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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/11/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 27/11/2025 nella causa iscritta al n. 7550 /2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. DAMIANO DELL'ALI, dell'Avv. TIZIANA Parte_1
GI e dell'Avv. CLAUDIO ZAZA, ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato in favore della società resistente, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la sede di
GU TE dal 29.5.2023 al 2.7.2024 (data del licenziamento), svolgendo mansioni di serigrafo, con inquadramento nel livello C2 del CCNL del settore grafica industriale. Lamenta il ricorrente di non aver ricevuto la retribuzione per il mese di giugno 2024, le indennità di fine rapporto ed il TFR. Ha quindi chiesto la condanna di controparte al pagamento delle stesse, quantificate in euro
2.044,70, di cui euro 978,76 a titolo di TFR, come da conteggi in atti.
2. Parte resistente non si è costituita, nonostante la ritualità della notifica, e ne è quindi stata dichiarata la contumacia.
3. La causa è stata discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è fondata.
5. Sono infatti documentati tutti i presupposti costitutivi della pretesa fatta valere, avendo la parte prodotto il contratto di lavoro ed il certificato Unilav (all. 1) da cui si evince l'esistenza del rapporto e l'inquadramento, nonché la comunicazione di licenziamento datata 2.7.2024 (all. 2), da cui si evince la durata del rapporto – ed in particolare la sua prosecuzione fino a tutto giugno 2024, a fondamento della domanda volta al pagamento della relativa retribuzione – nonché la sua cessazione –
a fondamento della richiesta di pagamento delle spettanze di fine rapporto e del TFR. Dalla comunicazione di licenziamento si evince altresì che la parte è stata espressamente dispensata dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, e si fa esplicito riferimento alla relativa indennità tra le somme che il datore riconosce ancora dovute al lavoratore.
6. Provato quindi l'an, si osserva, con riferimento al quantum della pretesa, che la parte ricorrente ha depositato in allegato al ricorso conteggio sindacale, da cui emerge la spettanza di euro
2.044,70, di cui euro 978,76 a titolo di TFR e le restanti somme a titolo di retribuzione del mese di giugno 2024, festività, ferie non godute, ratei di tredicesima mensilità, indennità di mancato preavviso.
7. Detta quantificazione è pienamente attendibile e può essere posta a base della decisione, in quanto perfettamente chiara, intelligibile e coerente coi parametri retributivi desunti dalla documentazione in atti (contratto ed Unilav, buste paga, CCNL).
8. Parte resistente deve quindi essere condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme suddette, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla spettanza al saldo, come per legge.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria in considerazione della decisione in prima udienza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 7550 /2024 r.g.:
Condanna a pagare a Perna, per le causali di cui in motivazione, la Controparte_1 Pt_1 somma di euro 2.044,70, oltre rivalutazione ed interessi dalle spettanze al saldo;
condanna per l'effetto la resistente a rifondere a controparte le spese di lite, quantificate in euro
1.970,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 27/11/2025
Il Giudice
IL ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 27/11/2025 nella causa iscritta al n. 7550 /2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. DAMIANO DELL'ALI, dell'Avv. TIZIANA Parte_1
GI e dell'Avv. CLAUDIO ZAZA, ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato in favore della società resistente, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la sede di
GU TE dal 29.5.2023 al 2.7.2024 (data del licenziamento), svolgendo mansioni di serigrafo, con inquadramento nel livello C2 del CCNL del settore grafica industriale. Lamenta il ricorrente di non aver ricevuto la retribuzione per il mese di giugno 2024, le indennità di fine rapporto ed il TFR. Ha quindi chiesto la condanna di controparte al pagamento delle stesse, quantificate in euro
2.044,70, di cui euro 978,76 a titolo di TFR, come da conteggi in atti.
2. Parte resistente non si è costituita, nonostante la ritualità della notifica, e ne è quindi stata dichiarata la contumacia.
3. La causa è stata discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è fondata.
5. Sono infatti documentati tutti i presupposti costitutivi della pretesa fatta valere, avendo la parte prodotto il contratto di lavoro ed il certificato Unilav (all. 1) da cui si evince l'esistenza del rapporto e l'inquadramento, nonché la comunicazione di licenziamento datata 2.7.2024 (all. 2), da cui si evince la durata del rapporto – ed in particolare la sua prosecuzione fino a tutto giugno 2024, a fondamento della domanda volta al pagamento della relativa retribuzione – nonché la sua cessazione –
a fondamento della richiesta di pagamento delle spettanze di fine rapporto e del TFR. Dalla comunicazione di licenziamento si evince altresì che la parte è stata espressamente dispensata dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, e si fa esplicito riferimento alla relativa indennità tra le somme che il datore riconosce ancora dovute al lavoratore.
6. Provato quindi l'an, si osserva, con riferimento al quantum della pretesa, che la parte ricorrente ha depositato in allegato al ricorso conteggio sindacale, da cui emerge la spettanza di euro
2.044,70, di cui euro 978,76 a titolo di TFR e le restanti somme a titolo di retribuzione del mese di giugno 2024, festività, ferie non godute, ratei di tredicesima mensilità, indennità di mancato preavviso.
7. Detta quantificazione è pienamente attendibile e può essere posta a base della decisione, in quanto perfettamente chiara, intelligibile e coerente coi parametri retributivi desunti dalla documentazione in atti (contratto ed Unilav, buste paga, CCNL).
8. Parte resistente deve quindi essere condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme suddette, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla spettanza al saldo, come per legge.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria in considerazione della decisione in prima udienza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 7550 /2024 r.g.:
Condanna a pagare a Perna, per le causali di cui in motivazione, la Controparte_1 Pt_1 somma di euro 2.044,70, oltre rivalutazione ed interessi dalle spettanze al saldo;
condanna per l'effetto la resistente a rifondere a controparte le spese di lite, quantificate in euro
1.970,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 27/11/2025
Il Giudice
IL ON