Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00907/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del Curatore pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Veronese, Alessio Vianello, Federica Ostan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mirano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stella Gidoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Mirano n. -OMISSIS- del 25 marzo 2023, in pari data ricevuta con PEC, recante “Interdizione e messa in sicurezza, pulizia e rimozione rifiuti immobile sito a Mirano, FG 13 – Mapp. 60 e 929 – Società Centro Intermodale Adriatico S.r.l. ”;
- della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 23 agosto 2022, ricevuta con PEC in data 24 agosto 2022;
- della nota prot. n. -OMISSIS- di data 18 maggio 2023, in pari data ricevuta con PEC, a firma del Dirigente dell'Area II, Servizio Ambiente, del Comune di Mirano, recante “Sollecito riscontro adempimenti”;
- di ogni altro atto connesso per presupposizione e consequenzialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mirano e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il dott. Massimo Zampicinini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’ordinanza impugnata riguarda una vasta area privata nel territorio del Comune di Mirano, denominata “ -OMISSIS- ”.
Emerge dagli atti che l’area in questione si trovasse, al momento dell’adozione dell’ordinanza impugnata, in stato di totale abbandono.
Invero, con la comunicazione del 17/05/2022 (richiamata dall’ordinanza impugnata), i tecnici del Dipartimento di Prevenzione-UOC SPISAL dell’Ulss 3, accertavano un “ forte stato di degrado dei luoghi con fosse di ispezione per veicoli non protette dal rischio di caduta, diffusi cumuli di lana di roccia, presenza di oli minerali esausti e strutture in ferro e vetro fatiscenti ed instabili ” e, “ preso atto della possibilità di accedere liberamente all’intero edificio ”, traevano la conclusione per cui “ l’area, se non opportunamente interdetta e bonificata ” avrebbe costituito “ un potenziale pericolo per la popolazione ”.
Dopo tale comunicazione del Dipartimento di Prevenzione –UOC SPISAL dell’Ulss 3, il Corpo di Polizia Locale eseguiva ulteriori accertamenti in merito e con nota dell’1.6.2022 inviava alla Procura della Repubblica un rapporto sulle verifiche effettuate; a fine luglio 2022 tale rapporto veniva consegnato anche al Comune di Mirano.
2. In data 23.8.2022, il Comune di Mirano procedeva, quindi, con la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione di un provvedimento atto ad evitare il protrarsi della descritta situazione di pericolo.
3. Il curatore del Fallimento dava riscontro informando di aver richiesto un preventivo ad una ditta, la quale di fatto aveva provveduto ad una serie di interventi minori di sfalcio e disinfestazione, ma non alla definitiva messa in sicurezza dell’area e dell’immobile, con l’apposizione di efficace ostacoli all’accesso.
4. In data 22.3.2023, perveniva al Comune una segnalazione che dava conto, anche a mezzo di rilievi fotografici, dello “ sfarfallio di una luce ” all’interno del capannone e contestualmente del propagarsi di “ un forte odore acre di bruciato ”, tanto da costringere lo stesso segnalante a rinchiudersi in casa con i propri familiari.
5. Il Sindaco del Comune di Mirano, alla luce della descritta situazione, adottava l’Ordinanza n. -OMISSIS- del 25 marzo 2023, con la quale, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000, veniva ordinata alla parte ricorrente:
“ 1) per motivi di sicurezza, di impedire tempestivamente e comunque non oltre 7gg dal ricevimento della presente, a chiunque non autorizzato, l’accesso all’edificio individuato catastalmente al Fg. 13 Mapp. 60 (ex concessionaria Volvo), dando subito corso alle opere e/o agli interventi necessari per interdire l’accesso all’immobile attraverso porte, finestre, porticato e/o qualsiasi altro punto di entrata;
2) di provvedere alla rimozione dei materiali e/o rifiuti presenti all’interno dell’edificio entro 30gg dal ricevimento della presente con il conferimento degli eventuali rifiuti presso impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente;
3) di procedere alla verifica dello stato delle essenze arboree presenti nei mappali 60 e 929 al fine di prevenire problematiche e/o di pericolo in caso di caduta di alberi confinanti con l’area residenziale di Via Patriarca entro 60gg dal ricevimento della presente ”.
6. Il fallimento ricorrente impugnava l’Ordinanza sindacale in questione, limitatamente alle prescrizioni di cui al punto 2), facendo valere le censure per come di seguito rubricate:
I) “ Violazione di legge, con riferimento agli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere, sotto il profilo della carenza dei presupposti per l’esercizio del potere di assumere ordinanze contingibili ed urgenti. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 192, 240, primo comma, lett. i), 242, primo e secondo comma, e 245, comma 2, del TUA. Violazione dei principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”;
II) “ Violazione di legge, con riferimento all’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”;
III) “ Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza ”;
IV) “ Eccesso di potere sotto il profilo della perplessità dell’azione amministrativa ”.
6. Si costituiva il Comune di Mirano per resistere al ricorso evidenziando che, ad inizio febbraio 2025, l’Amministrazione ha ricevuto una nota da parte della società -OMISSIS- che informa di essere l’aggiudicataria e nuova proprietaria dell’area ed intenzionata a presentare un progetto urbanistico-edilizio per la medesima.
Da parte sua il fallimento ricorrente, con la prima memoria ex art. 73 c.p.a., dava “ atto che il compendio immobiliare per cui è causa ... non è più nella materiale disponibilità del fallimento ricorrente, essendo stato aggiudicato il 23 gennaio 2025, a seguito di asta pubblica, alla Società Raffinerie Olearie Italiane Roi S.r.l. ”
7. La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza dell’8.05.2025 ed ivi trattenuta in decisione.
8. In rito, va dichiarato che, nonostante il mutamento nella titolarità dell’are in questione, permane l’interesse della parte ricorrente alla definizione del ricorso in quanto, come affermato nelle memorie ex art. 73 c.p.a., la stessa conserva un interesse a che venga accertato “ che non sussiste alcun obbligo di facere in capo alla Curatela fallimentare in relazione al compendio immobiliare per cui è causa ”.
9. Quanto al merito, con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ritiene che l’ordinanza sindacale n.-OMISSIS- del 25.3.2023 sarebbe illegittima in quanto adottata in assenza di adeguata motivazione in ordine ai presupposti di contingibilità ed urgenza non avendo l’Amministrazione adeguatamente argomentato, relativamente alla prescrizione di cui al punto n. 2, intorno alla “ sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento ”. Sotto tale profilo, il ricorrente evidenzia inoltre “ che, con i provvedimenti impugnati, si sia provveduto in via contingibile e urgente per un'ipotesi per quale è del tutto indimostrata l'inadeguatezza degli ordinari poteri previsti dalle norme contenute nel D.lgs. n. 152 del 2006 ”.
9.1. Il motivo di ricorso, che presenta carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure, è fondato.
L’art. 50, comma 5, del TUEL prevede che le “ in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali ”.
Ciò posto, nel caso di specie e relativamente alla prescrizione n. 2, la sussistenza di un pericolo grave, attuale ed imminente connesso ad una situazione di emergenza non è stata prospettata nel provvedimento impugnato, che si limita a constatare un “ potenziale pericolo se non opportunamente interdetta e bonificata tale area ”.
Va altresì rilevato che l’impugnato ordine di rimozione e di avvio smaltimento ha ad oggetto materiali e/o rifiuti, che sono presenti nell’area oggetto di causa da molti anni.
Né l’Amministrazione ha fornito, nell’Ordinanza impugnata, alcuna indicazione di un sopraggiunto mutamento e/o aggravamento dell’originaria situazione di fatto, tale da rendere improcrastinabile - per la pubblica incolumità - l’adozione del provvedimento di cui si discorre.
Risulta pertanto non argomentato da parte dell’Amministrazione il requisito dell’urgente necessità, tale da giustificare l’adozione di provvedimenti extra ordinem .
Del resto tra la data (24 agosto 2022) in cui l’Amministrazione ha comunicato alla curatela fallimentare l’avvio del procedimento, finalizzato inter alia alla rimozione ed allo smaltimento dei materiali e/o dei rifiuti rinvenuti in situ , e la data (25 marzo 2023) in cui, a conclusione del ridetto procedimento, è stata assunta l’impugnata Ordinanza sindacale, è decorso quasi un anno, a riprova del fatto che, quanto alla prescrizione n. 2, non vi era “ urgenza ” nel provvedere.
9.2. Come evidenzia il ricorrente, inoltre, non è stata prospettata, nell’Ordinanza impugnata, l’impossibilità di fare ricorso all’attività ordinaria dell’amministrazione comunale in tema di inquinamento ambientale ed igiene urbana.
Il provvedimento ordinariamente deputato a far fronte all'abbandono dei rifiuti è quello individuato dall’art. 192 del TUA, il quale prevede specifici e stringenti requisiti di applicazione, al cui accertamento l'amministrazione non può sottrarsi mediante il ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti, se non quando venga offerta una rigorosa motivazione in ordine alla inadeguatezza dello strumento ordinario a fronteggiare una condizione di pericolo, tale da imporre il ricorso al provvedimento contingibile.
9.3. Nel caso di specie non essendo stato adempiuto, da parte dell’Amministrazione, l’obbligo di motivazione riguardo ai presupposti che giustificano l'adozione del provvedimento straordinario, in comparazione con l’inidoneità dello strumento ordinario nel caso di specie, il provvedimento impugnato, limitatamente alla prescrizione n. 2, va annullato, ferma restando la possibilità da parte dell’Amministrazione di rieditare il potere, avendo cura, nel caso in cui la stessa intenda scegliere nuovamente la via delle ordinanze extra ordinem di evidenziare i presupposti di fatto che giustificano la loro adozione.
10. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini indicati in motivazione.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.