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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1591/2019 R.G.
Promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Villasor, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Luca
TA, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso
Ricorrente
Contro la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
DO (P. I.V.A. , elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo P.IVA_1 studio dell'avvocato Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuta
*******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, il diritto della ricorrente all'inquadramento nel IV livello di cui al CCNL del settore terziario, con decorrenza dalla data di assunzione alle dipendenze della convenuta ovvero da quella data diversa che sarà individuata in corso di causa;
2) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, con sede in DO Corso Repubblica n. 90, al pagamento in favore della ricorrente e per i titoli di cui in narrativa, della somma di euro 10.174,91, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà
pagina 1 ritenuta di giustizia in applicazione dei principi di cui al combinato disposto degli artt.
36 Cost. e 2099 c.c., oltre in ogni caso rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT ed interessi legali;
3) nella denegata ipotesi in cui non venisse riconosciuto il diritto al superiore in- quadramento, salvo gravame, condannare la in persona del le-gale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede in DO, nel Corso Repubblica n. 90, al pagamento in favore della ricorrente e per i titoli di cui in narrativa, della somma di euro 3.047,67, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia in applicazione dei principi di cui al combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre in ogni caso rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge”.
Nell'interesse di parte convenuta: “l'Ill.mo Signor Giudice voglia, contrariis reiectis,
“in via preliminare:
- dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla lavoratrice odierna ricorrente per il periodo anteriore al 14 novembre 2013; in via principale, nel merito:
- rigettare in toto il ricorso avversario mandando assolta l'odierna convenuta da ogni avversa pretesa;
Controparte_1 in ogni caso:
- con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 aprile 2019 la signora ha adito il Parte_1
Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte.
A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato di lavorare alle dipendenze della dal 1° dicembre Controparte_1
2008, soggiungendo che il suo rapporto di lavoro, regolamentato dal C.C.N.L.
Terziario, Distribuzione e Servizi, era stato dapprima instaurato con la sottoscrizione di un contratto d'inserimento della durata di 18 mesi, per poi essere trasformato, a decorrere dal 1° giugno 2010, in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la sottoscrizione di un contratto part-time di 24 ore settimanali (poi ridotte a 23) distribuite in turni plurisettimanali.
pagina 2 La ricorrente ha quindi affermato di essere stata inquadrata, sin dall'assunzione, nel
V livello, con qualifica di aiuto banconiera di gastronomia, e di aver prestato la propria attività lavorativa in diversi punti vendita gestiti dalla società convenuta.
In particolare:
- dalla data di assunzione e per circa quattro anni, aveva operato presso l'esercizio commerciale sito in Villacidro nella via San Gavino;
- successivamente, era stata trasferita presso il punto vendita di Decimomannu nella via delle Aie n. 44;
- dopo alcuni mesi, era stata trasferita presso il punto vendita di CP_2
(Mediaworld) per circa due anni;
- successivamente, aveva operato presso il punto vendita di Decimomannu per due mesi circa;
- dopo aver operato a Decimomannu, era stata trasferita presso il punto vendita di
Quartu Sant'Elena per circa un anno e mezzo;
- dopo il trasferimento a Quartu Sant'Elena, era stata trasferita presso il punto vendita di Assemini, nella via Carmine, per circa un anno;
- successivamente era stata trasferita a Cagliari presso il punto vendita di via Santa
Gilla, per circa due mesi, ed infine nuovamente ad Assemini, ove operava alla data di deposito del ricorso.
La ricorrente ha quindi affermato che durante i turni pomeridiani e serali operava quale unica addetta al reparto.
Nel descrivere il concreto svolgimento delle sue mansioni, ha affermato che si era sempre occupata:
- di preparare e cucinare le pietanze del reparto gastronomia (tra cui lasagne, melanzane alla parmigiana, insalata di polpi, ecc.);
- di confezionare, pesare, prezzare e consegnare ai clienti gli alimenti acquistati al banco dei reparti gastronomia, pasticceria, salumeria e, spesso, pescheria;
- di curare gli spazi espositivi all'interno del banco vendita;
- di provvedere alla pulizia dell'area gastronomia;
- di segnalare, all'occorrenza, lo scoperto dei prodotti della gastronomia.
Ha quindi rilevato che dette attività venivano da lei espletate in assoluta autonomia.
Tanto premesso, ha osservato non fosse corretto il livello d'inquadramento riconosciutole dal datore di lavoro, in considerazione delle mansioni effettivamente espletate, le quali richiedono particolari competenze tecnico-pratiche, e tenuto conto del fatto che il pomeriggio e la sera operava costantemente quale unica addetta al reparto.
pagina 3 Ed infatti, in base alle previsioni del menzionato C.C.N.L., le doveva essere riconosciuto l'inquadramento nel IV livello, avendo ella espletato, in particolare, le mansioni proprie del “commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia” (n. 10) dei profili professionali di cui al IV livello).
La ricorrente ha altresì invocato, a sostegno delle proprie domande, la previsione contenuta nella nota n. 2) dell'art. 100 del C.C.N.L., secondo cui “L'aiutante commesso permane al V livello per un periodo di 18 mesi”, in forza della quale discendeva la promozione automatica al superiore IV livello, al termine del periodo indicato.
La ricorrente ha quindi affermato di essere rimasta creditrice delle differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento da lei richiesto, per un totale di euro
10.174,91, come da conteggi allegati.
Ha inoltre affermato che, nella denegata ipotesi in cui il rivendicato inquadramento superiore non le fosse stato riconosciuto, in ragione della corretta applicazione delle previsioni del C.C.N.L. per il livello al quale già apparteneva, sarebbe stata comunque creditrice del minore importo di euro 3.047,67, come da conteggi allegati.
Nello specifico, tali somme erano dovute in ragione del mancato adeguamento della retribuzione corrisposta alla lavoratrice ai minimi tabellari.
La ricorrente ha affermato di aver maturato differenze retributive anche in forza del lavoro supplementare prestato ed ha lamentato, inoltre, la non corretta applicazione delle maggiorazioni previste per il lavoro svolto nella giornata di domenica e per il lavoro notturno.
2. La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.
In via preliminare, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi fatti valere dalla ricorrente, osservando come la medesima avesse interrotto il decorso del predetto termine di prescrizione solamente in data 14 novembre 2018, mediante l'invio di una diffida a firma del proprio legale.
Di conseguenza doveva essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla lavoratrice per il periodo anteriore al 14 novembre 2013.
Nel merito, la convenuta ha osservato come fosse del tutto corretto l'inquadramento della ricorrente nel V livello, e come la stessa non potesse fondatamente vantare un inquadramento nel livello superiore.
In particolare, la società convenuta ha allegato che la lavoratrice ricorrente non aveva mai svolto le mansioni di “aiutante commesso”, essendo sempre stata adibita a quelle di “aiuto banconiere di gastronomia”, posizione riconducibile a quella di cui all'art. 100 del C.C.N.L. applicato, al punto 28) della declaratoria del V livello, la quale
pagina 4 ricomprende nel citato livello retributivo tutte le “altre qualifiche di valore equivalente non espressamente ricomprese nella predetta elencazione”, ed in relazione alla quale non è previsto alcun avanzamento automatico di livello, subordinato al mero decorso di un certo lasso di tempo.
Ha quindi allegato che la figura professionale del “commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia”, rientrante nel V livello, è una figura professionale applicabile ai soli esercizi di vendita al dettaglio specifici, come, appunto, le rosticcerie e le gastronomie, risultando del tutto incompatibile con il sistema della grande distribuzione organizzata in cui opera la convenuta medesima.
Ha inoltre osservato come difettassero, in ogni caso, in capo alla ricorrente i requisiti caratterizzanti il livello rivendicato, ove è richiesta al lavoratore la capacità di eseguire lavori che richiedono “specifiche conoscenze tecniche” e “particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”, in luogo delle “normali conoscenze” e delle
“adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”, proprie del livello d'inquadramento.
La convenuta ha quindi allegato che la ricorrente, fin dalla data di assunzione nel dicembre 2008, disimpegnava le mansioni tipiche del profilo professionale di “aiuto banconiera di gastronomia”, che presso i punti vendita della medesima convenuta sono svolte nell'ambito del più ampio reparto denominato “Reparto Gastronomia”, il quale si compone di quattro distinti sottosettori, tra i quali si annoverano il settore salumeria, la panetteria, la pasticceria e, la gastronomia.
Ha quindi allegato che la ricorrente, contrariamente a quanto da ella affermato, nel disimpegno delle proprie mansioni non godeva di alcuna autonomia gestionale od organizzativa, e ciò in quanto il programma delle attività di tutti i punti vendita riconducibili alla convenuta è predisposto dall'ufficio interno denominato
“Organizzazione del Lavoro”, che ha il compito di programmare i cosiddetti “piani di lavoro” e i “piani di produzione”, consistenti in specifiche direttive recepite ed applicate dai direttori dei singoli punti vendita, che gli operatori sono tenuti a seguire pedissequamente nel disimpegno delle mansioni.
Sul punto, ha ulteriormente precisato che le attività del “Reparto Gastronomia” vengono programmate dal richiamato ufficio “Organizzazione del Lavoro” in ogni loro aspetto e, pertanto, non soltanto in termini di collocazione temporale, ma anche in termini di modalità di esecuzione, nonché in termini di quantità di pietanze da produrre.
Con specifico riferimento alle mansioni svolte dalla ricorrente, ha poi allegato quanto segue.
pagina 5 Durante la fascia oraria 7:00/8:30 circa, la ricorrente si occupava della sistemazione della merce nelle celle frigo del reparto, nonché della sistemazione della merce nei banchi di lavoro al fine di facilitare le successive lavorazioni ed il servizio ai clienti.
A seguire, nella fascia oraria 8:30/10:30 e talvolta nella fascia pomeridiana, procedeva al confezionamento delle merci, per il tramite del confezionatore, provvedendo successivamente all'esposizione delle confezioni nel banco frigo nonché operando il controllo della scadenza dei prodotti esposti (con la precisazione che i prodotti di salumeria giungono presso il reparto gastronomia già confezionati da fornitori esterni).
Durante le distinte fasce orarie delle 8:00/12:00 e delle 16:00/19:00, la ricorrente si occupava della preparazione, lavorazione e confezionamento di diversi prodotti, alcuni provenienti dal settore gastronomia, tra i quali prodotti da forno, pietanze precotte, prodotti grigliati, prodotti afferenti il settore salumeria, con esclusivo riferimento ai prodotti caseari, nonché, prodotti di panetteria, occupandosi unicamente di infornare alimenti precotti o surgelati.
Tali attività venivano svolte secondo le direttive impartite per il tramite del menzionato “piano di lavoro” in termini di quantità di prodotto e, pertanto, in assenza di alcuna autonomia.
Al fine di realizzare tutte le operazioni concernenti la preparazione delle pietanze servite presso il menzionato reparto gastronomia, erano richieste basilari conoscenze e non erano necessarie particolari competenze tecniche, in quanto le preparazioni e le lavorazioni necessarie erano svolte alla luce di un ricettario standard predisposto dalla datrice di lavoro. Peraltro, la gran parte delle pietanze giungeva presso i punti vendita precotta e pronta per essere cotta senza la necessità di alcuna operazione strumentale;
per quanto concerneva le altre preparazioni, si trattava di operazioni elementari, quali la grigliatura e la frittura di verdura.
Tra le altre attività cui era adibita la ricorrente nel disimpegno delle sue mansioni, si annoveravano il servizio al cliente, che consiste nell'attività di porzionamento, pesatura e confezionamento per la consegna diretta al cliente (svolta tra le11:00 e 13:30 e tra le
17:00 e le 20:30), nonché, alla fine del turno lavorativo (nella fascia oraria
20:30/21:00), le operazioni di pulizia delle attrezzature, dei piani di lavoro e del reparto.
Emergeva, pertanto, con chiarezza come le operazioni concernenti la preparazione delle pietanze servite nel reparto gastronomia, così come le ulteriori e distinte attività di preparazione, sistemazione e confezionamento e pulizia, consistessero in attività
pagina 6 relativamente semplici, non richiedenti l'autonomia e le competenze proprie del livello rivendicato.
Privo di pregio, inoltre, era il rilievo secondo il quale la ricorrente operava quale unica addetta al reparto. Quand'anche provata, tale circostanza non avrebbe comportato alcun mutamento nella natura e nelle caratteristiche delle mansioni svolte dalla ricorrente.
Parte convenuta ha inoltre contestato la correttezza degli avversi conteggi, rilevando come essi non avessero tenuto conto, in alcun modo, dell'applicazione del C.C.N.L.
Distribuzione Moderna Organizzata, che non prevede aumenti retributivi, i quali invece vengono sostituiti da somme una tantum, puntualmente corrisposte alla lavoratrice.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, oltre che mediante interrogatorio formale e prova per testimoni, è stata quindi tenuta in decisione in seguito al deposito di note sostitutive della trattazione orale, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c..
*******
4. Il ricorso è in parte fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Non vi è motivo di discostarsi dal principio vigente nel settore privato, ormai costituente diritto vivente (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 e successive pronunce conformi), per cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se assistito dalla tutela reale di cui all'art. 18 della L. n. 300/1970
(Statuto dei Lavoratori), per come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.
Lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Poiché la L. n. 92/2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, alcuna prescrizione può decorrere, in corso di rapporto, in relazione alle pretese maturate dopo il 18 luglio
2007.
Nel caso di specie, le pretese fatte valere dalla ricorrente sono maturate in data successiva, essendo stata assunta il 1° dicembre 2008, ed il termine di prescrizione non
è decorso, essendo la ricorrente pacificamente alle dipendenze della convenuta alla data di deposito del ricorso.
4.2. Venendo al merito, si osserva quanto segue.
pagina 7 4.2.1. È pacifico che la ricorrente sia stata assunta alle dipendenze della convenuta con contratto d'inserimento in data 1° dicembre 2008 e che, al termine del periodo d'inserimento lavorativo, con effetto dal 1° giugno 2010 il rapporto sia stato trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
È altresì pacifico che la ricorrente sia stata inquadrata nel V livello di cui al
C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi, applicato al rapporto di lavoro e richiamato nel contratto di assunzione, ove si legge che è stata inquadrata con la qualifica di “aiuto banconiere di gastronomia 5° livello”.
La denominazione di tale qualifica, di “aiuto banconiere di gastronomia”, tuttavia non corrisponde ad alcuna delle denominazioni dei profili professionali proprie del V livello.
Parimenti, è pacifico che la ricorrente, nel corso degli anni, abbia prestato la propria attività lavorativa nei vari punti vendita indicati nel ricorso.
4.2.2. Tanto premesso, si esaminano le domande proposte dalla ricorrente in via principale, aventi ad oggetto il diritto all'inquadramento nel IV livello di cui al
C.C.N.L. e il diritto alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
Tali domande sono infondate.
Si rileva, innanzitutto, che non può ritenersi applicabile al caso di specie la clausola di cui alla nota n. 2) contenuta nell'art. 100 del C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e
Servizi vigente all'epoca dei fatti per cui è causa, che disciplina la classificazione del personale.
Per quanto ora di specifico interesse, la norma contrattuale citata prevede, tra le figure professionali inquadrate nel V livello, al n. 21), quella di “aiutante commesso”.
Oltre al c.d. aiutante commesso, sempre nell'ambito del V livello, sono poi previste altre figure professionali affini, quali l' “aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati)” (n. 19) e l' “aiuto banconiere di spacci di carne” (n. 20).
Vi è poi la figura residuale denominata “altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione” (n. 28).
La citata nota n. 2) dispone quanto segue: “L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al V livello per un periodo di 18 mesi”.
Nel caso di specie la ricorrente, a ben vedere, non rientra nella figura professionale di “aiutante commesso”, in quanto ha sempre svolto le proprie mansioni nel medesimo
pagina 8 settore merceologico della vendita di prodotti alimentari, operando nei reparti della gastronomia.
Inoltre, poiché la previsione del passaggio automatico al IV livello è prevista soltanto in relazione al c.d. “aiutante commesso”, si deve ritenere che la ratio di tale previsione sia da rinvenirsi proprio nella differenza di beni e di servizi erogati da aziende operanti in differenti settori merceologici, che potrebbe richiedere un periodo di adattamento al dipendente addetto alla vendita che transiti da un settore merceologico ad un altro.
Ed infatti, quantunque in possesso di un background professionale, il dipendente potrebbe non essere a conoscenza della specificità aziendale o del reparto cui viene destinato: di qui la necessità di permanenza nel livello inferiore per un periodo che la contrattazione collettiva ha individuato in 18 mesi, per poi passare al livello successivo decorso tale lasso temporale.
Ciò posto, per verificare se nel caso concreto la ricorrente abbia effettivamente diritto al riconoscimento delle mansioni superiori ai sensi della disciplina di cui all'art. 2103 c.c. occorre partire dal consolidato principio in base al quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi dalle note tre fasi, ovvero:
1) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
2) dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) dal confronto dei risultati di tali due indagini.
Secondo il C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi vigente all'epoca dei fatti di causa appartengono al quinto livello “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”.
Appartengono, invece, al superiore quarto livello “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
La differenza tra i due livelli consiste nel maggior grado di qualificazione professionale e nella maggiore complessità, specificità e autonomia nello svolgimento delle mansioni richieste, laddove al prestatore di lavoro inquadrato nel quarto livello è richiesto il possesso di “specifiche conoscenze tecniche” in luogo delle “normali conoscenze”, oltre che di “particolari capacità tecnico-pratiche” in luogo delle
“adeguate capacità tecnico pratiche” proprie del livello immediatamente inferiore.
pagina 9 Nel caso di specie, dalla prova testimoniale non è emerso che la ricorrente abbia svolto le mansioni da ella indicate con il grado di qualificazione professionale proprio del quarto livello.
I due testimoni citati da parte ricorrente, signore ed Testimone_1 Tes_2 sentite a prova diretta e a prova contraria, hanno riferito di aver lavorato insieme a lei soltanto nel punto vendita di Villacidro, e quindi soltanto nel periodo iniziale del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la convenuta. Risulta documentalmente che con lettera del 28 maggio 2012 la ricorrente è stata trasferita presso il punto vendita di
Decimomannu, via delle Aie, a far data dal 4 giugno 2012.
Nulla, pertanto, di specifico tali testimoni hanno potuto riferire in merito al periodo successivo al predetto trasferimento.
La testimone ha dichiarato di ricordare che nel punto vendita di Testimone_1
Villacidro vi era un unico reparto, suddiviso in gastronomia, salumeria e panetteria.
Non ricorda tuttavia se la ricorrente si occupasse della preparazione delle pietanze del reparto gastronomia, e ricorda, invece, che si occupava di confezionare, pesare, prezzare e consegnare ai clienti gli alimenti acquistati al banco del reparto.
Ricorda che nel punto vendita vi era un capo reparto, che si occupava di preparare gli ordini, riordinare la merce, esporre la merce, ed era addetto alla vendita e indicava agli addetti al reparto cosa produrre nell'arco della giornata.
Secondo quanto riferito dalla testimone, il direttore (da lei indicato nei signori e consegnava le schede con la media dei prodotti Persona_1 Persona_2 venduti al capo reparto e quindi il capo reparto indicava agli addetti le quantità di pietanze da cucinare, preparare e caricare nel banco, di cibi pronti e da cuocere.
La testimone ha poi confermato che gli addetti al reparto dovevano rispettare il ricettario per quanto riguarda grammature, tempistiche e modalità di cottura.
Analoghe disposizioni sono state rese dalla testimone Tes_2
La predetta testimone ha dichiarato che la ricorrente, all'apertura del punto vendita,
“sistemava la merce nei banchi gastronomia, salumeria e panetteria, cuoceva il pane nei forni e i polli negli arrostitori”. Inoltre, “Preparava i piatti caldi e freddi della gastronomia. Preparava il sugo per i malloreddus e cuoceva la pasta;
preparava le lasagne assemblando le varie referenze e preparando il sugo, scongelava, tagliava e impanava e friggeva i calamari;
preparava fettine impanate e melanzane e seguendo un ricettario che indicava grammatura, modalità di esecuzione e di cottura”.
Ha poi precisato che “Non era possibile discostarsi dal ricettario, salvo che ad esempio nell'ipotesi in cui l'arrostitore non funzionasse bene, per cui bisognava prolungare la cottura dei polli oltre l'orario indicato nel ricettario”.
pagina 10 Ha poi riferito che la ricorrente, oltre a svolgere tali mansioni, “Si occupava di confezionare, pesare, prezzare e consegnare ai clienti gli alimenti acquistati al banco del reparto gastronomia, pasticceria, salumeria. Si occupava degli spazi espositivi all'interno del banco vendita, di provvedere alla pulizia dell'area gastronomia, di segnalare, all'occorrenza, al referente lo scoperto dei prodotti della gastronomia”.
Ha riferito che il referente del punto vendita non era sempre in reparto, era presente la mattina o il pomeriggio, e che, in sua assenza, vi era una vice referente, tale
Sul punto ha precisato che “solitamente la referente Persona_3 Persona_4
lasciava una lista delle attività da svolgere, non ricordo se fosse specificata la
[...] divisione dei compiti, tuttavia ricordo che tutte facevamo tutto”.
I testimoni citati da parte convenuta, signori (alla data della Testimone_3 deposizione responsabile dell'Ufficio Tecnico della e, in precedenza, Controparte_3 direttore vendite, capo area e prima ancora direttore di vari punti vendita) e Tes_4
(alla data della deposizione in servizio presso l'Ufficio Acquisti della
[...]
e, in precedenza, capo area e prima ancora direttore di vari punti Controparte_3 vendita), hanno riferito in ordine all'organizzazione del lavoro degli addetti ai reparti.
In particolare, il testimone ha riferito che l'ufficio denominato Testimone_3
“Ufficio Organizzazione del lavoro”, per quanto interessa nella presente sede, “misura tempi e metodi per lo svolgimento delle attività e predispone una sequenza di attività che viene trasferita su un orario di lavoro. In funzione dei venduti vengono assegnati dei tempi per produrre e organizzare il riempimento dei banchi di vendita”.
Inoltre, “I piani di lavoro indicano la sequenza delle attività da svolgersi nelle varie fasce orarie di apertura del punto vendita nella giornata;
specifica(no) cosa deve fare ogni persona in base alla fascia oraria.
Il piano di produzione indica quanti pezzi devo produrre di ogni articolo in base allo storico di vendita.
Il piano di lavoro è uguale per format di punto vendita, il piano di produzione varia
a seconda dei punti vendita. Questi piani sono a disposizione degli addetti in turno”.
Con specifico riferimento ai reparti di gastronomia, ha riferito che “Nel banco gastronomia cd. “fredda” la gran parte dei prodotti sono già pronti per la vendita, es. sotto 'olio, olive, etc. poi ci sono prodotti precotti di cui bisogna terminare la cottura e la quasi totalità dei prodotti della gastronomia c.d. “calda” devono essere cotti nel punto vendita ed una parte assemblata, ad es. le lasagne. Le preparazioni vengono prodotte sulla base di un ricettario che indica modalità di cottura (il programma del forno è già preimpostato), grammature e modalità di esecuzione. Queste attività sono sempre state svolte con le stesse modalità”.
pagina 11 Analoghe disposizioni sono state rese dal testimone il quale ha Testimone_4 anch'egli riferito, in particolare, che “Nel banco gastronomia una parte delle referenze
è già pronta e viene esposta direttamente nei banchi, altra parte delle referenze viene preparata seguendo i ricettari che indicano modalità di cottura, grammature e modalità di esecuzione”.
Ha anch'egli riferito che gli addetti ai reparti di gastronomia operano sotto il controllo del referente, che coordina il loro operato e indica loro il quantitativo di referenze da esporre nei banchi.
Dall'esame congiunto delle predette disposizioni emerge l'assenza di autonomia operativa in capo alla ricorrente, chiamata ad operare secondo procedure standardizzate e ben definite nei dettagli dai c.d. piani di lavoro e sotto la costante supervisione dei referenti.
Inoltre, anche allorquando è impegnata in compiti di preparazione delle pietanze e cottura di quelle non precotte, la ricorrente deve attenersi ai dettagliati ricettari predisposti dal datore di lavoro.
Per tale ragione, si ritiene che le mansioni di preparazione e cottura delle pietanze, in quanto svolte in assenza di autonomia, oltre che in aggiunta a varie altre (quali il confezionamento dei prodotti e la consegna ai clienti, la pulizia degli strumenti adoperati, ecc.), non siano idonee a conferire alla prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente quel grado di specificità e di professionalità superiore proprio del livello rivendicato.
Inoltre, non si ritiene conferente il richiamo alla figura del “commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia”, inquadrato nel quarto livello, trattandosi di figura prevista per gli esercizi commerciali diversi da quelli della grande distribuzione organizzata, in cui, come avviene nell'ambito dei reparti dei punti vendita gestiti dalla convenuta e come hanno riferito i testimoni, il semplice addetto opera sotto il controllo del referente o del vice referente.
4.2.3. È invece fondata la domanda proposta dalla ricorrente in via subordinata (v. il punto 3) delle conclusioni).
Sul punto, si osserva come non sia stato in alcun modo dimostrato il fatto impeditivo delle avverse pretese, costituito dell'applicazione, da parte della società convenuta, del
C.C.N.L. Distribuzione Moderna Organizzata.
Ed anzi, tale fatto risulta smentito dal richiamo al C.C.N.L. Terziario, Distribuzione
e Servizi espressamente previsto nel contratto di assunzione, al quale le parti hanno fatto costante riferimento.
pagina 12 Parimenti, è rimasta del tutto indimostrata la circostanza, peraltro genericamente allegata, secondo la quale, in luogo degli aumenti retributivi, la ricorrente avrebbe ricevuto delle somme una tantum. In relazione a tali somme non sono stati indicati né
l'ammontare, né le date in cui esse sarebbero state corrisposte alla ricorrente, né infine le modalità di corresponsione.
Di fronte ai conteggi prodotti in causa dalla ricorrente, da ritenersi analitici e chiari, la società datrice di lavoro non ha, per contro, formulato alcuna specifica contestazione circa l'esistenza di errori di calcolo.
Il difetto di contestazione specifica viene valorizzato in questa sede, ai sensi dell'art. 116, comma secondo, c.p.c., al fine di rafforzare il convincimento del Tribunale circa l'esattezza dei calcoli suddetti.
Alla ricorrente è quindi dovuta, a titolo di differenze retributive, la complessiva somma di euro 3.047,67.
Pertanto, la società convenuta deve essere condannata al pagamento della predetta somma in favore della ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge ex art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
5. In virtù della reciproca soccombenza, le spese processuali vengono compensate per due terzi, mentre parte convenuta viene condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali residue, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, osservata la tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore di parte ricorrente, attesa la richiesta formulata nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione, e, per l'effetto condanna la CP_1 al pagamento in favore di della somma di euro 3.047,67, oltre
[...] Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
2) compensa per due terzi le spese processuali e condanna la alla Controparte_1 rifusione in favore di delle spese processuali residue, che liquida in euro Parte_1
1.400,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del
pagina 13 compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato
Luca TA.
Cagliari, 17.12.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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