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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11938 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 2454/2024 Verbale dell'udienza del 16/12/2025 Per l'appellante è presente, per delega dell'avv. Leonetti, l'avv. Alessandro Vessicchio. Per è presente l'avv. Cristina Castellano, per delega dell'avv. Sozio. CP_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Vessicchio si riporta integralmente all'atto di appello e alla documentazione tutta depositata, chiedendo l'integrale accoglimento dell'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione. Conclude in conformità e chiede assegnarsi la causa in decisione. L'avv. Sozio si riporta alle conclusioni rassegnate in atti. Il giudice, dichiarata preliminarmente la contumacia della ritualmente Controparte_2 citata e non comparsa, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 2454 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SI Leonetti, presso il cui studio elegge domicilio, in al Centro Direzionale CP_2 isola F/12 APPELLANTE E
, c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sozio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in lla Via Torquato Tasso n. 65 CP_2
APPELLATA NONCHÉ pagina 1 di 5 Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 15.10.2022 al sig. venne notificata cartella n. 07120220093615962/000 Pt_1 nascente da iscrizione a ruolo da parte della per infrazioni al codice Controparte_2 della strada anno 2020, per un ammontare complessivo di € 1.147,90. Con atto di citazione notificato in data 19.10.2022, il sig. convenne in giudizio Pt_1
e la per richiedere l'annullamento Controparte_3 Controparte_2 della detta cartella di pagamento, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che i crediti per presunte infrazioni al Codice della strada riportata nella cartella richiamata in premessa, non è dovuta per mancata o irrituale notifica delle cartelle di pagamento e di ogni atto preliminare per la validità delle stesse e conseguente violazione della L. 212/00 e, per l'effetto dell'intervenuta prescrizione e/o decadenza che si eccepisce in tale sede, così come disposto dalla Corte Cassazione con ordinanza n. 1453/2021, dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo con ordine alla convenuta
[...] di cancellare dai propri database, le cartelle esattoriali odierne Controparte_3 impugnate e ciò anche al fine di scongiurare possibili azioni esecutive dallo stesso nascenti;
b) accertare la mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento e dichiarare l'estinzione del diritto dell' a riscuotere i tributi relativi a sanzioni di Controparte_3 cui alla cartella che si produce, per l'intervenuta prescrizione e/o dell'azione di recupero;
c) condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente lite, con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 2 decreto n.55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. L'opponente dedusse la mancata notifica dell'atto presupposto, l'inesistenza del titolo, la prescrizione e/o decadenza, la nullità della cartella di pagamento per violazione art. 27 l. 689/81, nullità per omessa indicazione modalità di calcolo degli interessi. Costituitasi l' , il Giudice di Pace rigettò la domanda sulla base del Controparte_4 fatto che l'opponente aveva sostanzialmente formulato un'opposizione “recuperatoria”, facendo valere l'omessa notifica dell'atto presupposto, ma non aveva censurato il merito della violazione, sicché si era determinata la sanatoria della notifica;
inoltre, svolgeva alcune considerazioni sulla differenza tra le varie opposizioni proponibili. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che “il Giudice di prime cure ha ingiustamente ritenuto di dover dichiarare “il rigetto della domanda” di parte attrice per inammissibilità della stessa, poiché non opposta attraverso la L. n. 689/1981, senza provvedere in prima udienza al mutamento di rito, possibile, poiché
pagina 2 di 5 l'opposizione è stata proposta nel termine dei 30 giorni dalla notifica della cartella impugnata, nel luogo di residenza dell'attore che coincide con il luogo della presunta infrazione al c.d.s., altresì non si è pronunciato sull'inesistenza del titolo, nullita' della cartella di pagamento per ruolo formato in violazione art. 27 l. 689/81, nullita' per omessa indicazione modalita' di calcolo degli interessi.”; sulla scorta di ciò, ha, quindi, riproposto le doglianze già articolate in primo grado. Si è costituita l' , resistendo all'appello, mentre la Controparte_4 CP_2 nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, è rimasta contumace.
[...]
L'appello è infondato. L'appellante non ha colto il senso della decisione, non articolando motivi pertinenti. Infatti, ha ritenuto che il rigetto sia determinato dal fatto che è la domanda è stata proposta con citazione ex art. 615 c.p.c. anziché con ricorso. Tuttavia, il giudice di pace ha mostrato di aver compreso che il tenore dell'opposizione è sostanzialmente “recuperatorio”. Il rigetto è dipeso dal fatto che parte opponente non ha dedotto alcun motivo di censura sul merito della violazione. Infatti, il giudice ha così motivato:
- La Cassazione civile, sez. II, ordinanza 23/10/2018 n° 26843 chiarisce che, in materia di cartelle esattoriali concernenti sanzioni amministrative per violazione del C.d.S.. l'impugnazione di dette cartelle non può fondarsi unicamente sull'omessa o tardiva notificazione da parte dell'Ente territoriale del verbale di accertamento e di irrogazione della predetta sanzione, ma occorrono ulteriori doglianze attinenti al merito della pretesa sanzionatoria. Il Supremo Collegio, seguendo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in primis ribadisce la correttezza della procedura ex l. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, (come da ultimo modificata ad opera del D.Lgs. n. 150 del 2011), utilizzata per l'opposizione alla cartella di pagamento, nel caso sia dedotto che la cartella stessa costituisca il primo atto con il quale il ricorrente venga a conoscenza della sanzione per violazione del C.d.S., in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza d'ingiunzione ad essa relativa. Tale procedimento, infatti, non deve confondersi con quello proprio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto mentre quest'ultimo serve a contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata di un titolo precostituito, l'opposizione alla cartella di pagamento, invece, è finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo, per mancata notifica dell'atto presupposto e, dunque, mira a contestare la fondatezza o la titolarità del diritto posto alla base del titolo esecutivo e del procedimento di formazione dello stesso. La disciplina processuale ex artt. 22 e 23
pagina 3 di 5 l. n. 689/1981 offre, dunque, una tutela giudiziale anticipata rispetto all'opposizione all'esecuzione, avendo ad oggetto una fase procedimentale antecedente rispetto a quella dell'esecuzione del titolo, e consentendo all'opponente non già di contestare la legittimazione dell'opposto a procedere all'esecuzione del titolo, ma addirittura di essere “rimesso in termini” per far valere ragioni di merito in ordine alla legittimità della genesi di detto titolo esecutivo. Tuttavia, proprio partendo da questa considerazione, ossia dalla finalità sottesa alla specifica procedura processuale prevista dal legislatore in tali circostanze, gli superando un Parte_2 contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, affermano che non possa essere accolta un'impugnazione della cartella di pagamento in difetto di ulteriori censure di merito, attinenti alla fondatezza della contestazione della violazione da cui essa derivi. Infatti, la procedura ex art. 22 e 23 l. n. 689/1981 serve fondamentalmente a consentire all'opponente di recuperare la facoltà di far valere le proprie obiezioni ed eccezioni in ordine alla fondatezza della pretesa sanzionatoria, riparando in tal modo al pregiudizio dallo stesso subito a causa dell'omissione o della nullità della notifica del relativo verbale di accertamento. Di contro, in assenza di ragioni di contestazione nel merito del provvedimento sanzionatorio, deve ritenersi che la notifica della cartella esattoriale sia idonea a sanare i vizi di notifica attinenti al verbale di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione medesima. Pertanto la mancata proposizione di motivi idonei a scalfire nel merito la pretesa sanzionatoria su cui si basa la cartella di pagamento, finisce inevitabilmente per frustrare la finalità “recuperatoria” in vista della quale il legislatore ha predisposto la disciplina di cui agli art. 22 e 23 l. n. 689/1981. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio giunge ad affermare il principio di diritto secondo cui: “in materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduce, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto. A prescindere dalla condivisibilità o meno di tale principio, l'opponente non ha articolato alcuna censura relativa a tale ratio decidendi. Al riguardo, va rammentato che la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata e non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di
pagina 4 di 5 decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass. 18310 del 30/08/2007). Dunque, anche ove la questione posta dall'appellante fosse fondata, la mancata censura su detta autonoma ratio decidendi comporta il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, senza istruttoria (Cass. 10206/2021). Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna il sig. al pagamento, in favore dell' , delle competenze Parte_1 CP_1 di lite, che liquida in € 852,00, oltre spese generali al 15%, cpa e iva come per legge;
- ex art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Napoli, il 16/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 5 di 5
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Vessicchio si riporta integralmente all'atto di appello e alla documentazione tutta depositata, chiedendo l'integrale accoglimento dell'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione. Conclude in conformità e chiede assegnarsi la causa in decisione. L'avv. Sozio si riporta alle conclusioni rassegnate in atti. Il giudice, dichiarata preliminarmente la contumacia della ritualmente Controparte_2 citata e non comparsa, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 2454 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SI Leonetti, presso il cui studio elegge domicilio, in al Centro Direzionale CP_2 isola F/12 APPELLANTE E
, c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sozio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in lla Via Torquato Tasso n. 65 CP_2
APPELLATA NONCHÉ pagina 1 di 5 Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 15.10.2022 al sig. venne notificata cartella n. 07120220093615962/000 Pt_1 nascente da iscrizione a ruolo da parte della per infrazioni al codice Controparte_2 della strada anno 2020, per un ammontare complessivo di € 1.147,90. Con atto di citazione notificato in data 19.10.2022, il sig. convenne in giudizio Pt_1
e la per richiedere l'annullamento Controparte_3 Controparte_2 della detta cartella di pagamento, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che i crediti per presunte infrazioni al Codice della strada riportata nella cartella richiamata in premessa, non è dovuta per mancata o irrituale notifica delle cartelle di pagamento e di ogni atto preliminare per la validità delle stesse e conseguente violazione della L. 212/00 e, per l'effetto dell'intervenuta prescrizione e/o decadenza che si eccepisce in tale sede, così come disposto dalla Corte Cassazione con ordinanza n. 1453/2021, dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo con ordine alla convenuta
[...] di cancellare dai propri database, le cartelle esattoriali odierne Controparte_3 impugnate e ciò anche al fine di scongiurare possibili azioni esecutive dallo stesso nascenti;
b) accertare la mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento e dichiarare l'estinzione del diritto dell' a riscuotere i tributi relativi a sanzioni di Controparte_3 cui alla cartella che si produce, per l'intervenuta prescrizione e/o dell'azione di recupero;
c) condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente lite, con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 2 decreto n.55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. L'opponente dedusse la mancata notifica dell'atto presupposto, l'inesistenza del titolo, la prescrizione e/o decadenza, la nullità della cartella di pagamento per violazione art. 27 l. 689/81, nullità per omessa indicazione modalità di calcolo degli interessi. Costituitasi l' , il Giudice di Pace rigettò la domanda sulla base del Controparte_4 fatto che l'opponente aveva sostanzialmente formulato un'opposizione “recuperatoria”, facendo valere l'omessa notifica dell'atto presupposto, ma non aveva censurato il merito della violazione, sicché si era determinata la sanatoria della notifica;
inoltre, svolgeva alcune considerazioni sulla differenza tra le varie opposizioni proponibili. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che “il Giudice di prime cure ha ingiustamente ritenuto di dover dichiarare “il rigetto della domanda” di parte attrice per inammissibilità della stessa, poiché non opposta attraverso la L. n. 689/1981, senza provvedere in prima udienza al mutamento di rito, possibile, poiché
pagina 2 di 5 l'opposizione è stata proposta nel termine dei 30 giorni dalla notifica della cartella impugnata, nel luogo di residenza dell'attore che coincide con il luogo della presunta infrazione al c.d.s., altresì non si è pronunciato sull'inesistenza del titolo, nullita' della cartella di pagamento per ruolo formato in violazione art. 27 l. 689/81, nullita' per omessa indicazione modalita' di calcolo degli interessi.”; sulla scorta di ciò, ha, quindi, riproposto le doglianze già articolate in primo grado. Si è costituita l' , resistendo all'appello, mentre la Controparte_4 CP_2 nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, è rimasta contumace.
[...]
L'appello è infondato. L'appellante non ha colto il senso della decisione, non articolando motivi pertinenti. Infatti, ha ritenuto che il rigetto sia determinato dal fatto che è la domanda è stata proposta con citazione ex art. 615 c.p.c. anziché con ricorso. Tuttavia, il giudice di pace ha mostrato di aver compreso che il tenore dell'opposizione è sostanzialmente “recuperatorio”. Il rigetto è dipeso dal fatto che parte opponente non ha dedotto alcun motivo di censura sul merito della violazione. Infatti, il giudice ha così motivato:
- La Cassazione civile, sez. II, ordinanza 23/10/2018 n° 26843 chiarisce che, in materia di cartelle esattoriali concernenti sanzioni amministrative per violazione del C.d.S.. l'impugnazione di dette cartelle non può fondarsi unicamente sull'omessa o tardiva notificazione da parte dell'Ente territoriale del verbale di accertamento e di irrogazione della predetta sanzione, ma occorrono ulteriori doglianze attinenti al merito della pretesa sanzionatoria. Il Supremo Collegio, seguendo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in primis ribadisce la correttezza della procedura ex l. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, (come da ultimo modificata ad opera del D.Lgs. n. 150 del 2011), utilizzata per l'opposizione alla cartella di pagamento, nel caso sia dedotto che la cartella stessa costituisca il primo atto con il quale il ricorrente venga a conoscenza della sanzione per violazione del C.d.S., in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza d'ingiunzione ad essa relativa. Tale procedimento, infatti, non deve confondersi con quello proprio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto mentre quest'ultimo serve a contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata di un titolo precostituito, l'opposizione alla cartella di pagamento, invece, è finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo, per mancata notifica dell'atto presupposto e, dunque, mira a contestare la fondatezza o la titolarità del diritto posto alla base del titolo esecutivo e del procedimento di formazione dello stesso. La disciplina processuale ex artt. 22 e 23
pagina 3 di 5 l. n. 689/1981 offre, dunque, una tutela giudiziale anticipata rispetto all'opposizione all'esecuzione, avendo ad oggetto una fase procedimentale antecedente rispetto a quella dell'esecuzione del titolo, e consentendo all'opponente non già di contestare la legittimazione dell'opposto a procedere all'esecuzione del titolo, ma addirittura di essere “rimesso in termini” per far valere ragioni di merito in ordine alla legittimità della genesi di detto titolo esecutivo. Tuttavia, proprio partendo da questa considerazione, ossia dalla finalità sottesa alla specifica procedura processuale prevista dal legislatore in tali circostanze, gli superando un Parte_2 contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, affermano che non possa essere accolta un'impugnazione della cartella di pagamento in difetto di ulteriori censure di merito, attinenti alla fondatezza della contestazione della violazione da cui essa derivi. Infatti, la procedura ex art. 22 e 23 l. n. 689/1981 serve fondamentalmente a consentire all'opponente di recuperare la facoltà di far valere le proprie obiezioni ed eccezioni in ordine alla fondatezza della pretesa sanzionatoria, riparando in tal modo al pregiudizio dallo stesso subito a causa dell'omissione o della nullità della notifica del relativo verbale di accertamento. Di contro, in assenza di ragioni di contestazione nel merito del provvedimento sanzionatorio, deve ritenersi che la notifica della cartella esattoriale sia idonea a sanare i vizi di notifica attinenti al verbale di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione medesima. Pertanto la mancata proposizione di motivi idonei a scalfire nel merito la pretesa sanzionatoria su cui si basa la cartella di pagamento, finisce inevitabilmente per frustrare la finalità “recuperatoria” in vista della quale il legislatore ha predisposto la disciplina di cui agli art. 22 e 23 l. n. 689/1981. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio giunge ad affermare il principio di diritto secondo cui: “in materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduce, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto. A prescindere dalla condivisibilità o meno di tale principio, l'opponente non ha articolato alcuna censura relativa a tale ratio decidendi. Al riguardo, va rammentato che la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata e non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di
pagina 4 di 5 decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass. 18310 del 30/08/2007). Dunque, anche ove la questione posta dall'appellante fosse fondata, la mancata censura su detta autonoma ratio decidendi comporta il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, senza istruttoria (Cass. 10206/2021). Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna il sig. al pagamento, in favore dell' , delle competenze Parte_1 CP_1 di lite, che liquida in € 852,00, oltre spese generali al 15%, cpa e iva come per legge;
- ex art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Napoli, il 16/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 5 di 5