Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3993/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr.ssa Federica Benvenuti -Giudice Dr. Matteo del Vesco -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
); C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 25.08.2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Campo San Martino (PD) al n. 5 parte II serie A anno 2012 e successivamente trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia al n. 21 parte II serie B ufficio 8 anno 2012;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 27.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 21.11.2024 appaiano conformi alla legge, non appaiono porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 27.11.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa di proprietà di quest'ultima sita in via Mestrina n. 87, Mestre Venezia.
3. e frequenteranno il padre secondo le seguenti modalità di visita: Per_1 Per_2
Calendario ordinario: a fine settimana alternati, dal venerdì, quando il padre andrà a prendere i figli a scuola (ovvero alle 16.00 nei periodi di sospensione delle lezioni), a domenica dopo cena, quando il padre riaccompagnerà loro presso l'abitazione materna;
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4. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre l'importo di €800,00 mensili (€400,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, a fronte dell'esibizione da parte del genitore che le ha sostenute della relativa documentazione, come da protocollo del Tribunale di Venezia, noto alle parti.
5. L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre.
6. Le parti prestano sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e al rinnovo sia dei rispettivi documenti di identità validi per l'espatrio, sia di quelli dei figli minori.
7. Darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
8. Le condizioni concordate del presente atto dovranno ritenersi pienamente efficaci tra le parti a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 27.11.2024.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
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