Articolo 2 della Legge 5 luglio 1995, n. 308
Articolo 1Articolo 3
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28 luglio 1995
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a fare data della loro entrata in vigore conformemente a quanto disposto:
a) per la convenzione sulla circolazione stradale dall'articolo 47, paragrafo 2;
b) per la convenzione sulla segnaletica stradale dall'articolo 39, paragrafo 2;
c) per l'accordo europeo sulla circolazione stradale dall'articolo 4, paragrafo 2;
d) per l'accordo europeo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4, paragrafo 2;
e) per il protocollo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4, paragrafo 2.
Entrata in vigore il 28 luglio 1995