale, per quanto qui rileva, così dispone:
<<
2.bis Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza
di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è
determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli
57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della
relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della
predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o
assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria>>.
La norma richiede dunque due condizioni perché possa realizzarsi l'adesione forzosa dell'amministrazione finanziaria o dell'ente previdenziale: a) che essa risulti necessaria per raggiungere la soglia percentuale minima di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1 CCII (60% dei crediti riducibile al 30%
quando il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi e non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee); b)
che la proposta risulti per l'amministrazione finanziaria o per l'ente previdenziale conveniente, e quindi più favorevole, rispetto all'alternativa costituita dalla liquidazione giudiziale.
***
pagina 29 di 35 Tanto premesso, la prima questione da porre è se nella fattispecie si sia oppure no in presenza di un vero e proprio accordo della debitrice con uno o più
creditori che per raggiungere la soglia del 60% di cui all'art.57 richiede l'intervento del giudice che sostituisca la propria determinazione a quella contraria dell'amministrazione finanziaria o dell'ente previdenziale. Correlata
a tale questione è se sia ipotizzabile la configurazione di un accordo con richiesta di omologa senza adesione da parte di alcun creditore, e che poggi soltanto sull'anzidetto potere sostitutivo del giudice.
Alla prima questione, in fatto, ritiene la corte di dover dare una risposta in senso affermativo, constando agli atti l'adesione (vedi lettera 12/10/2023) del creditore OP al medesimo trattamento indicato per l'NT
. CP_12
Ritiene inoltre di poter comunque dare una risposta in senso affermativo anche al secondo quesito, in punto di diritto, relativo all'interpretazione del comma 2
bis dell'art.63 CCII, vecchio testo: la norma, infatti, va letta in coerenza con la sua ratio, che è evidentemente quella di impedire che atteggiamenti ingiustificati dell'amministrazione finanziaria e/o dell'ente previdenziale rendano impossibile il tentativo posto in essere dall'azienda in crisi di mantenersi in vita, così conservando in tutto o in parte i livelli occupazionali,
quando ciò non torni a nocumento del creditore pubblico;
in tale prospettiva il fatto che non risultino ulteriori adesioni da parte di creditori terzi può risultare pagina 30 di 35 non decisivo, se col solo debitore pubblico si raggiunge la soglia percentuale richiesta.
Nel nostro caso, sulla base dei dati formulati nel ricorso, della relazione dell'attestatore e di quella del commissario giudiziale nessun dubbio può
sussistere in ordine al raggiungimento della soglia del 60%.
In ordine al requisito della convenienza, esclusa per quanto precede la concreta praticabilità della liquidazione giudiziale con cessione dell'azienda in funzionamento, occorre prendere le mosse dall'alternativa prospettata dalla ricorrente, e ripresa dal commissario giudiziale, tra gli esiti dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione e quelli dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, nel primo caso l' ottenendo l'importo di € CP_1
6.948.030,89 (o la diversa somma corrispondente al 40% del credito) in tre rate annuali maggiorate di interessi di dilazione al tasso legale vigente, nel secondo caso l' ottenendo, mediante esercizio dell'azione nei confronti dei CP_1
coobbligati, la somma di € 11.167.861,83 (ciò, s'intende, sul presupposto che detta azione sia esperibile soltanto nel secondo caso e non anche nel primo, ma di ciò si tratterà in un secondo momento).
La parte ricorrente ed il commissario giudiziale hanno sostenuto che il divario tra i due importi verrebbe agevolmente e rapidamente colmato mediante l'acquisizione della contribuzione obbligatoria IVS correlata alla prosecuzione dell'attività lavorativa, dapprima alle dipendenze dell'affittuaria e poi con pagina 31 di 35 rientro alla concedente, per moltissimi lavoratori (un migliaio circa), da escludersi in caso contrario perché alla liquidazione giudiziale seguirebbe inevitabilmente il licenziamento delle maestranze. Si fa poi cenno al risparmio sugli istituti a copertura del rischio di disoccupazione.
La corte ritiene sul punto che possa esser condivisa, e trovare accoglimento, la tesi riferita a questi ultimi, non anche invece a quella relativa all'introito per contribuzione obbligatoria, perché quest'ultima, in quanto correlata e finalizzata all'erogazione di una successiva prestazione pensionistica, deve esser considerata quale elemento neutro, che né accresce né diminuisce le risorse dell'ente creditore;
per contro il mancato pagamento dell'indennità di disoccupazione, comunque denominata, in relazione alla quale l'Istituto ha già
percepito la contribuzione, realizza effettivamente un beneficio per l'NT,
perché, a contribuzione inalterata, viene ad incidere sul monte complessivo delle prestazioni che l'NT stesso è tenuto ad erogare.
Ebbene, tenuto conto dell'elevatissimo numero di dipendenti, che in caso di liquidazione giudiziale sarebbero stati licenziati ed avrebbero presumibilmente usufruito del trattamento di disoccupazione, deve concludersi che già soltanto
CP_1 per il risparmio ottenuto per la mancata erogazione di tale prestazione l'
previdenziale può conseguire un utile maggiore dall'omologazione dell'accordo che dall'apertura della liquidazione giudiziale.
Ricorre pertanto anche il requisito della convenienza. pagina 32 di 35 Con ciò si viene al terzo ed ultimo tema, quello relativo agli effetti dell'omologa dell'accordo sulla posizione dei coobbligati solidali, tema decisivo sia perché l'istanza è proposta condizionatamente all'estensione ad essi dell'effetto esdebitatorio, sia perché anche gli impegni assunti mediante fideiussione e finanza esterna poggiano su tale presupposto.
Premesso che il primo comma dell'art.59 CCII stabilisce che <ai creditori
che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239
del codice civile>>, il quale prevede che <la remissione accordata al debitore
principale libera i fideiussori>>, e che tale disposizione è da intendersi come riferibile anche ai coobbligati solidali, si tratta di procedere all'esame del secondo comma del citato art.59, il quale recita: <nel caso in cui l'efficacia
degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano
impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli
obbligati in via di regresso>>, dovendosi stabilire se tra questi debbano oppure no ricomprendersi anche l'amministrazione finanziaria o l'ente previdenziale che non avevano accolto, rifiutandola, la proposta di accordo, ma la cui percentuale sull'ammontare complessivo dei crediti viene collocata nell'area dell'adesione, al fine di consentire il raggiungimento della soglia minima di cui al citato primo comma dell'art.57.
Ebbene, ritiene la corte che la “fictio juris” debba operare non soltanto per il conseguimento di tale risultato ma anche al fine di determinare una totale ed pagina 33 di 35 assoluta assimilazione del creditore pubblico al creditore assenziente, a nulla rilevando il suo precedente rifiuto della proposta, perché posto nel nulla dalla determinazione giudiziale di cui al citato comma 2 bis dell'articolo 63 CCII.
In caso contrario, infatti, si produrrebbe uno svuotamento di fatto degli effetti favorevoli di tale disposizione, volta a favorire la continuità aziendale ed il mantenimento, ove possibile, dell'attività produttiva, perché, inevitabilmente, i fideiussori ed i coobbligati solidali, una volta escussi, agirebbero in regresso nei confronti della debitrice, giusta il disposto di cui agli articoli 1950, 1299 e
2055 c.c., con la conseguenza, invero inevitabile, dell'insolvenza della debitrice stessa, e della relativa liquidazione giudiziale.
Deve pertanto escludersi che l'ente previdenziale possa usufruire in suo favore della facoltà accordata al creditore non aderente dal secondo comma dell'art.59
CCII.
***
Per le considerazioni che precedono deve essere accolta la richiesta di omologa dell'accordo di ristrutturazione di cui al ricorso, e del relativo piano, così come modificato ed integrato nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente liberazione ex art. 59 comma 1 CCII, nei confronti dell' , dei coobbligati CP_1
solidali.
Nulla sulle spese nei confronti del Commissario Giudiziale, che è mero organo pagina 34 di 35 della procedura, né nei confronti dell' , che è sì controinteressato (di qui la CP_1
richiesta di notifica dell'atto di reclamo), ma che non è parte del procedimento,
non avendo proposto opposizione nel corso del procedimento di primo grado,
né essendosi costituito in giudizio mediante comparsa o intervento volontario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma dell'impugnata sentenza n.254/2024 del Tribunale di RG,
omologa l'accordo di ristrutturazione di cui al ricorso, e del relativo piano, così
come modificato ed integrato nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente liberazione ex art. 59 comma 1 CCII, nei confronti dell' , dei CP_1
coobbligati solidali.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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