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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6886 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.r.g. 18177/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 132/22 del
Giudice di Pace di Barra resa in controversia promossa per ottenere la restituzione di somme indebitamente pagate e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rodolfo Lorenzo Maffei
Appellante
e
(Partita IVA: ), rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Roberto Bocchini
Appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) Accogliere dell'appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata ed accogliere tutte le domande proposte in primo grado con conseguente condanna della
[...] al pagamento dell'importo di € 1.405,21 quale Parte_2 restituzione delle somme versate e non dovute, oltre ad € 3.500,00
a titolo di indennizzi dovuti per i danni conseguenti all'illegittima attivazione di servizi, voci e/o profili tariffari non richiesti e per l'omesso riscontro ai reclami;
2) Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del difensore;
Per l'appellata :
1) rigettare l'appello perché improcedibile, inammissibile ed improponibile nel merito;
2) rigettare l'avverso atto di appello siccome infondato in fatto e diritto;
3) In via subordinata nell'ipotesi di riforma della sentenza impugnata:
a) rigettare la domanda perché improcedibile, inammissibile ed improponibile;
b) Nel merito rigettare la domanda siccome infondata e temeraria in fatto ed in diritto;
4) Con vittoria di spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 132/22 del Giudice di Parte_1
Pace di Barra con la quale sono state respinte le domande di restituzione dell'importo di euro 1405,21 e di riconoscimento degli indennizzi previsti dalla delibera dell'Autorità per le
Telecomunicazioni in caso di attivazione di servizi e profili non richiesti e per l'omesso riscontro di reclami.
Per sostenere il gravame l'appellante ha posto in evidenza: che a partire dall'ottobre 2005 le erano stati addebitati dalla Pt_2 sull'utenza telefonica fissa con n. 0815313503 dei costi per servizi non richiesti;
che aveva contestato le fatture ma aveva pagato gli importi richiesti per non incorrere in morosità; che non avevano avuto esito positivo le richieste di restituzione delle somme non dovute così come non aveva successo il tentativo di conciliazione;
che aveva citato in giudizio innanzi al giudice di pace la chiedendo la restituzione dell'importo versato Pt_2 e non dovuto e per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla delibera n. 73/2011 dell'Autorità per le
Telecomunicazioni; che la si era costituita in giudizio Pt_2 dopo l'espletamento della prova e dopo che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni contestando la fondatezza della domanda ed eccependo la prescrizione;
che il giudice di pace aveva respinto la domanda ritenendo il credito prescritto;
che la sentenza era errata in quanto il giudice di prime cure non avrebbe dovuto tenere conto dell'eccezione di prescrizione tardivamente proposta dalla convenuta e tenuto conto dell'istruttoria svolta avrebbe dovuto accogliere la domanda.
L'appellata ha resistito all'appello ed ha chiesto di respingerlo.
Tutto ciò premesso, l'appello è fondato.
E' pacifico che nel primo grado di giudizio la si è Pt_2 costituita tardivamente cosicchè le era preclusa la possibilità di proporre eccezioni in senso stretto tra le quali è ricompresa l'eccezione di prescrizione.
Consegue che la statuizione del giudice di pace che ha dichiarato che il credito azionato era prescritto è errata.
Ciò detto, l'azione proposta dalla AR deve essere qualificata come di indebito oggettivo tenuto conto che ha quale suo fondamento la deduzione di avere versato somme alla Pt_3 per servizi che non aveva richiesto e che non avrebbero dovuto esserle addebitati.
Consegue che era onere dell'appellante di dimostrare che una parte delle somme versate alla era priva di titolo. Pt_2
La Suprema Corte ha chiarito da tempo che chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta(cfr. Cass. Civ. n. 34427/2022).
Nel caso in esame tale prova è stata fornita. Nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado la ha puntualmente indicato che in relazione all'utenza di Parte_1 cui al n. 0815313503 a partire dall'ottobre 2005 e fino ad agosto
2009 le erano stati addebitati i costi per servizi che non aveva mai richiesto ed ha specificato tutti i servizi addebitati con i relativi importi;
ha depositato le ricevute di pagamento relative alle bollette contenenti gli addebiti per i servizi non richiesti.
La convenuta dopo avere eccepito la prescrizione del credito, non ha specificamente contestato le deduzioni della riferite Parte_1 all'attivazione di servizi senza che gli stessi fossero stati richiesti.
La convenuta al punto 2.4 della comparsa di risposta ha affermato: di avere agito nel rispetto delle norme;
che in base all'art. 17 delle condizioni generali di abbonamento l'utente era tenuto a pagare gli importi indicati in fattura;
che l'attore aveva affermato ma non dimostrato di avere effettuato il pagamento.
Nessuna contestazione è stata sollevata con riguardo alla puntuale allegazione della che una serie di servizi erano stati Parte_1 inseriti nelle bollette senza che i servizi stessi fossero stati da lei richiesti.
Consegue che deve ritenersi provato in applicazione di quanto previsto dall'art. 115 c.p.c. che nelle bollette emesse da ottobre
2005 ad agosto 2009 la ha inserito il corrispettivo dei Pt_2 servizi indicati in citazione dall'attrice, servizi di cui l'attrice non aveva chiesto l'attivazione.
Consegue che l'appellata va condannata al pagamento della somma di euro 1405,21 oltre interessi dal 26.7.2017(momento in cui l'appellata ha ricevuto la pec con la richiesta delle somme indebitamente percepite) al saldo.
Non spettano gli indennizzi richiesti dalla in mancanza Parte_1 di pregiudizi da risarcire.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
132/2022 del giudice di pace di Barra proposto da Parte_1 nei confronti di ogni diversa istanza, difesa ed CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) Annulla la sentenza n. 132/2022 del giudice di pace di Barra;
2) Condanna la al pagamento al pagamento della somma CP_1 di euro 1405,21 oltre interessi al tasso legale dal 26.7.2017 al saldo;
3) Condanna la al pagamento delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio che liquida in euro 2799,00, di cui euro
1125,00(euro 125,00 per esborsi)per il giudizio di primo grado ed euro 1674,00 per la presente fase, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv.
Rodolfo Lorenzo Maffei.
Napoli, 8.7.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.r.g. 18177/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 132/22 del
Giudice di Pace di Barra resa in controversia promossa per ottenere la restituzione di somme indebitamente pagate e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rodolfo Lorenzo Maffei
Appellante
e
(Partita IVA: ), rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Roberto Bocchini
Appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) Accogliere dell'appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata ed accogliere tutte le domande proposte in primo grado con conseguente condanna della
[...] al pagamento dell'importo di € 1.405,21 quale Parte_2 restituzione delle somme versate e non dovute, oltre ad € 3.500,00
a titolo di indennizzi dovuti per i danni conseguenti all'illegittima attivazione di servizi, voci e/o profili tariffari non richiesti e per l'omesso riscontro ai reclami;
2) Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del difensore;
Per l'appellata :
1) rigettare l'appello perché improcedibile, inammissibile ed improponibile nel merito;
2) rigettare l'avverso atto di appello siccome infondato in fatto e diritto;
3) In via subordinata nell'ipotesi di riforma della sentenza impugnata:
a) rigettare la domanda perché improcedibile, inammissibile ed improponibile;
b) Nel merito rigettare la domanda siccome infondata e temeraria in fatto ed in diritto;
4) Con vittoria di spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 132/22 del Giudice di Parte_1
Pace di Barra con la quale sono state respinte le domande di restituzione dell'importo di euro 1405,21 e di riconoscimento degli indennizzi previsti dalla delibera dell'Autorità per le
Telecomunicazioni in caso di attivazione di servizi e profili non richiesti e per l'omesso riscontro di reclami.
Per sostenere il gravame l'appellante ha posto in evidenza: che a partire dall'ottobre 2005 le erano stati addebitati dalla Pt_2 sull'utenza telefonica fissa con n. 0815313503 dei costi per servizi non richiesti;
che aveva contestato le fatture ma aveva pagato gli importi richiesti per non incorrere in morosità; che non avevano avuto esito positivo le richieste di restituzione delle somme non dovute così come non aveva successo il tentativo di conciliazione;
che aveva citato in giudizio innanzi al giudice di pace la chiedendo la restituzione dell'importo versato Pt_2 e non dovuto e per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla delibera n. 73/2011 dell'Autorità per le
Telecomunicazioni; che la si era costituita in giudizio Pt_2 dopo l'espletamento della prova e dopo che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni contestando la fondatezza della domanda ed eccependo la prescrizione;
che il giudice di pace aveva respinto la domanda ritenendo il credito prescritto;
che la sentenza era errata in quanto il giudice di prime cure non avrebbe dovuto tenere conto dell'eccezione di prescrizione tardivamente proposta dalla convenuta e tenuto conto dell'istruttoria svolta avrebbe dovuto accogliere la domanda.
L'appellata ha resistito all'appello ed ha chiesto di respingerlo.
Tutto ciò premesso, l'appello è fondato.
E' pacifico che nel primo grado di giudizio la si è Pt_2 costituita tardivamente cosicchè le era preclusa la possibilità di proporre eccezioni in senso stretto tra le quali è ricompresa l'eccezione di prescrizione.
Consegue che la statuizione del giudice di pace che ha dichiarato che il credito azionato era prescritto è errata.
Ciò detto, l'azione proposta dalla AR deve essere qualificata come di indebito oggettivo tenuto conto che ha quale suo fondamento la deduzione di avere versato somme alla Pt_3 per servizi che non aveva richiesto e che non avrebbero dovuto esserle addebitati.
Consegue che era onere dell'appellante di dimostrare che una parte delle somme versate alla era priva di titolo. Pt_2
La Suprema Corte ha chiarito da tempo che chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta(cfr. Cass. Civ. n. 34427/2022).
Nel caso in esame tale prova è stata fornita. Nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado la ha puntualmente indicato che in relazione all'utenza di Parte_1 cui al n. 0815313503 a partire dall'ottobre 2005 e fino ad agosto
2009 le erano stati addebitati i costi per servizi che non aveva mai richiesto ed ha specificato tutti i servizi addebitati con i relativi importi;
ha depositato le ricevute di pagamento relative alle bollette contenenti gli addebiti per i servizi non richiesti.
La convenuta dopo avere eccepito la prescrizione del credito, non ha specificamente contestato le deduzioni della riferite Parte_1 all'attivazione di servizi senza che gli stessi fossero stati richiesti.
La convenuta al punto 2.4 della comparsa di risposta ha affermato: di avere agito nel rispetto delle norme;
che in base all'art. 17 delle condizioni generali di abbonamento l'utente era tenuto a pagare gli importi indicati in fattura;
che l'attore aveva affermato ma non dimostrato di avere effettuato il pagamento.
Nessuna contestazione è stata sollevata con riguardo alla puntuale allegazione della che una serie di servizi erano stati Parte_1 inseriti nelle bollette senza che i servizi stessi fossero stati da lei richiesti.
Consegue che deve ritenersi provato in applicazione di quanto previsto dall'art. 115 c.p.c. che nelle bollette emesse da ottobre
2005 ad agosto 2009 la ha inserito il corrispettivo dei Pt_2 servizi indicati in citazione dall'attrice, servizi di cui l'attrice non aveva chiesto l'attivazione.
Consegue che l'appellata va condannata al pagamento della somma di euro 1405,21 oltre interessi dal 26.7.2017(momento in cui l'appellata ha ricevuto la pec con la richiesta delle somme indebitamente percepite) al saldo.
Non spettano gli indennizzi richiesti dalla in mancanza Parte_1 di pregiudizi da risarcire.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
132/2022 del giudice di pace di Barra proposto da Parte_1 nei confronti di ogni diversa istanza, difesa ed CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) Annulla la sentenza n. 132/2022 del giudice di pace di Barra;
2) Condanna la al pagamento al pagamento della somma CP_1 di euro 1405,21 oltre interessi al tasso legale dal 26.7.2017 al saldo;
3) Condanna la al pagamento delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio che liquida in euro 2799,00, di cui euro
1125,00(euro 125,00 per esborsi)per il giudizio di primo grado ed euro 1674,00 per la presente fase, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv.
Rodolfo Lorenzo Maffei.
Napoli, 8.7.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa