Articolo 3 della Legge 5 maggio 1956, n. 532
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 giugno 1956
Art. 3.
L'Amministrazione delle ferrovie italiane dello Stato e' autorizzata ad assumere a proprio carico il prestito di 200 milioni di franchi svizzeri concesso dalle Ferrovie federali svizzere di cui all'art. 2 dell'Accordo sopra indicato per la durata ed alle condizioni stabilite nella Convenzione indicata nell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 22 giugno 1956