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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 173/2023
promossa da:
c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Luca Passoni del foro C.F._2 di Terni, giusta procura speciale posta su separato atto, da intendersi parte integrante, ai sensi dell'art.18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal d.m. Giustizia n.
48/2013, con l'atto di appello
appellanti
contro C
in persona dell'amministratore unico e legale rapp. , con sede Controparte_1 legale in Terni, via C. Battisti, 124 - P.I. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Luisa P.IVA_1
Venturi del foro di Terni, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta in appello
appellata
Oggetto: azione di pagamento di somma di denaro.
Conclusioni delle parti
Come nelle note predisposte in esecuzione dell'ordinanza in data 27.9.2023.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Terni in data 16.2.2023, resa nella causa civile n. 2073/2020, con cui sono state dichiarate improponibili le domande da loro proposte per ottenere il pagamento della somma complessiva di € 25.000,00 (€ 12.500,00 ciascuno), a loro cedute da e aventi origine nella scrittura privata in Pt_3 CP_3 data 23.1.2015, perché devolute alla cognizione arbitrale.
Con il primo motivo, articolato in quattro censure, gli appellanti hanno criticato l'ordinanza perché erronea. Hanno dedotto: a) la completa estraneità delle parti in causa alla clausola arbitrale che era stata inserita nel contratto di opzione (il primo) datato
2.1.2007, sottoscritto solo da , e che nulla Parte_4 CP_3 Controparte_4 aveva a che fare con il contratto preliminare di compravendita del 23.1.2015 oggetto di controversia;
b) che la lite trae origine non dal contratto di opzione munito di clausola arbitrale ma da un altro contratto avente causa petendi diversa rispetto agli accordi negoziali raggiunti con il contratto di opzione con il quale e , Parte_4 CP_3 proprietarie di terreni siti in Terni, fg. 49 part.lle 103,105 e 251, concedevano a
[...]
a facoltà di acquistarli entro il termine di giorni 60 dall'approvazione del PRG CP_4 del Comune di Terni e sotto condizione sospensiva dell'approvazione del piano e della dichiarazione da parte del Comune di edificabilità di detti terreni;
che il contratto di opzione vincolava le sole Perfetti, concedenti, restando libera la di Controparte_4 aderirvi, sicché in caso di controversie riguardanti il contratto d'opzione le parti avrebbero dovuto devolverle in arbitri;
che essa era estranea sia alla stipula del contratto di opzione sia alla clausola compromissoria allo stesso afferente e sottoscritta dalle sole parti intervenute alla stipula di quel negozio;
poi, decideva di aderire Controparte_4 alla proposta fattale giacché con successiva “scrittura privata” del 30.6.2009 regolamentava il nuovo negozio giuridico sorto in virtù dell'opzione dalla stessa esercitata e che vedeva dall'altra parte in qualità, questa volta, di promittenti venditrici le sorelle ma non trattavasi più di un'opzione, bensì di un contratto preliminare Pt_4 di compravendita al quale interveniva anche che affiancava Controparte_1 quale parte promittente acquirente così divenendo soltanto Controparte_4 un'ulteriore parte promissaria acquirente;
che l'art. 5 ha fatto rinvio, per quanto non richiamate, genericamente alle altre statuizioni contenute nel contratto di opzione del
2.1.2007 ma nessun richiamo espresso alla convenzione arbitrale, né, tantomeno, la stessa clausola le veniva fatta sottoscrivere;
che il credito in quota parte vantato da CP_3
(al 50% con ) veniva ceduto a e odierni appellanti;
che Parte_4 Parte_1 Pt_2 non potrebbe dirsi valida ed efficace una clausola compromissoria richiamata per relationem in modo generico;
la sottoscrizione da parte di della Controparte_1 seconda scrittura privata (e di quelle successive) non sarebbe sufficiente a far estendere gli effetti della clausola compromissoria contenuta nel contratto di opzione intervenuto tra soggetti diversi ed avente altra causa petendi;
l'unica fonte negoziale cui fare riferimento sarebbe la scrittura privata del 23.1.2015 (priva di clausola compromissoria) ove venivano aggiunte con effetto novativo pattuizioni riguardanti le sole sorelle Pt_4
e avendo, medio tempore, rinunciato all'affare; Controparte_1 Controparte_4
c) che non vi era stata da parte di una vicenda successoria o Controparte_1 surrogatoria nei diritti di essendo divenuta nel secondo negozio Controparte_4 soltanto un'ulteriore parte promissaria acquirente e a seguito dell'uscita dall'affare di era rimasta unica parte acquirente;
che quale mera parte Controparte_4
“affiancatrice” non poteva essere subentrata addirittura nella clausola arbitrale CP_4 dalla stessa autonomamente sottoscritta nel contratto di opzione del 2007; d) che ove si accedesse all'ipotesi della successione dell'originario contratto di opzione il debitore ceduto verrebbe a trovarsi in una posizione più favorevole rispetto a quella originaria perché potrebbe scegliere tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale e il cessionario non avrebbe altro modo di recuperare il proprio credito se non quello di attendere che il debitore promuova il giudizio arbitrale, rischiando di trovarsi in una situazione di impasse, ovvero esposto a possibili manovre dilatorie da parte del debitore ceduto.
Col secondo motivo, rubricato “violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata ex art. 342 comma 1 n. 3)”, hanno censurato l'ordinanza deducendo che: non sarebbe stata fatta corretta applicazione dell'art. 806 e s.s. c.p.c. perché non sussisterebbe alcun contratto stipulato fra essi appellanti e l'appellata
[...]
e poiché essi erano stati soltanto cessionari di un credito derivante da Controparte_1 un contratto stipulato da altri e è solo la parte ceduta senza aver Controparte_1 mai sottoscritto la clausola arbitrale di cui intende avvalersi avendo partecipato solo alla stipula del contratto preliminare affiancando a mente dell'art. 806 Controparte_4
c.p.c. prevede, per relationem, che la clausola compromissoria debba essere apposta in forma scritta e determinare l'oggetto della controversia, ciò che nella specie non vi sarebbe stato.
Hanno infine insistito nelle istanze istruttorie non ammesse nel procedimento di primo grado.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
Ha dedotto sul primo motivo che: le parti sarebbero investite di ogni pattuizione stabilita dalle parti contraenti principali in ragione del richiamo al primo contratto di opzione fra e le sorelle anche nei successivi accordi scritti e CP_1 CP_4 Pt_4 sottoscritti fra loro intercorsi;
si verte su un atto principale di opzione, il quale non ha avuto compimento in quanto una delle contraenti al 50% ha ceduto una parte del credito, supportato esclusivamente da un'ipotesi opzionale, ai per pagare una Controparte_5 parte di un debito del proprio coniuge nei confronti di questi ultimi;
la scrittura del
23.1.15 discende da un contratto di opzione siglato nel 2007 dalle e dalla Pt_4 [...]
e ogni scrittura successiva a questa, ivi compresa quella in cui la CP_4 [...] era subentra nei diritti spettanti alla , riporta quale ultima previsione CP_1 CP_4
(art. 6 scrittura prodotta ex adverso) “per quanto non indicato nel presente atto, valgano le statuizioni di cui al contratto del 2 gennaio 2007 e delle successive scritture che lo hanno modificato” sicché il debitore ceduto può avvalersi della clausola compromissoria, rientrando tra le eccezioni opponibili all'originario creditore, in quanto diversamente opinando, il debitore ceduto vedrebbe menomata la sua posizione contrattuale in forza di un successivo accordo tra cedente e cessionario, al quale egli è rimasto estraneo.
Sul secondo e terzo motivo ha osservato che: sarebbe stato correttamente ritenuto che in ognuna delle scritture e/o contratti sottoscritti dai contraenti era stata richiamata la salvezza delle disposizioni originarie ossia di quelle contenute nella scrittura del
2.1.2007, recante specifica approvazione ex art.1341 c.c., in cui, all'art. 9, era prevista la clausola arbitrale;
vi è stata da parte della una vicenda successoria Controparte_1
o surrogatoria nei diritti della e la clausola compromissoria ha valenza Controparte_4 fra tutte le parti che hanno sottoscritto il contratto di opzione, compresa
[...]
e ; nella ipotesi di successione nel rapporto Controparte_1 Pt_4 CP_4 compromissorio, in caso di cessione del credito avente fonte in un contratto contenente una clausola arbitrale, il cessionario del credito stesso subentra nel rapporto compromissorio sicché le eventuali liti tra cessionario e debitore ceduto debbano essere composte attraverso l'arbitrato; nella cessione del credito si opera il trasferimento della sola posizione creditoria del rapporto, il quale, a parte la modificazione dal lato attivo, resta intatto.
Nel merito si è riportata a quanto argomentato nei precedenti atti precisando: di non essere debitrice di alcuno, nemmeno delle contraenti Perfetti, poiché esse sole sono obbligate in base al patto di opzione sottoscritto nel 2007 da , poi rinnovato e CP_4 ceduto a ma non può dirsi obbligata sebbene abbia già anticipato CP_1 CP_1 alle attuali proprietarie la somma di € 240.000 e le proprietarie siano ancora nel possesso dei ratei di terreno oggetto del contratto ed opzione;
la cessione del credito oggetto del giudizio è collegata e trae origine dal contratto e perciò anche le clausole ivi contenute hanno una fattuale attinenza/valenza e ne costituiscono il presupposto;
la Perfetti cedente non è da ritenersi creditrice di alcuno e non avrebbe potuto cedere un credito inesistente, poiché strettamente collegato al contratto di opzione, poi di vendita, che ad oggi non è avvenuta;
la contraente (cedente il credito ai ricorrenti) non avrebbe Pt_4 mai avanzato alcuna richiesta formale alla vi sarebbe l'oggettiva Controparte_1 impossibilità di costruire come da progetto edilizio a suo tempo presentato dalla cedente al Comune di Terni, indicato nel patto di opzione, poiché da una ulteriore CP_4 verifica è risultato che il terreno, oggetto del patto, ha subito un frazionamento, tenuto sconosciuto a e la porzione di terreno frazionata sarebbe risultata Controparte_1 di proprietà di altri soggetti ( che dovrebbero essere investiti del progetto Persona_1 di costruzione presentato.
La causa è stata assunta in decisione all'esito del deposito delle memorie conclusionali depositate dalle parti in esecuzione dell'ordinanza data 27.9.2023.
Partendo dal primo motivo di gravame, nelle sue plurime articolazioni, giova osservare che la clausola compromissoria, che devolveva la soluzione di ogni controversia insorgente dall'interpretazione od esecuzione del “presente contratto” ad un collegio arbitrale, che è oggetto della causa che ci occupa, fu inserita nell'art. 9 del contratto di opzione in data 2.1.2007 con il quale e avevano concesso Pt_3 CP_3
a (unici soggetti che sottoscrissero l'atto) la facoltà di acquistare, entro Controparte_4
60 giorni, dalla approvazione definitiva del PRG del Comune di Terni, alcuni terreni di cui erano proprietarie (fg. 49, part.lle 103, 105 e 251), soggetta, ex art. 8, alla condizione sospensiva dell'approvazione del predetto PRG e alla dichiarazione di edificabilità da parte dell'ente territoriale, che si sarebbe dovuta avverare nel termine di 30 mesi dalla sottoscrizione del contratto di opzione, pena la risoluzione automatica dello stesso contratto “senza che una parte possa rivendicare alcunché nei confronti dell'altra parte per nessun titolo o ragione, con restituzione alla cooperativa della somma di e 30.000,00 di cui all'art. 3 ”. La clausola recita: “qualsiasi controversia dovesse insorgere dalla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà rimessa al giudizio esclusivo di un collegio arbitrale…”.
E' certo che le parti che controvertono nel presente giudizio non hanno sottoscritto l'atto in cui è stata inserita la clausola arbitrale e che la cessione in data 26.7.2016, da cui sorge il credito azionato, non trova la propria origine nel cennato contratto di opzione, bensì nella scrittura privata in data 23.1.2015, intitolata “scrittura integrativa al contratto di opzione del 2 gennaio 2007 e successive integrazioni” intercorsa tra le sorelle la Pt_4
LL società cooperativa, e la In tale scrittura in effetti sia nel Controparte_1 titolo sia alla lettera b) delle premesse è stato menzionato il contratto di opzione del 2 gennaio 2007 e anche la lettera del 27 gennaio 2009 con la quale la cooperativa LL
“ha esercitato l'opzione versando alle Sig.re la somma di € 30.000,00 (trentamila/00)”. Pt_4
Alla lettera d) si è precisato che nell'“affare” per concorde volontà delle parti la
[...] si “affiancava” alla posizione della soc. coop. LL divenendo Controparte_1 insieme alla stessa promittente acquirente. Alle lettere e), g ed h) si è dato atto che con ulteriori scritture private integrative le parti hanno modificato i termini di stipula e alcune pattuizioni fissando, infine, per la stipula del rogito definitivo di compravendita il nuovo termine del 30 ottobre 2011 e il versamento da parte di e di coop. CP_1
di diverse somme, tramite assegni, alle sorelle CP_4 Pt_4
Già da quanto esposto si possono trarre due conclusioni, ovvero che: a) la soc. coop.
ha esercitato il diritto di opzione con la lettera in data 27 gennaio 2009, sicché, CP_4 nonostante i generici richiami effettuati nelle scritture private successive, il contratto di opzione ha esaurito con l'esercizio della facoltà ivi contenuta i suoi effetti tra le parti che lo avevano sottoscritto, ossia ha avuto completa esecuzione;
b) nel nuovo contratto preliminare di compravendita interveniva quale promissaria acquirente, in via del tutto autonoma, una nuova parte, la che non aveva sottoscritto il Controparte_1 contratto di opzione e che, pertanto, non era soggetta alle previsioni in esso contenute.
E nulla aggiunge a tale quadro il fatto che in data 26.2.2013, a modifica delle precedenti pattuizioni, la cooperativa LL “cedeva la propria quota di partecipazione dell'affare alla con ulteriore posticipazione del termine per la Controparte_1 stipula dell'atto notarile al 30.6.2014 (v. art. 7 della scrittura privata in pari data) perché si tratta di atti successivi al completo esaurimento degli effetti del contratto di opzione che, come si è detto, aveva avuto ormai completa esecuzione già nel 2009, ragion per cui non può neanche ipotizzarsi la sua cessione con la quota della coop. . Pertanto, CP_4 non ha pregio la tesi dell'inserimento della clausola compromissoria per relationem nella scrittura privata in data 23.1.2015 dopo anni che il contratto di opzione aveva avuto completa esecuzione e, quindi, non poteva provocare neanche questioni interpretative.
Peraltro, il rinvio effettuato nell'art. 6, “per quanto non indicato nel presente atto”, genericamente alle “statuizioni di cui al contratto del 2 gennaio 2007 e delle successive scritture che lo hanno modificato e/o integrato”, non sarebbe già in astratto sufficiente a fare ritenere inserita la convenzione compromissoria nei contratti preliminari successivi perché il richiamo, contenuto in questi ultimi, della clausola compromissoria doveva essere espresso e specifico, non già del tutto generico a tutte le disposizioni del contratto di opzione, poiché solo quello espresso è in grado di assicurare la piena consapevolezza delle parti sul significato e il contenuto della deroga alla giurisdizione, requisito che nella specie doveva essere garantito con rigore non essendo le promittenti venditrici operatrici professionali del settore con specifiche competenze tecniche in grado di farle rendere conto dell'importanza di siffatta deroga.
Né ha fondamento l'argomento secondo cui l'atto di opzione non ha avuto esecuzione perché è smentito proprio dalla scrittura provata in data 30.6.2009 e dai comportamenti successivi delle parti che hanno sottoscritto i contratti preliminari di compravendita e pagato diverse somme alle Perfetti, come si evince dalla stessa scrittura del 2015 in cui le stesse sorelle comparivano come promittenti venditrici. Pt_4
In ordine alla presunta vicenda successoria o surrogatoria nei diritti della
[...] da parte della si concorda con la parte appellante che CP_4 Controparte_1 non vi è stata alcuna cessione del contratto principale da parte della Controparte_4 in favore della perché da un lato la s.r.l. è intervenuta nei contratti Controparte_1 preliminari in via autonoma rispetto alle vicende del contratto di opzione, alle quali è rimasta estranea, e dall'altro anche la cessione alla della quota di CP_1 partecipazione della cooperativa LL è avvenuta soltanto in data 26.2.2013 quando, come s'è già detto, il contratto di opzione aveva avuto piena esecuzione da anni e aveva, quindi, esaurito completamente i propri effetti.
Infine, soffermandosi ulteriormente, per quanto occorra, sul secondo motivo di appello, non si può neanche ritenere che l'eventuale rinvio per relationem alla clausola compromissoria sia valido a mente dell'art. 806 c.p.c. perché quella contenuta nel contratto di opzione era diretta a dirimere le controversie attinenti all'interpretazione e all'esecuzione di quel contratto e, quindi, se riferita ai successivi contratti preliminari di compravendita, che hanno oggetto differente, non sarebbe più idonea a determinare il preciso oggetto della controversi devoluta agli arbitri. A tal punto occorre rilevare che all'art. 3 della scrittura privata in data 23.1.2015 venne anche previsto che al momento della stipula dell'atto pubblico, fissato alla data del
30.6.2016: 1) l'appartamento nuovo, realizzato dalla sito in Narni Controparte_1
(Tr), alla via Flaminia Ternana n. 261/A, avente valore netto di permuta di € 33.000,00 sarebbe stato trasferito in proprietà dalla parte promittente acquirente, Controparte_1
alla parte promittente venditrice, e;
2) nell'ipotesi in cui
[...] CP_3 Parte_4 la fosse riuscita a vendere, invece, il detto immobile a terzi in data Controparte_1 anteriore al 31.5.2016, e avrebbero rinunciato alla proprietà CP_3 Parte_4 dello stesso dietro corresponsione della somma di € 31.000,00. 3) diversamente, qualora entro il detto termine l'immobile de quo non fosse stato venduto dalla Controparte_1
sarebbe stata applicata la clausola di cui all'art. 8, pertanto la stessa società avrebbe
[...] corrisposto a e la somma forfettariamente pattuita di € CP_3 Parte_4
25.000,00 entro il 30.06.16”.
Successivamente con la scrittura privata del 27.7.2016, cedeva il CP_3 proprio credito, pari al 50% di € 25.000,00, ovvero € 12.500,00, di cui era titolare nei confronti della in virtù del verificarsi della condizione della Controparte_1 scrittura privata in data 23.1.2015, in parti uguali, in favore degli appellanti Parte_1
e di odierni appellanti (v. doc.ti n. 1 e 7 del fascicolo degli
[...] Parte_2 appellanti di primo grado). Tale cessione risulta comunicata alla Controparte_1 con lettera raccomandata RR del 12.12.2016, ricevuta in data 24.12.16 (v. doc. n. 4 dello stesso fascicolo) senza che risultino contestazioni circa l'esistenza del credito nonostante la successiva corrispondenza intercorsa tra le parti.
Si è verificata, infatti, la condizione descritta sopra al punto 3, contenuta nella scrittura privata del 2015, atteso che l'immobile promesso in permuta non è stato trasferito alle sorelle ed è stato venduto soltanto nell'anno 2020 (v. doc. n. 7 del Pt_4 predetto fascicolo). La vendita dimostra poi che si è verificata la condizione prevista dall'art. 8 dell'originaria scrittura privata del 2007, ovvero l'approvazione del PRG e l'edificabilità dei terreni promessi in vendita.
E, come si è già rimarcato, non ha alcun effetto tra le parti in causa il disposto dell'art. 7 della scrittura privata in data 26.2.2013 con cui ha ceduto alla Controparte_4 “la propria quota di partecipazione al presente affare, per il corrispettivo di Controparte_1 seguito indicato di € 85.000,00 (ottantacinquemila/00) … (omissis) …entro il 30/06/2014, e, comunque contestualmente al rogito di compravendita di cui al precedente art. 2.”
Infatti, con tale scrittura oltre alla cessione della quota di partecipazione sono stati stabiliti ulteriori obblighi a carico della verso la Controparte_4 Controparte_1
valevoli esclusivamente inter partes, perché ad essa, stipulata quando il contratto di
[...] opzione aveva esaurito i suoi effetti (consistenti nella facoltà di acquistare), sono rimaste estranee le sorelle Peraltro, anche il dato testuale della scrittura del 2013 Pt_4 smentisce il coinvolgimento della cedente perché in essa la CP_3 CP_4 si è impegnata a trasferire a favore della il contratto del
[...] Controparte_1
6.11.2006 sottoscritto dalla cedente e dai “coniugi e Controparte_6 CP_7 avente ad oggetto i beni confinanti e le aree oggetto della presente scrittura”, rimasti estranei alla presente controversia.
In definitiva, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione dedotta nelle conclusioni raggiunte, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria, trattandosi di causa istruita in modo sufficiente con la copiosa produzione di documenti, l'appello va accolto e, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. gravata, Controparte_1
va condannata a pagare a e la somma di
[...] Parte_1 Parte_2
€ 12.500,00. Trattandosi di debito di valuta sono dovuti anche gli interessi al tasso legale dal 12.12.2016 (data della formale richiesta ex art. 1219 c.c.) fino alla soddisfazione del credito.
In virtù del principio di soccombenza l'appellata va Controparte_1 condannata a rifondere agli appellanti e le Parte_1 Parte_2 spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore e alla complessità della causa, alla non particolare importanza dell'affare, nonché al risultato conseguito, ex art. 4 del d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m.
13.8.2022 n. 147. Si precisa che per l'appello non verrà liquidata la fase istruttoria perché non svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Terni in data 16.2.2023, resa nella causa civile n. 2073/2020, e per l'effetto condanna a Controparte_1 pagare a e a la somma di € 12.500,00, oltre gli Parte_1 Parte_2 interessi al tasso legale dal 12.12.2016 fino alla soddisfazione del credito;
condanna a rifondere a e a Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano per il primo grado
[...] in € 145,00 per spese vive ed € 4.800,00 per compensi professionali, e per il grado di appello in € 382,50 per spese vive ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge su tutte le somme liquidate.
Perugia, 24.4.2025 Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 173/2023
promossa da:
c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Luca Passoni del foro C.F._2 di Terni, giusta procura speciale posta su separato atto, da intendersi parte integrante, ai sensi dell'art.18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal d.m. Giustizia n.
48/2013, con l'atto di appello
appellanti
contro C
in persona dell'amministratore unico e legale rapp. , con sede Controparte_1 legale in Terni, via C. Battisti, 124 - P.I. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Luisa P.IVA_1
Venturi del foro di Terni, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta in appello
appellata
Oggetto: azione di pagamento di somma di denaro.
Conclusioni delle parti
Come nelle note predisposte in esecuzione dell'ordinanza in data 27.9.2023.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Terni in data 16.2.2023, resa nella causa civile n. 2073/2020, con cui sono state dichiarate improponibili le domande da loro proposte per ottenere il pagamento della somma complessiva di € 25.000,00 (€ 12.500,00 ciascuno), a loro cedute da e aventi origine nella scrittura privata in Pt_3 CP_3 data 23.1.2015, perché devolute alla cognizione arbitrale.
Con il primo motivo, articolato in quattro censure, gli appellanti hanno criticato l'ordinanza perché erronea. Hanno dedotto: a) la completa estraneità delle parti in causa alla clausola arbitrale che era stata inserita nel contratto di opzione (il primo) datato
2.1.2007, sottoscritto solo da , e che nulla Parte_4 CP_3 Controparte_4 aveva a che fare con il contratto preliminare di compravendita del 23.1.2015 oggetto di controversia;
b) che la lite trae origine non dal contratto di opzione munito di clausola arbitrale ma da un altro contratto avente causa petendi diversa rispetto agli accordi negoziali raggiunti con il contratto di opzione con il quale e , Parte_4 CP_3 proprietarie di terreni siti in Terni, fg. 49 part.lle 103,105 e 251, concedevano a
[...]
a facoltà di acquistarli entro il termine di giorni 60 dall'approvazione del PRG CP_4 del Comune di Terni e sotto condizione sospensiva dell'approvazione del piano e della dichiarazione da parte del Comune di edificabilità di detti terreni;
che il contratto di opzione vincolava le sole Perfetti, concedenti, restando libera la di Controparte_4 aderirvi, sicché in caso di controversie riguardanti il contratto d'opzione le parti avrebbero dovuto devolverle in arbitri;
che essa era estranea sia alla stipula del contratto di opzione sia alla clausola compromissoria allo stesso afferente e sottoscritta dalle sole parti intervenute alla stipula di quel negozio;
poi, decideva di aderire Controparte_4 alla proposta fattale giacché con successiva “scrittura privata” del 30.6.2009 regolamentava il nuovo negozio giuridico sorto in virtù dell'opzione dalla stessa esercitata e che vedeva dall'altra parte in qualità, questa volta, di promittenti venditrici le sorelle ma non trattavasi più di un'opzione, bensì di un contratto preliminare Pt_4 di compravendita al quale interveniva anche che affiancava Controparte_1 quale parte promittente acquirente così divenendo soltanto Controparte_4 un'ulteriore parte promissaria acquirente;
che l'art. 5 ha fatto rinvio, per quanto non richiamate, genericamente alle altre statuizioni contenute nel contratto di opzione del
2.1.2007 ma nessun richiamo espresso alla convenzione arbitrale, né, tantomeno, la stessa clausola le veniva fatta sottoscrivere;
che il credito in quota parte vantato da CP_3
(al 50% con ) veniva ceduto a e odierni appellanti;
che Parte_4 Parte_1 Pt_2 non potrebbe dirsi valida ed efficace una clausola compromissoria richiamata per relationem in modo generico;
la sottoscrizione da parte di della Controparte_1 seconda scrittura privata (e di quelle successive) non sarebbe sufficiente a far estendere gli effetti della clausola compromissoria contenuta nel contratto di opzione intervenuto tra soggetti diversi ed avente altra causa petendi;
l'unica fonte negoziale cui fare riferimento sarebbe la scrittura privata del 23.1.2015 (priva di clausola compromissoria) ove venivano aggiunte con effetto novativo pattuizioni riguardanti le sole sorelle Pt_4
e avendo, medio tempore, rinunciato all'affare; Controparte_1 Controparte_4
c) che non vi era stata da parte di una vicenda successoria o Controparte_1 surrogatoria nei diritti di essendo divenuta nel secondo negozio Controparte_4 soltanto un'ulteriore parte promissaria acquirente e a seguito dell'uscita dall'affare di era rimasta unica parte acquirente;
che quale mera parte Controparte_4
“affiancatrice” non poteva essere subentrata addirittura nella clausola arbitrale CP_4 dalla stessa autonomamente sottoscritta nel contratto di opzione del 2007; d) che ove si accedesse all'ipotesi della successione dell'originario contratto di opzione il debitore ceduto verrebbe a trovarsi in una posizione più favorevole rispetto a quella originaria perché potrebbe scegliere tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale e il cessionario non avrebbe altro modo di recuperare il proprio credito se non quello di attendere che il debitore promuova il giudizio arbitrale, rischiando di trovarsi in una situazione di impasse, ovvero esposto a possibili manovre dilatorie da parte del debitore ceduto.
Col secondo motivo, rubricato “violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata ex art. 342 comma 1 n. 3)”, hanno censurato l'ordinanza deducendo che: non sarebbe stata fatta corretta applicazione dell'art. 806 e s.s. c.p.c. perché non sussisterebbe alcun contratto stipulato fra essi appellanti e l'appellata
[...]
e poiché essi erano stati soltanto cessionari di un credito derivante da Controparte_1 un contratto stipulato da altri e è solo la parte ceduta senza aver Controparte_1 mai sottoscritto la clausola arbitrale di cui intende avvalersi avendo partecipato solo alla stipula del contratto preliminare affiancando a mente dell'art. 806 Controparte_4
c.p.c. prevede, per relationem, che la clausola compromissoria debba essere apposta in forma scritta e determinare l'oggetto della controversia, ciò che nella specie non vi sarebbe stato.
Hanno infine insistito nelle istanze istruttorie non ammesse nel procedimento di primo grado.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
Ha dedotto sul primo motivo che: le parti sarebbero investite di ogni pattuizione stabilita dalle parti contraenti principali in ragione del richiamo al primo contratto di opzione fra e le sorelle anche nei successivi accordi scritti e CP_1 CP_4 Pt_4 sottoscritti fra loro intercorsi;
si verte su un atto principale di opzione, il quale non ha avuto compimento in quanto una delle contraenti al 50% ha ceduto una parte del credito, supportato esclusivamente da un'ipotesi opzionale, ai per pagare una Controparte_5 parte di un debito del proprio coniuge nei confronti di questi ultimi;
la scrittura del
23.1.15 discende da un contratto di opzione siglato nel 2007 dalle e dalla Pt_4 [...]
e ogni scrittura successiva a questa, ivi compresa quella in cui la CP_4 [...] era subentra nei diritti spettanti alla , riporta quale ultima previsione CP_1 CP_4
(art. 6 scrittura prodotta ex adverso) “per quanto non indicato nel presente atto, valgano le statuizioni di cui al contratto del 2 gennaio 2007 e delle successive scritture che lo hanno modificato” sicché il debitore ceduto può avvalersi della clausola compromissoria, rientrando tra le eccezioni opponibili all'originario creditore, in quanto diversamente opinando, il debitore ceduto vedrebbe menomata la sua posizione contrattuale in forza di un successivo accordo tra cedente e cessionario, al quale egli è rimasto estraneo.
Sul secondo e terzo motivo ha osservato che: sarebbe stato correttamente ritenuto che in ognuna delle scritture e/o contratti sottoscritti dai contraenti era stata richiamata la salvezza delle disposizioni originarie ossia di quelle contenute nella scrittura del
2.1.2007, recante specifica approvazione ex art.1341 c.c., in cui, all'art. 9, era prevista la clausola arbitrale;
vi è stata da parte della una vicenda successoria Controparte_1
o surrogatoria nei diritti della e la clausola compromissoria ha valenza Controparte_4 fra tutte le parti che hanno sottoscritto il contratto di opzione, compresa
[...]
e ; nella ipotesi di successione nel rapporto Controparte_1 Pt_4 CP_4 compromissorio, in caso di cessione del credito avente fonte in un contratto contenente una clausola arbitrale, il cessionario del credito stesso subentra nel rapporto compromissorio sicché le eventuali liti tra cessionario e debitore ceduto debbano essere composte attraverso l'arbitrato; nella cessione del credito si opera il trasferimento della sola posizione creditoria del rapporto, il quale, a parte la modificazione dal lato attivo, resta intatto.
Nel merito si è riportata a quanto argomentato nei precedenti atti precisando: di non essere debitrice di alcuno, nemmeno delle contraenti Perfetti, poiché esse sole sono obbligate in base al patto di opzione sottoscritto nel 2007 da , poi rinnovato e CP_4 ceduto a ma non può dirsi obbligata sebbene abbia già anticipato CP_1 CP_1 alle attuali proprietarie la somma di € 240.000 e le proprietarie siano ancora nel possesso dei ratei di terreno oggetto del contratto ed opzione;
la cessione del credito oggetto del giudizio è collegata e trae origine dal contratto e perciò anche le clausole ivi contenute hanno una fattuale attinenza/valenza e ne costituiscono il presupposto;
la Perfetti cedente non è da ritenersi creditrice di alcuno e non avrebbe potuto cedere un credito inesistente, poiché strettamente collegato al contratto di opzione, poi di vendita, che ad oggi non è avvenuta;
la contraente (cedente il credito ai ricorrenti) non avrebbe Pt_4 mai avanzato alcuna richiesta formale alla vi sarebbe l'oggettiva Controparte_1 impossibilità di costruire come da progetto edilizio a suo tempo presentato dalla cedente al Comune di Terni, indicato nel patto di opzione, poiché da una ulteriore CP_4 verifica è risultato che il terreno, oggetto del patto, ha subito un frazionamento, tenuto sconosciuto a e la porzione di terreno frazionata sarebbe risultata Controparte_1 di proprietà di altri soggetti ( che dovrebbero essere investiti del progetto Persona_1 di costruzione presentato.
La causa è stata assunta in decisione all'esito del deposito delle memorie conclusionali depositate dalle parti in esecuzione dell'ordinanza data 27.9.2023.
Partendo dal primo motivo di gravame, nelle sue plurime articolazioni, giova osservare che la clausola compromissoria, che devolveva la soluzione di ogni controversia insorgente dall'interpretazione od esecuzione del “presente contratto” ad un collegio arbitrale, che è oggetto della causa che ci occupa, fu inserita nell'art. 9 del contratto di opzione in data 2.1.2007 con il quale e avevano concesso Pt_3 CP_3
a (unici soggetti che sottoscrissero l'atto) la facoltà di acquistare, entro Controparte_4
60 giorni, dalla approvazione definitiva del PRG del Comune di Terni, alcuni terreni di cui erano proprietarie (fg. 49, part.lle 103, 105 e 251), soggetta, ex art. 8, alla condizione sospensiva dell'approvazione del predetto PRG e alla dichiarazione di edificabilità da parte dell'ente territoriale, che si sarebbe dovuta avverare nel termine di 30 mesi dalla sottoscrizione del contratto di opzione, pena la risoluzione automatica dello stesso contratto “senza che una parte possa rivendicare alcunché nei confronti dell'altra parte per nessun titolo o ragione, con restituzione alla cooperativa della somma di e 30.000,00 di cui all'art. 3 ”. La clausola recita: “qualsiasi controversia dovesse insorgere dalla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà rimessa al giudizio esclusivo di un collegio arbitrale…”.
E' certo che le parti che controvertono nel presente giudizio non hanno sottoscritto l'atto in cui è stata inserita la clausola arbitrale e che la cessione in data 26.7.2016, da cui sorge il credito azionato, non trova la propria origine nel cennato contratto di opzione, bensì nella scrittura privata in data 23.1.2015, intitolata “scrittura integrativa al contratto di opzione del 2 gennaio 2007 e successive integrazioni” intercorsa tra le sorelle la Pt_4
LL società cooperativa, e la In tale scrittura in effetti sia nel Controparte_1 titolo sia alla lettera b) delle premesse è stato menzionato il contratto di opzione del 2 gennaio 2007 e anche la lettera del 27 gennaio 2009 con la quale la cooperativa LL
“ha esercitato l'opzione versando alle Sig.re la somma di € 30.000,00 (trentamila/00)”. Pt_4
Alla lettera d) si è precisato che nell'“affare” per concorde volontà delle parti la
[...] si “affiancava” alla posizione della soc. coop. LL divenendo Controparte_1 insieme alla stessa promittente acquirente. Alle lettere e), g ed h) si è dato atto che con ulteriori scritture private integrative le parti hanno modificato i termini di stipula e alcune pattuizioni fissando, infine, per la stipula del rogito definitivo di compravendita il nuovo termine del 30 ottobre 2011 e il versamento da parte di e di coop. CP_1
di diverse somme, tramite assegni, alle sorelle CP_4 Pt_4
Già da quanto esposto si possono trarre due conclusioni, ovvero che: a) la soc. coop.
ha esercitato il diritto di opzione con la lettera in data 27 gennaio 2009, sicché, CP_4 nonostante i generici richiami effettuati nelle scritture private successive, il contratto di opzione ha esaurito con l'esercizio della facoltà ivi contenuta i suoi effetti tra le parti che lo avevano sottoscritto, ossia ha avuto completa esecuzione;
b) nel nuovo contratto preliminare di compravendita interveniva quale promissaria acquirente, in via del tutto autonoma, una nuova parte, la che non aveva sottoscritto il Controparte_1 contratto di opzione e che, pertanto, non era soggetta alle previsioni in esso contenute.
E nulla aggiunge a tale quadro il fatto che in data 26.2.2013, a modifica delle precedenti pattuizioni, la cooperativa LL “cedeva la propria quota di partecipazione dell'affare alla con ulteriore posticipazione del termine per la Controparte_1 stipula dell'atto notarile al 30.6.2014 (v. art. 7 della scrittura privata in pari data) perché si tratta di atti successivi al completo esaurimento degli effetti del contratto di opzione che, come si è detto, aveva avuto ormai completa esecuzione già nel 2009, ragion per cui non può neanche ipotizzarsi la sua cessione con la quota della coop. . Pertanto, CP_4 non ha pregio la tesi dell'inserimento della clausola compromissoria per relationem nella scrittura privata in data 23.1.2015 dopo anni che il contratto di opzione aveva avuto completa esecuzione e, quindi, non poteva provocare neanche questioni interpretative.
Peraltro, il rinvio effettuato nell'art. 6, “per quanto non indicato nel presente atto”, genericamente alle “statuizioni di cui al contratto del 2 gennaio 2007 e delle successive scritture che lo hanno modificato e/o integrato”, non sarebbe già in astratto sufficiente a fare ritenere inserita la convenzione compromissoria nei contratti preliminari successivi perché il richiamo, contenuto in questi ultimi, della clausola compromissoria doveva essere espresso e specifico, non già del tutto generico a tutte le disposizioni del contratto di opzione, poiché solo quello espresso è in grado di assicurare la piena consapevolezza delle parti sul significato e il contenuto della deroga alla giurisdizione, requisito che nella specie doveva essere garantito con rigore non essendo le promittenti venditrici operatrici professionali del settore con specifiche competenze tecniche in grado di farle rendere conto dell'importanza di siffatta deroga.
Né ha fondamento l'argomento secondo cui l'atto di opzione non ha avuto esecuzione perché è smentito proprio dalla scrittura provata in data 30.6.2009 e dai comportamenti successivi delle parti che hanno sottoscritto i contratti preliminari di compravendita e pagato diverse somme alle Perfetti, come si evince dalla stessa scrittura del 2015 in cui le stesse sorelle comparivano come promittenti venditrici. Pt_4
In ordine alla presunta vicenda successoria o surrogatoria nei diritti della
[...] da parte della si concorda con la parte appellante che CP_4 Controparte_1 non vi è stata alcuna cessione del contratto principale da parte della Controparte_4 in favore della perché da un lato la s.r.l. è intervenuta nei contratti Controparte_1 preliminari in via autonoma rispetto alle vicende del contratto di opzione, alle quali è rimasta estranea, e dall'altro anche la cessione alla della quota di CP_1 partecipazione della cooperativa LL è avvenuta soltanto in data 26.2.2013 quando, come s'è già detto, il contratto di opzione aveva avuto piena esecuzione da anni e aveva, quindi, esaurito completamente i propri effetti.
Infine, soffermandosi ulteriormente, per quanto occorra, sul secondo motivo di appello, non si può neanche ritenere che l'eventuale rinvio per relationem alla clausola compromissoria sia valido a mente dell'art. 806 c.p.c. perché quella contenuta nel contratto di opzione era diretta a dirimere le controversie attinenti all'interpretazione e all'esecuzione di quel contratto e, quindi, se riferita ai successivi contratti preliminari di compravendita, che hanno oggetto differente, non sarebbe più idonea a determinare il preciso oggetto della controversi devoluta agli arbitri. A tal punto occorre rilevare che all'art. 3 della scrittura privata in data 23.1.2015 venne anche previsto che al momento della stipula dell'atto pubblico, fissato alla data del
30.6.2016: 1) l'appartamento nuovo, realizzato dalla sito in Narni Controparte_1
(Tr), alla via Flaminia Ternana n. 261/A, avente valore netto di permuta di € 33.000,00 sarebbe stato trasferito in proprietà dalla parte promittente acquirente, Controparte_1
alla parte promittente venditrice, e;
2) nell'ipotesi in cui
[...] CP_3 Parte_4 la fosse riuscita a vendere, invece, il detto immobile a terzi in data Controparte_1 anteriore al 31.5.2016, e avrebbero rinunciato alla proprietà CP_3 Parte_4 dello stesso dietro corresponsione della somma di € 31.000,00. 3) diversamente, qualora entro il detto termine l'immobile de quo non fosse stato venduto dalla Controparte_1
sarebbe stata applicata la clausola di cui all'art. 8, pertanto la stessa società avrebbe
[...] corrisposto a e la somma forfettariamente pattuita di € CP_3 Parte_4
25.000,00 entro il 30.06.16”.
Successivamente con la scrittura privata del 27.7.2016, cedeva il CP_3 proprio credito, pari al 50% di € 25.000,00, ovvero € 12.500,00, di cui era titolare nei confronti della in virtù del verificarsi della condizione della Controparte_1 scrittura privata in data 23.1.2015, in parti uguali, in favore degli appellanti Parte_1
e di odierni appellanti (v. doc.ti n. 1 e 7 del fascicolo degli
[...] Parte_2 appellanti di primo grado). Tale cessione risulta comunicata alla Controparte_1 con lettera raccomandata RR del 12.12.2016, ricevuta in data 24.12.16 (v. doc. n. 4 dello stesso fascicolo) senza che risultino contestazioni circa l'esistenza del credito nonostante la successiva corrispondenza intercorsa tra le parti.
Si è verificata, infatti, la condizione descritta sopra al punto 3, contenuta nella scrittura privata del 2015, atteso che l'immobile promesso in permuta non è stato trasferito alle sorelle ed è stato venduto soltanto nell'anno 2020 (v. doc. n. 7 del Pt_4 predetto fascicolo). La vendita dimostra poi che si è verificata la condizione prevista dall'art. 8 dell'originaria scrittura privata del 2007, ovvero l'approvazione del PRG e l'edificabilità dei terreni promessi in vendita.
E, come si è già rimarcato, non ha alcun effetto tra le parti in causa il disposto dell'art. 7 della scrittura privata in data 26.2.2013 con cui ha ceduto alla Controparte_4 “la propria quota di partecipazione al presente affare, per il corrispettivo di Controparte_1 seguito indicato di € 85.000,00 (ottantacinquemila/00) … (omissis) …entro il 30/06/2014, e, comunque contestualmente al rogito di compravendita di cui al precedente art. 2.”
Infatti, con tale scrittura oltre alla cessione della quota di partecipazione sono stati stabiliti ulteriori obblighi a carico della verso la Controparte_4 Controparte_1
valevoli esclusivamente inter partes, perché ad essa, stipulata quando il contratto di
[...] opzione aveva esaurito i suoi effetti (consistenti nella facoltà di acquistare), sono rimaste estranee le sorelle Peraltro, anche il dato testuale della scrittura del 2013 Pt_4 smentisce il coinvolgimento della cedente perché in essa la CP_3 CP_4 si è impegnata a trasferire a favore della il contratto del
[...] Controparte_1
6.11.2006 sottoscritto dalla cedente e dai “coniugi e Controparte_6 CP_7 avente ad oggetto i beni confinanti e le aree oggetto della presente scrittura”, rimasti estranei alla presente controversia.
In definitiva, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione dedotta nelle conclusioni raggiunte, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria, trattandosi di causa istruita in modo sufficiente con la copiosa produzione di documenti, l'appello va accolto e, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. gravata, Controparte_1
va condannata a pagare a e la somma di
[...] Parte_1 Parte_2
€ 12.500,00. Trattandosi di debito di valuta sono dovuti anche gli interessi al tasso legale dal 12.12.2016 (data della formale richiesta ex art. 1219 c.c.) fino alla soddisfazione del credito.
In virtù del principio di soccombenza l'appellata va Controparte_1 condannata a rifondere agli appellanti e le Parte_1 Parte_2 spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore e alla complessità della causa, alla non particolare importanza dell'affare, nonché al risultato conseguito, ex art. 4 del d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m.
13.8.2022 n. 147. Si precisa che per l'appello non verrà liquidata la fase istruttoria perché non svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Terni in data 16.2.2023, resa nella causa civile n. 2073/2020, e per l'effetto condanna a Controparte_1 pagare a e a la somma di € 12.500,00, oltre gli Parte_1 Parte_2 interessi al tasso legale dal 12.12.2016 fino alla soddisfazione del credito;
condanna a rifondere a e a Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano per il primo grado
[...] in € 145,00 per spese vive ed € 4.800,00 per compensi professionali, e per il grado di appello in € 382,50 per spese vive ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge su tutte le somme liquidate.
Perugia, 24.4.2025 Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni