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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/10/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 939/2024 R.G.
Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Paone, dato atto che l'udienza del 13.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dall'avv. Francesco Lombardi, quale difensore dell'attrice e dall'avv. Salvatore Coscarelli, quale Parte_1
difensore della convenuta , da intendersi Controparte_1
ivi integralmente richiamate e trascritte;
decide come da sentenza che segue ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n.
939 del R.G. 2024, avente ad oggetto: Vendita di cose mobili, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso l'avv. Francesco Lombardi, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato all'atto di citazione. –ATTRICE–
CONTRO
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Salvatore Coscarelli, dal quale è
1 rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Su istanza della , il Tribunale di Controparte_1
Castrovillari, con decreto provvisoriamente esecutivo n. 132/2024 del
22.03.2024, ha ingiunto a la consegna, in favore della ricorrente, Parte_1
dei beni indicati nel buono di consegna del 01.06.2018 – precisamente, trattore marca Lamborghini, mod. 80.4 DT, matricola ZKDAB802W0TL30147, con inversore, prese idrauliche, zavorre anteriori, ganci rapidi e accessori, nonché atomizzatore 1000 lt matricola 1597 con pompa Comet APS 145, ventola da
900, lavamani, lavacircuito e cardano – stante la mancata corresponsione del prezzo di vendita di € 10.900,00, cui la avrebbe dovuto far fronte a Pt_1
mezzo di due cambiali dell'importo di € 8.700,00 e di € 2.200,00, tuttavia non pagate e, quindi, successivamente protestate.
2. con atto di citazione notificato alla controparte in data Parte_1
09.05.2024, ha proposto tempestiva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificatole in data 12.04.2024, deducendo: a) di aver acquistato dalla i beni indicati nella proposta Controparte_1
d'ordine del 22.05.2018 e di aver ricevuto la consegna di essi in data
01.06.2018; c) che le parti avevano concordato che il prezzo, pari
2 complessivamente a € 32.100,00, sarebbe stato pagato mediante l'emissione di tredici titoli cambiari (€ 1.700,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2018, €
1.700,00 con cambiale avente scadenza al 30.11.2018, € 1.700,00 con cambiale avente scadenza al 28.02.2019, € 1.700,00 con cambiale avente scadenza al
30.05.2019, € 1.950,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2019, € 1.950,00 con cambiale avente scadenza al 30.11.2019, € 1.950,00 con cambiale avente scadenza al 28.02.2020, € 1.950,00 con cambiale avente scadenza al 30.05.2020,
€ 2.200,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2020, € 2.200,00 con cambiale avente scadenza al 30.11.2020, € 2.200,00 con cambiale avente scadenza al 28.02.2021, € 2.200,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2021,
€ 8.700,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2021); d) di aver pagato l'importo complessivo di € 21.200,00, corrispondente a quello delle prime undici cambiali;
e) che, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo dalla , il prezzo Controparte_1
pattuito per la vendita sarebbe stato superiore all'importo di € 10.900,00 riveniente dalle cambiali protestate e sarebbe stato per la maggior parte già corrisposto;
f) che la richiesta di riconsegna dei beni sarebbe illegittima, non essendo intervenuta alcuna risoluzione del contratto, che, anzi, sarebbe ancora pienamente efficace;
g) che, peraltro, ai sensi dell'art. 1493 c.c., in caso di risoluzione del contratto, il venditore dovrebbe restituire il prezzo al compratore.
La opponente ha quindi concluso, chiedendo, testualmente, quanto segue:
“Voglia l'On.le Tribunale di Castrovillari, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, produzione, richiesta e conclusione, accogliere, per i motivi esposti in narrativa, la formulata opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare privo di qualsivoglia efficacia il decreto ingiuntivo n. 132/2024, adottando ogni consequenziale adempimento. Con condanna di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore
3 antistatario”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.07.2024, la
, pur confermando la ricostruzione della Controparte_1
vicenda contrattuale contenuta nell'atto di citazione, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse argomentazioni, chiedendo testualmente quanto segue: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - in via preliminare, ai sensi degli artt. 648 e 649 c.p.c., rigettare, con ordinanza non impugnabile, la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 132/2024 emesso dal Tribunale Civile di Castrovillari, non avendo parte opponente, a differenza della , Controparte_1
dimostrato la sussistenza in capo alla sig.ra del fumus boni iuris Parte_1
e del periculum in mora e perché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per i motivi di cui in narrativa;
- nel merito, rigettare
l'opposizione proposta da parte opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 132/2024; - Condannare parte opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio”.
4. Tanto premesso in fatto, si evidenzia, preliminarmente, che, secondo Cass.
Civ., Sez. II, ordinanza n. 35068 del 29.11.2022, “qualora la domanda di ingiunzione abbia ad oggetto una prestazione che sia conseguente ad una pronuncia di natura costitutiva (ex art. 2908 c.c.), come è quella di risoluzione del contratto, il diritto azionato non è certo, liquido ed esigibile, in quanto il suo riconoscimento dipende dalla modificazione del rapporto di diritto sostanziale operata dal giudice con la sentenza costitutiva (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23336 del 09/09/2008; contra Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3247 del 04/10/1976). Questo significa che non può essere emesso un decreto ingiuntivo qualora la condanna dal debitore dipenda da una pronuncia di risoluzione del contratto. In tal caso,
4 infatti, il diritto di credito sorge soltanto con la sentenza di risoluzione, che non può essere emessa in sede di ingiunzione, ma presuppone l'instaurazione di una causa ordinaria. La pronuncia avente natura costitutiva e non di mera condanna non può, dunque, trovare ingresso in sede monitoria. Tuttavia, ove il decreto ingiuntivo sia ugualmente accordato, benché ricorresse la condizione inibitoria rappresentata dalla sottesa pronuncia costitutiva, il giudizio di opposizione dovrà pronunciarsi anche su tale sottesa domanda. Infatti, una volta proposta opposizione a decreto ingiuntivo ed instauratosi il contraddittorio, oggetto del giudizio non sono solo l'ammissibilità e la validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda di merito introdotta a seguito della rituale costituzione delle parti;
conseguentemente il giudice, anche quando dichiari la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo, deve pronunciarsi sulla domanda così introdotta. Nella specie, ove il ricorso per decreto ingiuntivo contenga un'implicita domanda di risoluzione del contratto ed il giudice di merito (recte dell'opposizione) dichiari la nullità del decreto, dovrà all'esito pronunciarsi sia sull'implicita domanda di risoluzione sia sulla conseguente domanda di condanna (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3671 del
14/04/1999)”.
Ciò posto, nel caso di specie, la , sul Controparte_1
presupposto implicito che il contratto di compravendita stipulato con
[...]
si fosse risolto per inadempimento di quest'ultima, ha chiesto Pt_1
l'emissione, nei confronti della predetta acquirente, di ingiunzione alla consegna dei beni mobili alienati.
Tale domanda, ancorché inammissibile in ragione della mancanza della previa dichiarazione di risoluzione del contratto, è stata comunque accolta dal
Tribunale, che, con decreto ex art 633 c.p.c., ha ingiunto a di Parte_1
consegnare i beni in questione alla . Controparte_1
Nel presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto
5 ingiuntivo di cui trattasi, non può, pertanto, che dichiararsi la nullità del provvedimento opposto, con conseguente revoca dello stesso.
Ciononostante, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, occorre tuttavia esaminare sia l'implicita domanda di risoluzione del contratto contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo sia la conseguente domanda di condanna.
6. Passando quindi alla trattazione del merito, si rileva che, come desumibile dalla documentazione in atti e come, d'altronde, appare incontestato tra le parti alla luce delle difese dalle stesse spiegate nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta: i) con contratto di compravendita del 22.05.2018 la aveva venduto a un CP_1 Controparte_1 Parte_1
trattore marca Lamborghini, mod. 80.4 DT, matricola CodiceFiscale_2
con inversore, prese idrauliche, zavorre anteriori, ganci rapidi e accessori, nonché un atomizzatore 1000 lt matricola 1597 con pompa Comet APS 145, ventola da 900, lavamani, lavacircuito e cardano;
ii) il prezzo concordato, pari complessivamente a € 32.100,00, sarebbe stato pagato in tredici rate
(precisamente, € 1.700,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2018, €
1.700,00 con cambiale avente scadenza al 30.11.2018, € 1.700,00 con cambiale avente scadenza al 28.02.2019, € 1.700,00 con cambiale avente scadenza al
30.05.2019, € 1.950,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2019, € 1.950,00 con cambiale avente scadenza al 30.11.2019, € 1.950,00 con cambiale avente scadenza al 28.02.2020, € 1.950,00 con cambiale avente scadenza al 30.05.2020,
€ 2.200,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2020, € 2.200,00 con cambiale avente scadenza al 30.11.2020, € 2.200,00 con cambiale avente scadenza al 28.02.2021, € 2.200,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2021,
€ 8.700,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2021); iii) ai sensi dell'art. 4 del contratto, in caso di inadempimento del compratore, il venditore – il quale si era riservato la proprietà della merce sino al pagamento dell'ultima rata del
6 prezzo – avrebbe potuto agire dinanzi all'autorità giudiziaria per richiedere la consegna dei beni, trattenendo, a titolo di indennizzo, le somme eventualmente pagate dal compratore medesimo;
iv) undici rate, per un importo complessivo di
€ 21.200,00, erano state integralmente pagate mediante l'incasso delle prime undici cambiali;
v) le ultime due rate, per un importo complessivo di €
10.900,00, non erano invece state pagate, poiché le due cambiali con scadenza al
30.08.2021 erano state protestate.
Dalla ricostruzione che precede emerge inequivocabilmente che, nella fattispecie che ci occupa, si è al cospetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà in favore della venditrice e contestuale riconoscimento, sempre in favore di quest'ultima, in caso di mancato pagamento, da parte dell'acquirente, anche di una sola rata, del diritto a chiedere la restituzione dei beni alienati e, al contempo, a trattenere, a titolo di indennità, le rate già pagate.
Orbene, ai sensi dell'art. 1523 c.c., “nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata”.
Ai sensi dell'art. 1525 c.c., poi, “nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”.
Infine, ai sensi dell'art. 1526 c.c., “se la risoluzione del contratto ha luogo per
l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno (co. 1). Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre
l'indennità convenuta (co. 2)”.
Si osserva, inoltre, che, secondo la Suprema Corte, “in tema di vendita con riserva della proprietà, la disposizione di cui all'art. 1525 c.c. ha lo scopo di
7 limitare l'autonomia contrattuale attraverso l'eteroregolamentazione legale che richiede, affinché la vendita possa risolversi su domanda del venditore rimasto creditore del prezzo, che il compratore non sia inadempiente per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo, con la rilevanza dell'inadempimento tipizzata dall'ordinamento che preclude al venditore o al suo cessionario di poter chiedere la risoluzione oltre i limiti della rilevanza legale” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 22190 del 14.10.2020).
Fatta questa premessa, è innegabile, a parere del Tribunale, che, nell'ipotesi in oggetto, sussistano i presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente.
Ed invero, risulta per tabulas che l'acquirente non ha pagato due delle tredici rate concordate e che l'importo di tali rate, corrispondendo a circa 1/3 del prezzo di vendita, supera abbondantemente il limite di 1/8 stabilito dall'art. 1525 c.c.
Ne consegue che la venditrice ha senz'altro diritto alla restituzione dei beni alienati all'acquirente e, al contempo, giusto quanto previsto dall'art. 4 del contratto, a trattenere, a titolo di indennità, le rate già percepite.
7. Riepilogando, va dunque dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso.
In accoglimento della implicita domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, va poi dichiarata, ai sensi degli artt. 1525 e 1526, co. 1 c.c., la risoluzione del contratto di vendita a rate con riserva della proprietà del
22.05.2018 per inadempimento dell'acquirente e, per l'effetto, quest'ultima va condannata alla restituzione alla venditrice dei beni ivi indicati.
8. In ossequio al principio della soccombenza, la opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta per il presente giudizio, che, alla luce del valore dei beni di cui è stata chiesta la consegna e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione
8 innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che revoca;
2) dichiara, ai sensi degli artt. 1525 e 1526, co. 1 c.c., la risoluzione del contratto di vendita a rate con riserva della proprietà stipulato in data 22.05.2018 dalla
, quale parte venditrice, e da Controparte_1 [...]
, quale parte acquirente, per inadempimento di quest'ultima e, per Pt_1
l'effetto, condanna a restituire alla il Parte_1 Controparte_1
trattore marca Lamborghini, mod. 80.4 DT, matricola CodiceFiscale_2
con inversore, prese idrauliche, zavorre anteriori, ganci rapidi e accessori, nonché l'atomizzatore 1000 lt matricola 1597 con pompa Comet APS 145, ventola da 900, lavamani, lavacircuito e cardano;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute per il Parte_1
presente giudizio dalla , che liquida in € Controparte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Castrovillari, il 13.10.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
9
Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Paone, dato atto che l'udienza del 13.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dall'avv. Francesco Lombardi, quale difensore dell'attrice e dall'avv. Salvatore Coscarelli, quale Parte_1
difensore della convenuta , da intendersi Controparte_1
ivi integralmente richiamate e trascritte;
decide come da sentenza che segue ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n.
939 del R.G. 2024, avente ad oggetto: Vendita di cose mobili, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso l'avv. Francesco Lombardi, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato all'atto di citazione. –ATTRICE–
CONTRO
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Salvatore Coscarelli, dal quale è
1 rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Su istanza della , il Tribunale di Controparte_1
Castrovillari, con decreto provvisoriamente esecutivo n. 132/2024 del
22.03.2024, ha ingiunto a la consegna, in favore della ricorrente, Parte_1
dei beni indicati nel buono di consegna del 01.06.2018 – precisamente, trattore marca Lamborghini, mod. 80.4 DT, matricola ZKDAB802W0TL30147, con inversore, prese idrauliche, zavorre anteriori, ganci rapidi e accessori, nonché atomizzatore 1000 lt matricola 1597 con pompa Comet APS 145, ventola da
900, lavamani, lavacircuito e cardano – stante la mancata corresponsione del prezzo di vendita di € 10.900,00, cui la avrebbe dovuto far fronte a Pt_1
mezzo di due cambiali dell'importo di € 8.700,00 e di € 2.200,00, tuttavia non pagate e, quindi, successivamente protestate.
2. con atto di citazione notificato alla controparte in data Parte_1
09.05.2024, ha proposto tempestiva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificatole in data 12.04.2024, deducendo: a) di aver acquistato dalla i beni indicati nella proposta Controparte_1
d'ordine del 22.05.2018 e di aver ricevuto la consegna di essi in data
01.06.2018; c) che le parti avevano concordato che il prezzo, pari
2 complessivamente a € 32.100,00, sarebbe stato pagato mediante l'emissione di tredici titoli cambiari (€ 1.700,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2018, €
1.700,00 con cambiale avente scadenza al 30.11.2018, € 1.700,00 con cambiale avente scadenza al 28.02.2019, € 1.700,00 con cambiale avente scadenza al
30.05.2019, € 1.950,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2019, € 1.950,00 con cambiale avente scadenza al 30.11.2019, € 1.950,00 con cambiale avente scadenza al 28.02.2020, € 1.950,00 con cambiale avente scadenza al 30.05.2020,
€ 2.200,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2020, € 2.200,00 con cambiale avente scadenza al 30.11.2020, € 2.200,00 con cambiale avente scadenza al 28.02.2021, € 2.200,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2021,
€ 8.700,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2021); d) di aver pagato l'importo complessivo di € 21.200,00, corrispondente a quello delle prime undici cambiali;
e) che, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo dalla , il prezzo Controparte_1
pattuito per la vendita sarebbe stato superiore all'importo di € 10.900,00 riveniente dalle cambiali protestate e sarebbe stato per la maggior parte già corrisposto;
f) che la richiesta di riconsegna dei beni sarebbe illegittima, non essendo intervenuta alcuna risoluzione del contratto, che, anzi, sarebbe ancora pienamente efficace;
g) che, peraltro, ai sensi dell'art. 1493 c.c., in caso di risoluzione del contratto, il venditore dovrebbe restituire il prezzo al compratore.
La opponente ha quindi concluso, chiedendo, testualmente, quanto segue:
“Voglia l'On.le Tribunale di Castrovillari, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, produzione, richiesta e conclusione, accogliere, per i motivi esposti in narrativa, la formulata opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare privo di qualsivoglia efficacia il decreto ingiuntivo n. 132/2024, adottando ogni consequenziale adempimento. Con condanna di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore
3 antistatario”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.07.2024, la
, pur confermando la ricostruzione della Controparte_1
vicenda contrattuale contenuta nell'atto di citazione, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse argomentazioni, chiedendo testualmente quanto segue: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - in via preliminare, ai sensi degli artt. 648 e 649 c.p.c., rigettare, con ordinanza non impugnabile, la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 132/2024 emesso dal Tribunale Civile di Castrovillari, non avendo parte opponente, a differenza della , Controparte_1
dimostrato la sussistenza in capo alla sig.ra del fumus boni iuris Parte_1
e del periculum in mora e perché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per i motivi di cui in narrativa;
- nel merito, rigettare
l'opposizione proposta da parte opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 132/2024; - Condannare parte opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio”.
4. Tanto premesso in fatto, si evidenzia, preliminarmente, che, secondo Cass.
Civ., Sez. II, ordinanza n. 35068 del 29.11.2022, “qualora la domanda di ingiunzione abbia ad oggetto una prestazione che sia conseguente ad una pronuncia di natura costitutiva (ex art. 2908 c.c.), come è quella di risoluzione del contratto, il diritto azionato non è certo, liquido ed esigibile, in quanto il suo riconoscimento dipende dalla modificazione del rapporto di diritto sostanziale operata dal giudice con la sentenza costitutiva (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23336 del 09/09/2008; contra Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3247 del 04/10/1976). Questo significa che non può essere emesso un decreto ingiuntivo qualora la condanna dal debitore dipenda da una pronuncia di risoluzione del contratto. In tal caso,
4 infatti, il diritto di credito sorge soltanto con la sentenza di risoluzione, che non può essere emessa in sede di ingiunzione, ma presuppone l'instaurazione di una causa ordinaria. La pronuncia avente natura costitutiva e non di mera condanna non può, dunque, trovare ingresso in sede monitoria. Tuttavia, ove il decreto ingiuntivo sia ugualmente accordato, benché ricorresse la condizione inibitoria rappresentata dalla sottesa pronuncia costitutiva, il giudizio di opposizione dovrà pronunciarsi anche su tale sottesa domanda. Infatti, una volta proposta opposizione a decreto ingiuntivo ed instauratosi il contraddittorio, oggetto del giudizio non sono solo l'ammissibilità e la validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda di merito introdotta a seguito della rituale costituzione delle parti;
conseguentemente il giudice, anche quando dichiari la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo, deve pronunciarsi sulla domanda così introdotta. Nella specie, ove il ricorso per decreto ingiuntivo contenga un'implicita domanda di risoluzione del contratto ed il giudice di merito (recte dell'opposizione) dichiari la nullità del decreto, dovrà all'esito pronunciarsi sia sull'implicita domanda di risoluzione sia sulla conseguente domanda di condanna (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3671 del
14/04/1999)”.
Ciò posto, nel caso di specie, la , sul Controparte_1
presupposto implicito che il contratto di compravendita stipulato con
[...]
si fosse risolto per inadempimento di quest'ultima, ha chiesto Pt_1
l'emissione, nei confronti della predetta acquirente, di ingiunzione alla consegna dei beni mobili alienati.
Tale domanda, ancorché inammissibile in ragione della mancanza della previa dichiarazione di risoluzione del contratto, è stata comunque accolta dal
Tribunale, che, con decreto ex art 633 c.p.c., ha ingiunto a di Parte_1
consegnare i beni in questione alla . Controparte_1
Nel presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto
5 ingiuntivo di cui trattasi, non può, pertanto, che dichiararsi la nullità del provvedimento opposto, con conseguente revoca dello stesso.
Ciononostante, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, occorre tuttavia esaminare sia l'implicita domanda di risoluzione del contratto contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo sia la conseguente domanda di condanna.
6. Passando quindi alla trattazione del merito, si rileva che, come desumibile dalla documentazione in atti e come, d'altronde, appare incontestato tra le parti alla luce delle difese dalle stesse spiegate nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta: i) con contratto di compravendita del 22.05.2018 la aveva venduto a un CP_1 Controparte_1 Parte_1
trattore marca Lamborghini, mod. 80.4 DT, matricola CodiceFiscale_2
con inversore, prese idrauliche, zavorre anteriori, ganci rapidi e accessori, nonché un atomizzatore 1000 lt matricola 1597 con pompa Comet APS 145, ventola da 900, lavamani, lavacircuito e cardano;
ii) il prezzo concordato, pari complessivamente a € 32.100,00, sarebbe stato pagato in tredici rate
(precisamente, € 1.700,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2018, €
1.700,00 con cambiale avente scadenza al 30.11.2018, € 1.700,00 con cambiale avente scadenza al 28.02.2019, € 1.700,00 con cambiale avente scadenza al
30.05.2019, € 1.950,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2019, € 1.950,00 con cambiale avente scadenza al 30.11.2019, € 1.950,00 con cambiale avente scadenza al 28.02.2020, € 1.950,00 con cambiale avente scadenza al 30.05.2020,
€ 2.200,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2020, € 2.200,00 con cambiale avente scadenza al 30.11.2020, € 2.200,00 con cambiale avente scadenza al 28.02.2021, € 2.200,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2021,
€ 8.700,00 con cambiale avente scadenza al 30.08.2021); iii) ai sensi dell'art. 4 del contratto, in caso di inadempimento del compratore, il venditore – il quale si era riservato la proprietà della merce sino al pagamento dell'ultima rata del
6 prezzo – avrebbe potuto agire dinanzi all'autorità giudiziaria per richiedere la consegna dei beni, trattenendo, a titolo di indennizzo, le somme eventualmente pagate dal compratore medesimo;
iv) undici rate, per un importo complessivo di
€ 21.200,00, erano state integralmente pagate mediante l'incasso delle prime undici cambiali;
v) le ultime due rate, per un importo complessivo di €
10.900,00, non erano invece state pagate, poiché le due cambiali con scadenza al
30.08.2021 erano state protestate.
Dalla ricostruzione che precede emerge inequivocabilmente che, nella fattispecie che ci occupa, si è al cospetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà in favore della venditrice e contestuale riconoscimento, sempre in favore di quest'ultima, in caso di mancato pagamento, da parte dell'acquirente, anche di una sola rata, del diritto a chiedere la restituzione dei beni alienati e, al contempo, a trattenere, a titolo di indennità, le rate già pagate.
Orbene, ai sensi dell'art. 1523 c.c., “nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata”.
Ai sensi dell'art. 1525 c.c., poi, “nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”.
Infine, ai sensi dell'art. 1526 c.c., “se la risoluzione del contratto ha luogo per
l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno (co. 1). Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre
l'indennità convenuta (co. 2)”.
Si osserva, inoltre, che, secondo la Suprema Corte, “in tema di vendita con riserva della proprietà, la disposizione di cui all'art. 1525 c.c. ha lo scopo di
7 limitare l'autonomia contrattuale attraverso l'eteroregolamentazione legale che richiede, affinché la vendita possa risolversi su domanda del venditore rimasto creditore del prezzo, che il compratore non sia inadempiente per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo, con la rilevanza dell'inadempimento tipizzata dall'ordinamento che preclude al venditore o al suo cessionario di poter chiedere la risoluzione oltre i limiti della rilevanza legale” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 22190 del 14.10.2020).
Fatta questa premessa, è innegabile, a parere del Tribunale, che, nell'ipotesi in oggetto, sussistano i presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente.
Ed invero, risulta per tabulas che l'acquirente non ha pagato due delle tredici rate concordate e che l'importo di tali rate, corrispondendo a circa 1/3 del prezzo di vendita, supera abbondantemente il limite di 1/8 stabilito dall'art. 1525 c.c.
Ne consegue che la venditrice ha senz'altro diritto alla restituzione dei beni alienati all'acquirente e, al contempo, giusto quanto previsto dall'art. 4 del contratto, a trattenere, a titolo di indennità, le rate già percepite.
7. Riepilogando, va dunque dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso.
In accoglimento della implicita domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, va poi dichiarata, ai sensi degli artt. 1525 e 1526, co. 1 c.c., la risoluzione del contratto di vendita a rate con riserva della proprietà del
22.05.2018 per inadempimento dell'acquirente e, per l'effetto, quest'ultima va condannata alla restituzione alla venditrice dei beni ivi indicati.
8. In ossequio al principio della soccombenza, la opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta per il presente giudizio, che, alla luce del valore dei beni di cui è stata chiesta la consegna e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione
8 innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che revoca;
2) dichiara, ai sensi degli artt. 1525 e 1526, co. 1 c.c., la risoluzione del contratto di vendita a rate con riserva della proprietà stipulato in data 22.05.2018 dalla
, quale parte venditrice, e da Controparte_1 [...]
, quale parte acquirente, per inadempimento di quest'ultima e, per Pt_1
l'effetto, condanna a restituire alla il Parte_1 Controparte_1
trattore marca Lamborghini, mod. 80.4 DT, matricola CodiceFiscale_2
con inversore, prese idrauliche, zavorre anteriori, ganci rapidi e accessori, nonché l'atomizzatore 1000 lt matricola 1597 con pompa Comet APS 145, ventola da 900, lavamani, lavacircuito e cardano;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute per il Parte_1
presente giudizio dalla , che liquida in € Controparte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Castrovillari, il 13.10.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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