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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 223/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2023 00169490 42 000 QUOTA CONSORTIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 23/01/2024 e depositato in data 01/02/2024, Ricorrente_1 nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n.
29720230016949042000, notificata in data 24/11/2023, di importo pari ad € 302,88 a titolo di quota consortile
2019.
Parte ricorrente eccepisce:
● la carenza del potere del Consorzio di riscuotere i contributi mediante iscrizione a ruolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215;
● il difetto di motivazione della cartella impugnata, mancante degli estremi degli atti di approvazione del
Piano di Classifica, del perimetro di contribuenza nonché degli estremi relativi alla pubblicazione delle deliberazioni di Giunta Regionale, con un importo sommariamente indicato, senza alcun riferimento ai benefici effettivi che sarebbero stati ricavati dagli immobili ed in assenza del metodo di calcolo seguito;
● l'illegittimità del piano di classifica adottato dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, predisposto in mancanza di previa adozione del piano generale di bonifica previsto sia dalla legge nazionale che da quella regionale, e carente di indicazioni circa il beneficio di cui il terreno fruirebbe;
● l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo consortile per mancanza di un concreto e specifico beneficio per il fondo.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare disporre la sospensione dell'esecutività della cartella opposta, ai sensi dell'art. 47, comma 4; in via principale dichiarare nulla e/o annullare la cartella esattoriale opposta ed i relativi ruoli per tutte le ragioni esposte in narrativa;
dichiarare in ogni caso non dovuta la somma recata dalla cartella opposta, per tutte le motivazioni argomentate in narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del ricorso dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento del minor importo da liquidarsi in applicazione dei benefici concretamente conseguiti;
con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 19/03/2024 la Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di legge, con particolare riferimento al periculum in mora, rigetta l'istanza di sospensione, nulla disponendo per le spese stante la mancata costituzione di parte convenuta.
Con controdeduzioni depositate in data 08/07/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la carenza di legittimazione passiva o comunque la carenza di responsabilità dell'Agente della Riscossione per le contestazioni che riguardano il merito della pretesa;
● la vigenza del Regio Decreto n. 215 del 1933, con conseguente potere dei Consorzi di avvalersi degli agenti della riscossione;
● la redazione della cartella in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, con motivazione predisposta dall'ente impositore;
● la carenza di legittimazione passiva sulla asserita illegittimità del piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica 8 Ragusa e sull'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo consortile.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare, ci si oppone alla sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale;
nel merito ritenere e dichiarare inammissibile e infondata l'azione ex adverso proposta per i motivi esposti in narrativa;
nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso per questioni di merito inerenti la pretesa tributaria e comunque riconducibili all'attività dell'Ente impositore voler compensare integralmente le spese del giudizio nei confronti dell'Agente della Riscossione. Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Consorzio di bonifica, di cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10/02/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Va accolta la doglianza – da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale – relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che la cartella impugnata non è stata preceduta da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione. Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
La cartella impugnata riporta, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”, l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo,
l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione di quanto preteso, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al
Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente.
Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che “Gli atti tributari […] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. […] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge” (Cass. n. 3917/2025).
Pertanto “La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa” (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
■ Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo.
Va invece disposta la compensazione delle spese tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto:
- il difetto di motivazione attiene al contenuto del ruolo (ex art. 12 c. 3 del D.P.R. 602/73) trasmesso dall'ente impositore;
tale vizio dunque, “essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario” (Cass. Sez. U. - Sentenza n. 11722 del 2010);
- la responsabilità dell'Agente della riscossione è espressamente esclusa dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999,
a norma del quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, tenuto conto che nel caso di specie non era necessaria nessuna chiamata in causa del Consorzio, già evocato in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di
Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 233,00, oltre accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 223/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2023 00169490 42 000 QUOTA CONSORTIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 23/01/2024 e depositato in data 01/02/2024, Ricorrente_1 nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n.
29720230016949042000, notificata in data 24/11/2023, di importo pari ad € 302,88 a titolo di quota consortile
2019.
Parte ricorrente eccepisce:
● la carenza del potere del Consorzio di riscuotere i contributi mediante iscrizione a ruolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215;
● il difetto di motivazione della cartella impugnata, mancante degli estremi degli atti di approvazione del
Piano di Classifica, del perimetro di contribuenza nonché degli estremi relativi alla pubblicazione delle deliberazioni di Giunta Regionale, con un importo sommariamente indicato, senza alcun riferimento ai benefici effettivi che sarebbero stati ricavati dagli immobili ed in assenza del metodo di calcolo seguito;
● l'illegittimità del piano di classifica adottato dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, predisposto in mancanza di previa adozione del piano generale di bonifica previsto sia dalla legge nazionale che da quella regionale, e carente di indicazioni circa il beneficio di cui il terreno fruirebbe;
● l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo consortile per mancanza di un concreto e specifico beneficio per il fondo.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare disporre la sospensione dell'esecutività della cartella opposta, ai sensi dell'art. 47, comma 4; in via principale dichiarare nulla e/o annullare la cartella esattoriale opposta ed i relativi ruoli per tutte le ragioni esposte in narrativa;
dichiarare in ogni caso non dovuta la somma recata dalla cartella opposta, per tutte le motivazioni argomentate in narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del ricorso dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento del minor importo da liquidarsi in applicazione dei benefici concretamente conseguiti;
con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 19/03/2024 la Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di legge, con particolare riferimento al periculum in mora, rigetta l'istanza di sospensione, nulla disponendo per le spese stante la mancata costituzione di parte convenuta.
Con controdeduzioni depositate in data 08/07/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la carenza di legittimazione passiva o comunque la carenza di responsabilità dell'Agente della Riscossione per le contestazioni che riguardano il merito della pretesa;
● la vigenza del Regio Decreto n. 215 del 1933, con conseguente potere dei Consorzi di avvalersi degli agenti della riscossione;
● la redazione della cartella in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, con motivazione predisposta dall'ente impositore;
● la carenza di legittimazione passiva sulla asserita illegittimità del piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica 8 Ragusa e sull'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo consortile.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare, ci si oppone alla sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale;
nel merito ritenere e dichiarare inammissibile e infondata l'azione ex adverso proposta per i motivi esposti in narrativa;
nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso per questioni di merito inerenti la pretesa tributaria e comunque riconducibili all'attività dell'Ente impositore voler compensare integralmente le spese del giudizio nei confronti dell'Agente della Riscossione. Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Consorzio di bonifica, di cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10/02/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Va accolta la doglianza – da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale – relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che la cartella impugnata non è stata preceduta da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione. Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
La cartella impugnata riporta, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”, l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo,
l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione di quanto preteso, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al
Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente.
Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che “Gli atti tributari […] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. […] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge” (Cass. n. 3917/2025).
Pertanto “La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa” (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
■ Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo.
Va invece disposta la compensazione delle spese tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto:
- il difetto di motivazione attiene al contenuto del ruolo (ex art. 12 c. 3 del D.P.R. 602/73) trasmesso dall'ente impositore;
tale vizio dunque, “essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario” (Cass. Sez. U. - Sentenza n. 11722 del 2010);
- la responsabilità dell'Agente della riscossione è espressamente esclusa dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999,
a norma del quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, tenuto conto che nel caso di specie non era necessaria nessuna chiamata in causa del Consorzio, già evocato in giudizio dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di
Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 233,00, oltre accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico