Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel. est. dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1854/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa da
, nato a [...] il [...], (cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. Giovanniarmando D'Alessandro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], (cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 07/01/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito delle note scritte, sulle conclusioni precisate da parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.2.2024, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con in Napoli Controparte_1
il 28.3.1988, senza formulare altre domande di carattere accessorio.
14.4.2022, passata in giudicato.
All'udienza di prima comparizione del 25.6.2024 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione della resistente, quindi, all'udienza del 07/01/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito delle note scritte, ritenuta la causa matura, il Presidente la poneva in decisione dinnanzi al
Collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , la quale, Controparte_1
nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
per il prescritto periodo risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 2064/2022, emessa dal Tribunale di Napoli il
14.4.2022.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti, senza ulteriori statuizioni di carattere accessorio.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo, così statuisce:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di matrimonio dello stato civile del Comune di Napoli al n
[...]
79, parte I, anno 1988;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 29.1.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente est.
Dott. Massimo Escher