Art. 2.
Le suddette disposizioni entrano in vigore a datare dal 1 gennaio 1954 e da tale data sono abrogati il regio decreto 13 dicembre 1896, n. 577 , il regio decreto 26 aprile 1906, n. 161 , e il regio decreto 23 giugno 1930, n. 1250 .
Le suddette disposizioni entrano in vigore a datare dal 1 gennaio 1954 e da tale data sono abrogati il regio decreto 13 dicembre 1896, n. 577 , il regio decreto 26 aprile 1906, n. 161 , e il regio decreto 23 giugno 1930, n. 1250 .