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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/09/2022, n. 7940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7940 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2022
N. 07940/2022REG.PROV.COLL.
N. 04040/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4040 del 2022, proposto da
LA UC, rappresentato e difeso dagli avvocati Augusto Sinagra, Lorenzo Minisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Augusto Sinagra in Roma, viale Gorizia, 13
contro
Università del Salento - Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti
Regione Puglia, IA LA De Bellis, CE PA Pinnola, non costituiti in giudizio
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI n. 4842/2018
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università del Salento - Lecce;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2022 il Cons. Rosaria IA Castorina e uditi per le parti l’avvocato Augusto Sinagra e l'avvocato dello Stato Federico Basilica;
1.Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, nel settore concorsuale 08/B2 –Scienza delle costruzioni, bandito dall’Università degli Studi del Salento (decreto rettorale n. 212 del 2015), classificandosi dietro la concorrente dichiarata vincitrice, prof.ssa De Bellis;
2.Il T.A.R. Puglia – Lecce, con sentenza n. 1894 del 2016, respingeva il ricorso avverso gli atti della procedura concorsuale;
3. Con sentenza n. 4842/2018 la Sesta Sezione di questo Consiglio di Stato, accoglieva l’appello del ricorrente annullando il decreto rettorale con cui erano stati approvati gli atti e la graduatoria del concorso e il presupposto giudizio della Commissione d’esame per l’omessa valutazione “ dell’attività progettuale di ricerca facente parte del curriculum vitae del ricorrente, realizzata nell’ambito “del programma regionale –con il concorso dei Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca e dello Sviluppo economico– di sostegno alla specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale”;
4. Il ricorrente agiva, quindi, in ottemperanza e la stessa Sezione, con sentenza n. 7389/2020, accoglieva il ricorso disponendo che in esecuzione dell’ottemperanda sentenza, la resistente amministrazione universitaria avrebbe “ dovuto pertanto, concludere il procedimento concorsuale riesaminando la posizione del ricorrente, sulla base di quanto più sopra specificato ”;
A seguito di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6571/2021 nominava commissario ad acta il Prefetto di Lecce, o un funzionario suo delegato, per eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni.
Riconvocata la Commissione giudicatrice della procedura concorsuale in oggetto, con verbale del 3/4 novembre 2021 in conformità a quanto disposto dal Commissario ad acta delegato, veniva confermato il precedente giudizio.
5.Seguiva la nota del Commissario ad acta il quale osservava: “ Pare allo scrivente che detta nuova valutazione sia ancora incompleta e, per altri versi, il cennato criterio adoperato sembrerebbe oltre che introdotto ex post (rispetto al verbale generale dei criteri), anche di difficile comprensione. In particolare, codesta Commissione non ha valutato in toto né la congruenza del progetto di cui al punto 4 citato, né ha tenuto in conto che tale sub criterio è legato alla durata dell’attività progettuale e non invece al modo od al tempo in cui il progetto deve essere materialmente redatto. Pertanto, al fine di dare esatta esecuzione alla pronuncia del Consiglio di Stato, codesta Commissione dovrà procedere ad una nuova ed urgente riunione (comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente) per riformulare il giudizio attenendosi strettamente ai criteri che codesta Commissione stessa si è data e pervenendo così alla rielaborazione della graduatoria finale. Si evidenzia, infine, che nell’attività sopra indicata codesta Commissione dovrà attenersi strettamente alle osservazioni sopra citate dello scrivente per evitare ulteriori e non commendevoli inottemperanze ”.
6.La Commissione giudicatrice, riunitasi nuovamente in data 26 novembre 2021, confermava ancora una volta il precedente giudizio.
7.Seguiva la relazione finale del Commissario ad Acta il quale evidenziava: …” Gli esaminatori, dopo aver risposto in maniera questa volte completa alle osservazioni redatte dallo scrivente in relazione al contenuto della pronuncia del Consiglio di Stato, giungevano, ancora una volta a confermare l’originaria valutazione nei confronti del lavoro progettuale del ricorrente il cui punteggio continuava a corrispondere a 76,3 così come nella originaria valutazione posta in essere prima dei gravami giurisdizionali in questione. Giova al riguardo rilevare che nonostante la precisa richiesta dello scrivente di pronunciarsi sui profili ritenuti carenti nelle valutazioni progettuali, il lavoro della Commissione si è sviluppato addentrandosi nel cosiddetto merito tecnico concernente ad esempio l'attinenza di un tipo di lavoro progettuale ad una materia scientifica anziché ad un'altra ("attinenza alle Scienze delle Costruzioni ovvero all'analisi del comportamento elettrico dei materiali") ed al termine dei cennati ragionamenti, ivi compreso quello della durata temporale del progetto, di fatto mai disimpegnato, giungendo ancora una volta a confermare le precedenti valutazioni e di conseguenza la immodificabilità del punteggio e della stessa graduatoria finale nei confronti dell'odierno ricorrente” .
8.Osserva il Collegio che, a prescindere dalla formulazione apparentemente ambigua della relazione finale del Commissario ad acta , la Commissione abbia valutato il titolo prodotto dal candidato, questa volta ottemperando alla sentenza.
In particolare la Commissione ha precisato che in base ai criteri individuati nel primo verbale i titoli sarebbero stati valutati, “ considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato ” e che quindi sarebbe stata valutata esclusivamente l’attività di ricerca effettivamente svolta mentre, in relazione al titolo in esame, si trattava di attività di ricerca mai iniziata e quindi non svolta.
La Commissione, nel verbale della prima seduta, aveva infatti inserito, al punto 4, il criterio “ realizzazione di attività progettuale ” attribuendogli una valutazione massima di due punti di cui uno per l’indicatore relativo alla congruenza con il settore scientifico disciplinare e uno per l’indicatore relativo alla durata del periodo.
Nello specifico la proposta di attività di ricerca presentata consisteva nella descrizione dell’idea progettuale e degli obiettivi della ricerca che il candidato avrebbe inteso sviluppare nel triennio e, quindi, non era stata espletata alcuna concreta “ attività di ricerca; non erano, pertanto, attribuibili i due punti degli indicatori relativi alla “realizzazione di attività progettuale ”. Deve quindi concludersi che il titolo è stato valutato, sebbene negativamente.
9. La sentenza da ottemperare era volta ad eliminare vizi procedimentali del concorso impugnato, ma non riconosceva, a prescindere dalla rivalutazione del titolo, il diritto all’assunzione quale ricercatore a tempo determinato di tipo A), sicché è inammissibile la domanda –nuova - volta ad ottenere “la presa di servizio” sul posto messo a concorso, motivata dal fatto che i candidati che precedevano il ricorrente in graduatoria erano stati nelle more del giudizio, comunque, già assunti in altri posti analoghi.
Resta evidentemente impregiudicata ogni decisione dell’Ateneo sull’eventuale scorrimento della graduatoria.
Il ricorso deve essere, conseguentemente, respinto.
In considerazione della particolarità della vicenda trattata, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), respinge in ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
LA Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria IA Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria IA Castorina | LA Contessa |
IL SEGRETARIO