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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE il Giudice, nella persona del dott. Gaetano Savona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 7908 del 2020 promosso da:
, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. Parte_1 C.F._1
Efisio Laconi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
contro
P.IVA elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Alessia Massoni, rappresentata e difesa dall'avv. M. Cristina Margutti del
Foro del Milano, giusta procura agli atti;
opposta
e contro
e per essa rappresentata, in forza di procura alle liti in atti, e Controparte_2 Controparte_3
difesa dall'avv. Maria Cristina Margutti, presso il cui studio in Milano ha eletto domicilio;
intervenuta
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito (…)
a) Dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato il 17.11.2020 e del contratto di mutuo fondiario in data 29.05.2008 24/7 denominato Atto di accettazione di proposta Parte_2 CP_1 contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca rogato Dott. Rep. 20761/racc. 9422 Parte_3 registrato ad Iglesias CA il 5.06.2008 al n. 2732 Serie 1T e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsiasi capitalizzazione di interessi;
b) Per l'effetto dichiarare l'attrice tenuta a versare la somma di €
9.851,76 a tacitazione di ogni pretesa discendente dal predetto contratto o quella differente calcolata in corso di causa fino alla concorrenza della sola quota capitale scevra da interessi;
c) Con vittoria di spese ed onorari.”
nell'interesse dell'opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, (…) preliminarmente, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Nel merito: respingere l'opposizione.
Per l'effetto dichiarare il diritto di di procedere esecutivamente nei confronti Controparte_1 della Sig.ra in forza di contratto di mutuo fondiario del 29.5.2008 (…), per l'importo di € Parte_1
99.493,10 portato in atto di precetto 11.11.2020 (di cui € 202,50 per competenze dell'atto di precetto ed €
13,23 per spese di notifica dello stesso) oltre interessi legali sul capitale residuo dal 10.10.2020 al saldo, rimborso forfetario spese generali 8%, 4% CPA e 22% IVA su imponibile o, in subordine, denegata ipotesi e salvo gravame, per quel diverso importo eventualmente ritenuto o risultato dovuto in causa, oltre interessi legali ut supra descritti, e con tutte le conseguenze. Con vittoria di spese, competenze, rimb.spese gen. 8%
,4% CPA e 22% IVA.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione del 24.11.2020, ha citato in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
e ha dedotto che:
[...]
A) l' con atto di precetto notificato in data 17.11.2020, aveva intimato il pagamento Controparte_1 dell'importo di 99.493,10 euro entro dieci giorni , in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario del 29.05.2008. Il mutuo aveva ad oggetto il finanziamento di 92.000 euro da rimborsare in 420 rate mensili;
B) in data 6.3.2015 le parti avevano pattuito un rifinanziamento di 339 rate scadute a partire dalla n.
82 del precedente piano di ammortamento. La debitrice aveva provveduto al pagamento fino alla rata n. 16 del nuovo piano, corrispondente alla n. 97 del precedente. Pertanto, aveva versato la complessiva somma di 79.562,24 euro (di cui 11.751,98 euro imputati a capitale e 67.810,26 euro a interessi);
C) il rapporto era stato regolato da clausole nulle, con conseguente parziale inesistenza del credito.
In particolare, l'attrice ha lamentato: C1) l'usurarietà del tasso applicato al momento della sottoscrizione del nuovo piano di ammortamento. Al proposito ha richiamato il principio dell'onnicomprensività dell'interesse, per effetto del quale, ai fini della verifica della usurarietà del rapporto, bisogna tener conto di tutti i tassi indicati in contratto. Al tasso così ottenuto vanno sommate tutte le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, ai sensi dell'art. 1, L. 108/96. L'importo finale deve essere inferiore al tasso soglia d'usura vigente al momento della sottoscrizione del contratto.
Ebbene, il tasso soglia vigente alla data di sottoscrizione del mutuo (29.05.2008) era pari al 9,06%.
Il tasso di mora era inferiore alla predetta soglia di usura, perché pari all'8,15% (data la somma tra il
6,65% e la maggiorazione dell'1,5% ex art. 5 del contratto di mutuo, ai sensi del quale, in caso di ritardato pagamento anche di una sola rata e comunque di ogni somma contrattualmente dovuta dal mutuatario, gli interessi di mora maturano nella misura annua pari al tasso applicato, maggiorato di
1,050 punti percentuali).
Tuttavia, a seguito del rifinanziamento, il tasso di mora determinato sulla sola quota capitale non pagata, relativa alla rata n. 94 del nuovo piano di ammortamento, è usurario, perché pari al 49,65% a fronte di una soglia di usura dell'8,50%.
Infatti, la banca può eludere l'art. 1283 c.c. applicando la mora sia al capitale che agli interessi, ma la verifica della usurarietà del rapporto va eseguita sul solo capitale.
Dunque, rispetto alla rata n. 94, la banca ha preso in considerazione, ai fini del calcolo della mora, la somma dovuta come quota capitale per 95,56 euro e la quota di interessi per 486,69 euro, per un totale di 582,25 euro (cioè l'intera rata dovuta). Il tasso di mora contrattuale è dell' 8,15%, quindi inferiore al tasso d'usura previsto per il primo trimestre del 2016 (8,50%).
Tuttavia, occorre considerare il tasso di mora effettivo sulla sola quota capitale pari a 95,56 euro.
Conoscendo il capitale, la durata e l'ammontare degli interessi, si ottiene 49,65% (Tme =
36500*I/C*GG, dove Tme = Tasso Annuo Effettivo di mora;
I = Interessi 0,13; C = Quota capitale €
95,56; GG = Giorni 1);
C2) l'applicazione di un TAEG effettivo superiore a quello indicato nel contratto tra le parti.
Invero, in base alle norme sulla trasparenza bancaria, gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti il costo complessivo del finanziamento (TAEG o ISC), sotto pena di nullità delle norme contrattuali di rinvio agli usi per determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati ex art. 117, comma 6, TUB.
Verificando il TAEG effettivamente applicato si ottiene un tasso del 7,51% rispetto al 7,37% indicato nel contratto di mutuo.
Ne deriva la nullità della clausola degli interessi ex art. 117, comma 6, TUB.
Pertanto, eseguendo il ricalcolo secondo l'art. 1815 c.c. e imputando tutti pagamenti a capitale - in considerazione della usurarietà del contratto ai sensi della L. 108/96 e della mancata indicazione dell'effettivo TAEG - si ottiene che, a fronte della somma dovuta di € 89.414,00, ha Parte_1
già versato € 79.562,24.
Residua quindi l'importo di € 9.851,76 scevra da interessi.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 02.03.2021, si è costituita l'opposta e ha dedotto che:
A) l'opponente non ha provato di aver effettuato pagamenti per 79.526,24 euro, di cui 67.810,26 euro imputati ad interessi. Il riepilogo “rate pagate” ricavato dalla perizia del consulente di parte è, infatti, privo di rilevanza in ordine sia all'entità dei pagamenti che alle imputazioni.
Infatti, vengono date per interamente pagate le rate sino alla n. 139, mentre le rate interamente pagate si fermano alla n. 91, essendo i pagamenti, dalla rata n. 92 alla n. 139, solo parziali;
B) non risponde al vero che i pagamenti debbano essere imputati al solo capitale.
L'opponente ha riconosciuto che i tassi d'interesse (corrispettivo e moratorio) pattuiti nel contratto di mutuo del 29.5.2008 fossero rispettosi della soglia di usura. Ha tuttavia eccepito che successivamente al “rifinanziamento del 6.3.2015” il tasso di mora applicato fosse usurario. A riprova, ha analizzato la rata n 94.
L'opponente, dopo aver correttamente segnalato che rispetto alla rata di complessivi 582,25 euro il tasso di mora applicato era pari all'8,15% (pertanto inferiore alla soglia), ha sostenuto che, calcolando la mora sulla sola quota capitale di 95,56 euro, risulterebbe un tasso mora del 49,65% a fronte della soglia dell'8,50%.
Tuttavia, l'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000, applicabile ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, statuisce che la mora debba essere applicata sull'intera rata. Peraltro, un eventuale sforamento del limite d'usura nel corso dell'esecuzione del contratto sarebbe irrilevante, tenuto anche conto della clausola di salvaguardia inserita nel contratto di mutuo.
Ancora, un'eventuale nullità della pattuizione degli interessi di mora non influirebbe sulla validità della pattuizione degli interessi corrispettivi, che continuerebbero ad essere esigibili.
C) Quanto all'indicazione di un TAEG superiore rispetto a quello indicato nel contratto, un'eventuale Par erronea indicazione dell' non comporterebbe la nullità della clausola relativa agli interessi, in quanto non determinerebbe alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto e sulle condizioni economiche pattuite.
Si è infine opposta alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con ordinanza del 22.2.2022, questo Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
In data 24.11.2022, è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. allegando di essere Controparte_2
cessionaria del credito intimato col precetto opposto. La presente pronuncia verrà tuttavia emessa nei confronti delle parti originarie della causa, con tuttavia effetti ex art. 111, ultimo comma, c.p.c. nei confronti anche del successore a titolo particolare.
3) L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo occorre analizzare la situazione debitoria di . Infatti, da un lato, Parte_1
l'opponente afferma di aver già provveduto al pagamento di 139 rate per un totale di 79.562,24 euro e quindi risulterebbe debitrice di soli 9.851,76 euro;
dall'altro, l'opposta deduce, quale credito indicato nell'atto di precetto, la somma di 99.493,10 euro.
È pacifico che l'opponente abbia incontrato plurime difficoltà nel far fronte ai pagamenti delle rate di cui al mutuo fondiario del 29.05.2008, avente ad oggetto il finanziamento di 92.000 euro da rimborsare in 420 rate mensili.
Infatti, a questo contratto, ha fatto seguito - in data 6.3.2015 - una “variazione delle modalità di rimborso del mutuo/prestito”, in virtù della quale la mutuataria ha ottenuto la ridistribuzione della quota capitale delle rate insolute per 2.585,24 euro sulle originarie rate a scadere “mantenendo invariato il tasso contrattuale”, come emerge dal documento n. 9 allegato dall'opponente. Siffatto accordo ha previsto che il rimborso degli interessi, convenzionali e moratori sulle rate insolute per € 2.801,78, venisse dilazionato in ragione di € 8,26 su ciascuna delle 339 rate residue,
“con la medesima periodicità e scadenza prevista per le rate di ammortamento del finanziamento. Su questa dilazione non maturano ulteriori interessi neppure moratori”.
Tuttavia, la debitrice non ha adempiuto le proprie obbligazioni entro il termine. Tant'è che, in data
15.5.2019, la l'ha sollecitata alla regolarizzazione del pagamento delle rate scadute dal Pt_2
23.1.2016 al 23.4.2019, rimaste insolute per € 5.277,01 euro (come emerge dalla raccomandata con cui la ha avvertito la debitrice dell'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine e del Pt_2
conseguente diritto di agire anche per le rate a scadere).
Perdurato l'inadempimento, con atto di costituzione in mora del 6.5.2020, la ha comunicato la Pt_2
decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. e ha chiesto la copertura dell'esposizione debitoria per 87.924,97 euro, oltre interessi ordinari e moratori dal 24.12.2015. A quella data, le rate non pagate (scadute dal 23/01/2016 al 23/04/2019) ammontavano a 52 per complessivi 10.823,37 euro.
Come emerge dall'estratto del 9.10.2020 (prodotto dall'opposta), il capitale dovuto dalla mutuataria era pari a 87.924, 97 euro, più interessi corrispettivi per 10.996,05 euro e interessi moratori per 351,06 euro.
Difatti, il 17.11.2020 la Banca ha notificato l'intimazione di pagamento per 99.277,37 euro per rate scadute ed insolute, quota capitale su rate a scadere, interessi di mora al passaggio a sofferenza del
26.8.2020, interessi al tasso legale sul dovuto dal 27.8.2020 al 9.10.2020, oltre interessi legali dal
10.10.2020 al saldo e spese di precetto, per un totale di 99.493,10 euro.
Per quanto detto, l'esposizione debitoria di deve ritenersi pari a 99.493,10 euro. Al Parte_1
proposito, il riepilogo delle rate pagate, riportato dal consulente di parte nella relazione, non comprova l'effettivo pagamento di 139 rate. Lo specchietto illustrativo ivi allegato si basa sulla
“documentazione esibita al redattore dalla presente” che però non è stata prodotta in atti.
Tanto premesso, l'opposizione si fonda sull'applicazione di un tasso di mora sulla quota di capitale relativa alla rata n. 94 pari al 49,65%, superiore al tasso soglia dell'8,5% e quindi usuraria.
L'opponente sostiene che, se venisse accertata la natura usuraria del tasso di mora, il mutuo si convertirebbe in gratuito. Ebbene, giova rammentare che anche qualora il tasso moratorio applicato avesse superato la soglia d'usura, da calcolarsi, per il contratto concluso nel 2008, secondo le indicazioni del D.M. 25 marzo
2003 (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5) ed (eventualmente) per la “variazione” conclusa nel 2015, del D.M. 27 giugno 2011 (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4), la conseguenza non potrebbe comunque essere quella della gratuità del mutuo e neppure quella dell'azzeramento degli interessi moratori. Gli stessi dovrebbero essere ricalcolati nella misura degli interessi corrispettivi, nella specie pacificamente rispettosi della normativa antiusura (Cassazione n. 19597 del 2020).
Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, resta salva l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
In ogni caso, l'opponente ha calcolato erroneamente il tasso effettivo di mora perché il calcolo degli interessi moratori (0,13 euro per ogni giorno di ritardo) è stato effettuato sulla sola quota capitale della rata di mutuo (95,56 euro), anziché sull'intera rata (582,25 euro).
Ai fini della verifica occorre tener conto del contratto di mutuo del 29.05.2008 sia perché il secondo accordo non ha avuto natura novativa e quindi non si è posto quale nuovo contratto, sia perché – stante la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. – la banca ha acquisito il diritto di chiedere l'immediato pagamento del debito in una soluzione unica.
Ebbene, per i contratti di mutuo fondiario stipulati dal 22.4.2000 (entrata in vigore Delibera CICR
09/02/2000) al 31/12/2013 (prima dell'entrata in vigore della L. 147/2013) gli interessi di mora vanno calcolati sulla intera rata e quindi anche sulla quota degli interessi corrispettivi.
Infatti, l'art 3, comma 1, della delibera CICR 9.2.2000 prevede che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Per quanto detto, l'importo sulla cui base calcolare il tasso di interesse moratorio è l'intera rata, comprensiva della quota capitale e degli interessi corrispettivi, sicché – nel caso di specie – 582,25 euro. Sul punto si ritiene di condividere il calcolo effettuato dal consulente tecnico dell'opposta nella relazione del 01/02/2021. E allora, il tasso di mora – correttamente calcolato sull'intera rata – è pari a 8,15 %, quindi inferiore al tasso soglia (0,13 interesse di mora*36500)/(582,25 importo rata n. 94*1 giorno).
Resta da scrutinare la doglianza sull'errata indicazione del TAEG/ISC.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civile n. 39169/2021) ha precisato che l'Indicatore Sintetico di Costo costituisce uno strumento di carattere informativo e non un requisito indefettibile del regolamento contrattuale.
Par Ciò in quanto l' non rientra nella nozione di prezzo che - ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B. - deve essere correttamente indicato nel contratto, perché non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile, assolvendo unicamente ad una funzione informativa di trasparenza.
Pertanto, la mancanza o l'erroneità dell'Indicatore ha effetti solo sull'aspetto della completezza informativa per il cliente, perché è l'unico valore che consente di renderlo consapevole del costo complessivo del finanziamento, così da poter confrontare altre offerte presenti sul mercato. La violazione del predetto obbligo pubblicitario potrebbe quindi configurare un illecito, fonte di responsabilità della sotto il versante risarcitorio;
nel caso in esame, tuttavia, l'opponente non Pt_2
ha dedotto, né tantomeno provato, il danno patito in virtù della presunta difformità.
Quanto infine al profilo delle spese, l'opponente, in considerazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della sua complessità, che inducono ad applicare i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1. rigetta l'opposizione proposta contro il precetto notificato il 17 novembre 2020;
2. dichiara il diritto dell'opposta di procedere esecutivamente per il soddisfacimento del credito indicato nel precetto;
3. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in complessivi 8.433,00 euro, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a.
Cagliari, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona
Ha collaborato all'estensione della presente sentenza la dott.ssa Silvia Azzaro, magistrato ordinario in tirocinio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE il Giudice, nella persona del dott. Gaetano Savona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 7908 del 2020 promosso da:
, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. Parte_1 C.F._1
Efisio Laconi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
contro
P.IVA elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Alessia Massoni, rappresentata e difesa dall'avv. M. Cristina Margutti del
Foro del Milano, giusta procura agli atti;
opposta
e contro
e per essa rappresentata, in forza di procura alle liti in atti, e Controparte_2 Controparte_3
difesa dall'avv. Maria Cristina Margutti, presso il cui studio in Milano ha eletto domicilio;
intervenuta
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito (…)
a) Dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato il 17.11.2020 e del contratto di mutuo fondiario in data 29.05.2008 24/7 denominato Atto di accettazione di proposta Parte_2 CP_1 contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca rogato Dott. Rep. 20761/racc. 9422 Parte_3 registrato ad Iglesias CA il 5.06.2008 al n. 2732 Serie 1T e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsiasi capitalizzazione di interessi;
b) Per l'effetto dichiarare l'attrice tenuta a versare la somma di €
9.851,76 a tacitazione di ogni pretesa discendente dal predetto contratto o quella differente calcolata in corso di causa fino alla concorrenza della sola quota capitale scevra da interessi;
c) Con vittoria di spese ed onorari.”
nell'interesse dell'opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, (…) preliminarmente, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Nel merito: respingere l'opposizione.
Per l'effetto dichiarare il diritto di di procedere esecutivamente nei confronti Controparte_1 della Sig.ra in forza di contratto di mutuo fondiario del 29.5.2008 (…), per l'importo di € Parte_1
99.493,10 portato in atto di precetto 11.11.2020 (di cui € 202,50 per competenze dell'atto di precetto ed €
13,23 per spese di notifica dello stesso) oltre interessi legali sul capitale residuo dal 10.10.2020 al saldo, rimborso forfetario spese generali 8%, 4% CPA e 22% IVA su imponibile o, in subordine, denegata ipotesi e salvo gravame, per quel diverso importo eventualmente ritenuto o risultato dovuto in causa, oltre interessi legali ut supra descritti, e con tutte le conseguenze. Con vittoria di spese, competenze, rimb.spese gen. 8%
,4% CPA e 22% IVA.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione del 24.11.2020, ha citato in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
e ha dedotto che:
[...]
A) l' con atto di precetto notificato in data 17.11.2020, aveva intimato il pagamento Controparte_1 dell'importo di 99.493,10 euro entro dieci giorni , in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario del 29.05.2008. Il mutuo aveva ad oggetto il finanziamento di 92.000 euro da rimborsare in 420 rate mensili;
B) in data 6.3.2015 le parti avevano pattuito un rifinanziamento di 339 rate scadute a partire dalla n.
82 del precedente piano di ammortamento. La debitrice aveva provveduto al pagamento fino alla rata n. 16 del nuovo piano, corrispondente alla n. 97 del precedente. Pertanto, aveva versato la complessiva somma di 79.562,24 euro (di cui 11.751,98 euro imputati a capitale e 67.810,26 euro a interessi);
C) il rapporto era stato regolato da clausole nulle, con conseguente parziale inesistenza del credito.
In particolare, l'attrice ha lamentato: C1) l'usurarietà del tasso applicato al momento della sottoscrizione del nuovo piano di ammortamento. Al proposito ha richiamato il principio dell'onnicomprensività dell'interesse, per effetto del quale, ai fini della verifica della usurarietà del rapporto, bisogna tener conto di tutti i tassi indicati in contratto. Al tasso così ottenuto vanno sommate tutte le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, ai sensi dell'art. 1, L. 108/96. L'importo finale deve essere inferiore al tasso soglia d'usura vigente al momento della sottoscrizione del contratto.
Ebbene, il tasso soglia vigente alla data di sottoscrizione del mutuo (29.05.2008) era pari al 9,06%.
Il tasso di mora era inferiore alla predetta soglia di usura, perché pari all'8,15% (data la somma tra il
6,65% e la maggiorazione dell'1,5% ex art. 5 del contratto di mutuo, ai sensi del quale, in caso di ritardato pagamento anche di una sola rata e comunque di ogni somma contrattualmente dovuta dal mutuatario, gli interessi di mora maturano nella misura annua pari al tasso applicato, maggiorato di
1,050 punti percentuali).
Tuttavia, a seguito del rifinanziamento, il tasso di mora determinato sulla sola quota capitale non pagata, relativa alla rata n. 94 del nuovo piano di ammortamento, è usurario, perché pari al 49,65% a fronte di una soglia di usura dell'8,50%.
Infatti, la banca può eludere l'art. 1283 c.c. applicando la mora sia al capitale che agli interessi, ma la verifica della usurarietà del rapporto va eseguita sul solo capitale.
Dunque, rispetto alla rata n. 94, la banca ha preso in considerazione, ai fini del calcolo della mora, la somma dovuta come quota capitale per 95,56 euro e la quota di interessi per 486,69 euro, per un totale di 582,25 euro (cioè l'intera rata dovuta). Il tasso di mora contrattuale è dell' 8,15%, quindi inferiore al tasso d'usura previsto per il primo trimestre del 2016 (8,50%).
Tuttavia, occorre considerare il tasso di mora effettivo sulla sola quota capitale pari a 95,56 euro.
Conoscendo il capitale, la durata e l'ammontare degli interessi, si ottiene 49,65% (Tme =
36500*I/C*GG, dove Tme = Tasso Annuo Effettivo di mora;
I = Interessi 0,13; C = Quota capitale €
95,56; GG = Giorni 1);
C2) l'applicazione di un TAEG effettivo superiore a quello indicato nel contratto tra le parti.
Invero, in base alle norme sulla trasparenza bancaria, gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti il costo complessivo del finanziamento (TAEG o ISC), sotto pena di nullità delle norme contrattuali di rinvio agli usi per determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati ex art. 117, comma 6, TUB.
Verificando il TAEG effettivamente applicato si ottiene un tasso del 7,51% rispetto al 7,37% indicato nel contratto di mutuo.
Ne deriva la nullità della clausola degli interessi ex art. 117, comma 6, TUB.
Pertanto, eseguendo il ricalcolo secondo l'art. 1815 c.c. e imputando tutti pagamenti a capitale - in considerazione della usurarietà del contratto ai sensi della L. 108/96 e della mancata indicazione dell'effettivo TAEG - si ottiene che, a fronte della somma dovuta di € 89.414,00, ha Parte_1
già versato € 79.562,24.
Residua quindi l'importo di € 9.851,76 scevra da interessi.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 02.03.2021, si è costituita l'opposta e ha dedotto che:
A) l'opponente non ha provato di aver effettuato pagamenti per 79.526,24 euro, di cui 67.810,26 euro imputati ad interessi. Il riepilogo “rate pagate” ricavato dalla perizia del consulente di parte è, infatti, privo di rilevanza in ordine sia all'entità dei pagamenti che alle imputazioni.
Infatti, vengono date per interamente pagate le rate sino alla n. 139, mentre le rate interamente pagate si fermano alla n. 91, essendo i pagamenti, dalla rata n. 92 alla n. 139, solo parziali;
B) non risponde al vero che i pagamenti debbano essere imputati al solo capitale.
L'opponente ha riconosciuto che i tassi d'interesse (corrispettivo e moratorio) pattuiti nel contratto di mutuo del 29.5.2008 fossero rispettosi della soglia di usura. Ha tuttavia eccepito che successivamente al “rifinanziamento del 6.3.2015” il tasso di mora applicato fosse usurario. A riprova, ha analizzato la rata n 94.
L'opponente, dopo aver correttamente segnalato che rispetto alla rata di complessivi 582,25 euro il tasso di mora applicato era pari all'8,15% (pertanto inferiore alla soglia), ha sostenuto che, calcolando la mora sulla sola quota capitale di 95,56 euro, risulterebbe un tasso mora del 49,65% a fronte della soglia dell'8,50%.
Tuttavia, l'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000, applicabile ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, statuisce che la mora debba essere applicata sull'intera rata. Peraltro, un eventuale sforamento del limite d'usura nel corso dell'esecuzione del contratto sarebbe irrilevante, tenuto anche conto della clausola di salvaguardia inserita nel contratto di mutuo.
Ancora, un'eventuale nullità della pattuizione degli interessi di mora non influirebbe sulla validità della pattuizione degli interessi corrispettivi, che continuerebbero ad essere esigibili.
C) Quanto all'indicazione di un TAEG superiore rispetto a quello indicato nel contratto, un'eventuale Par erronea indicazione dell' non comporterebbe la nullità della clausola relativa agli interessi, in quanto non determinerebbe alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto e sulle condizioni economiche pattuite.
Si è infine opposta alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con ordinanza del 22.2.2022, questo Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
In data 24.11.2022, è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. allegando di essere Controparte_2
cessionaria del credito intimato col precetto opposto. La presente pronuncia verrà tuttavia emessa nei confronti delle parti originarie della causa, con tuttavia effetti ex art. 111, ultimo comma, c.p.c. nei confronti anche del successore a titolo particolare.
3) L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo occorre analizzare la situazione debitoria di . Infatti, da un lato, Parte_1
l'opponente afferma di aver già provveduto al pagamento di 139 rate per un totale di 79.562,24 euro e quindi risulterebbe debitrice di soli 9.851,76 euro;
dall'altro, l'opposta deduce, quale credito indicato nell'atto di precetto, la somma di 99.493,10 euro.
È pacifico che l'opponente abbia incontrato plurime difficoltà nel far fronte ai pagamenti delle rate di cui al mutuo fondiario del 29.05.2008, avente ad oggetto il finanziamento di 92.000 euro da rimborsare in 420 rate mensili.
Infatti, a questo contratto, ha fatto seguito - in data 6.3.2015 - una “variazione delle modalità di rimborso del mutuo/prestito”, in virtù della quale la mutuataria ha ottenuto la ridistribuzione della quota capitale delle rate insolute per 2.585,24 euro sulle originarie rate a scadere “mantenendo invariato il tasso contrattuale”, come emerge dal documento n. 9 allegato dall'opponente. Siffatto accordo ha previsto che il rimborso degli interessi, convenzionali e moratori sulle rate insolute per € 2.801,78, venisse dilazionato in ragione di € 8,26 su ciascuna delle 339 rate residue,
“con la medesima periodicità e scadenza prevista per le rate di ammortamento del finanziamento. Su questa dilazione non maturano ulteriori interessi neppure moratori”.
Tuttavia, la debitrice non ha adempiuto le proprie obbligazioni entro il termine. Tant'è che, in data
15.5.2019, la l'ha sollecitata alla regolarizzazione del pagamento delle rate scadute dal Pt_2
23.1.2016 al 23.4.2019, rimaste insolute per € 5.277,01 euro (come emerge dalla raccomandata con cui la ha avvertito la debitrice dell'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine e del Pt_2
conseguente diritto di agire anche per le rate a scadere).
Perdurato l'inadempimento, con atto di costituzione in mora del 6.5.2020, la ha comunicato la Pt_2
decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.c. e ha chiesto la copertura dell'esposizione debitoria per 87.924,97 euro, oltre interessi ordinari e moratori dal 24.12.2015. A quella data, le rate non pagate (scadute dal 23/01/2016 al 23/04/2019) ammontavano a 52 per complessivi 10.823,37 euro.
Come emerge dall'estratto del 9.10.2020 (prodotto dall'opposta), il capitale dovuto dalla mutuataria era pari a 87.924, 97 euro, più interessi corrispettivi per 10.996,05 euro e interessi moratori per 351,06 euro.
Difatti, il 17.11.2020 la Banca ha notificato l'intimazione di pagamento per 99.277,37 euro per rate scadute ed insolute, quota capitale su rate a scadere, interessi di mora al passaggio a sofferenza del
26.8.2020, interessi al tasso legale sul dovuto dal 27.8.2020 al 9.10.2020, oltre interessi legali dal
10.10.2020 al saldo e spese di precetto, per un totale di 99.493,10 euro.
Per quanto detto, l'esposizione debitoria di deve ritenersi pari a 99.493,10 euro. Al Parte_1
proposito, il riepilogo delle rate pagate, riportato dal consulente di parte nella relazione, non comprova l'effettivo pagamento di 139 rate. Lo specchietto illustrativo ivi allegato si basa sulla
“documentazione esibita al redattore dalla presente” che però non è stata prodotta in atti.
Tanto premesso, l'opposizione si fonda sull'applicazione di un tasso di mora sulla quota di capitale relativa alla rata n. 94 pari al 49,65%, superiore al tasso soglia dell'8,5% e quindi usuraria.
L'opponente sostiene che, se venisse accertata la natura usuraria del tasso di mora, il mutuo si convertirebbe in gratuito. Ebbene, giova rammentare che anche qualora il tasso moratorio applicato avesse superato la soglia d'usura, da calcolarsi, per il contratto concluso nel 2008, secondo le indicazioni del D.M. 25 marzo
2003 (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5) ed (eventualmente) per la “variazione” conclusa nel 2015, del D.M. 27 giugno 2011 (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4), la conseguenza non potrebbe comunque essere quella della gratuità del mutuo e neppure quella dell'azzeramento degli interessi moratori. Gli stessi dovrebbero essere ricalcolati nella misura degli interessi corrispettivi, nella specie pacificamente rispettosi della normativa antiusura (Cassazione n. 19597 del 2020).
Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, resta salva l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
In ogni caso, l'opponente ha calcolato erroneamente il tasso effettivo di mora perché il calcolo degli interessi moratori (0,13 euro per ogni giorno di ritardo) è stato effettuato sulla sola quota capitale della rata di mutuo (95,56 euro), anziché sull'intera rata (582,25 euro).
Ai fini della verifica occorre tener conto del contratto di mutuo del 29.05.2008 sia perché il secondo accordo non ha avuto natura novativa e quindi non si è posto quale nuovo contratto, sia perché – stante la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. – la banca ha acquisito il diritto di chiedere l'immediato pagamento del debito in una soluzione unica.
Ebbene, per i contratti di mutuo fondiario stipulati dal 22.4.2000 (entrata in vigore Delibera CICR
09/02/2000) al 31/12/2013 (prima dell'entrata in vigore della L. 147/2013) gli interessi di mora vanno calcolati sulla intera rata e quindi anche sulla quota degli interessi corrispettivi.
Infatti, l'art 3, comma 1, della delibera CICR 9.2.2000 prevede che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Per quanto detto, l'importo sulla cui base calcolare il tasso di interesse moratorio è l'intera rata, comprensiva della quota capitale e degli interessi corrispettivi, sicché – nel caso di specie – 582,25 euro. Sul punto si ritiene di condividere il calcolo effettuato dal consulente tecnico dell'opposta nella relazione del 01/02/2021. E allora, il tasso di mora – correttamente calcolato sull'intera rata – è pari a 8,15 %, quindi inferiore al tasso soglia (0,13 interesse di mora*36500)/(582,25 importo rata n. 94*1 giorno).
Resta da scrutinare la doglianza sull'errata indicazione del TAEG/ISC.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civile n. 39169/2021) ha precisato che l'Indicatore Sintetico di Costo costituisce uno strumento di carattere informativo e non un requisito indefettibile del regolamento contrattuale.
Par Ciò in quanto l' non rientra nella nozione di prezzo che - ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B. - deve essere correttamente indicato nel contratto, perché non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile, assolvendo unicamente ad una funzione informativa di trasparenza.
Pertanto, la mancanza o l'erroneità dell'Indicatore ha effetti solo sull'aspetto della completezza informativa per il cliente, perché è l'unico valore che consente di renderlo consapevole del costo complessivo del finanziamento, così da poter confrontare altre offerte presenti sul mercato. La violazione del predetto obbligo pubblicitario potrebbe quindi configurare un illecito, fonte di responsabilità della sotto il versante risarcitorio;
nel caso in esame, tuttavia, l'opponente non Pt_2
ha dedotto, né tantomeno provato, il danno patito in virtù della presunta difformità.
Quanto infine al profilo delle spese, l'opponente, in considerazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della sua complessità, che inducono ad applicare i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1. rigetta l'opposizione proposta contro il precetto notificato il 17 novembre 2020;
2. dichiara il diritto dell'opposta di procedere esecutivamente per il soddisfacimento del credito indicato nel precetto;
3. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in complessivi 8.433,00 euro, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a.
Cagliari, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona
Ha collaborato all'estensione della presente sentenza la dott.ssa Silvia Azzaro, magistrato ordinario in tirocinio