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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 623 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 623 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
r RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 22.09.2012 a Nepi. Controparte_1
Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 complessiva di Euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, Parte ricorrente non accetta la proposta.
3. Spese compensate e rinuncia all'impugnazione”
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale tra e Parte_1 [...] in relazione al matrimonio tra loro celebrato in Nepi in data 22.09.12; CP_1
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 18/06/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 623 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
r RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 22.09.2012 a Nepi. Controparte_1
Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 complessiva di Euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, Parte ricorrente non accetta la proposta.
3. Spese compensate e rinuncia all'impugnazione”
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale tra e Parte_1 [...] in relazione al matrimonio tra loro celebrato in Nepi in data 22.09.12; CP_1
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 18/06/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco