Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 05/06/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2678/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2678 R. G. dell'anno 2024 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
VA fraz. Inuggio in via Ordoghino, 3;
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/11/1966, residente a [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina CANE, presso cui sono elettivamente domiciliati in
Gravellona Toce, c.so Sempione, 32, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Piaccia all'On. Tribunale di Verbania, reiectis contrariis, previa ogni opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
15 novembre 1997 a VA, trascritto nei registri dello stato Civile del Comune anno 1997
- ordinarsi al segretario del Comune di VA di annotare la emananda sentenza, a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi del R.D 04.07.1939 n.1238 come sostituito dal DPR 396/2000;
- I coniugi hanno già diviso tutti i beni, la moglie già dalla separazione ha lasciato la casa coniugale di proprietà dei genitori del marito, e attualmente vive con i figli in VA fraz. Inuggio;
- Il figlio fin dalla nascita ha manifestato problemi di epilessia associati ad un lieve ritardo Per_1
mentale, al raggiungimento della maggiore età, il Tribunale di Verbania ha nominato la mamma suo amministratore di sostegno. Attualmente percepisce un assegno mensile di Per_1 accompagnamento di circa € 300,00 ed è stato assunto presso la cooperativa “Il sogno” con un sussidio mensile attualmente molto basso che dovrebbe incrementarsi nei successivi mesi e arrivare
a € 80,00 al settimana;
( doc.4)
- 4) la figlia anch'essa maggiorenne vive con la mamma e ha da poco iniziato un lavoro Per_2
come apprendista segretaria presso ON Marco, con uno stipendio che va dai 500,00 ai 700,00 mensili;
( doc.5)
- Entrambi i figli maggiorenni sono residenti e domiciliati presso la casa materna, il padre potrà vedere i figli, previo accordo diretto con i predetti;
- 5) Stante la maggiore età e il contratto lavorativo in essere i genitori concordano per togliere
l'assegno di mantenimento per la figlia , pertanto il padre contribuirà solo nella misura del Per_2
50 % delle spese straordinarie come da protocollo Tribunale di Verbania;
- 6) il padre contribuirà invece stante quanto sopra al solo mantenimento del figlio Per_1
corrispondendo alla mamma già nominata amministratore di sostegno del predetto, la somma mensile di € 250,00, da versarsi entro il 15 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo indici
Istat, oltre 50%, delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Verbania;
- I coniugi risultano economicamente indipendenti, e hanno già provveduto a dividere in parti uguali il loro patrimonio rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento per sè medesimi, (doc.7 dichiarazione redditi marito), la mamma ha percepito il reddito di cittadinanza, e non ha percepito un reddito fisso negli ultimi tre anni, per cui non ha fatto dichiarazione redditi si allega autocertificazione della sua situazione reddituale. (doc.8)
- Si precisa che l'eventuale l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla mamma, quale genitore collocatario.”
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 27/11/2024, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in VA (VB) il 15/11/1997.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 15/11/1997 nel comune di
VA (VB) e si sono separati consensualmente il 15/09/2016, con decreto di Omologa del
Tribunale di Verbania del 15/09/2016 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole, maggiorenne , nato a [...] il [...], fin dalla nascita affetto da epilessia Per_1
associati ad un lieve ritardo mentale, per cui è sottoposto ad amministrazione di sostegno – con la Contr madre - e nata a [...] il [...]), ma non economicamente Per_2
autosufficiente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che entrambi i figli vivono presso la madre, percepisce un assegno mensile di Per_1 accompagnamento di circa € 300,00 ed è stato assunto presso la cooperativa “Il sogno” con un sussidio mensile attualmente molto basso che dovrebbe incrementarsi nei successivi mesi e arrivare a € 80,00 a settimana, mentre la figlia anch'essa maggiorenne vive con la mamma e ha da Per_2
poco iniziato un lavoro come apprendista segretaria presso ON Marco, con uno stipendio che va dai 500,00 ai 700,00 mensili, tale per cui i genitori hanno convenuto per la revoca del contributo al mantenimento della medesima.
Si dà atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti, e che hanno già provveduto a dividere in parti uguali il loro patrimonio rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento per sé medesimi.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio il 15 novembre 1997 a VA (VB), atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 8, Parte II, serie A, anno 1997; pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nella misura del 50 % alle spese straordinarie per la figlia come da protocollo Tribunale di Verbania;
Per_2
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00, da versarsi entro il 15 di ogni mese, e da rivalutare Per_1
annualmente secondo indici Istat, oltre 50%, delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Verbania;
dispone che l'eventuale assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla madre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 20/05/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO