Sentenza 15 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2018, n. 6412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6412 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2018 |
Testo completo
te SENTENZA sul ricorso 10534-2012 proposto da: AM NO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FILIPPO NICOLAI
70, presso lo studio dell'avvocato LUCA GABRIELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO BARILATI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
- AGENZIA DELLE DOGANE C.F. 97210890584, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12; - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, quale successore ex lege dell'I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato DARIO MARINUZZI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonchè
contro
SO AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1078/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/01/2012 R.G.N. 142/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato LUCA GABRIELLI per delega verbale Avvocato MARCO BARILATI. R.G.10534/2012 FATTI. c A U.
1. BR MI, funzionario dell'Agenzia delle Dogane adiva i! Tribunale di Genova in funzione di giudice dei lavoro, domandando l'accertamento dei proprio diritto a vedersi determinare l'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione dirigenziale percepita al momento dea risoluzione dei rapporto, con la condanna dell'Agenzia delle Dogane e den'inpdap al pagamento delle relative differenze. Li ridmiroia rja 7-1 r I rl .C31 I 7.2, ; ;•-n • ; ; I 1 I el h.dia 1,4 I k..1 Li! ! 1 N., ! I C1,111,i.4 ai • ettore Tributario Ter-a Area F6, collocato a riposo su sua richiesta il 9/12/2006, esponeva in punto di fatto che per più di sei anni. e precisamente dal 27 settembre 2000 e tino alla suddetta data di cessazione del rapporto, aveva ricevuto dall'Ente incarichi dirigenziali percependo lo stesso trattamento economico dei dirigenti, in guanto funzionario incaricato di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 26 del regolamento dell'Agenzia delle Dogane.
2. L'adito Tribunale di Genova aLLOgitCVd la domanda dei MI, ritenendo crie il suo diritto, di natura retributiva, discendesse dall'art. 3 del d.P.R. n.1032/1973, DCLIJI1Ull LUI I uiuniiita doveva essere rieuilubeiuta sulla base dell'ultimo "stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti" da! dipendente, con riferimento a! LI CILL011 iento GLUIRJMitiO di ratto in godimento al momento della eeDaz_ione dai lavoro. Da ciò discendeva la necessità di considerare tale trattamento anche come base di calcolo mita ai buonuscita.
3. La Corte d'Appello di Genova, sezione lavoro, con sentenza del 13 gennaio 2012, in riforma della sentenza di primo grado, accogiieva [appello dell'Agenzia delle Dogane, rilevando che, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, il riferimento all'ultimo stipendio percepito, da parte deiVart. 3 dei d.P.R. n. 1032/1973. dovesse essere inteso quale riferimento al trattamento economico stipendiale attribuito di persondie neiibrigindrid qudiifica di appariene.nza, e non invece ai trattamento percepito per l'attribuzione d'incarichi dirigenziali assegnati in via provvisoria a funzionari non diridenti. Diversamente umiliando, seeolidu la Corte territoriale, s'introdurrebbe nei fatti, in palese violazione dell'art. 97 Cost., un accesso d buwei wi e qualifica rispetto duiVubbliC40 dei pubblico concorso.
4. Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione BR MI con due censure, ai quale resistono, con tempestivo controricorso, NP e l'Agenzia delle dogane. - RAGIONI DELLA DECISIONE (,,6) 1. Il ricorrente propone due motivi di diritto.
1.1. Col primo motivo deduce: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 38 del D.P.R. n.1032/1973; dell'art. 2126 cod. civ.; del d.lgs. n.29/1993; della contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto, nonché dell'art. 26 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Dogane. Vizio di motivazione. Le violazioni di legge si appuntano su una prospettazione dell'art. 3 del d.P.R. n.1032/1973 secondo cui, al fine di calcolare l'indennità di buonuscita deve assumersi come parametro il solo ultimo stipendio/retribuzione percepito integralmente dal dipendente, omettendo di considerare la sua qualifica formale di appartenenza. Da tale diversa prospettiva, perciò, la censura imputa alla sentenza d'appello di aver "...impropriamente equiparato lo svolgimento di fatto di mansioni superiori con l'incarico dirigenziale ricoperto dl ricorrente" (p. 40 del ricorso).
1.2. Col secondo motivo lamenta il vizio di motivazione, imputando alla Corte d'appello di non aver considerato che il MI aveva rivestito le funzioni dirigenziali in forza d'incarichi formalmente attribuiti per un tempo superiore a quello di tanti dirigenti pubblici nei confronti dei quali, pur avendo, gli stessi, conseguito la funzione all'esito di un concorso solo pochi mesi prima di andare in quiescenza, l'art. 3 del d.p.r. n.1032/1973 aveva trovato applicazione, con una palese violazione del principio di eguaglianza.
2. Il ricorso, i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente, è infondato.
3. In una decisione esattamente sovrapponibile, del tutto condivisa, le Sezioni Unite di questa Corte, accedendo a un'interpretazione restrittiva della normativa applicabile, hanno statuito che" ...nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del dipendente che da ultimo abbia svolto le superiori mansioni di dirigente in situazione di reggenza, non possono comprendersi emolumenti diversi da quelli previsti dal combinato disposto del più volte citato d.P.R. n.1032 del 1973, artt. 3 e 38, non potendo in particolare interpretarsi le locuzioni "stipendio", "paga", o "retribuzione", nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal dipendente in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione, ma dovendo esse essere riferite al trattamento retributivo relativo alla qualifica di appartenenza". Pertanto, "...Nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi del d.P.R. n.1032 dei 19/3, artt. 3 e 3, ai pubblico dipendente, cne non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori gíone dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi el d.lgs. n.165 del 2001, art. 52, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell'indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all'esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente". (Sez.Un. 14/5/2014 n.10431).
4. Pertanto, essendo le due censure infondate, il ricorso va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 3000 a favore dell'Agenzia delle Dogane oltre alle Spese Prenotate a Debito, e a Euro 3000 a favore dell'Inps per competenze professionali oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge. Così deciso nell'Udienza del 26/10/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (dott. Algisiffirpe Felice) (dott. Giuseppe Napoletan J'MA D6-1)0e- ir ) i ( / i i ei C l')\-L