Articolo 12 della Legge 12 marzo 1968, n. 259
Articolo 11Articolo 13
Versione
17 aprile 1968
Art. 12.
I posti che si renderanno disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli uffici locali, a seguito dell'espletamento del concorso di cui al precedente articolo 11, potranno essere conferiti mediante concorso per titoli alla qualifica iniziale del ruolo stesso, riservato:
a) ai sostituti reggenti di zone vacanti che si trovavano in servizio, con tale qualifica, alla data del 31 ottobre 1964 e che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) ai portalettere reggenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che avevano titolo a partecipare al concorso di cui all' articolo 3 della legge 26 giugno 1965, n. 832 , e non vi presero parte, nonche' coloro che, pur avendo partecipato al predetto concorso, ne furono esclusi per non aver presentato nei termini prescritti la documentazione richiesta.
Per partecipare al concorso di cui al precedente comma gli aspiranti devono possedere tutti i requisiti prescritti dall' articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , ad eccezione di quello dell'eta'.
Entrata in vigore il 17 aprile 1968