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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 142 R.G.A.C. dell'anno 2018
T R A
, nato a [...] il [...], nella Parte_1
qualità di successore dell'originario ricorrente ER
, nato a [...] il [...] e deceduto a
[...]
Caltanissetta in data 31/10/2022;
, nata a [...] Controparte_1
l'11/08/1969, e , nata San Controparte_2
Cataldo il 30/06/1965, nella qualità di successori di _2
, nato a [...] il [...] e deceduto a
[...]
Canicattì in data 23/06/2023; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Infantolino e dall'avv. Rosa Geraci, giuste procure in atti,
ATTORI
CONTRO
Controparte_3
[...]
REGGIO CALABRIA, nella sua
[...]
qualità di Ente gestore dei beni in confisca a seguito della definitività del procedimento di prevenzione in danno della
[...] [...]
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Parte_2
distrettuale dello Stato di Caltanissetta,
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DI
, con sede in , Via Cavalieri Controparte_4 CP_4
di Vittorio Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Onofrio
Campione, giusta procura in atti,
INTERVENIENTE VOLONTARIO
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo e domande delle parti.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. gli originari ricorrenti, ER
e , agivano in giudizio contro
[...] Persona_2
l' Controparte_3
( ),
[...] CP_3
rappresentando:
• la sussistenza di contratto di comodato con la “
[...]
, stipulato in data Controparte_5
7 settembre 1995, per il periodo fino al 31 dicembre 1996 e rinnovato di anno in anno tacitamente, con il quale i ricorrenti e i loro danti causa avevano concesso in comodato gratuito un fabbricato e un fondo siti in
, c.da Vigne di Giù; CP_4
• a seguito del sequestro preventivo in sede penale, seguito da sequestro di prevenzione, del compendio aziendale della ditta Arnone, i comodanti, con missiva datata
2 08/09/2011 indirizzata all'amministratore giudiziario, procedevano a disdetta del contratto di comodato, chiedendo la restituzione del fondo a partire dal 1° gennaio
2012;
• a seguito del subentro dell'
[...]
dei beni sequestrati e Controparte_3
confiscati alla criminalità organizzata ( ) nella CP_3
gestione del compendio aziendale, la richiesta di liberazione del fabbricato e del piazzale da beni mobili ed automezzi della ditta veniva reiterata anche nei Pt_2
confronti della predetta con lettera ricevuta in CP_3
data 18 febbraio 2014;
• in data 12 maggio 2016 veniva sgomberato il fabbricato, ma non il piazzale.
Pertanto, parte ricorrente chiedeva la restituzione del piazzale occupato ed il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell'occupazione, anche per la porzione relativa al fabbricato.
Mutato il rito in forza dell'oggetto della causa, la causa veniva trattata e istruita con una prima consulenza tecnica d'ufficio.
Successivamente, veniva ordinata la rinotifica dell'atto introduttivo presso la sede territorialmente competente dell' , ossia la sede di Reggio Calabria anziché quella di CP_3
Palermo indicata nel ricorso introduttivo (cfr. ordinanza del 30 maggio 2023).
A seguito della rinotifica dell'atto introduttivo, si costituiva in giudizio l' per tramite dell'Avvocatura distrettuale dello CP_3
3 Stato di Caltanissetta, affermando il proprio atteggiamento collaborativo e rappresentando che l'agenzia aveva provveduto in data 12 maggio 2016 a liberare il fabbricato;
quanto allo sgombero del piazzale, l' rappresentava l'impossibilità di CP_3
darvi corso, essendo sorta contestazione con terzi circa la proprietà di alcuni degli automezzi confiscati e trovandosi la società confiscata in una condizione di impotenza finanziaria.
Pertanto, l' chiedeva il rigetto delle domande di parte CP_3
ricorrente.
Il , venuto a conoscenza della prima Controparte_4
consulenza tecnica espletata in questo giudizio precedentemente alla rinotifica del ricorso introduttivo, spiegava intervento volontario, affermando che una porzione del fondo occupato era di sua proprietà, associandosi alle difese degli originari ricorrenti e chiedendo la restituzione dei fondi di proprietà del CP_4
con sgombero dei medesimi dai beni mobili oggetto di sequestro e confisca, “con riserva di danni”.
Nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. il CP_4
spiegava domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione.
Nelle more del giudizio venivano a mancare gli originari ricorrenti e si costituivano in loro vece i rispettivi successori:
in luogo di;
Parte_1 Persona_1 [...]
e in Controparte_1 Controparte_2
luogo di . Persona_2
Mutato il giudicante, la causa veniva istruita con le produzioni documentali allegate dalle parti e tramite l'espletamento di
4 consulenza tecnica d'ufficio, redatta dall'Ing. Arch.
[...]
. Persona_3
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 9 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e le parti concludevano come da comparse conclusionali agli atti.
2. Sulla competenza.
In via preliminare, come già rilevato nell'ordinanza del 30 maggio
2023, nonché in quella precedente del 4 aprile 2023, giova ribadire che le questioni di competenza ex art. 38 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) non sono rilevabili d'ufficio oltre la prima udienza.
Posto ciò, per quanto attiene alla domanda formulata dagli originari ricorrenti, comunque la competenza è stata correttamente radicata di fronte questo giudice civile, in quanto la questione non verte su crediti, diritti o beni oggetto di confisca del compendio azienda ed esula dall'oggetto dell'art. 52 d.lgs.
159/2011.
Infatti, il comma 4 di tale disposizione afferma che “La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.”
Orbene, per come si evince dal dettato normativo, la disciplina del nuovo codice antimafia è ancorata alla confisca del bene, per cui è necessario l'accertamento dei diritti relativi di fronte al giudice penale che ha emesso la misura (cfr. artt. 58 ss).
Nel caso di specie, però, la controversia verte non su un bene
5 colpito da provvedimento ablativo reso in sede di prevenzione, ma sulla restituzione di un fondo (piazzale) non facente parte del compendio aziendale confiscato.
La confisca, infatti, ha riguardato il compendio aziendale della e i relativi beni mobili (automezzi, Parte_2
rimorchi etc.), anche lasciati sul piazzale (decreto del 12 dicembre
2012, emesso dal Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, R.G. M.P. 21/2011 - cfr. doc. 6 allegato al ricorso introduttivo-, nonché confisca ex art 416 bis, comma 7, c.p. - cfr. doc. 5 allegato al ricorso introduttivo -, emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Caltanissetta in data 23 aprile 2012, r.g. n.r. 593/11,
r.g. G.I.P. n. 602/11).
I beni immobili (il piazzale e il fabbricato) di cui si discute non possono invece essere considerati né oggetto di sequestro di prevenzione né di confisca di prevenzione, non essendo specificamente indicati nei provvedimenti relativi e non essendo beni di proprietà della società confiscata, non facendo parte nemmeno del “compendio aziendale” confiscato.
Per di più, si deve considerare che proprio il piazzale (il fondo), sito in , è stato escluso da una precedente confisca di CP_4
prevenzione (decreto del 18/07/2006 – pag. 15 e 16 - reso nel procedimento n. 45/05 m.p. presso Corte di Appello di
Caltanissetta – allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2, c.p.c. di parte ricorrente).
In secondo luogo, il credito risarcitorio è derivante non da un fatto attinente alla società confiscata, ma è ascrivibile proprio al comportamento tenuto dall'ente di gestione ( ), il quale, CP_3
6 secondo parte attrice, non avrebbe provveduto alla liberazione del fabbricato e del piazzale, configurando così una illegittima occupazione commessa da parte di un ente pubblico.
Ugualmente, la domanda restitutoria avanzata con intervento volontario da parte del per le particelle 417 e 420, fg.23 CP_4
(cfr. pag. 9 prima relazione di consulenza tecnica d'ufficio), è stata correttamente posta a questo giudice: i beni immobili di cui l' pretende la restituzione sono stati infatti a esso Controparte_6
attribuiti in forza di un precedente provvedimento di confisca di prevenzione (cfr. decreto del 18/07/2006 – pag. 16 - reso nel procedimento n. 45/05 m.p. incardinato presso Corte di Appello di Caltanissetta – allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. di parte ricorrente).
3. Inammissibilità della domanda risarcitoria del CP_4
interveniente.
Procedendo adesso allo scrutinio delle domande proposte dalle parti, va dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria formulata dal in quanto formulata Controparte_4
tardivamente solo nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c.
L'Ente, infatti, è intervenuto depositando il proprio atto di intervento in data 27 aprile 2023, chiedendo solo la restituzione dei fondi, “con riserva di danni” (cfr. ultima pag. atto di intervento): tale ellittica locuzione non può essere intesa come proposizione di una domanda che avrebbe dovuto necessariamente essere spiegata con l'atto di intervento, non essendo indicati in modo sufficientemente preciso né causa petendi né petitum.
7
4.1 La domanda di restituzione dei fondi.
Con riguardo alle domande di restituzione dei fondi, formulate dagli attori e dal interveniente, si osserva Controparte_4
che la domanda è fondata.
Tale conclusione è avvalorata sulla scorta dei fatti allegati dalle parti e non contestati, dei documenti prodotti, nonché in virtù della seconda consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. Arch.
, la quale appare condivisibile nei limiti Persona_3
di quanto si dirà nel prosieguo, in virtù della precisione delle risposte date e per la chiarezza espositiva e metodologica, nonché per il fatto che le parti non hanno proposto particolari rilievi critici al riguardo: di fatti l'Avvocatura dello Stato si è limitata ad osservare la sproporzione dell'entità del risarcimento e nulla più.
4.2 La detenzione dell' CP_3
In primo luogo, appare pacifico che l' è divenuta CP_3
detentrice del complesso aziendale della Parte_2
a seguito della confisca definitiva (sia in quanto oggetto di
[...]
procedimento penale sia in quanto oggetto di misura di prevenzione prevista dal codice antimafia – cfr. doc.ti 2, 3, 5 e 6 allegati al ricorso introduttivo).
La confisca del complesso aziendale ha comportato anche l'ablazione degli automezzi precedentemente di proprietà della
(sia perché specificamente Controparte_5
individuati sia perché comunque facenti parti del generico complesso aziendale della società confiscata).
Gli automezzi sono stati confiscati con provvedimenti emessi da organi giurisdizionali: provvedimento di confisca del 23 aprile
8 2012 emesso dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta nel procedimento 593/11 R.G.N.R. – proc. n. 602/11 R. G.I.P (allegato
5 al ricorso introduttivo) che fa riferimento al precedente sequestro;
provvedimento di confisca del 23 novembre 2012 emesso dal Tribunale di Caltanissetta – sezione misure di prevenzione – n. 21/2011 r.g.m.p. (allegato 6 al ricorso) – che a sua volta fa riferimento ad un precedente sequestro propedeutico alle misure di prevenzione.
Orbene, alla luce delle avvenute confische, gli automezzi sono stati intestati alle autorità giudiziarie, come si evince dai certificati del P.R.A. prodotti in giudizio.
Dal canto suo, l' non ha mai negato di essere entrata nella CP_3
materiale disponibilità degli automezzi.
Peraltro, si deve ritenere provato il fatto che la detenzione è stata trasferita dall'amministratore giudiziario all' , in forza di CP_3
plurimi elementi.
In primo luogo, il funzionario delegato dall' , coadiutore CP_3
Dott. , ha sottoscritto un documento nel quale Controparte_7
si dà atto dell'avvenuta liberazione del fabbricato solo in data 12 maggio 2016 (cfr. doc. 10 allegato in seno al ricorso introduttivo).
In tale documento, peraltro, si riconosceva anche l'occupazione del piazzale, in quanto veniva concordata una parziale compensazione di somme (euro 400,00 oltre IVA) dovute per indennità di occupazione anche relative al piazzale.
Inoltre, già la missiva di sollecito alla liberazione (cfr. allegato 8 al ricorso introduttivo), ricevuta in data 18 febbraio 2014, era indirizzata proprio all' e non più all'amministratore CP_3
9 giudiziario. Tale missiva non è stata oggetto di contestazione.
In secondo luogo, la detenzione si desume anche dal fatto che i provvedimenti di confisca sono stati comunicati all'agenzia stessa per provvedere a tal fine (cfr. ultima parte del provvedimento di confisca nel procedimento penale del 23 aprile 2012 del G.I.P. del
Tribunale di Caltanissetta – allegato 5 al ricorso introduttivo).
Peraltro, la stessa ha compiuto attività ricognitiva di tali CP_3
beni presenti sul piazzale (cfr. allegato 6 alla comparsa di costituzione): in tale documento i funzionari dell' CP_3
verificano la presenza dei mezzi sul piazzale alla data del 30 dicembre 2022.
Infine, non vi sono elementi per affermare che a seguito della confisca la detenzione dei fondi non sia stata esercitata dall' in questione. CP_3
4.3 Sulla proprietà degli attori e del e Controparte_4
sulla richiesta di sgombero.
La proprietà dei fondi di cui viene chiesta la liberazione non è in contestazione da parte dell' convenuta e risulta comunque CP_3
provata sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti e dagli accertamenti svolti in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
Per quanto attiene alle aree rivendicare dal Il C.T.U. ha CP_4
rilevato che “Come risulta dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di in data 11/04/2024 (Allegato 14) CP_4
e da quello precedentemente rilasciato in data 05/04/2022, l'area è individuata nel piano regolatore generale PRG nella zona C1-A (edilizia estensiva) del P.R.G. vigente in riferimento alle particelle 381, 423, 817
e 427, mentre le particelle 420 e 417 sono individuate nel presente PRG
10 vigente Beni confiscati in applicazione della L. 575/1965, mentre la precedenti NTA indicavano l'area in oggetto destinata a istituzione per il commercio e l'ospitalità - mercato ortofrutticolo e/o rionale.”(cfr. pag. 9 della seconda relazione tecnica d'ufficio).
Per quanto attiene la proprietà degli attori, non solo non c'è contestazione circa la titolarità delle particelle, ma la stessa appare confermata dall'atto di compravendita del 2013.
4.4 Sulla richiesta di liberazione dei fondi e sulle eccezioni sollevate dall' CP_3
Gli attori e i loro danti causa già nel settembre del 2011 avevano provveduto alla disdetta del contratto di comodato relativo al fabbricato e al piazzale, la cui materiale disponibilità era attribuita all'epoca all'amministratore giudiziario (cfr. documento 4 allegato al ricorso introduttivo).
Successivamente, con lettera ricevuta dall' in data 18 CP_3
febbraio 2014, i provvedevano a sollecitare anche ER
l'agenzia alla liberazione del fabbricato e del fondo.
Pertanto, l' avrebbe dovuto attivarsi per liberare CP_3
tempestivamente e comunque entro un termine ragionevole il fabbricato e il piazzale occupati.
Peraltro, l' ha accolto in parte le richieste dei proprietari CP_3
degli immobili, in quanto ha liberato il fabbricato, in base a quanto risulta dal documento sottoscritto dal coadiutore datato
12 maggio 2016 (cfr. allegato 10 al ricorso introduttivo).
Diversamente, le eccezioni proposte dall'Avvocatura dello Stato nella comparsa di costituzione, relative all'impotenza finanziaria e alla presenza di un mezzo (tra quelli confiscati) rivendicato da
11 terzi, non configurano circostanze tali da giustificare la mancata restituzione dei fondi.
L'impotenza finanziaria, per principio consolidato, non può essere posta a giustificazione dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25777 del 15/11/2013
- Rv. 628305 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9645 del 20/05/2004 -
Rv. 572982 – 01). In ogni caso, non risulta che l'Agenzia convenuta sia priva di risorse economiche per provvedere al chiesto sgombero.
Invece, per quanto riguarda l'asserita presenza di un automezzo di terzi, quest'ultimo comunque avrebbe potuto essere spostato in altro luogo in virtù della detenzione esercitata dall'ente di gestione oppure si sarebbe potuta trovare una soluzione ad hoc legata al singolo mezzo (restituendo almeno la restante parte del piazzale).
In ogni caso, l'occupazione non può certo protrarsi per un tempo indefinito a danno del proprietario del fondo, per cui si ritiene che, dopo un tempo iniziale ragionevole successivo al passaggio delle consegne da parte dell'amministratore giudiziario, l' CP_3
avrebbe comunque dovuto provvedere alla restituzione degli uffici posti nel fabbricato (come infatti è avvenuto) e allo sgombero degli automezzi dal piazzale antistante.
Infatti, si osserva che il lasso di tempo intercorso tra il sollecito ricevuto dall' in data 18 febbraio 2014 e la data odierna, CP_3
in cui non è ancora avvenuta la liberazione del piazzale, risulta essere eccessivo e pari a ben 11 anni (4 anni se si volesse considerare solo la data di instaurazione del presente giudizio).
12 Alla luce delle superiori considerazioni, l' va condannata CP_3
alla restituzione del piazzale, così come identificato nella seconda relazione di consulenza (cfr. pag. 8 e 9 della seconda relazione), tramite la rimozione degli automezzi e dei beni mobili ivi presenti
(avendo invece restituito il fabbricato già in data 12 maggio 2016
– cfr. allegato 10 al ricorso introduttivo) e, rispettivamente, alla restituzione delle particelle n. 381, 423, 817 e 427 del fg. 23 N.C.T. agli odierni ricorrenti e delle particelle 420 e 417 del fg. 23 N.C.T. al Comune di . CP_4
5.1 Risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo.
In relazione alla richiesta risarcitoria avanzata dagli attori, si ritiene che sussistano tutti i presupposti della responsabilità extracontrattuale (condotta illecita, evento lesivo, nesso di causa, pregiudizio subito, elemento soggettivo del danneggiante) per l'occupazione sine titulo di beni immobili, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate dalla più recente giurisprudenza.
Al riguardo si evidenzia che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non
13 bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.” (Sez. Un., Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 - Rv.
666193 - 04).
Orbene, nel caso di specie, appare evidentemente provata la condotta illecita posta in essere dall' , in quanto essa non CP_3
ha provveduto al rilascio solerte del fabbricato (rilasciato solo il
12 maggio 2016 – cfr. doc. 10 allegato al ricorso introduttivo) e nemmeno del fondo (il piazzale) che risulta ancora essere occupato dagli automezzi e dai beni mobili confiscati e sottoposti alla sua detenzione e custodia (cfr. seconda relazione di consulenza tecnica d'ufficio – pag. 13 – 14 – 15).
Altresì, in virtù di tale condotta è evidente anche la sussistenza dell'evento lesivo, consistente nell'impossibilità di utilizzazione e di godimento diretto e/o indiretto dei beni immobili, come correttamente allegato da parte dei ricorrenti.
Ed ancora, è evidente il danno-conseguenza derivante da tale occupazione, in quanto allegato dal ricorrente (trattandosi di un bene immobile utilizzabile per attività commerciale) e nemmeno contestato da parte convenuta, alla luce della giurisprudenza sopra evidenziata.
Infine, l'elemento soggettivo della responsabilità può essere rintracciato in capo all' in quanto non ha provveduto CP_3
entro termini ragionevoli, come già evidenziato in precedenza
14 (tenuto conto dei particolari elementi del caso concreto) allo sgombero, nonostante la stessa fosse stata posta in condizioni di conoscere la lesione dell'altrui diritto di proprietà, almeno sin dalla missiva ricevuta in data 18 febbraio 2014.
5.2 Criterio di determinazione del risarcimento.
Per quanto attiene alla determinazione del danno appare opportuno osservare che “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.” (Sez. Un., Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 - Rv. 666193
- 02).
Peraltro, si aggiunge che “In tema di risarcimento del danno subito dal proprietario per la mancata o ridotta utilizzazione di un bene immobile, il pregiudizio va determinato verificando l'effettivo valore locativo del bene, in modo da accertare il mancato reddito ritraibile nell'arco temporale considerato, tenendo conto dell' andamento del mercato immobiliare, che comporta che gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato, o comunque diverso, rispetto a quello di svalutazione della moneta secondo gli indici calcolati dall'ISTAT; resta poi salva, trattandosi di debito di valore, l'applicazione dell'aggiornamento istat per la rivalutazione all'attualità delle somme liquidate per ciascuno dei vari anni considerati.” (Sez. 2, Sentenza n.
13242 del 06/06/2007 - Rv. 597546 - 01).
Orbene, nel caso di specie, la consulenza tecnica redatta dall'Ing.
Arch. ha permesso di individuare il Persona_3
15 valore locativo di mercato dei suddetti beni immobili (fabbricato e piazzale).
Tuttavia, sul punto, risulta opportuno discostarsi parzialmente dalla consulenza tecnica.
Infatti, a differenza di quanto ritenuto nella consulenza tecnica, il momento dal quale deve iniziare a calcolarsi l'occupazione illecita non può essere fatto coincidere con il termine del
1/12/2012, ma appare corretto far decorrere l'illiceità dell'occupazione solo a far tempo dal sollecito ricevuto dall' in data 18 febbraio 2014. CP_3
E' quest'ultimo, infatti, il momento documentato in cui l'Agenzia risulta aver preso cognizione della necessità di rilasciare gli immobili e pertanto l'occupazione risulterà illecita solo a partire dal marzo 2014.
Al riguardo, appare opportuno evidenziare sarebbe errato porre in capo all' i danni arrecati anche per l'occupazione CP_3
antecedente, in difetto dell'elemento soggettivo, nè risultano documenti in atti per stabilire se l'amministratore giudiziario, al passaggio di consegne, avesse informato l' della CP_3
precedente richiesta di liberazione.
Detto ciò, il consulente ha rilevato che il valore locativo del fabbricato è pari ad euro 4.080,00 per 1 anno di locazione (cfr. pag. 18 della seconda relazione, redatta a giugno 2024), ossia euro
340,00 al mese.
Di conseguenza, il credito risarcitorio maturato relativamente alla occupazione del fabbricato va calcolato per il periodo da marzo 2014 (mese successivo al secondo sollecito ricevuto
16 dall' in data 18 febbraio 2014) a maggio 2016 (data del CP_3
rilascio), per un numero complessivo di 26 mesi di occupazione.
La somma in questione viene così calcolata e suddivisa per annualità: euro 3.060,00 per il periodo marzo – dicembre 2014; euro 4.080,00 per il periodo gennaio – dicembre 2015; euro
1.700,00 per il periodo gennaio- maggio 2016.
Ora, a differenza di quanto compiuto nella consulenza tecnica che non ha provveduto alle operazioni di devalutazione e rivalutazione, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale, ma trattasi di debito di valore, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole alla data di scadenza di scadenza delle singole annualità (termine nel quale può dirsi verificato il danno) e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n. 1712, sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Sulle somme così liquidate va applicata la devalutazione alla data delle scadenze delle singole annualità per esigenze di semplificazione (31/12/2014; 31/12/2015; 31/12/2016).
17 Pertanto, l'esito delle operazioni di devalutazione, rivalutazione e applicazione degli interessi (alla data del 28 febbraio 2025), così come sopra descritte, comporta che le rispettive somme siano così determinate: euro 3.429,13 per il periodo marzo – dicembre 2014; euro 4.555,15 per il periodo gennaio – dicembre 2015; euro
1.895,22 per il periodo gennaio – maggio 2016; così per un complessivo di euro 9.121,40, a cui vanno dedotti euro 488,00 per compensazione pattuita (cfr. doc. 10 allegato al ricorso introduttivo).
Pertanto, resta dovuta la somma di euro 9.391,50 a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione del fabbricato per il periodo marzo 2014 – maggio 2016, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene al piazzale, il consulente ha rilevato che il probabile valore locativo del bene immobile è pari ad euro
6.412,50 per 1 anno (cfr. pag. 21 della seconda relazione, redatta a giugno 2024), ossia euro 511,87 al mese.
Il piazzale è rimasto occupato dal marzo 2014 (mese successivo al sollecito ricevuto dall' ) fino ad oggi, ossia per complessivi CP_3
132 mesi.
La somma in questione viene così calcolata e suddivisa per annualità: euro 4.606,83 per il periodo marzo – dicembre 2014; euro 6.142,44 per l'anno 2015; euro 6.142,44 per l'anno 2016; euro
6.142,44 per l'anno 2017; euro 6.142,44 per l'anno 2018; euro
6.142,44 per l'anno 2019; euro 6.142,44 per l'anno 2020; euro
6.142,44 per l'anno 2021; euro 6.142,44 per l'anno 2022; euro
6.142,44 per l'anno 2023; euro 6.142,44 per l'anno 2024; euro
18 1.535,61 per il periodo gennaio – marzo 2025.
Procedendo anche in questo caso alle operazioni di devalutazione
(alla data di scadenza delle singole annualità), rivalutazione e applicazione degli interessi (alla data del 28 febbraio 2025), così come sopra descritte, le rispettive somme vengono così determinate: euro 5.162,59 per il periodo marzo – dicembre 2014; euro 6.869,26 per l'anno 2015; euro 6.847,80 per l'anno 2016; euro
6.843,21 per l'anno 2017; euro 6.828,63 per l'anno 2018; euro
6.781,13 per l'anno 2019; euro 6.783,63 per l'anno 2020; euro
6.781,12 per l'anno 2021; euro 6.708,13 per l'anno 2022; euro
6.403,04 per l'anno 2023; euro 6.205,44 per l'anno 2024 (per il quale non è stata compiuta la devalutazione, trattandosi della medesima annualità nella quale è stato stimato il valore); euro
1.535,61 per il periodo gennaio – marzo 2025 (senza devalutazione e rivalutazione non essendo ancora scaduta l'annualità); così per una somma complessiva di euro 73.749,59, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Infine, per quanto riguarda il rifacimento della pavimentazione del piazzale di pertinenza dei ricorrenti, è necessario liquidare l'ulteriore somma di euro 12.332,85 (cfr. pag. 17 della seconda relazione di consulenza tecnica d'ufficio), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Infatti, anche tale danno è stato arrecato dall'aver lasciato automezzi, rimorchi etc., sul fondo, senza alcuna cura volta ad evitare fenomeni di degrado.
6. Sulle spese di lite e di CTU.
In considerazione dell'esito del giudizio, giusta il principio della
19 soccombenza, l' Controparte_3
dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità
[...]
Organizzata ( ) – sede di Reggio Calabria - va condannata CP_3
alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori per intero;
nei confronti del interveniente, invece, Controparte_4
dove disporsi la compensazione nella misura di ½ alla luce dell'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dall'Ente territoriale.
Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DMG 55/2014 per le cause di valore compreso fra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 e dell'attività processuale in concreto svolta.
Le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente poste a carico dell' convenuta. CP_3
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata dal;
Controparte_4
2) condanna l'Agenzia Nazionale Amministrazione e
Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla
Criminalità Organizzata (ANSBC) – sede di Reggio
Calabria – alla restituzione agli attori del fondo sito in
, c.da Vigna di Giù, p.lle nn. 381, 423, 817 e 427 CP_4
del fg. 23 N.C.T. e al di del fondo sito CP_4 CP_4
in , c.da Vigna di Giù, p.lle 420 e 417 del fg. 23 CP_4
20 così come indicate nella relazione tecnica d'ufficio CP_8
a firma dell'Ing. depositata il 07/06/2024, Per_4
mediante sgombero dei beni mobili ivi presenti;
3) condanna l'
[...]
Controparte_3
– sede di Reggio
[...]
Calabria – al pagamento in favore degli attori della somma di euro 9.391,50 e di euro 73.749,59, a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione rispettivamente del fabbricato e del piazzale antistante, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
4) condanna l' Controparte_3
e Confiscati alla
[...]Controparte_3
Criminalità Organizzata – sede di Reggio CP_3
Calabria al pagamento in favore degli attori della somma di euro 12.332,85 a titolo di risarcimento del danno alla pavimentazione del piazzale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
5) condanna l' Controparte_3
e Confiscati
[...]Controparte_3 [...]
– sede di Reggio Controparte_3
Calabria – al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori, liquidate nella misura di euro 9.000,00, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
21 6) compensa per ½ le spese di lite tra l'
[...]
Controparte_3
– sede di
[...]
Reggio Calabria – ed il , ponendo a Controparte_4
carico della prima la restante quota, che si liquida in euro
4.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
7) pone definitivamente a carico dell'
[...]
Controparte_3
– sede di
[...]
Reggio Calabria le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti.
Caltanissetta, 8 aprile 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
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