Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 963/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Iolanda Golia nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 963/2021 promossa da:
- nato a [...] il [...] e residente in [...]a Parte_1
Ripoli (FI) Via di Belmonte N.27 ( ) - rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
Livio Guaragno (C.F. C.F._2
ATTORE E nato a [...] il [...] e nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
(Francia) il 10.12.1932 CONVENUTI CONTUMACI oggetto: Usucapione CONCLUSIONI Come da verbale di udienza del 22.11.2024 ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Con atto di citazione notificato a mezzo pubblici reclami l'attore in epigrafe conveniva in giudizio e chiedendo di “a) accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti Controparte_1 Controparte_2 dell'art.1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà delle quote (334/1000) di
( dell'appartamento sito a Pisa in via Bonaini n.34, piano secondo e censito al Controparte_3
Catasto Fabbricati al Foglio 39, Particella 121, Sub 14, Cat A/2, Classe 1, Consistenza 3,5 Vani e Rendita Euro 325,37)) a favore dell'attore per avere quest'ultimo mantenuto il possesso dell'intero appartamento e quindi anche delle suddette quote, Uti dominus, in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre 20 anni;
b) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari e la relativa annotazione presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pisa. Con vittoria di spese ed onorari della procedura, in caso di opposizione”. A sostegno della domanda allegava che:
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e di 1670/10000 di proprietà di nata a [...] Controparte_4 Persona_2
(Francia) il l0.12.1932 (doc.1 Visura Storica per Immobile );
• di aver acquistato con contratto di compravendita immobiliare redatto e trascritto a cura del Notaio Dott. in data 23 novembre 1990 per intero il suddetto Persona_3 immobile secondo le seguenti modalità: a) al prezzo di Lire 40.000.000 da in Persona_1 rappresentanza di sua madre ed in proprio la quota indivisa pari a 666/1000 Parte_2 nonchè da la residua quota pari a 334/1000 al prezzo di Lire 10.000.000, con Persona_1 la precisazione che della suddetta quota ( 334/1000) la proprietà era di e Controparte_1
e che, pertanto, la vendita veniva effettuata ai sensi dell'art.1478 c.c.; CP_2
• che il venditore non ha mai acquistato la proprietà delle quote di Persona_1 CP_1
e e tuttavia di essere immesso di fatto e formalmente nel possesso del bene
[...] CP_2 come indicato nello stesso contratto;
• di aver esercitato un potere di fatto sull'intero appartamento corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà da oltre vent'anni uti dominus in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva. Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si costituiva per convenuti che venivano dichiarati contumaci. Concessi i termini di cui all'art. 183 co VI cpc, la causa veniva istruita su base documentale e mediante prova orale. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.11.2024 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc e, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
*** Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del procedimento, deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti che, ancorché ritualmente citati in giudizio a mezzo di notifica mediante pubblici reclami, non si sono costituiti. Venendo, invece, al merito della domanda proposta, si osserva quanto segue. L'usucapione, che trova il proprio assetto normativo negli artt. 1158 cc e ss del codice civile costituisce, com'è noto, un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali a titolo originario, che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale. La ratio dell'istituto è duplice: da un lato, soddisfare l'esigenza di certezza del diritto, poiché nel consentire a colui che a fronte dell'inerzia del titolare ne gestisce economicamente i beni, di acquisire lo proprietà, il legislatore converte una situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, in una situazione giuridica definitiva e opponibile erga omnes; dall'altro, l'usucapione premia colui il quale, rispettando la destinazione economica del bene, lo rende produttivo con il vantaggio per pagina 2 di 6 l'intero sistema economico, che rimarrebbe compromesso negativamente dall'inerzia del proprietario. Ebbene, colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (Cassazione civile, sez. II, 6-9-2002, n. 12984, in Gius, 2003, 2, 183). È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez. II, 05-10- 2010, n. 20670 in Imm. e propr., 2010, 12, 802). A ciò si aggiunga che nel caso- come quello che ci occupa- di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario (Cassazione civile sez. II, 28/07/2023, (ud. 07/07/2023, dep. 28/07/2023), n.23042). In tal senso è stata ritenuta quale prova del possesso in modo esclusivo dei beni in comproprietà ed inconciliabile con la possibilità di godimento altrui da parte di un comproprietario la mancata partecipazione degli altri comproprietari alle spese connesse al bene, essendo sintomatico della volontà di questi ultimi di non partecipare più al godimento dei predetti beni. Invero, ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione si reputa occorra fornire anche prova documentale ai fini di una decisione di accoglimento, onde verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio. Ai fini della prova richiesta, è irrilevante la produzione di denunce di successione, in quanto meri atti unilaterali, mentre è pacifica la natura di indizio delle risultanze catastali (cfr. Cass. civ., Sez. II, 03-03-2009, n. 5131, in CED Cassazione, 2009).
pagina 3 di 6 La denuncia di successione - avente, di per sé, efficacia a soli fini fiscali - non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene, ma, in assenza di prove o indizi di segno contrario, può costituire elemento di convincimento del giudice in favore di chi la alleghi a dimostrazione di una situazione di fatto esistente al momento della denuncia stessa (Cass. civ. Sez. II, 08-11-2002, n. 157169, in Gius, 2003, 5, 584). Tanto premesso, gli attori hanno assolto l'onere probatorio su di essi incombenti. Sotto il citato profilo documentale, ai fini della corretta individuazione del legittimato passivo, l'attore ha prodotto sub doc. 1 Visura Storica per Immobile da cui risulta che fino alla data del 23.11.1990 l'appartamento sito a Pisa in via Bonaini n.34, piano secondo, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 39, Particella 121, Sub 14, Zona Cens.1, Cat A/2, Consistenza 3 Vani, Rendita Euro 278,89, era di proprietà per 3330/10000 di per 3330/10000 di proprietà di Persona_1
per 1670/10000 di proprietà di e di 1670/10000 di proprietà di Parte_2 Controparte_4
nonché contratto del Notaio Dott. stipulato in data 23 Persona_2 Persona_3 novembre 1990 con cui l'odierno attore acquistava per intero il suddetto immobile da Per_1 in rappresentanza di sua madre ed in proprio la quota indivisa pari a 666/1000
[...] Parte_2
e da la residua quota pari a 334/1000 con la precisazione che della suddetta quota ( Persona_1
334/1000) la proprietà era di e e che, pertanto, la vendita veniva Controparte_1 CP_2 effettuata ai sensi dell'art.1478 c.c. Tuttavia, non risulta che si sia mai adoperato per l'acquisto delle quote di Persona_1
e nonostante le attuali visure indichino l'attore quale proprietario Controparte_1 CP_2 dell'intero l'odierno attore- con conseguente inoperatività del dettato di cui all'art. 1478 co cc secondo cui “Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”. In assenza, dunque, della prova di un valido titolo circa l'acquisto delle quote da parte di Per_1
e tenuto conto del valore meramente indiziario delle visure in ordine alla titolarità dei beni,
[...] risulta correttamente incardinato il contraddittorio nei confronti di e , Controparte_1 CP_2 ancora attutali comproprietari dell'appartamento sito a Pisa in via Bonaini n.34, piano secondo. Quanto, invece, alla prova del possesso quale elemento costitutivo dell'istituto dell'usucapione, l'istruttoria espletata ha fornito prova certa della maturazione in capo all'attore di un possesso idoneo ad usucapionem e connotato dall'esclusività in relazione all'intero bene come sopra specificato. Ebbene, il possesso in modo esclusivo ed inconciliabile con la possibilità di godimento altrui risulta confermato dalla sussistenza di una pluralità di indizi concordanti, idonei nella loro valutazione complessiva a sorreggere l'invocato usucapione. Infatti, già nel summenzionato contratto prodotto sub. doc. 2 si dà atto di come l'odierno attore veniva immesso nel possesso dell'immobile oggetto di causa. Tanto emerge anche dalla dichiarazione del teste Geometra , amministratore di condominio, Tes_1 escusso all'udienza del 14 febbraio 2023, che interrogato sui capp. di cui alla II memoria ex art. 183 co VI cpc ha dichiarato “Ho sempre avuto rapporti con , 10 anni fa gli ho fatto il decreto ingiuntivo per Pt_1 le quote condominiali, confermo che ha sempre pagato le quote condominiali” e ha altresì confermato che pagina 4 di 6 l'attore da oltre vent'anni è nel possesso dell'intero appartamento sito a Pisa in via Bonaini n.34 piano secondo e censito al Catasto Fabbricati al Foglio 39, Particella 121, Sub 14, Cat A/2, Classe 1, consistenza 3,5 Vani e Rendita 325,37. Del resto, come si evince dalla documentazione fotografica e dalla planimetria (docc. 4-5) non è possibile possedere solo una parte dell'immobile senza possederne il resto, in quanto lo stesso è composto da un solo ingresso- come confermato anche dal predetto teste in udienza. La mancata partecipazione dei convenuti alle spese di gestione dell'immobile, quali ad es. quelle condominiali, costituisce senz'altro riprova della volontà di non voler più partecipare al godimento dei predetti beni. Del resto, il fondamento della domanda trae conforto ad abundantiam dalla mancata costituzione dei convenuti, regolarmente citati, i quali, con il loro comportamento, hanno dimostrato di non avere alcun interesse a contrastare la domanda.
Pertanto, tale contegno può, sotto tale profilo, costituire se non altro un indice rivelatore della loro indifferenza rispetto al tempo e al modo di realizzazione della pretesa avversaria (cfr. Cass. 11/2/77, n°611). Ebbene, in detto contesto probatorio, può ritenersi provato la continuata manifestazione di una esclusiva signoria di fatto sul bene e con essa la prova di un possesso pacifico continuo ed ultraventennale idoneo a consolidare, in capo all'attore possessore, l'acquisto del diritto di proprietà sull'intero bene comune. Accanto al corpus sussiste, poi, l'ulteriore elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva invocata, vale a dire l'animus possidendi, che può essere desunto in via presuntiva dal primo, allorchè vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Il comportamento di signoria di fatto manifestata dall'attore nel godimento dell'appartamento sotto il profilo soggettivo è compatibile esclusivamente con la volontà di disporre del bene come proprio. Questa, inoltre, si ricava anche dalla documentata circostanza che su detto immobile in data 17.01.2000 l'attore costituiva un fondo patrimoniale e che in data 10.06.2008 veniva disposta una diversa distribuzione degli spazi interni con conseguente variazione dei dati Catastali relativi alla Consistenza e alla Rendita, che da 3 Vani e Rendita Euro 278, (cfr.doc.1). Per tutti questi motivi la domanda di usucapione va accolta e il conservatore tenuto per legge a fronte della presentazione della sentenza dichiarativa di usucapione, a dar corso alla pubblicità per la trascrizione. Le spese di lite tenuto conto della contumacia del resistente vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di usucapione:
• DICHIARA la contumacia dei convenuti;
• DICHIARA l'avvenuto acquisto per usucapione in favore dell'attore - nato Parte_1
a Mercato San NO NO (SA) il 03.12.1941 ( ) della CodiceFiscale_1 proprietà delle quote (334/1000) di e dell'appartamento sito a Controparte_1 CP_2
Pisa in via Bonaini n.34, piano secondo e censito al Catasto Fabbricati al Foglio 39,
pagina 5 di 6 Particella 121, Sub 14, Cat A/2, Classe 1, Consistenza 3,5 Vani e Rendita Euro 325,37;
• ORDINA al Direttore dell'Agenzia del Territorio, servizio pubblicità di PISA di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
• DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, 25.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Iolanda Golia
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