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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 8717/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8717 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. NOTARO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n.34
E
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti CHEF MARIA GIUSEPPINA e
[...]
presso i quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Vittorio Emanuele Controparte_1
n.460
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.04.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio a MA NS (NA) l'8.07.2011, che dalla loro unione era nato un figlio: CO (17.11.2013), rappresentavano di essersi separati consensualmente in
1 forza di sentenza n. 10682/2023 resa dall'intestato Tribunale in data 10.11.2023 e pubblicata il
21.11.2023 e che da quando erano comparsi innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento di separazione, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era tra loro ricostituita. Chiedevano pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 9.12.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni pattuite.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato dal
Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancan- za di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: stabilire che le parti possano fissare liberamente, dove crederanno opportuno, la propria residenza e/o il loro domicilio ed ogni loro cambiamento di residenza o di domicilio dovrà essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a/r da inviare entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuto trasferimento;
affidare in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio CO, con residenza stabile e privilegiata presso la madre nell'abitazione familiare di Napoli alla via Alessandro Longo n. 1, immobile di proprietà della madre del sig. e da quest'ultima concesso in uso gratuito alla Pt_2 famiglia dopo le nozze;
assegnare la casa familiare di cui al punto 3) in godimento esclusivo alla sig.ra con tutti Pt_1
i mobili e gli arredi ivi contenuti;
per quanto riguarda il diritto di visita, stabilire il seguente calendario di incontri, sempre tenendo in preminente considerazione l'interesse del minore e rispettando la sua volontà: il padre incontrerà e terrà con sé il figlio due pomeriggi alla settimana dalle 16 alle 20 nonché a weekend alternati, dal venerdì sera alle 19 fino alla domenica alle 20, sempre con riaccompagnamento del minore presso l'abitazione della madre;
nei fine settimana di spettanza del padre, e nel caso in cui quest'ultimo organizzi un viaggio per il weekend, il genitore potrà prelevare il figlio alle 16 del venerdì anziché alle 19, con obbligo di preavvisare l'altro genitore di tale modifica entro e non
2 oltre le 16 del mercoledì precedente;
durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia di Natale (24 dicembre) con un genitore ed il giorno di Natale (25 dicembre) con l'altro, il 31 dicembre con uno ed il 1° gennaio con l'altro, ed ancora il giorno dell'Epifania dalle ore 10 alle ore 20 con un genitore e l'anno successivo con l'altro. I genitori potranno stabilire un diverso calendario per le festività natalizie, prevedendo anche la possibilità per il minore di trascorrere più giorni consecutivi con loro (26 – 31 dicembre con un genitore e 1 – 6 gennaio con l'altro), ma tale calendario dovrà essere concordato per iscritto tra i genitori entro e non oltre l'8 dicembre di ogni anno;
il minore resterà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre dalle ore 10 alle ore 21; durante l'estate il padre trascorrerà con il figlio CO due settimane consecutive ad agosto, periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno. Nel mese di luglio di ogni anno, periodo che il minore, per consolidata abitudine, trascorre ad Ischia con la madre e la nonna materna, il padre, in deroga al calendario ordinario, potrà incontrare CO nei weekend di sua spettanza ma preleverà il bambino nella casa di vacanze di Forio il venerdì alle 16 e lo riaccompagnerà, sempre presso detta abitazione, la domenica sera alle 18; il minore trascorrerà il giorno dell'onomastico, del compleanno e della festa del papà con il padre mentre trascorrerà il giorno della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno della madre con quest'ultima; nel caso in cui uno dei genitori vorrà recarsi all'estero con il minore, sarà sempre necessaria l'autorizzazione scritta di entrambi, così come per il rilascio del passaporto o di altro documento utile per l'espatrio del figlio. Sono comunque lasciate alla decisione di entrambi i genitori, previo accordo tra loro, eventuali deroghe, modifiche od integrazioni al regime di visita stabilito nella presente pattuizione, sempre nell'interesse del figlio minore e tenendo in considerazione le sue esigenze e volontà; le eventuali variazioni al calendario stabilito dovranno essere comunicate all'altro genitore con almeno 48 ore di preavviso e dovranno essere comunque concordate tra loro;
stabilire a carico del sig. l'obbligo di versare la somma di € 800,00 (ottocento,00) quale contributo al Pt_2 mantenimento per il figlio;
tale somma è rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo al deposito del presente ricorso e dovrà essere versata alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN: Pt_1
[...], Banca Fideuram;
prendere atto che, per accordo espresso tra le parti, l'assegno unico per il figlio minore CO riconosciuto dall' sarà percepito in via CP_2 esclusiva dalla sig.ra e tale emolumento sarà integralmente versato sul conto corrente di Pt_1 cui è titolare quest'ultima; con la sottoscrizione del presente ricorso, il sig. rinuncia sin Pt_2
d'ora alla facoltà di percepire la quota a lui spettante dell'assegno unico e, nel contempo, si rende disponibile a sottoscrivere la modulistica finalizzata ad accreditare integralmente detto beneficio in
3 favore della sig.ra ripartire le spese straordinarie riguardanti il figlio minore al 50% tra Pt_1
i genitori e, per identificare tali spese, le parti aderiscono al Protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli firmato il 07/03/2018 presso il Tribunale di Napoli;
prendere atto che le parti, sig.ra e sig. , dal punto di vista economico e Parte_1 Parte_2 patrimoniale, dichiarano di godere entrambi di mezzi adeguati, pertanto ciascuna rinuncia, come in effetti rinuncia, all'assegno di divorzio a proprio favore ed a carico dell'altra, e l'altra parte accetta la rinuncia;
prendere atto che le parti si obbligano reciprocamente a dare effettiva attuazione a tutti i patti del presente accordo sin dal deposito del ricorso in Tribunale;
le competenze e le spese della presente procedura saranno sostenute integralmente dal sig. Parte_2
; per quanto non previsto esplicitamente nella pattuizione che precede, le parti richiamano le
[...] norme vigenti in materia.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 [...]
così provvede: Pt_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a MA NS (NA) l'8.07.2011 (atto n. 53,parte II , S. A, reg. Parte_2
Atti Matrimonio anno 2011 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA NS (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. ;
4 • nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8717 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. NOTARO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n.34
E
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti CHEF MARIA GIUSEPPINA e
[...]
presso i quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Vittorio Emanuele Controparte_1
n.460
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.04.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio a MA NS (NA) l'8.07.2011, che dalla loro unione era nato un figlio: CO (17.11.2013), rappresentavano di essersi separati consensualmente in
1 forza di sentenza n. 10682/2023 resa dall'intestato Tribunale in data 10.11.2023 e pubblicata il
21.11.2023 e che da quando erano comparsi innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento di separazione, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era tra loro ricostituita. Chiedevano pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 9.12.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni pattuite.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato dal
Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancan- za di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: stabilire che le parti possano fissare liberamente, dove crederanno opportuno, la propria residenza e/o il loro domicilio ed ogni loro cambiamento di residenza o di domicilio dovrà essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a/r da inviare entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuto trasferimento;
affidare in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio CO, con residenza stabile e privilegiata presso la madre nell'abitazione familiare di Napoli alla via Alessandro Longo n. 1, immobile di proprietà della madre del sig. e da quest'ultima concesso in uso gratuito alla Pt_2 famiglia dopo le nozze;
assegnare la casa familiare di cui al punto 3) in godimento esclusivo alla sig.ra con tutti Pt_1
i mobili e gli arredi ivi contenuti;
per quanto riguarda il diritto di visita, stabilire il seguente calendario di incontri, sempre tenendo in preminente considerazione l'interesse del minore e rispettando la sua volontà: il padre incontrerà e terrà con sé il figlio due pomeriggi alla settimana dalle 16 alle 20 nonché a weekend alternati, dal venerdì sera alle 19 fino alla domenica alle 20, sempre con riaccompagnamento del minore presso l'abitazione della madre;
nei fine settimana di spettanza del padre, e nel caso in cui quest'ultimo organizzi un viaggio per il weekend, il genitore potrà prelevare il figlio alle 16 del venerdì anziché alle 19, con obbligo di preavvisare l'altro genitore di tale modifica entro e non
2 oltre le 16 del mercoledì precedente;
durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia di Natale (24 dicembre) con un genitore ed il giorno di Natale (25 dicembre) con l'altro, il 31 dicembre con uno ed il 1° gennaio con l'altro, ed ancora il giorno dell'Epifania dalle ore 10 alle ore 20 con un genitore e l'anno successivo con l'altro. I genitori potranno stabilire un diverso calendario per le festività natalizie, prevedendo anche la possibilità per il minore di trascorrere più giorni consecutivi con loro (26 – 31 dicembre con un genitore e 1 – 6 gennaio con l'altro), ma tale calendario dovrà essere concordato per iscritto tra i genitori entro e non oltre l'8 dicembre di ogni anno;
il minore resterà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre dalle ore 10 alle ore 21; durante l'estate il padre trascorrerà con il figlio CO due settimane consecutive ad agosto, periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno. Nel mese di luglio di ogni anno, periodo che il minore, per consolidata abitudine, trascorre ad Ischia con la madre e la nonna materna, il padre, in deroga al calendario ordinario, potrà incontrare CO nei weekend di sua spettanza ma preleverà il bambino nella casa di vacanze di Forio il venerdì alle 16 e lo riaccompagnerà, sempre presso detta abitazione, la domenica sera alle 18; il minore trascorrerà il giorno dell'onomastico, del compleanno e della festa del papà con il padre mentre trascorrerà il giorno della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno della madre con quest'ultima; nel caso in cui uno dei genitori vorrà recarsi all'estero con il minore, sarà sempre necessaria l'autorizzazione scritta di entrambi, così come per il rilascio del passaporto o di altro documento utile per l'espatrio del figlio. Sono comunque lasciate alla decisione di entrambi i genitori, previo accordo tra loro, eventuali deroghe, modifiche od integrazioni al regime di visita stabilito nella presente pattuizione, sempre nell'interesse del figlio minore e tenendo in considerazione le sue esigenze e volontà; le eventuali variazioni al calendario stabilito dovranno essere comunicate all'altro genitore con almeno 48 ore di preavviso e dovranno essere comunque concordate tra loro;
stabilire a carico del sig. l'obbligo di versare la somma di € 800,00 (ottocento,00) quale contributo al Pt_2 mantenimento per il figlio;
tale somma è rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo al deposito del presente ricorso e dovrà essere versata alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN: Pt_1
[...], Banca Fideuram;
prendere atto che, per accordo espresso tra le parti, l'assegno unico per il figlio minore CO riconosciuto dall' sarà percepito in via CP_2 esclusiva dalla sig.ra e tale emolumento sarà integralmente versato sul conto corrente di Pt_1 cui è titolare quest'ultima; con la sottoscrizione del presente ricorso, il sig. rinuncia sin Pt_2
d'ora alla facoltà di percepire la quota a lui spettante dell'assegno unico e, nel contempo, si rende disponibile a sottoscrivere la modulistica finalizzata ad accreditare integralmente detto beneficio in
3 favore della sig.ra ripartire le spese straordinarie riguardanti il figlio minore al 50% tra Pt_1
i genitori e, per identificare tali spese, le parti aderiscono al Protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli firmato il 07/03/2018 presso il Tribunale di Napoli;
prendere atto che le parti, sig.ra e sig. , dal punto di vista economico e Parte_1 Parte_2 patrimoniale, dichiarano di godere entrambi di mezzi adeguati, pertanto ciascuna rinuncia, come in effetti rinuncia, all'assegno di divorzio a proprio favore ed a carico dell'altra, e l'altra parte accetta la rinuncia;
prendere atto che le parti si obbligano reciprocamente a dare effettiva attuazione a tutti i patti del presente accordo sin dal deposito del ricorso in Tribunale;
le competenze e le spese della presente procedura saranno sostenute integralmente dal sig. Parte_2
; per quanto non previsto esplicitamente nella pattuizione che precede, le parti richiamano le
[...] norme vigenti in materia.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 [...]
così provvede: Pt_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a MA NS (NA) l'8.07.2011 (atto n. 53,parte II , S. A, reg. Parte_2
Atti Matrimonio anno 2011 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA NS (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. ;
4 • nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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