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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1011/2022 di R.G. avente ad oggetto: Locazione di beni mobili
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PETROSILLO JESSICA, in virtù di mandato a Parte_1 margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. PARENTE TEOFILO, in virtù di mandato in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Via Principe Amedeo n.64 TARANTO .
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 14/03/22, la ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo n. 2332/2021 con cui le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 4.302,82 per canoni di locazione scaduti e non pagati, oneri condominiali e consumo acqua, oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione.
Si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna alle spese. CP_1
Il giudice, con ordinanza emessa in data 02/09/22 concedeva la provvisoria esecuzione del decreto emesso.
Il decreto per mancata opposizione del coobligato solidale era già divenuto esecutivo nei suoi confronti, e stante l'impossidenza della sig.ra veniva attivata la procedura esecutiva presso terzi con Pt_1 assegnazione delle somme, al momento ancora in corso anche se prossima all'estinzione per pagamento del debito.
1 Veniva esperito il tentativo di conciliazione innanzi all'organismo di media conciliazione, terminato con esito negativo, nonché quello innanzi al giudice terminato con lo stesso esito.
Venivano altresì esperite le prove testimoniali, quindi la causa veniva rinviata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è risultata infondata e, pertanto, va rigettata con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, l'opposto è proprietario dell'immobile urbano sito in Taranto alla Via
Giovan Giovine, 1, piano 6°. Detto immobile veniva condotto in locazione da in forza di contratto Parte_1 stipulato in Taranto il 10/06/15 e registrato l'11/06/15 con protocollo n. 15061132425520166, dal 10/06/15 al
23/09/18, epoca del rilascio, prima della scadenza del contratto e senza comunicazione di disdetta.
Il canone di locazione veniva pattuito in € 3.960,00 annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 330,00, oltre le quote condominiali e consumo acqua potabile.
La opponente, in seguito al verificarsi di infiltrazioni di umidità dal lastrico solare, sospendeva il pagamento dei canoni di locazione sin dal novembre 2017 ed a febbraio 2018, chiedeva l'intervento di Vigili del Fuoco, i quali constatavano “onde garantire la pubblica e privata incolumità la necessità di esecuzione di lavori di ripristino del solaio e parete del vano bagno e solaio stanza da letto, per infiltrazioni del lastrico solare, inibendo
l'accesso al vano bagno, e sollecitando lavori urgenti di ripristino e consolidamento”, chiedeva altresì, la risoluzione anticipata del contratto di locazione.
Parte locatrice si adoperava per il ripristino dell'immobile e provvedeva ad eseguire le opere impiegando circa
20 giorni.
È emerso dunque che parte opponente al momento del rilascio dell'immobile in data 23/09/18, era morosa nel pagamento dei canoni di locazione da novembre 2017 a settembre 2018 per complessivi 11 mesi pari ad €.
3.630,00, nonché delle spese condominiali pari ad € 220,00 e delle quote di consumo acqua potabile pari ad €
452,42, per un totale complessivo di € 4.302,82 somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.
Orbene: “In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede.” (Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27623)
Risulta pertanto, infondata la tesi di parte opponente, circa il venir meno dell'obbligo di pagamento del canone di locazione a seguito delle infiltrazioni di umidità.
2 Del pari non può accogliersi la eccezione circa il venir meno della obbligazione a far data da febbraio, atteso che, è il rilascio dell'immobile, che fa venire meno il rapporto contrattuale e conseguentemente l'obbligo di pagamento del canone.
A riguardo assume rilevanza la data di consegna delle chiavi dell'immobile nella materiale disponibilità del proprietario.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese vengono compensate in ragione dell'incontestato verificarsi della problematica infiltrativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra , nei confronti del sig. Parte_1
, così dispone: CP_1
1) Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo N. 2332/2021emesso dal Giudice del Tribunale di Taranto dott.ssa Rotondo in data 20.12.2021;
2) Spese compensate.
Taranto, 19/05/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
3
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1011/2022 di R.G. avente ad oggetto: Locazione di beni mobili
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PETROSILLO JESSICA, in virtù di mandato a Parte_1 margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. PARENTE TEOFILO, in virtù di mandato in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Via Principe Amedeo n.64 TARANTO .
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 14/03/22, la ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo n. 2332/2021 con cui le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 4.302,82 per canoni di locazione scaduti e non pagati, oneri condominiali e consumo acqua, oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione.
Si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna alle spese. CP_1
Il giudice, con ordinanza emessa in data 02/09/22 concedeva la provvisoria esecuzione del decreto emesso.
Il decreto per mancata opposizione del coobligato solidale era già divenuto esecutivo nei suoi confronti, e stante l'impossidenza della sig.ra veniva attivata la procedura esecutiva presso terzi con Pt_1 assegnazione delle somme, al momento ancora in corso anche se prossima all'estinzione per pagamento del debito.
1 Veniva esperito il tentativo di conciliazione innanzi all'organismo di media conciliazione, terminato con esito negativo, nonché quello innanzi al giudice terminato con lo stesso esito.
Venivano altresì esperite le prove testimoniali, quindi la causa veniva rinviata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è risultata infondata e, pertanto, va rigettata con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, l'opposto è proprietario dell'immobile urbano sito in Taranto alla Via
Giovan Giovine, 1, piano 6°. Detto immobile veniva condotto in locazione da in forza di contratto Parte_1 stipulato in Taranto il 10/06/15 e registrato l'11/06/15 con protocollo n. 15061132425520166, dal 10/06/15 al
23/09/18, epoca del rilascio, prima della scadenza del contratto e senza comunicazione di disdetta.
Il canone di locazione veniva pattuito in € 3.960,00 annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 330,00, oltre le quote condominiali e consumo acqua potabile.
La opponente, in seguito al verificarsi di infiltrazioni di umidità dal lastrico solare, sospendeva il pagamento dei canoni di locazione sin dal novembre 2017 ed a febbraio 2018, chiedeva l'intervento di Vigili del Fuoco, i quali constatavano “onde garantire la pubblica e privata incolumità la necessità di esecuzione di lavori di ripristino del solaio e parete del vano bagno e solaio stanza da letto, per infiltrazioni del lastrico solare, inibendo
l'accesso al vano bagno, e sollecitando lavori urgenti di ripristino e consolidamento”, chiedeva altresì, la risoluzione anticipata del contratto di locazione.
Parte locatrice si adoperava per il ripristino dell'immobile e provvedeva ad eseguire le opere impiegando circa
20 giorni.
È emerso dunque che parte opponente al momento del rilascio dell'immobile in data 23/09/18, era morosa nel pagamento dei canoni di locazione da novembre 2017 a settembre 2018 per complessivi 11 mesi pari ad €.
3.630,00, nonché delle spese condominiali pari ad € 220,00 e delle quote di consumo acqua potabile pari ad €
452,42, per un totale complessivo di € 4.302,82 somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.
Orbene: “In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede.” (Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27623)
Risulta pertanto, infondata la tesi di parte opponente, circa il venir meno dell'obbligo di pagamento del canone di locazione a seguito delle infiltrazioni di umidità.
2 Del pari non può accogliersi la eccezione circa il venir meno della obbligazione a far data da febbraio, atteso che, è il rilascio dell'immobile, che fa venire meno il rapporto contrattuale e conseguentemente l'obbligo di pagamento del canone.
A riguardo assume rilevanza la data di consegna delle chiavi dell'immobile nella materiale disponibilità del proprietario.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese vengono compensate in ragione dell'incontestato verificarsi della problematica infiltrativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra , nei confronti del sig. Parte_1
, così dispone: CP_1
1) Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo N. 2332/2021emesso dal Giudice del Tribunale di Taranto dott.ssa Rotondo in data 20.12.2021;
2) Spese compensate.
Taranto, 19/05/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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