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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3212/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'UR NA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15714/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120230048038766 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1856/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, avverso la sentenza n.2174/24, depositata il 09.02.24, di questa Corte di giustizia, la Corte di giustizia di secondo grado della Campania, con sentenza n. 6511/24 del 18.11.24, ha rimesso la causa a questa Corte in quanto nel giudizio di primo grado non è stato regolarmente costituito il contraddittorio.
Di PA SA, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, con ricorso notificato l'11.07.23, iscritto al n.13966/23, impugna la cartella di pagamento n. 07120230048038766 emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973, per controllo dichiarazione dei redditi 2018, redditi 2017, dell'importo di €. 623,64. Eccepisce l'omessa la notifica della comunicazione ex art. 36-ter, comma 4, D.P.R. n.600/1973; il difetto di motivazione della cartella;
l'insussistenza dell'omesso o insufficiente versamento in quanto aveva provveduto a versare le somme scaturenti dalla dichiarazione come per legge. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate riscossione si costituiva in giudizio in data 06.12.2023, eccependo, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiamava in causa l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in data 02.02.24, successivamente all'udienza di discussione e decisione del ricorso del 19.01.24, deducendo il mancato rispetto dei termini di mediazione;
l'infondatezza del ricorso in quanto il controllo formale della dichiarazione oggetto della verifica aveva portato a rettificare le detrazioni relative ai familiari indicati come "fiscalmente a carico" che, dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, risultavano aver percepito un reddito annuo complessivo superiore ad euro 2.840,51, limite massimo previsto dalla legge per poter essere considerati fiscalmente a carico.
Sosteneva che l'eccezione di mancata ricezione dell'avviso bonario contrastava con il pagamento di sei rate su otto dell'avviso stesso. Deduceva, infine, la legittimità della cartella rispondente ai precetti normativi e chiedeva la parziale cessazione della materia del contendere, in riferimento alle rate versate e sgravate, precisando che residuava a carico della contribuente l'importo di €292,86; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
La ricorrente con memorie del 14.11.25 deduce che l'Agenzia delle Entrate di Napoli non ha provato la notifica dell'avviso bonario a seguito del controllo formale della dichiarazione ex art. 36 ter del DPR n.
600/73, ma allega alle controdeduzioni degli atti interni dai quali risulterebbero dei versamenti parziali a seguito di richiesta di rateizzo;
non avendo controparte fornito alcuna prova documentale contraria rispetto alle eccezioni di cui al ricorso, chiede l'accoglimento dello stesso con vittoria delle spese in favore del procuratore antistatario.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. L'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/73 disciplina il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi;
in questo caso l'amministrazione invita il contribuente a fornire chiarimenti e documenti entro un termine non inferiore a 30 giorni (per le comunicazioni inviate dal 1°gennaio 2025 il termine è fissato in 60 giorni).
L'ufficio deve comunicare il risultato del controllo formale, con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili e delle imposte, mediante il cosiddetto avviso bonario, prima dell'emissione della cartella di pagamento.
Secondo un principio consolidato della Corte di Cassazione l'omissione della comunicazione di irregolarità prima della notifica della cartella di pagamento comporta la nullità della stessa. Da ultimo con ordinanza n. 16163/25 la Suprema Corte “ha chiarito che in tema di imposte sui redditi, la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene all'esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità
(Cass. n. 15311/2014; Cass. n. 24813/2021).
Ne consegue che, anche quando il contribuente non collabori all'istruttoria attivata dall'amministrazione nelle forme di cui all'art. 36 ter, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, a lui va data comunque comunicazione dell'esito del controllo formale, ai sensi del comma 4 del richiamato articolo, prima dell'emissione della cartella di pagamento, a pena di nullità della stessa.
Nel caso di specie l'Ufficio non ha provato di aver notificato l'avviso bonario prima della emissione della cartella di pagamento, tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione al ruolo (cass. n.
15063/22); conseguentemente la cartella deve essere annullata.
In proposito va precisato che il pagamento di alcune rate, a seguito di richiesta di rateizzazione come dedotto dall'Ufficio, non implica il riconoscimento del debito, ma determina comunque un riconoscimento sia pure implicito dell'obbligazione tributaria, idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario
(cass.n. 4180/25, n. 20700/20). La richiesta di rateizzazione di una o più cartelle esattoriali, in molti casi,
è finalizzata solo ad evitare la notifica di atti esecutivi da parte dell'Agenzia delle entrate riscossioni ossia, atti di pignoramenti presso terzi ex art.72 bis del Dpr n°602/1973, pignoramenti mobiliari o pignoramenti immobiliari oppure di provvedimenti cautelari quali fermi amministrativi o ipoteche immobiliari.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
Le spese, in considerazione della particolarità della materia possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'UR NA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15714/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120230048038766 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1856/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, avverso la sentenza n.2174/24, depositata il 09.02.24, di questa Corte di giustizia, la Corte di giustizia di secondo grado della Campania, con sentenza n. 6511/24 del 18.11.24, ha rimesso la causa a questa Corte in quanto nel giudizio di primo grado non è stato regolarmente costituito il contraddittorio.
Di PA SA, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, con ricorso notificato l'11.07.23, iscritto al n.13966/23, impugna la cartella di pagamento n. 07120230048038766 emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973, per controllo dichiarazione dei redditi 2018, redditi 2017, dell'importo di €. 623,64. Eccepisce l'omessa la notifica della comunicazione ex art. 36-ter, comma 4, D.P.R. n.600/1973; il difetto di motivazione della cartella;
l'insussistenza dell'omesso o insufficiente versamento in quanto aveva provveduto a versare le somme scaturenti dalla dichiarazione come per legge. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate riscossione si costituiva in giudizio in data 06.12.2023, eccependo, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiamava in causa l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in data 02.02.24, successivamente all'udienza di discussione e decisione del ricorso del 19.01.24, deducendo il mancato rispetto dei termini di mediazione;
l'infondatezza del ricorso in quanto il controllo formale della dichiarazione oggetto della verifica aveva portato a rettificare le detrazioni relative ai familiari indicati come "fiscalmente a carico" che, dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, risultavano aver percepito un reddito annuo complessivo superiore ad euro 2.840,51, limite massimo previsto dalla legge per poter essere considerati fiscalmente a carico.
Sosteneva che l'eccezione di mancata ricezione dell'avviso bonario contrastava con il pagamento di sei rate su otto dell'avviso stesso. Deduceva, infine, la legittimità della cartella rispondente ai precetti normativi e chiedeva la parziale cessazione della materia del contendere, in riferimento alle rate versate e sgravate, precisando che residuava a carico della contribuente l'importo di €292,86; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
La ricorrente con memorie del 14.11.25 deduce che l'Agenzia delle Entrate di Napoli non ha provato la notifica dell'avviso bonario a seguito del controllo formale della dichiarazione ex art. 36 ter del DPR n.
600/73, ma allega alle controdeduzioni degli atti interni dai quali risulterebbero dei versamenti parziali a seguito di richiesta di rateizzo;
non avendo controparte fornito alcuna prova documentale contraria rispetto alle eccezioni di cui al ricorso, chiede l'accoglimento dello stesso con vittoria delle spese in favore del procuratore antistatario.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. L'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/73 disciplina il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi;
in questo caso l'amministrazione invita il contribuente a fornire chiarimenti e documenti entro un termine non inferiore a 30 giorni (per le comunicazioni inviate dal 1°gennaio 2025 il termine è fissato in 60 giorni).
L'ufficio deve comunicare il risultato del controllo formale, con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili e delle imposte, mediante il cosiddetto avviso bonario, prima dell'emissione della cartella di pagamento.
Secondo un principio consolidato della Corte di Cassazione l'omissione della comunicazione di irregolarità prima della notifica della cartella di pagamento comporta la nullità della stessa. Da ultimo con ordinanza n. 16163/25 la Suprema Corte “ha chiarito che in tema di imposte sui redditi, la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene all'esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità
(Cass. n. 15311/2014; Cass. n. 24813/2021).
Ne consegue che, anche quando il contribuente non collabori all'istruttoria attivata dall'amministrazione nelle forme di cui all'art. 36 ter, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, a lui va data comunque comunicazione dell'esito del controllo formale, ai sensi del comma 4 del richiamato articolo, prima dell'emissione della cartella di pagamento, a pena di nullità della stessa.
Nel caso di specie l'Ufficio non ha provato di aver notificato l'avviso bonario prima della emissione della cartella di pagamento, tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione al ruolo (cass. n.
15063/22); conseguentemente la cartella deve essere annullata.
In proposito va precisato che il pagamento di alcune rate, a seguito di richiesta di rateizzazione come dedotto dall'Ufficio, non implica il riconoscimento del debito, ma determina comunque un riconoscimento sia pure implicito dell'obbligazione tributaria, idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario
(cass.n. 4180/25, n. 20700/20). La richiesta di rateizzazione di una o più cartelle esattoriali, in molti casi,
è finalizzata solo ad evitare la notifica di atti esecutivi da parte dell'Agenzia delle entrate riscossioni ossia, atti di pignoramenti presso terzi ex art.72 bis del Dpr n°602/1973, pignoramenti mobiliari o pignoramenti immobiliari oppure di provvedimenti cautelari quali fermi amministrativi o ipoteche immobiliari.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
Le spese, in considerazione della particolarità della materia possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese