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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 377 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ERBETTA MARIO (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. ERBETTA MARIO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 27/02/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio nato a [...] il [...] e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
− i sigg. e vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, libero Parte_2 Parte_1 ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
− il figlio minore è affidata a entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Persona_2
− la casa familiare, sita in Via Del Marinaio n. 16, viene assegnata alla sig.ra ; Parte_1
− il Padre potrà tenere con sé il figlio il Lunedì e il Mercoledì dall'uscita di scuola fino al dopo Persona_2 cena alle ore 20.30 e il sabato o la domenica a settimane alternate dalle 10.00 alle ore 18.00.
I giorni sopra riportati possono variare previa preventiva comunicazione a seconda delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
Inoltre durante le vacanze estive il sig. potrà trascorrere una o due settimane intere con il Parte_2 minore dalla mattina alla sera previ accordi precedenti tra i genitori. Il minore trascorrerà con i genitori i seguenti periodi di vacanza, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale: le festività natalizie (Natale, Santo
Stefano, Capodanno, Epifania) e le festività pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo) ad anni e a giorni alterni.
Pertanto a titolo esemplificativo se il primo anno il bambino passerà con il padre , la e Persona_3 Per_4 il lunedì dell'Angelo, l'anno successivo trascorrerà con la stessa Natale, Capodanno e il giorno della Pasqua.
I presenti accordi potranno essere modificati a seconda delle esigenze del minore;
− il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla sig.ra Parte_2 Persona_2 [...] la cifra di € 250,00 (duecentocinquanta,00) mensili con bonifico entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1 oltre, se preventivamente concordate, alla metà delle spese straordinarie, tra le quali sono comprese di comune accordo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse scolastiche, spese mediche, spese per centro estivo e per il restante nel rispetto del protocollo del Tribunale di Bologna.
Il contributo al mantenimento è inteso fino al raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica del figlio;
− l'assegno unico sarà riscosso al 100% dalla sig.ra ; Parte_1
pagina 2 di 3 − il padre e la madre rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio del minore;
− i ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi del figlio
. Persona_2
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti del figlio nato dall'unione il 3.09.2018, si attengano alle condizioni concordi Per_1 di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ERBETTA MARIO (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. ERBETTA MARIO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 27/02/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio nato a [...] il [...] e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
− i sigg. e vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, libero Parte_2 Parte_1 ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
− il figlio minore è affidata a entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Persona_2
− la casa familiare, sita in Via Del Marinaio n. 16, viene assegnata alla sig.ra ; Parte_1
− il Padre potrà tenere con sé il figlio il Lunedì e il Mercoledì dall'uscita di scuola fino al dopo Persona_2 cena alle ore 20.30 e il sabato o la domenica a settimane alternate dalle 10.00 alle ore 18.00.
I giorni sopra riportati possono variare previa preventiva comunicazione a seconda delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
Inoltre durante le vacanze estive il sig. potrà trascorrere una o due settimane intere con il Parte_2 minore dalla mattina alla sera previ accordi precedenti tra i genitori. Il minore trascorrerà con i genitori i seguenti periodi di vacanza, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale: le festività natalizie (Natale, Santo
Stefano, Capodanno, Epifania) e le festività pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo) ad anni e a giorni alterni.
Pertanto a titolo esemplificativo se il primo anno il bambino passerà con il padre , la e Persona_3 Per_4 il lunedì dell'Angelo, l'anno successivo trascorrerà con la stessa Natale, Capodanno e il giorno della Pasqua.
I presenti accordi potranno essere modificati a seconda delle esigenze del minore;
− il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla sig.ra Parte_2 Persona_2 [...] la cifra di € 250,00 (duecentocinquanta,00) mensili con bonifico entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1 oltre, se preventivamente concordate, alla metà delle spese straordinarie, tra le quali sono comprese di comune accordo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse scolastiche, spese mediche, spese per centro estivo e per il restante nel rispetto del protocollo del Tribunale di Bologna.
Il contributo al mantenimento è inteso fino al raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica del figlio;
− l'assegno unico sarà riscosso al 100% dalla sig.ra ; Parte_1
pagina 2 di 3 − il padre e la madre rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio del minore;
− i ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi del figlio
. Persona_2
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti del figlio nato dall'unione il 3.09.2018, si attengano alle condizioni concordi Per_1 di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3