Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 258
TRIB
Sentenza 15 aprile 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Emanuele Venzo del Tribunale di Pistoia, riguarda una richiesta di cancellazione di una trascrizione di domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 c.c. da parte di un ricorrente. La parte attrice ha sostenuto di avere interesse a ottenere tale cancellazione, evidenziando che il conservatore richiede un'ordinanza giudiziale per procedere. Dall'altra parte, il convenuto non si è costituito, risultando contumace.

Il Giudice, dopo aver esaminato la documentazione e le conclusioni delle parti, ha rilevato che la richiesta di cancellazione era carente di interesse ad agire. In particolare, ha sottolineato che, secondo l'art. 2668 c.c., la cancellazione può avvenire solo con il consenso delle parti o mediante sentenza passata in giudicato. Poiché era emerso un atto di transazione tra le parti che prevedeva il consenso alla cancellazione, il Giudice ha concluso che il risultato richiesto poteva essere ottenuto senza l'intervento del giudice, dichiarando quindi il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Non essendoci spese di lite a causa della contumacia della parte convenuta, il provvedimento si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 258
    Giurisdizione : Trib. Pistoia
    Numero : 258
    Data del deposito : 15 aprile 2025

    Testo completo