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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 2/11/2024 da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Sortino (SR), Via Leonardo Da Vinci n.41, elettivamente domiciliata in Sortino (SR), Via Regina
Margherita n. 20/a, presso lo studio dell'avv. Maria Dolores Caruso, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ) nato ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Sortino (SR), Via
Regina Margherita n. 20/a, presso lo studio dell'avv. Maria Dolores Caruso, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 2/11/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla LI minore Per_1
nata a [...], in data [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della LI minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“- Disporre l'affido condiviso della LI minorenne nata in [...] il Persona_2
23.09.2020, con collocamento prevalente presso la madre;
pagina1 di 3 Il sig. Custode avrà diritto di incontrare la LI, secondo liberi accordi con la madre, compatibilmente con gli impegni settimanali della bambina;
trascorrerà con la stessa le principali festività dell'anno, secondo il calendario predisposto nell'allegato piano genitoriale, suscettibile di modifica, previamente concordata (all.2);
- In ordine ai weekend, considerata la tenera età della minore e quanto esposto nelle superiori premesse, i ricorrenti concordano di attendere che la LI esprima la volontà di pernottare con il padre;
- Statuire che il sig. versi in favore della RA , a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento ordinario della LI minore, la somma mensile di euro 250,00
(duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso ed entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario su
Postepay, intestata alla predetta RA;
Pt_1
- I genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie occorrenti per la LI , individuate secondo le “Linee guida per il mantenimento dei figli minori”, in Per_1 vigore presso l'intestato Tribunale;
dette spese, in ossequio al predetto protocollo, saranno previamente concordate e successivamente documentate, ad eccezione delle spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e delle spese relative alla frequenza scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni);
- Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della LI, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla LI;
- Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della LI con ciascuno di essi”.
Con decreto presidenziale del 5/11/2024 è stata fissata udienza del 13/01/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla LI minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
pagina2 di 3 Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della LI minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
28/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 2/11/2024 da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Sortino (SR), Via Leonardo Da Vinci n.41, elettivamente domiciliata in Sortino (SR), Via Regina
Margherita n. 20/a, presso lo studio dell'avv. Maria Dolores Caruso, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ) nato ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Sortino (SR), Via
Regina Margherita n. 20/a, presso lo studio dell'avv. Maria Dolores Caruso, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 2/11/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla LI minore Per_1
nata a [...], in data [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della LI minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“- Disporre l'affido condiviso della LI minorenne nata in [...] il Persona_2
23.09.2020, con collocamento prevalente presso la madre;
pagina1 di 3 Il sig. Custode avrà diritto di incontrare la LI, secondo liberi accordi con la madre, compatibilmente con gli impegni settimanali della bambina;
trascorrerà con la stessa le principali festività dell'anno, secondo il calendario predisposto nell'allegato piano genitoriale, suscettibile di modifica, previamente concordata (all.2);
- In ordine ai weekend, considerata la tenera età della minore e quanto esposto nelle superiori premesse, i ricorrenti concordano di attendere che la LI esprima la volontà di pernottare con il padre;
- Statuire che il sig. versi in favore della RA , a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento ordinario della LI minore, la somma mensile di euro 250,00
(duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso ed entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario su
Postepay, intestata alla predetta RA;
Pt_1
- I genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie occorrenti per la LI , individuate secondo le “Linee guida per il mantenimento dei figli minori”, in Per_1 vigore presso l'intestato Tribunale;
dette spese, in ossequio al predetto protocollo, saranno previamente concordate e successivamente documentate, ad eccezione delle spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e delle spese relative alla frequenza scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni);
- Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della LI, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla LI;
- Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della LI con ciascuno di essi”.
Con decreto presidenziale del 5/11/2024 è stata fissata udienza del 13/01/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla LI minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
pagina2 di 3 Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della LI minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
28/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3