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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/10/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 210-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 210-1/2025 PU da: (C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. LAUDI BRUNO e dell'avv. elettivamente C.F._2 domiciliato in via San Felice 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. LAUDI BRUNO
- ricorrenti n e i c o n f r o n t i d i
con sede legale in Bologna (BO) via Parte_3
Santo Stefano n. 16 C.F. e P.I. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco P.IVA_1
Pantaleo del Foro di Bari
- resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 11/6/2025 è stata proposta da e Parte_1
istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
deducendo il mancato pagamento della Parte_3 somma complessiva di euro 51.514,71 relativo a retribuzioni e indennità di fine rapporto. La resistente si è costituita tramite il proprio liquidatore allegando che società risulta in liquidazione volontaria ed è attualmente sottoposta ad amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. a seguito di sequestro penale in via diretta disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna emesso nell'ambito del procedimento penale n. 14945/2022 R.G.N.R., per cui non vi sarebbero i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale in ragione della misura penale in corso che ha privato la Società della gestione e della disponibilità del patrimonio sociale.
pagina 1 di 4 Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna. Sempre in limine e in relazione alle contestazioni sollevate dalla resistente, si rileva come il vincolo penale non solo non vieta, ma anzi obbliga a far aprire la procedura liquidatoria a carico della società i cui beni siano assoggettati a sequestro e che sia anche insolvente, come esplicitato dall'art. 63 del D.Lgs. 159/2011 (comma 1: “Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca”), norma che contiene anche la regolamentazione della procedura civile in relazione alla misura penale. Del tutto infondate sono quindi le argomentazioni della resistente in ordine all'incompatibilità della declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale con l'esistenza del vincolo penale. La documentazione versata in atti (cfr. decreti ingiuntivi divenuti irrevocabili) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). In ragione dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese relativi al 2022-2023 non vi è prova, anzi deve escludersi, l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali;
esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per 143.001,56 euro;
incapacità della Società di completare utilmente la propria liquidazione. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023. P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_3
, con sede legale in con sede legale in Bologna (BO) via Santo Stefano n.
[...]
16 C.F. e P.I. , P.IVA_1
pagina 2 di 4 n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli n o m i n a
Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Persona_1 nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 25/02/2026 ad ore 12:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 3 di 4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 14/10/2025
La Giudice Rel. Il Presidente Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 210-1/2025 PU da: (C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. LAUDI BRUNO e dell'avv. elettivamente C.F._2 domiciliato in via San Felice 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. LAUDI BRUNO
- ricorrenti n e i c o n f r o n t i d i
con sede legale in Bologna (BO) via Parte_3
Santo Stefano n. 16 C.F. e P.I. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco P.IVA_1
Pantaleo del Foro di Bari
- resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 11/6/2025 è stata proposta da e Parte_1
istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
deducendo il mancato pagamento della Parte_3 somma complessiva di euro 51.514,71 relativo a retribuzioni e indennità di fine rapporto. La resistente si è costituita tramite il proprio liquidatore allegando che società risulta in liquidazione volontaria ed è attualmente sottoposta ad amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. a seguito di sequestro penale in via diretta disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna emesso nell'ambito del procedimento penale n. 14945/2022 R.G.N.R., per cui non vi sarebbero i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale in ragione della misura penale in corso che ha privato la Società della gestione e della disponibilità del patrimonio sociale.
pagina 1 di 4 Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna. Sempre in limine e in relazione alle contestazioni sollevate dalla resistente, si rileva come il vincolo penale non solo non vieta, ma anzi obbliga a far aprire la procedura liquidatoria a carico della società i cui beni siano assoggettati a sequestro e che sia anche insolvente, come esplicitato dall'art. 63 del D.Lgs. 159/2011 (comma 1: “Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca”), norma che contiene anche la regolamentazione della procedura civile in relazione alla misura penale. Del tutto infondate sono quindi le argomentazioni della resistente in ordine all'incompatibilità della declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale con l'esistenza del vincolo penale. La documentazione versata in atti (cfr. decreti ingiuntivi divenuti irrevocabili) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). In ragione dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese relativi al 2022-2023 non vi è prova, anzi deve escludersi, l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali;
esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per 143.001,56 euro;
incapacità della Società di completare utilmente la propria liquidazione. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023. P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_3
, con sede legale in con sede legale in Bologna (BO) via Santo Stefano n.
[...]
16 C.F. e P.I. , P.IVA_1
pagina 2 di 4 n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli n o m i n a
Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Persona_1 nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 25/02/2026 ad ore 12:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 3 di 4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 14/10/2025
La Giudice Rel. Il Presidente Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
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