Sentenza breve 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 12/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00300/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2025, proposto da TO IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Ferrajolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Avellino, via Annarumma, 22;
contro
Comune di Frigento, in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso il suo studio in LE, piazza Sant’Agostino n. 29;
per l'annullamento
della Determinazione del Settore Tecnico del Comune di Frigento n.205 del 23.10.2024, comunicata a mezzo PEC il 25.10.2024, avente ad oggetto «retrocessione lotto nel P.I.P. in località Taverna di Annibale in proprietà alla Ditta Bio Due di IA TO. Provvedimenti» e di tutti gli atti presupposti, relativi e conseguenti al provvedimento impugnato, ancorché non conosciuti e/o notificati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frigento, in persona del Sindaco pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Nell’ambito del presente giudizio, viene impugnata la determinazione del Settore Tecnico del Comune di Frigento n. 205 del 23.10.2024, comunicata a mezzo P.E.C. il 25.10.2024, avente ad oggetto «retrocessione lotto nel P.I.P. in località Taverna di Annibale in proprietà alla Ditta Bio Due di IA TO. Provvedimenti».
Il ricorrente è insorto avverso il suddetto provvedimento, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso.
Si è costituito il Comune intimato per resistere al ricorso.
Nell’udienza camerale del 12 febbraio 2025, la causa è introitata per la decisione.
Come sopra esposto, il ricorso all’esame del Collegio è teso ad ottenere l’annullamento - previa sospensione dell’esecuzione - del provvedimento con il quale il responsabile del Settore Tecnico del Comune di Frigento ha disposto la retrocessione del lotto P.I.P. sito in località Taverna di Annibale, assegnato in proprietà alla Ditta “Bio Due di IA TO” con Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2015.
Ciò posto, il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale e perciò può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la clausola compromissoria contenuta nell’art. 11 della suddetta convenzione, con la quale le parti hanno stabilito di devolvere alla decisione di un Collegio arbitrale la risoluzione di ogni eventuale controversia concernente diritti ed obblighi assunti con la convenzione.
Al riguardo, giova ricordare che, come disposto dall’art. 12 cod. proc. amm., la compromettibilità in arbitrato non è consentita dall’ordinamento soltanto nel caso di esercizio di poteri pubblicistici ovvero quando si verta al cospetto di interessi legittimi e non invece allorquando, come nella specie, si sia in presenza di diritti soggettivi (decadenza di assegnazione dal lotto pubblico), quand’anche rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, (in termini Cass., SS.UU., 18 gennaio 2022, n. 1392; Consiglio di Stato, sentenza 28/08/2024, del 07282/2024).
Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisidizione.
La natura (in rito) della presente decisione conduce, in ogni caso, a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO