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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6740/2019
All'udienza collegiale del giorno 29/04/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BARBERINI FABRIZIO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. GENTINI NICOLA avv. Cecchetti in sost
Controparte_2
Avv. PUGLIESE FABIO
***
Si dà atto che alle ore 10,35 non è presente nessuno per l' Controparte_2
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dr. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 29 aprile 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6740/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
Curatore Avv. Marziale Federica, a questo espressamente autorizzato con provvedimento del 25-
30.09.2019 del G.D. rappresentato e difeso dall'Avv. Barberini Fabrizio (C.F. C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma Via Aterno, 9, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
, Agente della Riscossione per tutti gli ambiti Controparte_3
provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana, in persona del Legale
Rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, iscritta al registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. , subentrante, in virtù dell'art. 1 D.L. 193 del P.IVA_2
22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1° dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, a titolo universale nei rapporti di , incorporante di Controparte_4 CP_5
, , giusta procura rilasciata a firma del Procuratore
[...] Controparte_6 Controparte_7 dell' in virtù dei poteri conferitigli giusto atto notarile Rep. 44.953 Controparte_3 del 25 luglio 2019, Racc. 25.857, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pugliese (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via Poggio C.F._2
Dei Mari n. 46;
[...]
Parte_3
(C.F. e P.I. n. , in persona del Presidente pro tempore della
[...] P.IVA_3
rappresentata e difesa, come da mandato in atti dall'Avv. Nicola Gentini Parte_4
(C.F.: ) dell'Avvocatura della Regione Toscana, elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Marcello Cecchetti, (C.F. ) in Roma, piazza Barberini C.F._4
12;
-APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato la curatela del ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 6805/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 29/03/2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “La Fin World spa si è opposta alla cartella di pagamento 09720160141449930, notificatale il 4 agosto 2016 dalla
[...]
(oggi ) ed emessa per il recupero dei Controparte_4 Controparte_2
finanziamenti agevolati concessi, ai sensi del POR CREO FERS 2003-2007 Linea di intervento 1.4 a
2, alla Price Collections srl e garantiti dalla stessa Fin World spa. L'attrice-opponente ha eccepito
l'inefficacia della cartella di pagamento per carenza del sottostante titolo esecutivo, l'inopponibilità nei propri confronti del provvedimento di revoca dei finanziamenti agevolati, l'invalidità dello strumento esattivo in relazione a svariati profili. La si è costituita eccependo Controparte_1
preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale Ordinario e deducendo la natura propria di titolo esecutivo della polizza fideiussoria per esserne stata la sottoscrizione, apposta dal legale rappresentante della Fin World spa, autenticata da Notaio. L Controparte_2
si è costituita eccependo la propria carenza di passiva legittimazione, rimarcando la
[...]
correttezza del proprio operato e, comunque, chiedendo l'integrale rigetto delle avverse domande.
Esaurita la fase istruttoria, nell'udienza del 21 marzo 2019, sono state precisate le conclusioni e sono stati concessi i termini previsti nell'articolo 190 cpc.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “-1) rigetta l'opposizione proposta dalla
Fin World spa e, per l'effetto, conferma le ragioni creditorie della , portate dalla Controparte_1
cartella di pagamento 09720160141449930, notificata il 4 agosto 2016; - 2) condanna la Fin World spa a pagare immediatamente in favore della e dell Controparte_1 Controparte_2 le spese processuali liquidate, per ciascuna delle parti convenute, in euro 4.500,00 oltre
[...] oneri previdenziali e tributari se e come per legge”.
La curatela del ha svolto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello adita contrariis reiectis: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.6805/2019 emessa dal Tribunale di Roma Sezione II Civile, Giudice Dott. Alfredo Matteo Sacco, nell'ambito del giudizio
N.R.G.15399/2017, depositata in cancelleria in data 29/03/2019 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità, l'inefficacia o comunque annullare la cartella di pagamento n. 09720160141449930 intimante il pagamento della somma complessiva di € 115.938,28 avente ad oggetto : ruolo n.
2016/008306 resi esecutivi in data 08.04.2016 ruolo ordinario e comunque nel merito dichiarare
l'inesistenza del potere dell'amministrazione di procedere all'escussione della polizza e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla parte appellata dinanzi al Tribunale di Roma per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita , rassegnando le seguenti conclusioni: “- In via Controparte_3 preliminare ed assorbente, dichiarare l'assoluta inammissibilità dell'appello avversario per la tardiva proposizione dello stesso, ben oltre il termine perentorio fissato dal primo comma dell'art.
327 c.p.c. a pena di inammissibilità; - In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti previsti a pena di inammissibilità del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.; -
Nel merito, rigettare l'avverso ricorso e confermare in toto la sentenza di primo grado;
- Sempre nel merito, si chiede estromettere la in relazione a tutte le Controparte_2
eccezioni sollevate ex adverso relativa ad attività che fuoriescono dalla specifica attività di riscossione precipuamente svolta dal Concessionario in quanto tale;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari in capo alla soccombente parte appellante”.
Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Roma, in tesi, dichiarare inammissibile;
in ipotesi rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 6805/2019 emessa dal
Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio R.G. n. 15399/2017, depositata in cancelleria in data
29/03/2019.Con vittoria di spese, onorari e compensi professionali per entrambi i gradi giudizio”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in tre motivi. Con il primo rubricato “Erronea applicazione dell'art. 474 c.p.c.” l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il giudice di prime cure ha riconosciuto alla polizza fidejussoria emessa dalla Fin World S.p.a. natura di titolo esecutivo immediatamente realizzabile. L'appellante lamenta, inoltre, l'erroneità delle motivazioni su cui si fonda la decisione adottata, rilevando che il titolo in ordine al quale sarebbe stata notificata la cartella di pagamento opposta era inidoneo ed in quanto costituito dal D.D. 5968/2015.
asserisce ancora come la fideiussione prestata, seppur recante l'autentica di firme da parte Pt_1
del Notaio, non possa essere equiparata ad un titolo esecutivo allorquando tale negozio sia sottoposto a termine e condizione così come indicato nel punto 4 del negozio giuridico per cui è causa.
Con il secondo motivo, rubricato “Erronea interpretazione del negozio giuridico” l'appellante si duole dell'interpretazione del negozio giuridico resa dal giudice di prime cure, in considerazione del fatto che la reale intenzione della società appellante era stata quella di concludere un atto di fideiussione e non quella di costituire un titolo esecutivo immediatamente realizzabile. Da ciò discenderebbe l'illegittimità e la nullità della cartella esattoriale imposta per mancanza del titolo esecutivo.
Con il terzo motivo, rubricato “III) In relazione al ruolo n. 2016/008306 emesso dalla CP_1
– sulla mancanza del titolo esecutivo e conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo.”,
[...]
l'appellante si duole del fatto che il giudice non avrebbe rilevato l'invalidità della cartella per violazione del disposto di cui all'art. 21 del D. Lgs. 46/99. Secondo le argomentazioni di parte appellante, la cartella di pagamento opposta risulterebbe nulla stante l'inadeguatezza del decreto di revoca ad essere considerato valido titolo avente efficacia esecutiva.
L'eccezione di tardività dell'appello proposto deve essere accolta.
Preliminare all'esame dei motivi di appello è la questione della tempestività della sua proposizione.
La controversia è stata qualificata dalle parti, e trattata dal primo giudice, quale causa di opposizione all'esecuzione.
La sentenza del tribunale di Roma qui impugnata è stata pubblicata il 29/03/2019 e non risulta essere stata notificata o, quantomeno, essa non risulta essere stata notificata agli appellati come da questi confermato;
ed anzi, ha espressamente eccepito la tardività dell'appello premettendo che la CP_8
sentenza oggetto di impugnazione non le era stata notificata.
La citazione dell'appello è stata notificata, come risulta dalla notifica il 23/10/2019 e dunque ben oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. comma 1, posto che, trattandosi di opposizione all'esecuzione, come tale qualificata sia dalla parte attrice che dal giudice di primo grado, va esclusa l'applicazione della sospensione feriale (da ultimo, anche per le domande connesse a quelle strettamente di opposizione all'esecuzione, si veda Cass. n. 07421 del 17/03/2021 Rv. 660914 - 01). Giova evidenziare, peraltro, che lo stesso appello è stato formato in data 21/10/2019 come risulta dalla data ad esso apposta e, quindi, già oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, che veniva a scadere il 23 settembre 2019; ed il termine semestrale è applicabile nella specie in quanto il giudizio in primo grado ha avuto inizio nell'anno 2017 e, quindi, quando il termine di decadenza dall'impugnazione era oramai divenuto semestrale.
Anche se con specifico riferimento a giudizi scaturenti da provvedimenti determinativi delle modalità di adempimento degli obblighi di fare o di non fare, di cui all'art. 612 c.p.c., la conclusione alla quale
è pervenuta questa Corte non è difforme da quella sopra richiamata in ordine alle cause di opposizione esecutiva, avendo la giurisprudenza, anche di recente (Cass. n. 21568 del 18/09/2017 Rv. 645765 -
01) affermato che: “La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dal R.D.
n. 12 del 1941, art. 92, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615,617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c. Tale regola vale anche con riferimento all'appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare, poiché detto appello assume necessariamente valore di opposizione all'esecuzione ex art. 615, per contestare il diritto della controparte ad agire “in executivis” nelle forme di cui agli artt.
612 c.p.c. e segg., atteso che i due mezzi condividono in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge” (cfr da ultimo Cassazione civile sez. III, 09/05/2022).
Di nessun pregio sono poi le argomentazioni svolte dall'appellante in merito alla applicabilità nella specie della sospensione feriale dei termini posto che non si riscontra nella specie alcuna connessione tra cause ovvero alcun cumulo di giudizi;
è evidente che nella specie trattasi di un unico giudizio in cui Fin World spa si è opposta alla cartella di pagamento 09720160141449930, notificatale il 4 agosto
2016 dalla (oggi ) ed emessa Controparte_4 Controparte_2
per il recupero dei finanziamenti agevolati concessi, ai sensi del POR CREO FERS 2003-2007 Linea di intervento 1.4 a 2, alla Price Collections srl e garantiti dalla stessa Fin World spa.
A tal fine l'attrice-opponente ha prospettato plurimi motivi di doglianza quali l'inefficacia della cartella di pagamento per carenza del sottostante titolo esecutivo, l'inopponibilità nei propri confronti del provvedimento di revoca dei finanziamenti agevolati, l'invalidità dello strumento esattivo in relazione a svariati profili, motivi che di per sé si profilano inidonei a determinare alcun cumulo tra domande.
L'appello deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile, per avvenuta proposizione oltre il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1. Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore (fino ad € 260.000), secondo i valori minimi stante la ridotta attività espletata e la natura non complessa delle questioni giuridiche e fattuali trattate.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 6805/2019 pubblicata il 29/03/2019, così provvede:
[...]
1) Dichiara l'appello inammissibile.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del Parte_2 Parte_1
grado in favore di e liquidate per ciascuna parte Controparte_2 Controparte_1
in euro 7160 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002
a carico dell'appellante Parte_2
Così deciso in Roma il giorno 29.4.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 6740/2019
All'udienza collegiale del giorno 29/04/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BARBERINI FABRIZIO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. GENTINI NICOLA avv. Cecchetti in sost
Controparte_2
Avv. PUGLIESE FABIO
***
Si dà atto che alle ore 10,35 non è presente nessuno per l' Controparte_2
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dr. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 29 aprile 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6740/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
Curatore Avv. Marziale Federica, a questo espressamente autorizzato con provvedimento del 25-
30.09.2019 del G.D. rappresentato e difeso dall'Avv. Barberini Fabrizio (C.F. C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma Via Aterno, 9, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
, Agente della Riscossione per tutti gli ambiti Controparte_3
provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana, in persona del Legale
Rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, iscritta al registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. , subentrante, in virtù dell'art. 1 D.L. 193 del P.IVA_2
22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1° dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, a titolo universale nei rapporti di , incorporante di Controparte_4 CP_5
, , giusta procura rilasciata a firma del Procuratore
[...] Controparte_6 Controparte_7 dell' in virtù dei poteri conferitigli giusto atto notarile Rep. 44.953 Controparte_3 del 25 luglio 2019, Racc. 25.857, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pugliese (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via Poggio C.F._2
Dei Mari n. 46;
[...]
Parte_3
(C.F. e P.I. n. , in persona del Presidente pro tempore della
[...] P.IVA_3
rappresentata e difesa, come da mandato in atti dall'Avv. Nicola Gentini Parte_4
(C.F.: ) dell'Avvocatura della Regione Toscana, elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Marcello Cecchetti, (C.F. ) in Roma, piazza Barberini C.F._4
12;
-APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato la curatela del ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 6805/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 29/03/2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “La Fin World spa si è opposta alla cartella di pagamento 09720160141449930, notificatale il 4 agosto 2016 dalla
[...]
(oggi ) ed emessa per il recupero dei Controparte_4 Controparte_2
finanziamenti agevolati concessi, ai sensi del POR CREO FERS 2003-2007 Linea di intervento 1.4 a
2, alla Price Collections srl e garantiti dalla stessa Fin World spa. L'attrice-opponente ha eccepito
l'inefficacia della cartella di pagamento per carenza del sottostante titolo esecutivo, l'inopponibilità nei propri confronti del provvedimento di revoca dei finanziamenti agevolati, l'invalidità dello strumento esattivo in relazione a svariati profili. La si è costituita eccependo Controparte_1
preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale Ordinario e deducendo la natura propria di titolo esecutivo della polizza fideiussoria per esserne stata la sottoscrizione, apposta dal legale rappresentante della Fin World spa, autenticata da Notaio. L Controparte_2
si è costituita eccependo la propria carenza di passiva legittimazione, rimarcando la
[...]
correttezza del proprio operato e, comunque, chiedendo l'integrale rigetto delle avverse domande.
Esaurita la fase istruttoria, nell'udienza del 21 marzo 2019, sono state precisate le conclusioni e sono stati concessi i termini previsti nell'articolo 190 cpc.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “-1) rigetta l'opposizione proposta dalla
Fin World spa e, per l'effetto, conferma le ragioni creditorie della , portate dalla Controparte_1
cartella di pagamento 09720160141449930, notificata il 4 agosto 2016; - 2) condanna la Fin World spa a pagare immediatamente in favore della e dell Controparte_1 Controparte_2 le spese processuali liquidate, per ciascuna delle parti convenute, in euro 4.500,00 oltre
[...] oneri previdenziali e tributari se e come per legge”.
La curatela del ha svolto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello adita contrariis reiectis: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.6805/2019 emessa dal Tribunale di Roma Sezione II Civile, Giudice Dott. Alfredo Matteo Sacco, nell'ambito del giudizio
N.R.G.15399/2017, depositata in cancelleria in data 29/03/2019 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità, l'inefficacia o comunque annullare la cartella di pagamento n. 09720160141449930 intimante il pagamento della somma complessiva di € 115.938,28 avente ad oggetto : ruolo n.
2016/008306 resi esecutivi in data 08.04.2016 ruolo ordinario e comunque nel merito dichiarare
l'inesistenza del potere dell'amministrazione di procedere all'escussione della polizza e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla parte appellata dinanzi al Tribunale di Roma per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita , rassegnando le seguenti conclusioni: “- In via Controparte_3 preliminare ed assorbente, dichiarare l'assoluta inammissibilità dell'appello avversario per la tardiva proposizione dello stesso, ben oltre il termine perentorio fissato dal primo comma dell'art.
327 c.p.c. a pena di inammissibilità; - In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti previsti a pena di inammissibilità del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.; -
Nel merito, rigettare l'avverso ricorso e confermare in toto la sentenza di primo grado;
- Sempre nel merito, si chiede estromettere la in relazione a tutte le Controparte_2
eccezioni sollevate ex adverso relativa ad attività che fuoriescono dalla specifica attività di riscossione precipuamente svolta dal Concessionario in quanto tale;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari in capo alla soccombente parte appellante”.
Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Roma, in tesi, dichiarare inammissibile;
in ipotesi rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 6805/2019 emessa dal
Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio R.G. n. 15399/2017, depositata in cancelleria in data
29/03/2019.Con vittoria di spese, onorari e compensi professionali per entrambi i gradi giudizio”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in tre motivi. Con il primo rubricato “Erronea applicazione dell'art. 474 c.p.c.” l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il giudice di prime cure ha riconosciuto alla polizza fidejussoria emessa dalla Fin World S.p.a. natura di titolo esecutivo immediatamente realizzabile. L'appellante lamenta, inoltre, l'erroneità delle motivazioni su cui si fonda la decisione adottata, rilevando che il titolo in ordine al quale sarebbe stata notificata la cartella di pagamento opposta era inidoneo ed in quanto costituito dal D.D. 5968/2015.
asserisce ancora come la fideiussione prestata, seppur recante l'autentica di firme da parte Pt_1
del Notaio, non possa essere equiparata ad un titolo esecutivo allorquando tale negozio sia sottoposto a termine e condizione così come indicato nel punto 4 del negozio giuridico per cui è causa.
Con il secondo motivo, rubricato “Erronea interpretazione del negozio giuridico” l'appellante si duole dell'interpretazione del negozio giuridico resa dal giudice di prime cure, in considerazione del fatto che la reale intenzione della società appellante era stata quella di concludere un atto di fideiussione e non quella di costituire un titolo esecutivo immediatamente realizzabile. Da ciò discenderebbe l'illegittimità e la nullità della cartella esattoriale imposta per mancanza del titolo esecutivo.
Con il terzo motivo, rubricato “III) In relazione al ruolo n. 2016/008306 emesso dalla CP_1
– sulla mancanza del titolo esecutivo e conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo.”,
[...]
l'appellante si duole del fatto che il giudice non avrebbe rilevato l'invalidità della cartella per violazione del disposto di cui all'art. 21 del D. Lgs. 46/99. Secondo le argomentazioni di parte appellante, la cartella di pagamento opposta risulterebbe nulla stante l'inadeguatezza del decreto di revoca ad essere considerato valido titolo avente efficacia esecutiva.
L'eccezione di tardività dell'appello proposto deve essere accolta.
Preliminare all'esame dei motivi di appello è la questione della tempestività della sua proposizione.
La controversia è stata qualificata dalle parti, e trattata dal primo giudice, quale causa di opposizione all'esecuzione.
La sentenza del tribunale di Roma qui impugnata è stata pubblicata il 29/03/2019 e non risulta essere stata notificata o, quantomeno, essa non risulta essere stata notificata agli appellati come da questi confermato;
ed anzi, ha espressamente eccepito la tardività dell'appello premettendo che la CP_8
sentenza oggetto di impugnazione non le era stata notificata.
La citazione dell'appello è stata notificata, come risulta dalla notifica il 23/10/2019 e dunque ben oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. comma 1, posto che, trattandosi di opposizione all'esecuzione, come tale qualificata sia dalla parte attrice che dal giudice di primo grado, va esclusa l'applicazione della sospensione feriale (da ultimo, anche per le domande connesse a quelle strettamente di opposizione all'esecuzione, si veda Cass. n. 07421 del 17/03/2021 Rv. 660914 - 01). Giova evidenziare, peraltro, che lo stesso appello è stato formato in data 21/10/2019 come risulta dalla data ad esso apposta e, quindi, già oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, che veniva a scadere il 23 settembre 2019; ed il termine semestrale è applicabile nella specie in quanto il giudizio in primo grado ha avuto inizio nell'anno 2017 e, quindi, quando il termine di decadenza dall'impugnazione era oramai divenuto semestrale.
Anche se con specifico riferimento a giudizi scaturenti da provvedimenti determinativi delle modalità di adempimento degli obblighi di fare o di non fare, di cui all'art. 612 c.p.c., la conclusione alla quale
è pervenuta questa Corte non è difforme da quella sopra richiamata in ordine alle cause di opposizione esecutiva, avendo la giurisprudenza, anche di recente (Cass. n. 21568 del 18/09/2017 Rv. 645765 -
01) affermato che: “La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dal R.D.
n. 12 del 1941, art. 92, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615,617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c. Tale regola vale anche con riferimento all'appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare, poiché detto appello assume necessariamente valore di opposizione all'esecuzione ex art. 615, per contestare il diritto della controparte ad agire “in executivis” nelle forme di cui agli artt.
612 c.p.c. e segg., atteso che i due mezzi condividono in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge” (cfr da ultimo Cassazione civile sez. III, 09/05/2022).
Di nessun pregio sono poi le argomentazioni svolte dall'appellante in merito alla applicabilità nella specie della sospensione feriale dei termini posto che non si riscontra nella specie alcuna connessione tra cause ovvero alcun cumulo di giudizi;
è evidente che nella specie trattasi di un unico giudizio in cui Fin World spa si è opposta alla cartella di pagamento 09720160141449930, notificatale il 4 agosto
2016 dalla (oggi ) ed emessa Controparte_4 Controparte_2
per il recupero dei finanziamenti agevolati concessi, ai sensi del POR CREO FERS 2003-2007 Linea di intervento 1.4 a 2, alla Price Collections srl e garantiti dalla stessa Fin World spa.
A tal fine l'attrice-opponente ha prospettato plurimi motivi di doglianza quali l'inefficacia della cartella di pagamento per carenza del sottostante titolo esecutivo, l'inopponibilità nei propri confronti del provvedimento di revoca dei finanziamenti agevolati, l'invalidità dello strumento esattivo in relazione a svariati profili, motivi che di per sé si profilano inidonei a determinare alcun cumulo tra domande.
L'appello deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile, per avvenuta proposizione oltre il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1. Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore (fino ad € 260.000), secondo i valori minimi stante la ridotta attività espletata e la natura non complessa delle questioni giuridiche e fattuali trattate.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 6805/2019 pubblicata il 29/03/2019, così provvede:
[...]
1) Dichiara l'appello inammissibile.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del Parte_2 Parte_1
grado in favore di e liquidate per ciascuna parte Controparte_2 Controparte_1
in euro 7160 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002
a carico dell'appellante Parte_2
Così deciso in Roma il giorno 29.4.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-