TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2070/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 15/04/2025 alle ore 10.39, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per parte attrice compare l'avv. GIOVANNELLI SILVIA in sostituzione dell'avv. GIOVANNELLI GIOVANNI Per nessuno compare CP_1
E' presente ai fini della pratica forense il dott. Tommaso Mucci.
Il difensore di parte ricorrente si riporta al ricorso e dà atto di aver depositato in PCT la documentazione richiesta alla scorsa udienza dal Giudice ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio;
in merito alla questione dell'interesse ad agire di parte ricorrente alla pronuncia del Tribunale richiesta con il ricorso, rileva che, ai fini della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, il conservatore richiede che essa sia ordinata giudizialmente con sentenza.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies.
Parte ricorrente conclude come da ricorso e discute oralmente la causa.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2070/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. GIOVANNELLI GIOVANNI (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), contumace CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ai sensi dell'art. 2668 cc, (..) previa comparizione delle parti, voglia ordinare al C.R Immobiliari di Pescia la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta il 13.07.2012 al n Reg. Gen. 2773, Reg.
Part. 1961”.
Il convenuto, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, precisate le conclusioni, all'udienza odierna la causa è passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 5 ***
1. I fatti rilevanti, di seguito riportati, sono documentali.
a) Il convenuto nell'anno 2012 ha citato in giudizio, tra gli altri, la ricorrente CP_1 Parte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare di privo di effetto, in quanto simulato, l'atto – Notaio – di compravendita stipulato in data 7 Persona_1 settembre 2010 rep. 29351/11755, registrato a Pistoia l'8 settembre 2010, trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Pistoia in data 13 settembre 2010 avente ad oggetto la piena proprietà di un complesso immobiliare ubicato nel comune di Uzzano, Loc. Zoppineto e Loc. Folavento via della Fonte di
Maggino no. 14 (..); - ancora in via principale, revocare e dichiarare inefficace ed inopponibile al sig.
[...]
– ai sensi dell'art. 2901 c.p.c. (..) l'atto di compravendita del 7 settembre 2010 rep. 29351/11755, CP_1 registrato a Pistoia l'8 settembre 2010, trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Pistoia in data 13 settembre 2010 avente ad oggetto la piena proprietà di un complesso immobiliare ubicato nel comune di Uzzano, Loc. Zoppineto e Loc. Folavento via della Fonte di Maggino no. 14 (..); Con vittoria di spese e di onorari” (cfr. doc. 1 fasc. ric.);
b) il giudizio si è svolto in primo grado davanti il Tribunale di Pistoia (R.G. 1625/2012) e si è concluso con l'accoglimento della domanda attorea di revocatoria ex art. 2901 c.c., con sentenza che ha dichiarato inefficace nei confronti di l'atto di compravendita del 7 settembre 2010 rep. 29351/11755, CP_1 registrato a Pistoia l'8 settembre 2010, trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Pistoia in data 13 settembre 2010 avente ad oggetto la piena proprietà di un complesso immobiliare ubicato nel comune di Uzzano, Loc. Zoppineto e Loc. Folavento via della Fonte di Maggino no. 14 (cfr. doc. 2 fasc. ric.);
c) la sentenza del Tribunale di Pistoia è stata confermata in sede di gravame (R.G. 1187/2016) con sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. 2883/2019 pubblicata in data 2.12.2019 e passata in giudicato
(cfr. doc. 3 fasc. ric.);
d) la domanda giudiziale promossa da è stata trascritta alla C.R. Immobiliare di Pescia, in CP_1 data 13.07.2012, Reg. Gen. 2773, Reg. Part. 1961 (cfr. doc. 4 fasc. ric.);
e) in data 28.1.2021 la ricorrente ha alienato la piena proprietà dell'immobile gravato dalla trascrizione ai signori e (cfr. doc. 5 fasc. ric.); Controparte_2 CP_3
f) che tra e , in data 21.12.2020, è intervenuto un atto di transazione, ove tra CP_1 Parte_1
l'altro, il primo “si impegna poi a prestare consenso, per quanto occorrer possa, alla cancellazione della eventuale trascrizione della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 215/2016 (..) e della sentenza della Corte di
Appello di Firenze n. 2883/2019 pubblicata il 2.12.2019 e di non avvalersi delle statuizione delle sentenze pagina 3 di 5 sopra citate, con le quali è stata accolta la domanda revocatoria in danno di e ID Parte_1
ND, in tal senso nel caso di richiesta aderirà alla stessa ovvero presterà il suo consenso senza tuttavia sostenere alcun onere e/o spesa che saranno anticipati dalla o dalla ID ND (in caso di Pt_1 richiesta di recarsi per prestare adesione alla cancellazioni ovvero a partecipare all'udienza indicata sopra qualora richiesto, provvederà a sua scelta nel caso a conferire idonea procura senza alcun onere a suo carico in tempi ragionevoli)” (cfr. doc. 6 fasc. ric.).
Così ricostruita in fatto la vicenda di cui è processo, si rileva che parte ricorrente ha chiesto di ordinare al
C.R Immobiliari di Pescia la cancellazione, ai sensi dell'art. 2668 c.c., della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta il 13.07.2012 al n Reg. Gen. 2773, Reg. Part. 1961., e decisa con la sentenza di accoglimento del Tribunale di Pistoia, confermata con la sentenza della Corte di Appello di Firenze, n.
2883/2019 pubblicata il 02.12.2019, e passata in giudicato.
La domanda proposta dal ricorrente è carente sotto il profilo dell'interesse ad agire.
È noto che l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. per la proponibilità della domanda giudiziaria nasce dalla contestazione (nella domanda d'accertamento: Cass. 14134/1999, 1619/2000, 6046/2000) o dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, tale che essa non sia in concreto realizzabile senza la pronuncia del giudice (Cass. Sez. un. 565/2000).
Recita il disposto di cui all'art.2668 c.c.” La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.”
Nella specie, alla luce dell'atto di transazione intervenuto tra le parti (cfr. doc. 6 fasc. ric.), risulta per tabulas il consenso prestato dal sig. alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui CP_1 trattasi.. Considerato altresì che nulla è stato dedotto in ricorso circa una eventuale sopravvenuta controversia tra le parti in ordine all'adempimento dell'impegno assunto con tale accordo, deve allora ritenersi che il risultato richiesto dal ricorrente in questa sede sia senz'altro conseguibile mediante la cooperazione della controparte e, dunque, senza che sia necessario l'intervento del giudice.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
2. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1. dichiara il ricorso inammissibile pagina 4 di 5 2. nulla sulle spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 15/04/2025 alle ore 10.39, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per parte attrice compare l'avv. GIOVANNELLI SILVIA in sostituzione dell'avv. GIOVANNELLI GIOVANNI Per nessuno compare CP_1
E' presente ai fini della pratica forense il dott. Tommaso Mucci.
Il difensore di parte ricorrente si riporta al ricorso e dà atto di aver depositato in PCT la documentazione richiesta alla scorsa udienza dal Giudice ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio;
in merito alla questione dell'interesse ad agire di parte ricorrente alla pronuncia del Tribunale richiesta con il ricorso, rileva che, ai fini della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, il conservatore richiede che essa sia ordinata giudizialmente con sentenza.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies.
Parte ricorrente conclude come da ricorso e discute oralmente la causa.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2070/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. GIOVANNELLI GIOVANNI (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), contumace CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ai sensi dell'art. 2668 cc, (..) previa comparizione delle parti, voglia ordinare al C.R Immobiliari di Pescia la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta il 13.07.2012 al n Reg. Gen. 2773, Reg.
Part. 1961”.
Il convenuto, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, precisate le conclusioni, all'udienza odierna la causa è passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 5 ***
1. I fatti rilevanti, di seguito riportati, sono documentali.
a) Il convenuto nell'anno 2012 ha citato in giudizio, tra gli altri, la ricorrente CP_1 Parte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare di privo di effetto, in quanto simulato, l'atto – Notaio – di compravendita stipulato in data 7 Persona_1 settembre 2010 rep. 29351/11755, registrato a Pistoia l'8 settembre 2010, trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Pistoia in data 13 settembre 2010 avente ad oggetto la piena proprietà di un complesso immobiliare ubicato nel comune di Uzzano, Loc. Zoppineto e Loc. Folavento via della Fonte di
Maggino no. 14 (..); - ancora in via principale, revocare e dichiarare inefficace ed inopponibile al sig.
[...]
– ai sensi dell'art. 2901 c.p.c. (..) l'atto di compravendita del 7 settembre 2010 rep. 29351/11755, CP_1 registrato a Pistoia l'8 settembre 2010, trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Pistoia in data 13 settembre 2010 avente ad oggetto la piena proprietà di un complesso immobiliare ubicato nel comune di Uzzano, Loc. Zoppineto e Loc. Folavento via della Fonte di Maggino no. 14 (..); Con vittoria di spese e di onorari” (cfr. doc. 1 fasc. ric.);
b) il giudizio si è svolto in primo grado davanti il Tribunale di Pistoia (R.G. 1625/2012) e si è concluso con l'accoglimento della domanda attorea di revocatoria ex art. 2901 c.c., con sentenza che ha dichiarato inefficace nei confronti di l'atto di compravendita del 7 settembre 2010 rep. 29351/11755, CP_1 registrato a Pistoia l'8 settembre 2010, trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Pistoia in data 13 settembre 2010 avente ad oggetto la piena proprietà di un complesso immobiliare ubicato nel comune di Uzzano, Loc. Zoppineto e Loc. Folavento via della Fonte di Maggino no. 14 (cfr. doc. 2 fasc. ric.);
c) la sentenza del Tribunale di Pistoia è stata confermata in sede di gravame (R.G. 1187/2016) con sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. 2883/2019 pubblicata in data 2.12.2019 e passata in giudicato
(cfr. doc. 3 fasc. ric.);
d) la domanda giudiziale promossa da è stata trascritta alla C.R. Immobiliare di Pescia, in CP_1 data 13.07.2012, Reg. Gen. 2773, Reg. Part. 1961 (cfr. doc. 4 fasc. ric.);
e) in data 28.1.2021 la ricorrente ha alienato la piena proprietà dell'immobile gravato dalla trascrizione ai signori e (cfr. doc. 5 fasc. ric.); Controparte_2 CP_3
f) che tra e , in data 21.12.2020, è intervenuto un atto di transazione, ove tra CP_1 Parte_1
l'altro, il primo “si impegna poi a prestare consenso, per quanto occorrer possa, alla cancellazione della eventuale trascrizione della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 215/2016 (..) e della sentenza della Corte di
Appello di Firenze n. 2883/2019 pubblicata il 2.12.2019 e di non avvalersi delle statuizione delle sentenze pagina 3 di 5 sopra citate, con le quali è stata accolta la domanda revocatoria in danno di e ID Parte_1
ND, in tal senso nel caso di richiesta aderirà alla stessa ovvero presterà il suo consenso senza tuttavia sostenere alcun onere e/o spesa che saranno anticipati dalla o dalla ID ND (in caso di Pt_1 richiesta di recarsi per prestare adesione alla cancellazioni ovvero a partecipare all'udienza indicata sopra qualora richiesto, provvederà a sua scelta nel caso a conferire idonea procura senza alcun onere a suo carico in tempi ragionevoli)” (cfr. doc. 6 fasc. ric.).
Così ricostruita in fatto la vicenda di cui è processo, si rileva che parte ricorrente ha chiesto di ordinare al
C.R Immobiliari di Pescia la cancellazione, ai sensi dell'art. 2668 c.c., della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta il 13.07.2012 al n Reg. Gen. 2773, Reg. Part. 1961., e decisa con la sentenza di accoglimento del Tribunale di Pistoia, confermata con la sentenza della Corte di Appello di Firenze, n.
2883/2019 pubblicata il 02.12.2019, e passata in giudicato.
La domanda proposta dal ricorrente è carente sotto il profilo dell'interesse ad agire.
È noto che l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. per la proponibilità della domanda giudiziaria nasce dalla contestazione (nella domanda d'accertamento: Cass. 14134/1999, 1619/2000, 6046/2000) o dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, tale che essa non sia in concreto realizzabile senza la pronuncia del giudice (Cass. Sez. un. 565/2000).
Recita il disposto di cui all'art.2668 c.c.” La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.”
Nella specie, alla luce dell'atto di transazione intervenuto tra le parti (cfr. doc. 6 fasc. ric.), risulta per tabulas il consenso prestato dal sig. alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui CP_1 trattasi.. Considerato altresì che nulla è stato dedotto in ricorso circa una eventuale sopravvenuta controversia tra le parti in ordine all'adempimento dell'impegno assunto con tale accordo, deve allora ritenersi che il risultato richiesto dal ricorrente in questa sede sia senz'altro conseguibile mediante la cooperazione della controparte e, dunque, senza che sia necessario l'intervento del giudice.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
2. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1. dichiara il ricorso inammissibile pagina 4 di 5 2. nulla sulle spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 5 di 5