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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/12/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 809 / 2025 promossa congiuntamente da:
, c.f. con l'avv. FEDERICO MARIA Parte_1 C.F._1
TERESA, presso il cui Studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, c.f. contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parete ricorrente: “insiste nelle conclusioni già rese nel ricorso introduttivo ed ulteriormente precisate nelle memorie che sono state depositate, ordinando altresì all'Ufficio competente, in via consequenziale, di rilasciare immediatamente all'iscrizione anagrafica, ogni tipo di documento di competenza a partire dalla carta di identità”.
Pubblico Ministero: “Visto del 19/11/2025”
Fatto e diritto
1 Con ricorso depositato il 14/04/2025, ha proposto nei confronti di Parte_1
domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità CP_1 genitoriale nei confronti del figlio minore , nato il [...] fuori Per_1 dal matrimonio.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che la relazione tra le parti è terminata dopo circa due anni dalla nascita di;
(2) che attualmente Per_1 Per_1 vive a Prato con il padre ed il fratellino nato dalla relazione sentimentale tra Per_2 il ricorrente e la attuale compagna;
(3) che dopo la fine della relazione sentimentale tra le parti, la madre ha lasciato la città e da allora ha visto il figlio solo due o tre volte;
(4) che di fatto la resistente è difficilmente reperibile ed in ogni caso non si
è mai interessata al figlio, né sotto il profilo economico né sotto quello morale o assistenziale.
Il ricorrente ha quindi chiesto l'affidamento “super” esclusivo del minore Per_1 con collocamento prevalente presso di sé.
[...]
La convenuta, nonostante la regolarità della notificazione, non si è costituita in giudizio rimanendo così contumace.
Alla udienza del 22/07/2025, il giudice, sentito personalmente il ricorrente, in via temporanea ed urgente, ha disposto l'affidamento super esclusivo del minore al padre, autorizzandolo ad intraprendere le pratiche amministrative volte ad ottenere la residenza del minore, i documenti di identità e l'assegno unico;
ha infine concesso i termini di cui all'art. 473bis28 c.p.c. ritenendo la causa matura per la decisione.
Lette, quindi, le conclusioni rassegnate dal ricorrente, il giudice, all'esito dell'udienza di trattazione scritta del 18/11/2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Affidamento del minore - Il Collegio osserva che il regime dell'affidamento condiviso rappresenta la regola legislativa da derogare soltanto quando il medesimo rappresenti un ostacolo alla realizzazione del benessere psico-fisico dei minori. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi con provvedimento motivato, ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso.
2 Nella fattispecie, il figlio, come emerso dalle dichiarazioni rilasciate in giudizio dal ricorrente, ormai da tempo non frequenta la madre, la quale non si è mai curata di lui.
Pertanto, anche tenuto conto della lontananza geografica della madre, che vive in un'altra regione, e che comunque non è facilmente reperibile, il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente riguardo l'affidamento super esclusivo del minore al padre, con il quale ha sempre vissuto da quando i genitori hanno interrotto la loro relazione.
Ulteriori domande – Il Tribunale rileva che la domanda volta ad ottenere il rilascio del documento di identità è inammissibile essendo di competenza del giudice tutelare del luogo in cui ha sede il minore qualora ci sia contrasto tra genitori.
Tuttavia, nel caso in esame, si evidenzia che il ricorrente rappresenta l'unico genitore che possa assumere tutte le decisioni riguardanti il figlio, alla luce del regime di affidamento superesclusivo disposto ivi compresa la decisione in ordine alla residenza del minore e alle pratiche di rilascio dei documenti di identità.
Spese del giudizio – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche
(valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori minimi, tenuto conto della concreta attività svolta dalle parti).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Affida il figlio minore in via esclusiva al padre autorizzando Per_1 Parte_1 il medesimo ad assumere in via autonoma anche le decisioni di maggiore interesse per il minore;
2) Dispone che l'assegno unico e universale erogato dall' sia percepito CP_2 interamente dal ricorrente;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente CP_1 giudizio sostenute da parte ricorrente quantificate in € 2.906,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice rel.
3 dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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