Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 259
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Istanza di sospensione dell'esecutività

    La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti di legge per la concessione della sospensiva, in particolare il periculum in mora.

  • Altro
    Carenza del potere del Consorzio di riscuotere mediante iscrizione a ruolo

    La doglianza è stata assorbita dall'accoglimento del motivo relativo al difetto di motivazione.

  • Accolto
    Difetto di motivazione della cartella

    La Corte ha accolto la doglianza, ritenendo che la cartella non contenesse la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990, in quanto mancava l'indicazione del metodo di calcolo, del Piano di classifica e del Perimetro di contribuenza.

  • Altro
    Illegittimità del piano di classifica

    La doglianza è stata assorbita dall'accoglimento del motivo relativo al difetto di motivazione.

  • Altro
    Insussistenza dei presupposti per il contributo consortile

    La doglianza è stata assorbita dall'accoglimento del motivo relativo al difetto di motivazione.

  • Accolto
    Non debenza della somma richiesta

    La domanda è stata accolta in conseguenza dell'annullamento della cartella per difetto di motivazione.

  • Altro
    Liquidazione del minor importo

    La domanda è stata assorbita dall'accoglimento del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 259
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 259
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo