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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 718 dell'anno 2014 posta in decisione con ordinanza del 27/09/2024 comunicata il 30/09/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) e , nato a [...] C.F._2 Parte_3
(USA) il 11/09/1982 (c.f. ), rappresentati e difesi per procura a C.F._3 margine dell'atto di citazione di primo grado dall'avv. Livio Cutuli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Messina, Via XXIV Maggio n. 18
APPELLANTI
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._4 Controparte_2
), nato a [...] il [...] C.F._5 Parte_4
(c.f. ), rappresentati e difesi per procura a margine della C.F._6 comparsa di costituzione dall'avv. Giuseppe Aveni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Messina via 27 Luglio n. 34
APPELLATI
e nei confronti di nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
), , e figli di C.F._7 Controparte_4 CP_5 [...]
e premorto con eredi e figli CP_6 Controparte_7 CP_8
e Controparte_9 Controparte_1
APPELLATI –CONTUMACI
Avverso la sentenza n. 899/14 emessa in data 23-28/04/2014 dal Giudice del Tribunale di Messina.
OGGETTO: retratto successorio – divisione.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 04/03/2005 ed i figli Parte_1 Persona_1
e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di
[...] Controparte_10
Messina i sigg.ri e e Controparte_1 Controparte_2 Parte_4
Gli attori esponevano che in data 11/03/1992 era deceduto in Newport CP_5
Beach, California (USA) il loro rispettivo marito e padre (o Persona_2 Per_3
), il quale, oltre ad essi, aveva lasciato anche un figlio nato da precedente
[...]
matrimonio, a nome e che, avendo questi rilasciato procura Persona_4
alla zia (sorella del padre) costei, con atto in notar del 18/04/2000, CP_5 Per_5
aveva venduto ai propri figli e (quest'ultimo in Parte_4 Controparte_1
comunione legale con la moglie , per il prezzo asseritamente Controparte_2
pagato di lire 10.000.000, la quota di eredità paterna di . Gli Persona_4
attori dichiaravano ai convenuti e di voler esercitare il diritto CP_1 CP_2
potestativo di riscatto della quota ereditaria, invitandoli ad intervenire in data
22/04/2005 presso lo studio del Notaio per il trasferimento dei beni, previo Per_5
rimborso del prezzo e, nel caso di inottemperanza, li citavano perché fosse dichiarato il pag. 2/8 loro diritto al riscatto e disposto a loro favore il trasferimento della quota ereditaria, in cambio del pagamento del prezzo di Euro 5.164,57.
Con il medesimo atto di citazione gli attori esponevano altresì che con atto in notar del 21/08/1981 (in regime di comunione legale con il marito Per_5 Parte_1
e avevano acquistato ciascuna i 5/20 di un fondo sito Persona_2 CP_5
in Messina, villaggio Salice, località Berrettella, in catasto al foglio 50, e che con successivo atto in notar del 14/10/1992 la aveva donato la sua Per_6 CP_5
quota ai figli. Gli attori chiedevano pertanto che con riferimento a tale fondo fosse disposto un progetto di divisione, con formazione di due lotti e conseguente sorteggio. Per il caso, poi, che la domanda di riscatto non fosse accolta, gli attori chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento della comunione anche relativamente alla casa in villaggio Salice, via S. Giacomo 22, catastata alla part. 529 del foglio 54 del
Comune di Messina, che la aveva acquistato con atto in notar del Pt_1 Per_7
30/08/1978, sempre in regime di comunione legale con il marito, e che per l'effetto della relativa successione, era pervenuto in parte ai germani data la non CP_1
divisibilità dell'immobile, gli attori ne chiedevano l'assegnazione, salvo rimborso delle spese sostenute per l'integrale ristrutturazione del bene stesso.
Con comparsa del 03/05/2005 si costituivano i convenuti, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva di e chiedendo, in via riconvenzionale, CP_5
che fosse dichiarata sciolta la comunione sul fondo Berrettella alla luce di una scrittura privata intercorsa tra le parti in data 02/08/1993 e, in ogni caso, attribuendo a CP_1
la porzione di terreno sulla quale egli aveva costruito un immobile giusta
[...]
concessione edilizia del 25/10/1994, ovvero ponendo a carico degli attori una somma a titolo di conguaglio, chiedendo, inoltre, il rigetto della domanda di riscatto e non opponendosi alla divisione della casa, di cui tuttavia chiedevano l'assegnazione.
In esito alla formulazione delle richieste istruttorie, con ordinanza del 09-16/12/2008 il
Giudice, ritenendo tali e comproprietari del fondo Parte_5 Parte_6
Berrettella, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti o dei loro aventi causa.
pag. 3/8 In esecuzione a tale ordinanza, e dopo aver avuto concesso ulteriore termine, gli attori citavano in giudizio e , quali figli ed eredi Controparte_3 Controparte_4
della defunta , già unica erede del padre Parte_6 Parte_5
Il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione e quindi con sentenza n. 899/14 emessa in data 23-28/04/2014 rigettava sia le domande degli attori che quelle dei convenuti e, compensate per metà le spese, condannava ed i due figli, Parte_1
in solido, a rimborsare la restante metà delle spese alle controparti. Il Giudice dava atto della mancanza, all'interno del fascicolo d'ufficio, del fascicolo degli attori e, non potendo così verificare il contenuto del contratto del 18/04/2000, date anche le contestazioni formulate dai convenuti all'assunto attoreo, rigettava per l'effetto la domanda di riscatto. Quanto a quella di divisione, il Giudice prendeva atto delle scritture private sia del 14/01/1991 (tra la e il di lei marito, Pt_1 Persona_2 da un lato e dall'altra), sia del 02/08/1993 (intercorsa tra e CP_5 CP_5
, ritenendo che tra le parti fosse così intervenuta già con il primo dei Parte_1
due atti una divisione convenzionale preclusiva di ogni altra determinazione.
Avverso tale decisione proponevano appello e Parte_1 Persona_1
con citazione notificata in data 11/12/2014 agli originari Controparte_10
convenuti e il giorno precedente inviata per posta a (anche in Controparte_3
qualità di erede del fratello , intanto deceduto) e riproponevano le domande CP_4
rigettate in primo grado.
Con comparsa del 23/11/2016 si costituivano , Controparte_1 Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Parte_4 CP_5 della sentenza impugnata e, in subordine, l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Con sentenza non definitiva n. 768 del 09/07/2018 la Corte ha rigettato la domanda di retratto successorio ed ha rimesso la causa sul ruolo per ulteriore fase istruttoria al fine della successiva decisione in ordine alle domande di divisione ed alle spese del giudizio.
Nelle more del giudizio decedeva ed il processo veniva interrotto il CP_5
09/06/2022 e riassunto il 13/10/2022 mediante notifica regolare agli eredi.
pag. 4/8 Espletata la fase istruttoria con CTU tecnica, la causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 14/12/2023 comunicata il 19/12/2023 con successivo deposito di scritti conclusionali.
La Corte emetteva sentenza non definitiva in data 14/03/2024 con la quale così decideva: “Accoglie il terzo motivo di appello nella parte relativa alla domanda di divisione degli immobili di e di e, per l'effetto, in Controparte_11 Controparte_12
parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria fra le parti in causa;
dispone con separata ordinanza il richiamo del c.t.u.”.
Nella suddetta decisione la Corte ha ritenuto, tenendo conto delle contrapposte prospettazioni, la possibile formazione di quote maggiormente omogenee in natura, idonee a ridurre l'ammontare dei conguagli rispetto a quanto previsto dal c.t.u.: ciò in ossequio al principio ex art. 1114 cod. civ., secondo cui in tema di scioglimento di comunioni, il criterio principale è quello della divisione in natura, che non esclude la possibilità del ricorso al correttivo del conguaglio in danaro previsto dall'art. 728 cod. civ. (Cass. 15 maggio 1996, n. 4449), non impedendo l'unitaria destinazione economica del ben comune la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 cod. proc. civ. (Cass. 24 febbraio 1995, n. 2117, ed in ragione di ciò ha richiamato il c.t.u. con incarico di riformulare il progetto di divisione con riguardo al fondo c.d. Berrettella, verificando le varie opzioni, anche quanto agli eventuali conguagli, conseguenti alla assegnazione agli appellanti ( e i germani delle part.lle 279, 280, 675 (ex 283/b) Parte_1 CP_5
o di alcune di esse, e agli appellati ( , Controparte_1 Parte_4 CP_5
e delle part.lle 284, 286 e 674 (ex 283/a).
[...] Controparte_2
Il c.t.u. Ing. ha quindi prodotto in atti la chiesta integrazione di Persona_8
consulenza ivi rispondendo alle richieste della Corte come pure ai rilievi delle parti.
La causa era quindi nuovamente rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 27/09/2024 comunicata il 30/09/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevato che a seguito di sentenza non definitiva del 14/03/2024 è stato già dichiarato lo scioglimento della comunione fra le parti, dovendosi pertanto provvedere alla assegnazione delle rispettive quote con individuazione dei beni in favore dei condividenti.
pag. 5/8 Va osservato, per come già evidenziato in sentenza non definitiva, che la valutazione dei beni da parte del c.t.u. ha tenuto conto, al fine di determinare il valore dei beni oggetto di divisione, anche dell'ammontare delle spese sostenute per la ristrutturazione del fabbricato di
[...]
(Euro 60.000,00) e per la costruzione di quello esistente nel fondo di CP_11 [...]
(Euro 200.00,00) che hanno determinato un aumento del valore complessivo CP_12
dell'asse ereditario, calcolando che tali spese, ai fini del rimborso, devono essere attribuite secondo le rispettive quote di proprietà.
Esaminata anche la nuova consulenza del 27/05/2024, questa Corte ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia, avendo il consulente anche dato riscontro esaustivo ai rilievi formulati dalle parti.
Il consulente ha quindi prospettato il seguente progetto di divisione con assegnazione individuale dei beni per come indicato dalla Corte e previsione di corrispondenti conguagli in
CP_ denaro che la ritiene di approvare e confermare quale criterio definitivo ai fini dello scioglimento della comunione fra le parti:
- a l'assegnazione dell'immobile di costituito dalle Controparte_1 Controparte_12
particelle del foglio 70 nn. 284, 286, 812 (ex 674) e 813 (ex 674);
- a l'assegnazione dell'immobile di Via San Giacomo I n. 22 costituito dalla Parte_1
particella del foglio 54 n. 529 sub. 1 come pure l'assegnazione dell'immobile di Controparte_12 costituito dalle particelle del foglio 70 nn. 279, 280 e 675.
In ragione del valore della proprietà assegnata e delle spese sostenute, Controparte_1
dovrà corrispondere a titolo di conguaglio la somma di Euro 6.564,51, di cui Euro 2.594,57 a
, Euro 1.297,29 a , Euro 1.336,33 a Parte_4 Controparte_2 Persona_1
ed Euro 1.336,33 a mentre invece , in
[...] Controparte_10 Parte_1
ragione del valore della proprietà assegnata e delle spese sostenute dal gruppo dovrà corrispondere a titolo di conguaglio la somma di Euro 7.705,63, di cui Euro 3.852,82 a
[...]
ed Euro 3.852,82 a Persona_1 Controparte_10
pag. 6/8 Quanto sopra va quindi statuito, restando inteso che , con l'assegnazione di cui Parte_1 sopra, ha sostanzialmente ricevuto anche il rimborso di Euro 60.000,00 per le spese sostenute e dovrà pertanto rimborsare a e l'eventuale Persona_1 Controparte_10
parte di spese da questi sostenuta, come pure che , con l'assegnazione di Controparte_1
cui sopra ha sostanzialmente ricevuto anche il rimborso di Euro 200.000,00 per le spese sostenute e dovrà pertanto rimborsare a ed a Parte_4 Controparte_2
l'eventuale parte di spese da questi sostenuta.
Va quindi disposta l'assegnazione, con conguagli, per come sopra indicato.
Spese e compensi del presente grado, stante l'oggetto della causa e le rispettive posizioni processuali assunte dalle parti, possono essere interamente compensate fra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Persona_1 CP_10
avverso la sentenza n. 899/14 emessa in data 23-28/04/2014 dal Giudice del
[...]
Tribunale di Messina, così provvede:
1) Assegna a nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) il diritto di piena proprietà delle unità immobiliari site in C.F._4
Messina, ed iscritte in catasto al foglio 70 nn. 284, 286, 812 (ex 674) e Controparte_12
813 (ex 674);
2) Assegna a nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) il diritto di piena proprietà dell'unità immobiliare sita in C.F._1
Messina Via San Giacomo I n. 22 in catasto al foglio 54 n. 529 sub. 1 e delle unità immobiliari site in Messina, ed iscritte in catasto al foglio 70 nn nn. Controparte_12
279, 280 e 675;
3) Autorizza il Responsabile dell'Ufficio di Pubblicità Immobiliare competente per territorio a provvedere ai necessari adempimenti di annotazione e trascrizione degli effetti della presente sentenza;
4) Dispone a carico di il versamento a titolo di conguaglio della Controparte_1
somma di Euro 6.564,51, di cui Euro 2.594,57 in favore di Euro Parte_4
pag. 7/8 1.297,29 in favore di Euro 1.336,33 in favore di Controparte_2 Persona_1
ed Euro 1.336,33 in favore di
[...] Controparte_10
5) Dispone a carico di il versamento a titolo di conguaglio della somma Parte_1
di Euro 7.705,63, di cui Euro 3.852,82 in favore di ed Euro Persona_1
3.852,82 in favore di Controparte_10
6) Dà atto che con l'assegnazione di cui sopra ha sostanzialmente Parte_1
ricevuto anche il rimborso di Euro 60.000,00 per le spese sostenute e dovrà pertanto rimborsare a e l'eventuale parte di Persona_1 Controparte_10 spese da questi sostenuta, come pure che , con l'assegnazione di cui Controparte_1
sopra, ha sostanzialmente ricevuto anche il rimborso di Euro 200.000,00 per le spese sostenute e dovrà pertanto rimborsare a ed a Parte_4 Controparte_2
l'eventuale parte di spese da questi sostenuta.
7) Rigetta le ulteriori domande delle parti;
8) Compensa interamente fra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio, ivi comprese spese e compensi del c.t.u..
Messina, camera di consiglio del 09/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 8/8