Art. 1. Articolo unico.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 1.500.000 alla Lega navale italiana.
La spesa derivante dalla presente legge gravera' sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e sara' fronteggiata con lo stanziamento del capitolo n. 206 dello stato di previsione suddetto.
La presente legge, munita del sigilli dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Torino, addi' 23 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 1.500.000 alla Lega navale italiana.
La spesa derivante dalla presente legge gravera' sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e sara' fronteggiata con lo stanziamento del capitolo n. 206 dello stato di previsione suddetto.
La presente legge, munita del sigilli dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Torino, addi' 23 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI