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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/07/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3829/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3829/2024 tra
(CF Parte_1 C.F._1 Avv. ABELTINO GIAN MARCO ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 C.F._2
Avv. PULA ALESSIA
CONVENUTO/I
Oggi 15 luglio 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
l'Avv Albetino Gian Marco per Parte_1 l'Avv. Pula Alessia oggi sostituita dall'Avv Valentina Cristofani per Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni L'Avv Albetino si riporta alle proprie conclusioni L'A Cristofani contesta integralmente le note conclusive avversarie e riportandosi ai propri scritti difensivi, insiste per l'accoglimento delle conclusioni con vittoria di spese Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3829/2024 promossa da:
(CF Parte_1 C.F._1 Rappresentata e difesa dall'Avv. ABELTINO GIAN MARCO (CF ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. PULA ALESSIA (CF ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza in pari data.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sull'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta già si è espresso questo giudice con ordinanza del 29.05.2025, con la quale ha dichiarato decaduta dal Controparte_1 proporla, stante l'omessa istanza ex art 418 c.p.c. di spostamento della data d'udienza per la discussione e la tempestiva eccezione sollevata dal ricorrente sul punto. Venendo al merito del giudizio, la domanda avanzata da in riferimento alla richiesta di restituzione Parte_1 dell'immobile concesso in comodato, è fondata e deve trovare accoglimento. Il comodato prevede l'obbligo da parte del comodatario, di restituzione del bene ottenuto in uso a titolo gratuito, al comodante: obbligo che è condizionato dall'apposizione o meno di un termine e dalla destinazione del bene, tanto che l'art 1809 c.c. dispone che il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto, mentre l'art 1810 c.c prevede che se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richieda.
Nel caso di specie, il contratto di comodato si è perfezionato verbalmente e non è stata pertanto pagina 2 di 3 utilizzata la forma scritta, né risulta che il comodato sia stato concesso dalla madre alla figlia per consentirgli di crearsi una famiglia, risultando dalle stesse dichiarazioni della convenuta che la stessa abita da sola l'immobile dal 2011, e comunque senza la presenza stabile di un partner, escludendo che si versi nell'ipotesi di comodato di casa familiare per soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare, che solo in questo caso imporrebbe al comodante la perdita del possesso dell'immobile per un periodo di tempo indeterminato, giustificata dall'esigenza di garantire la stabilità abitativa della prole, almeno fino al raggiungimento della maggiore età: nulla di tutto ciò nel caso che ci occupa. Nel caso concreto un nucleo familiare semplicemente non esisteva al momento della concessione dell'immobile in comodato e non vi sono elementi per desumere, anche implicitamente, che il comodato sia stato trasformato, per volontà delle parti, per soddisfare bisogni diversi da quelli strettamente personali: viceversa, la dichiarata quasi totale assenza di rapporti tra madre e figlia avvalora il fatto che il comodato, nel caso che ci occupa , rientri tra la fattispecie di cui all'art. 1810
c.c., che attribuisce al comodante il diritto di vedersi restituito il bene concesso a semplice richiesta, come peraltro formalmente effettuata con raccomandata del 24.05.2024, ricevuta dalla comodataria in data 30.05.2024 . Va rigettata la domanda di risarcimento del danno, in quanto non provato mentre, per l'occupazione di immobile sine titulo, tenuto conto delle dichiarate condizioni economiche della convenuta e comunque del rapporto madre/figlia si ritiene opportuno limitare l'indennità ad € 150,00 mensili
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara risolto il contratto di comodato intercorrente tra le parti a far data dal 30.05.2024;
ordina a il rilascio dell'immobile sito in Perugia, Via Iacopone da Todi n 35 _ Controparte_1
Comune di Perugia Foglio 253, particella 751 sub 1 e 19;
fissa per l'esecuzione la data del 10.11.2025
condanna al pagamento della somma di € 150,00 mensili a partire dal 30.05.2024 Controparte_1 fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 545,00 per spese ed € Controparte_1
2600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali 15%
PERUGIA, 15 luglio 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3829/2024 tra
(CF Parte_1 C.F._1 Avv. ABELTINO GIAN MARCO ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 C.F._2
Avv. PULA ALESSIA
CONVENUTO/I
Oggi 15 luglio 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
l'Avv Albetino Gian Marco per Parte_1 l'Avv. Pula Alessia oggi sostituita dall'Avv Valentina Cristofani per Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni L'Avv Albetino si riporta alle proprie conclusioni L'A Cristofani contesta integralmente le note conclusive avversarie e riportandosi ai propri scritti difensivi, insiste per l'accoglimento delle conclusioni con vittoria di spese Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3829/2024 promossa da:
(CF Parte_1 C.F._1 Rappresentata e difesa dall'Avv. ABELTINO GIAN MARCO (CF ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. PULA ALESSIA (CF ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza in pari data.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sull'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta già si è espresso questo giudice con ordinanza del 29.05.2025, con la quale ha dichiarato decaduta dal Controparte_1 proporla, stante l'omessa istanza ex art 418 c.p.c. di spostamento della data d'udienza per la discussione e la tempestiva eccezione sollevata dal ricorrente sul punto. Venendo al merito del giudizio, la domanda avanzata da in riferimento alla richiesta di restituzione Parte_1 dell'immobile concesso in comodato, è fondata e deve trovare accoglimento. Il comodato prevede l'obbligo da parte del comodatario, di restituzione del bene ottenuto in uso a titolo gratuito, al comodante: obbligo che è condizionato dall'apposizione o meno di un termine e dalla destinazione del bene, tanto che l'art 1809 c.c. dispone che il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto, mentre l'art 1810 c.c prevede che se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richieda.
Nel caso di specie, il contratto di comodato si è perfezionato verbalmente e non è stata pertanto pagina 2 di 3 utilizzata la forma scritta, né risulta che il comodato sia stato concesso dalla madre alla figlia per consentirgli di crearsi una famiglia, risultando dalle stesse dichiarazioni della convenuta che la stessa abita da sola l'immobile dal 2011, e comunque senza la presenza stabile di un partner, escludendo che si versi nell'ipotesi di comodato di casa familiare per soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare, che solo in questo caso imporrebbe al comodante la perdita del possesso dell'immobile per un periodo di tempo indeterminato, giustificata dall'esigenza di garantire la stabilità abitativa della prole, almeno fino al raggiungimento della maggiore età: nulla di tutto ciò nel caso che ci occupa. Nel caso concreto un nucleo familiare semplicemente non esisteva al momento della concessione dell'immobile in comodato e non vi sono elementi per desumere, anche implicitamente, che il comodato sia stato trasformato, per volontà delle parti, per soddisfare bisogni diversi da quelli strettamente personali: viceversa, la dichiarata quasi totale assenza di rapporti tra madre e figlia avvalora il fatto che il comodato, nel caso che ci occupa , rientri tra la fattispecie di cui all'art. 1810
c.c., che attribuisce al comodante il diritto di vedersi restituito il bene concesso a semplice richiesta, come peraltro formalmente effettuata con raccomandata del 24.05.2024, ricevuta dalla comodataria in data 30.05.2024 . Va rigettata la domanda di risarcimento del danno, in quanto non provato mentre, per l'occupazione di immobile sine titulo, tenuto conto delle dichiarate condizioni economiche della convenuta e comunque del rapporto madre/figlia si ritiene opportuno limitare l'indennità ad € 150,00 mensili
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara risolto il contratto di comodato intercorrente tra le parti a far data dal 30.05.2024;
ordina a il rilascio dell'immobile sito in Perugia, Via Iacopone da Todi n 35 _ Controparte_1
Comune di Perugia Foglio 253, particella 751 sub 1 e 19;
fissa per l'esecuzione la data del 10.11.2025
condanna al pagamento della somma di € 150,00 mensili a partire dal 30.05.2024 Controparte_1 fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 545,00 per spese ed € Controparte_1
2600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali 15%
PERUGIA, 15 luglio 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti pagina 3 di 3