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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7634 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati: CASABURI Dott. Geremia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 8058 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 10.06. 2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. fax: 06/96514000; P.IVA_2
PEC: e presso di essa domiciliata per legge Email_1
in via dei Portoghesi n.12 a Roma
APPELLANTE
E
(C.F. ) con sede in Milano, via Controparte_1 P.IVA_3
Domenichino 5, in persona dei Procuratori dott. , in virtù dei Controparte_2
poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1
in data 1^ agosto 2019, Rep. 22579, Raccolta 9127 (doc. 1),
[...]
e avv. Lorenza Prati, in virtù dei poteri conferitile con scrittura privata autenticata da Notaio in data 1^ agosto Persona_1
2019, Rep. 22579, Raccolta 9127 (complessivamente - doc. 1), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e r.g. n. 1 risposta e prodotta all'interno del fascicolo telematico quale doc. 2, dagli avv.ti
OL UM (C.F.: , e (C.F.: C.F._1 Parte_2
), con studio in Milano, al Corso Magenta 84 (LMS), i C.F._2
quali dichiarano di voler ricevere le notificazioni relative afferenti al presente giudizio ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
o al Email_2 Email_3
seguente numero di fax: 02-5776040
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione – Appello avverso la sentenza del
Tribunale Ordinario di Roma n. 12383/2019, pubblicata in data 12.06.2019
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così provvedeva:
- Rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo 12332, emesso il
22 maggio 2017, depositato il 23 maggio 2017 e notificato il 5 giugno 2017, limitatamente alla quota capitale di euro 351.848,19 ed alle statuizioni sugli accessori e sulle spese e revocandolo per il resto in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul punto;
- Condanna il
[...]
a pagare immediatamente in favore della Parte_1 Pt_3
(già ) le spese processuali, della presente fase di opposizione, Controparte_1
liquidate in euro 16.000,00 oltre gli oneri previdenziali, contributivi e tributari come per legge.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la r.g. n. 2 sentenza di primo grado in epigrafe e per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo anche limitatamente alla quota capitale di euro
351.848,19 e alle statuizioni sugli accessori e sulle spese;
con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva per rassegnare le seguenti Controparte_1
conclusioni:
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Roma adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare integralmente l'appello del
[...]
, poiché infondato in fatto ed in diritto e privo di Parte_1
riscontro probatorio, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la gravata sentenza;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In data 29.12.2023 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 10.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto sei motivi di gravame.
Con il primo è stata lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 115 e 116 cpc, nonché del principio di non contestazione, in combinato disposto con gli artt.1181 e 2735 c. c.
Il Tribunale ha rilevato che durante il giudizio il aveva Parte_1
spontaneamente eseguito alcuni pagamenti parziali relativi alle somme ingiunte, traendo da tale comportamento un argomento di prova circa la fondatezza Parte dell'intera domanda della e condannando il al pagamento del Parte_1
residuo.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe così violato le norme indicate, poiché, sebbene l'art.116 cpc consenta di desumere argomenti di prova dal r.g. n. 3 comportamento processuale delle parti, tale potere valutativo non potrebbe spingersi fino ad attribuire ad un fatto un valore probatorio manifestamente irragionevole o contrario ad altre norme. L'ordinamento, infatti, consente l'adempimento parziale dell'obbligazione ove non rifiutato dal creditore (art. 1181 cc), e quindi un pagamento parziale non potrebbe essere interpretato quale ammissione della fondatezza dell'intera pretesa avversaria, né potrebbe essere equiparato ad una confessione stragiudiziale (art. 2735 cc). Contro Nel caso in esame il aveva eseguito pagamenti parziali durante il processo con un comportamento conforme ai principi di lealtà e probità di cui all'art. 88 cpc data la necessità degli approfondimenti necessari a fronte dell'elevato numero di crediti, ciascuno di modico importo, cumulati in un'unica azione dal creditore;
tale comportamento avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere che il pagamento fosse volontariamente solo parziale, mentre rispetto alle somme residue dovevano valere le specifiche contestazioni già sollevate con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'appellante ha anche evidenziato di aver puntualmente contestato, per diverse ragioni giuridiche, ogni singola pretesa avanzata da e che, Parte_3
pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione e violato l'art. 115 cpc, avendo omesso di considerare i fatti impeditivi ed estintivi allegati con riferimento alle obbligazioni non spontaneamente adempiute dall'Amministrazione.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che il Tribunale non ha attribuito al pagamento parziale il valore di una confessione, né lo ha considerato quale ammissione della debenza dell'intero credito azionato.
Infatti, l'argomentazione adottata dal Tribunale si è basata sulla valutazione Contro complessiva del comportamento processuale del ai sensi dell'art. 116, comma 2, cpc, che consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti.
r.g. n. 4 In particolare, nella sentenza impugnata il Tribunale ha evidenziato che il
Contro
Parte
pur avendo inizialmente contestato integralmente la pretesa di aveva poi provveduto spontaneamente al pagamento della quasi totalità delle somme ingiunte (oltre un milione di euro), circostanza logicamente apprezzata, invece, quale riconoscimento, almeno parziale, dell'esistenza dell'obbligazione.
All'udienza del 30 maggio 2019, fissata per la specificazione della situazione di dare - avere tra le parti l'odierna appellata aveva depositato Contro prospetti analitici attestanti il residuo credito di € 351.848,19, mentre il aveva opposto ad essi contestazioni generiche, prive di concreto riscontro documentale, posto che la documentazione prodotta dal era risultata Parte_1
confusa, generica ed inconferente, e quindi inidonea a dimostrare la fondatezza delle eccezioni sollevate in ordine all'asserito pagamento di quelle specifiche somme.
Il Tribunale ha dunque valutato il pagamento parziale non in modo isolato, ma in stretta connessione con la condotta processuale dell'appellante, che – in violazione degli artt. 88 e 115 cpc – non ha offerto in concreto alcuna prova idonea a contrastare le puntuali allegazioni dell'appellata.
In tale quadro, l'argomento di prova ricavato dall'art.116, comma 2, cpc deve ritenersi pienamente legittimo ed immune dai vizi denunciati, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in appello solo per manifesta illogicità, insussistente nel caso di specie.
Non è ravvisabile, inoltre, alcuna violazione dell'art. 1181 c. c., non avendo il Tribunale affermato l'illiceità dell'adempimento parziale, né utilizzato tale disposizione quale parametro di giudizio, essendosi limitato a valutare il pagamento quale mero fatto storico, non incompatibile con l'ordinamento, ma significativo nel contesto della presente vicenda processuale.
Infine, deve ritenersi infondata la dedotta violazione dell'art. 2735 c. c. non Contro avendo la sentenza impugnata qualificato il comportamento del quale confessione, né esplicita né tacita.
r.g. n. 5 Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art.1176 cc, in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 cpc.
Il nell'opposizione a decreto ingiuntivo aveva eccepito Parte_1
l'estinzione di numerose obbligazioni per intervenuto adempimento tempestivo ai sensi dell'art. 1176 cc, asserendo che i relativi pagamenti fossero stati integralmente eseguiti prima della proposizione del ricorso monitorio;
nell'atto difensivo era stato specificato che molte fatture risultavano già saldate e tale documentazione era stata allegata.
Il Tribunale ha ritenuto superata tale eccezione, sostenendo che l'avvenuto pagamento parziale di “altre” diverse obbligazioni aveva dimostrato la sussistenza anche dei crediti ancora non adempiuti;
secondo l'appellante nella decisione assunta dal Tribunale sarebbe ravvisabile una violazione dell'art. 115 cpc, in quanto il Tribunale non avrebbe esaminato la documentazione depositata dal per provare l'avvenuto adempimento tempestivo, in tal modo Parte_1
disapplicando l'art.1176 cc, che stabilisce che l'obbligazione si estingue con l'adempimento diligente.
L'appellante ha fornito poi un elenco dettagliato – già contenuto nell'opposizione a decreto ingiuntivo – delle contestazioni relative ai crediti che, ad oggi, sarebbero ancora controversi.
Le contestazioni sono le seguenti:
1. Fattura della Commissione Tributaria di 1° grado di Bolzano (fatt. n.
5750107745 del 16/04/2015, €64,06): già pagata per intero il 07/07/2015 (OP
n.131, Cronologico 40559386312), come comunicato alla ricorrente con nota prot. 1086 del 14/07/2015 (all.23);
2. Commissione Tributaria di 1° grado di Trento (€ 68,50): pagamento eseguito dalla TR Lombardia con OP ad impegno contemporaneo n. 20 del
26/05/2015, pagato il 16/06/2015 (all.24.1, 24.2, 24.3, 24.4);
r.g. n. 6 3. Fattura ON Energia per la TP di Arezzo (fatt. 57500076555): già saldata con OP 41/2015 in data 19/06/2015 (all.9);
4. Forniture per la TP di FR (ON Energia e CE Energia): pagamento completo già effettuato (all.31.4 e 31.5). La TP di FR aveva avvisato più volte della già avvenuta estinzione del debito nel 2015, anche dopo notifiche di cessione crediti (all.31.1, 31.2. 31.3). in particolare, per le fatture oggetto di cessione notificata il 18/01/2016, il pagamento risultava già effettuato il 18/12/2015 (all.37);
5. per la TP di Isernia: pagamenti già eseguiti dalla Controparte_4 [...]
(all.
5.1 e 5.2); CP_5
6. Forniture ON per la TR Piemonte: fatture nn.5750135993,
5750135996, 5750136002, 5750136006, 5750136010, 5750136014 (2015) pagate nei termini con decreto n. 53 del 26/05/2015 e OP n.10 del 27/05/2015
(all.32);
7. Fatture Enel Energia per il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di Finanza (all.51): debiti già estinti;
CP_5
8. 382 fatture Controparte_6
liquidate e saldate (all.38.1, con bonifici BancoPosta n. 239301);
9. della Guardia di Finanza (all.2) Controparte_7
pagamenti già effettuati;
10. Gala S.p.A. – RTLA Calabria della Guardia di
Finanza: fattura n. E00050405 del 02.02.2016 (€ 1.728,59+IVA) pagata il
24.03.2016 (all.34.3, 34,4);
11. della Guardia di Finanza (all.27 e Controparte_8
46): pagamento delle fatture già avvenuto il 03/07/2015, come comunicato alle società cessionarie dopo le notifiche di cessione del 22/07/2015 e 11/12/2015; la Parte non rispose e poi notificò direttamente il decreto ingiuntivo;
12. della Guardia di Finanza (all.10): debiti Controparte_9
già pagati;
13. – Quartier Generale della Guardia di Finanza (all.50): credito CP_10
r.g. n. 7 residuo di soli € 524,67, avendo già saldato tutte le fatture;
14. Allegato 40: documentazione dei pagamenti effettuati, prima del monitorio, per le forniture alla Guardia di Finanza – TLA Istituti di Istruzione;
15. e (utenza unica): delle CP_11 CP_12 CP_13
fatture n.5750038773 (€ 3.739,61) e n. 5750047637 (€ 2.326,34) risultano già Contr pagate le quote di competenza della (€ 2.318,56 e € 1.442,33). Le richieste Parte di sarebbero quindi imprecise;
16. Gala S.p.A. – TR Milano (all.49): fatture già saldate;
17. (sede di ): fatture Controparte_14 CP_14
5750047663 (12/12/2014), 5750074005 (17/03/2015), 57019322 (18/04/2015) saldate rispettivamente il 15/04/2015, 21/04/2015 e 18/04/2015 (all.8.1, 8.2,
8.3);
18. (all.
5.1 e 5.2): pagamenti già eseguiti. Controparte_15
La suddetta documentazione dimostrerebbe che i pagamenti erano avvenuti prima della domanda monitoria e sarebbero esaustivi della pretesa creditoria azionata dall'odierna appellata.
Il Tribunale avrebbe omesso di valutare tali documenti – tutti regolarmente allegati – attribuendo, invece, valore probatorio ad un prospetto dei pagamenti Parte pretesi da depositato all'udienza del 30/05/2019, documento che, come semplice sintesi interna prodotta ai fini processuali, non potrebbe costituire prova dei crediti fatti valere;
l'appellante ha quindi prospettato che il Tribunale avrebbe condannato il ad un doppio pagamento di crediti già Parte_1
soddisfatti.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto. Contro La Corte rileva che il si è limitato a riproporre stralci delle difese e delle produzioni documentali già avanzate nel corso del giudizio di primo grado, senza superare le puntuali osservazioni del Tribunale circa la loro irrilevanza probatoria.
Le produzioni dell'appellante consistono essenzialmente in lettere interne r.g. n. 8 dell'Amministrazione, meri ordinativi di pagamento non quietanzati e prospetti contabili unilateralmente predisposti.
Tale documentazione, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale, deve ritenersi inidonea a dimostrare l'effettivo pagamento di quanto in essa indicato, non essendo in essa indicate chiaramente le fatture estinte, o attestata l'esecuzione del pagamento da parte del tesoriere;
né la suddetta documentazione individua in modo certo il beneficiario, e quindi non consente di stabilire l'an, il quantum e la data del pagamento.
In tale contesto l'unica documentazione idonea allo scopo sarebbe stata la produzione dei mandati quietanzati dal tesoriere, con prova dell'avvenuta esecuzione;
documentazione che non è stata prodotta né in primo grado né in appello. Contr Rispetto alla tabella riepilogativa allegata dal all'atto di appello deve rilevarsi che in essa sono stati cumulati pagamenti per € 171.976,59, importo inferiore persino alla metà dell'importo riconosciuto dal Tribunale come ancora dovuto (€ 351.848,19); tale prospettazione contabile smentisce l'affermazione dell'appellante di aver provato il pagamento di tutte le somme controverse, deve considerarsi inattendibile e di fatto non conferma gli stessi conteggi prospettati dall'appellante.
Circa i pagamenti effettuati alle società cedenti ed alla loro inefficacia Contro liberatoria ex art.1264 cc, il ha affermato di aver pagato le somme alle Parte società fornitrici cedenti originarie dei crediti anziché alla cessionaria al riguardo deve rilevarsi che, a prescindere dall'assenza di prova dei pagamenti, essi sarebbero comunque privi di efficacia liberatoria, poiché gli atti di cessione erano stati ritualmente notificati al , ed ai sensi dell'art. 1264 cc il Parte_1
pagamento successivo alla notifica doveva essere effettuato al cessionario, con la conseguenza che i pagamenti eseguiti successivamente alla notifica in favore delle cedenti devono comunque essere considerati inopponibili alla cessionaria. Contro La ricostruzione del non ha superato tali rilievi ed è contraddetta dal r.g. n. 9 comportamento dell'appellata, che – pur avendo potuto pretendere anche la parte di linea capitale oggetto dei pagamenti tardivi ed inefficaci – ha rinunciato in primo grado a richiedere i pagamenti tardivi, insistendo solo sulla corresponsione degli interessi di mora, in conformità a quanto previsto dagli atti di cessione.
Peraltro, dall'esame dei crediti elencati in modo confuso ed approssimativo Contro dal nel proprio atto di appello risulta che essi sono proprio quelli già Parte rinunciati da circostanza che conferma l'infondatezza dell'assunto difensivo della difesa erariale. Contr Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto che il non fosse andato oltre la generica contestazione di quanto articolato dalla controparte, non avendo la difesa erariale fornito prova alcuna dell'asserito adempimento, ed in sede di appello non sono stati forniti elementi concreti idonei a smentire quanto accertato dal Tribunale, essendo state riproposte difese già ritenute infondate in primo grado e formulate in modo del tutto generico.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato la violazione del D.M.
3.4.2013, n.55 (inesigibilità del credito), in combinato disposto con gli artt.115 e 116 cpc.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto esigibili crediti che invece, secondo il , non potevano essere pretesi perché privi di regolare Parte_1
fatturazione elettronica. Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il aveva infatti eccepito che alcuni crediti erano inesigibili poiché: il Parte_1
creditore non aveva emesso affatto la fattura, oppure aveva emesso fatture cartacee nonostante l'obbligo di fatturazione elettronica. Il D.M. 55/2013
(emanato ai sensi dell'art.1, comma 213, L.244/2007) ed il comma 210 stabiliscono infatti che, dopo 3 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, le
PA non possono accettare fatture cartacee né effettuare pagamenti, neppure r.g. n. 10 parziali, in assenza della fattura elettronica.
Il Tribunale avrebbe violato la normativa sulla fatturazione elettronica ignorando tali eccezioni e non valutando la documentazione prodotta dal
. Parte_1
Tra le contestazioni specifiche sollevate dal in primo grado circa Parte_1
l'inesigibilità dei crediti, figurano:
1. TR TO e TP VA: su nove fatture, solo le ultime due (già pagate) erano elettroniche, mentre le altre sette erano cartacee e quindi non Contr sarebbero esigibili;
la Milano le aveva rifiutate perché non conformi
(all.20.1, 20.3, 20.4, 20.5). L'errore sarebbe stato segnalato ad CP_16
con PEC del 10/08/2015 (all.20.2), ma le fatture non sarebbero mai state
[...]
riemesse in formato elettronico;
2. TP Prato: il 16/03/2015 ON aveva inviato la fattura cartacea n.
5700459838 (€ 694,00) (all.19.1); la TP aveva comunicato che non era pagabile perché cartacea con nota prot. 231/2015 (all.19.2); ON aveva risposto che avrebbe verificato (all.19.3) poi confermando di aver recepito la segnalazione (all.19.4); il 01/04/2015 erano state inviate ancora due fatture cartacee n. 5700502282 (€847,11) e 5700529157 (€1.045,41) (all.19.5 e 19.6); il Parte 05/04/2016 (cessionaria) aveva chiesto il pagamento (all. 19.7), e nonostante i chiarimenti forniti, ON non aveva emesso la fattura elettronica;
le stesse fatture erano poi state nuovamente richieste con il decreto ingiuntivo;
3. Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Abruzzo GdF: molte fatture
(all.35) non erano mai pervenute né in formato elettronico, né con altre modalità, quindi non erano esigibili;
4. Accademia Guardia di Finanza: mancavano le fatture elettroniche relative al periodo contestato (all.47), e senza questi documenti non sarebbe stato possibile procedere al pagamento;
5. Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria GdF: per le fatture n.
2000647098 e altre in all. 26, varie fatture non sarebbero mai pervenute all'ente r.g. n. 11 debitore;
6. : la fattura n. E00467325 del 01.12.2015 (Gala Controparte_17
S.p.A.) non risultava pervenuta (all.34.3);
7. : era stato chiesto il pagamento di 72 documenti CP_18
(fatture e note di credito) che non risultavano mai pervenuti all'ente;
8. – POD IT 13E00002409: le fatture non risultavano Controparte_19
conosciute dall'ente; l'assenza delle fatture elettroniche era già stata comunicata Parte ad ed a (all.18.1, 18.2); Controparte_20
9. Quartier Generale Guardia di Finanza (all.50): dall'allegato emergerebbero ulteriori contestazioni relative alla mancata ricezione di fatture elettroniche;
10. Guardia di Finanza – TLA Istituti di Istruzione (all.40): sarebbe stata contestata la debenza delle fatture n. 1500011996, /17003/0 e /12270/0 in quanto prive di regolare fattura elettronica.
Tutte le suddette eccezioni dimostrerebbero che rispetto a numerose forniture le fatture elettroniche non erano state emesse o non erano mai pervenute, rendendo i crediti inesigibili ai sensi della normativa vigente.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva che dalla documentazione prodotta in sede monitoria e nel Parte giudizio di opposizione emerge chiaramente che aveva depositato tutte le fatture oggetto dell'ingiunzione, corredate dalla documentazione attestante la loro emissione e trasmissione agli enti debitori (v. doc.1 fasc. monitorio e docc.
1 e 2 del primo grado). Parimenti, risultano in atti i solleciti di pagamento inviati all' (v. doc. 2 del fascicolo di primo grado) e gli atti di cessione dei crediti, Pt_4
ritualmente notificati, contenenti l'indicazione puntuale delle fatture azionate
(doc. 8 fasc. monitorio); tali documenti non sono mai stati oggetto di Contro contestazione specifica da parte del
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la generica contestazione della formazione o ricezione di un documento, se non accompagnata da contestazione r.g. n. 12 specifica e circostanziata del suo contenuto, non è idonea a far venire meno l'efficacia probatoria del documento stesso ai sensi dell'art. 115 cpc;
nel caso di Contro specie le allegazioni del devono ritenersi prive di specificità, smentite dalla documentazione depositata dalla creditrice e basate su atti di formazione unilaterale, privi di riscontro esterno e quindi di efficacia probatoria.
La creditrice, infatti, aveva depositato tutte le fatture azionate corredandole dei relativi atti di cessione e dei solleciti di pagamento ritualmente inviati all'Amministrazione; è documentato che tali solleciti, contenenti l'elenco delle fatture e gli estremi identificativi di ciascuna di esse, erano stati ricevuti dal Contro senza che quest'ultimo avesse mai mosso alcuna contestazione specifica.
Ciò dimostra non solo che le fatture erano note all'Ente, ma anche che l'Amministrazione non aveva ritenuto di sollevare obiezioni prima dell'atto di opposizione;
e non meno significativa deve ritenersi la circostanza, non Contro contestata, che il aveva provveduto al pagamento della quasi totalità delle fatture facenti parte dello stesso blocco documentale, per un importo complessivo prossimo ad € 1.600.000.
Non è dato comprendere, quindi, come l'Ente possa aver lamentato la mancata ricezione di talune fatture quando la maggior parte di esse era stata ricevuta e pagata, senza mai aver dedotto in modo specifico sul punto.
Infatti, le tabelle allegate all'atto di appello confermano l'inconsistenza delle contestazioni della difesa erariale, dal momento che le stesse presentano sovrapposizioni tra importi già pagati ed importi indicati come non pervenuti, con riferimenti identici ad allegati utilizzati per sostenere argomentazioni opposte.
La contraddittorietà interna dei dati numerici offerti dall'appellante conferma la natura meramente apparente delle deduzioni dell'Ente.
Inoltre, il D.M. n. 55/2013, relativo alla trasmissione delle fatture elettroniche, non può incidere sulla validità e sull'esigibilità dell'obbligazione sostanziale, che sussiste pienamente una volta che il creditore abbia provato,
r.g. n. 13 come nel caso di specie, l'avvenuta emissione della fattura, la sua trasmissione e la conoscenza della stessa da parte del debitore. Solo una rigorosa prova della mancata trasmissione potrebbe rilevare ai fini dell'inesigibilità del credito;
prova Contro che il non ha fornito.
Alla luce di quanto sinora esposto appare evidente che l'Amministrazione si è limitata ad una contestazione generica, priva di supporto documentale e smentita dalla documentazione prodotta dall'appellata e dal comportamento complessivo dell'Ente, con la conseguenza che non può ritenersi integrata, né sotto il profilo giuridico, né sotto quello fattuale, l'eccepita inesigibilità del credito.
Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art.17-ter del DPR 26.10.1972, n.633 (c.d. split payment), in combinato disposto con gli artt.115 e 116 cpc. Il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto come dovuti anche crediti relativi all'IVA, che invece, in forza del meccanismo della scissione dei pagamenti, la PA non potrebbe corrispondere al fornitore, dovendo versarla direttamente all'Erario.
L'art.17 - ter, co.1, nel testo applicabile tra il 1° gennaio 2015 ed il 23 aprile 2017, stabiliva che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di vari enti pubblici (Stato, enti territoriali, camere di commercio, università, Asl, ospedali ecc.) l'IVA era sempre versata direttamente dagli stessi enti pubblici all'Erario, secondo modalità stabilite dal MEF;
il fornitore, quindi, non doveva ricevere l'IVA nella liquidazione della fattura.
Il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente sussistenti tutti i crediti indicati Parte da nel prospetto riepilogativo depositato all'udienza del 30 maggio 2019, nel quale erano inclusi anche importi relativi all'IVA richiesta nelle fatture emesse dai creditori.
In tal modo, il Tribunale avrebbe violato l'art.17- ter poiché:
r.g. n. 14 - la PA non dovrebbe pagare l'IVA ai fornitori, ma versarla direttamente all'Erario;
- il avrebbe già eseguito tale versamento;
Parte_1
Parte
- riconoscere il credito a comporterebbe un doppio pagamento a favore del cessionario senza che questo debba riversare alcunché all'Erario già soddisfatto.
Il Tribunale avrebbe disatteso illegittimamente l'eccezione del , Parte_1
Contro già sollevata in primo grado, con cui il aveva spiegato che per alcune Parte fatture, l'IVA era già stata versata all'Erario attraverso lo split payment;
non avrebbe tenuto conto dell'art.17-ter introdotto dalla L.190/2014, secondo cui il pagamento deve avvenire al netto dell'IVA, che la P.A. versa poi direttamente allo Stato.
Nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, il Ministero aveva evidenziato vari casi nei quali l'IVA sarebbe stata erroneamente richiesta in pagamento, nonostante l'applicazione dello split payment:
1.Commissione Tributaria Regionale Emilia-Romagna: era stata contestata la richiesta di pagamento delle fatture riportate nell'all.28;
2. Commissione Tributaria Regionale TO: le fatture indicate dell'all.30 non erano state pagate per un errore nell'indicazione dell'IVA da applicare con split payment;
3. : - le fatture del 04/12/2014 Parte_5
(nn.1480001135, 1136, 1137, 1138) non erano state pagate per mancata conformità normativa;
CE aveva inizialmente emesso fatture cartacee, in violazione del DM 55/2013 che imponeva la fatturazione elettronica;
successivamente, CE aveva emesso fatture elettroniche, ma errate, mancando l'applicazione dello split payment, con relativo rifiuto delle stesse da parte dello Parte SDI (v. all. 43.5 – 43.8); il Reparto aveva ripetutamente informato CE e
(all.43.9 – 43.12) dell'impossibilità di pagare per non aver ricevuto titoli di credito correttamente compilati, ma fino ad oggi, tali fatture non sarebbero state r.g. n. 15 Parte emesse in modo conforme, impedendone il pagamento a
Il quarto motivo è infondato e deve essere respinto. Contro La Corte osserva che molte delle fatture richiamate dal erano state emesse in epoca anteriore al 1° gennaio 2015, data dalla quale era divenuta operativa la disciplina dello split payment, e quindi tali fatture non possono essere assoggettate retroattivamente al regime introdotto dall'art.17 - ter, con conseguente irrilevanza della relativa censura.
Al riguardo deve osservarsi che il meccanismo dello split payment, introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b), della legge n.190/2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, impone alle pubbliche amministrazioni di trattenere l'IVA esposta nelle fatture ricevute e di versarla direttamente all'Erario, sicché al fornitore deve essere corrisposto il solo imponibile ma è soltanto a decorrere dalla suddetta data che le fatture emesse nei confronti della P.A. devono conformarsi alle regole previste dall'art. 17 – ter.
Peraltro, le contestazioni sollevate dall'appellante non individuano puntualmente le fatture che sarebbero state emesse in violazione del meccanismo in parola, perché, da un lato, esse fanno riferimento a documenti anteriori al 2015 e quindi fisiologicamente estranei all'ambito applicativo della normativa richiamata;
dall'altro, a fatture indicate genericamente in un prospetto di formazione unilaterale, privo di data certa e di qualsiasi elemento che ne consenta la verifica concreta.
Già sotto tale aspetto la censura deve ritenersi priva di fondamento essendo basata su elementi indeterminati e privi di valore probatorio;
ma anche considerando le poche fatture che l'appellante ha collocato, in modo impreciso, in epoca successiva al 1°gennaio 2015, emerge dagli atti che le società fornitrici
– e, per esse, vevano rispettato la normativa sullo split payment. Pt_3
Le fatture prodotte in giudizio (v. doc.6 del fascicolo di primo grado), tra cui quelle espressamente richiamate ai nn. 5750055970, 5750055938 e
5750055941 del 24 febbraio del 2015, recano l'indicazione inequivoca che r.g. n. 16 l'IVA, pur calcolata sull'imponibile, non è richiesta al cliente pubblico, con esplicita dicitura che richiama l'art. 17 del DPR n. 633/10972 ed il regime dello split payment.
È evidente, quindi, che le fatture erano state emesse al netto dell'imposta, Parte come prescritto dalla legge, e che la nell'azione monitoria, aveva richiesto esclusivamente l'imponibile.
Alla luce di tali precisazioni deve ritenersi che l'Amministrazione ha contestato come indebitamente richieste somme che, nella realtà documentale, non erano mai state pretese, ed anzi, come emerge dagli atti, in taluni casi l'Ente aveva pagato importi persino inferiori all'imponibile esposto nelle fatture, senza che ciò avesse comportato rilievi o rettifiche da parte della creditrice.
In tale contesto, la motivazione del Tribunale deve ritenersi del tutto Contro corretta e pienamente condivisibile, mentre le deduzioni del prive di specificità e basate su documenti privi di data certa, non sono idonee ad inficiare la corretta applicazione del regime IVA da parte delle fornitrici cedenti e di Parte
Le fatture contestate non violano l'art.17 - ter, ma dimostrano un puntuale adeguamento al meccanismo dello split payment, rendendo del tutto infondata la critica mossa con il presente motivo.
Alla stregua di quanto sinora esposto il quarto motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art.
1241 c. c., in combinato disposto con gli artt.115 e 116 cpc (eccezione di compensazione).
Il Tribunale non avrebbe valutato le prove prodotte dal nel Parte_1
giudizio di primo grado.
Secondo l'Amministrazione, tali prove dimostrerebbero che le obbligazioni poste a carico del si sarebbero già estinte per compensazione, come Parte_1
eccepito nel quinto motivo di opposizione al decreto ingiuntivo;
il Parte_1
r.g. n. 17 aveva infatti dedotto che alcune delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo erano state già pagate o compensate con note di credito emesse dalla stessa società fornitrice ( , con conseguente inesistenza del Controparte_16
debito.
L'atto di opposizione aveva esposto al riguardo tre casi esemplificativi:
1.TP di Pesaro: la aveva inviato un sollecito per € 242,29, Parte_3
quale presunto residuo della fattura ON n. 5700242503 del 14/07/2014, dell'importo complessivo di € 489,43; il Ministero aveva dedotto invece che: €
247,14 erano stati pagati tramite fondi assegnati (OP 128 del 30/07/2014); €
242,29 erano stati compensati tramite la nota di credito n.5700216052 del
02/07/2014, e che la somma dei due importi estingueva integralmente le fatture;
la procedura contabile era stata verificata dalla Ragioneria Controparte_21
, ed a riprova dell'avvenuto incasso era stato prodotto il CRO
[...]
del 29/09/2014;
2. TP di BR: era stata emessa una fattura ON di € 651,63; successivamente la stessa società aveva emesso una nota di credito di € 907,27; la fattura risultava, quindi, stornata, e per differenza si era generato un credito a favore della TP BR di € 255,64; ciò dimostrerebbe che nessuna obbligazione residuava in capo al , anzi risultava un saldo positivo per Parte_1
l'Amministrazione;
3. era stato documentato il pagamento della Controparte_22
Parte fattura n. 5750053432 del 24/02/2015 per € 707,78; aveva inviato un sollecito per un presunto insoluto di € 155,71, sulla base dell'estratto conto del
27/03/2016; dal medesimo estratto risultava anche una nota di credito di €
161,34; per effetto della compensazione, il saldo finale era a credito dell'Amministrazione per € 5,63.
Con il sesto motivo l'appellante ha lamentato la violazione degli artt.1176 e 1453 cc e dell'art.1409 cc, in combinato disposto con gli artt.115
e 116 cpc.
r.g. n. 18 L'appellante ha rappresentato che nel settimo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, il aveva eccepito: Parte_1
- l'infondatezza della pretesa creditoria, per mancanza di controprestazione Parte da parte della società somministrante ON (poi cedente del credito a;
- l'inesigibilità di parte dei crediti, in quanto le richieste di pagamento erano formulate in modo irregolare e non conforme alla disciplina che regola i pagamenti della Pubblica Amministrazione.
Nonostante tali eccezioni, il Tribunale avrebbe omesso di valutare le prove, in violazione degli artt.115 e 116 cpc, ritenendo erroneamente sussistenti tutti i Parte crediti indicati da nel prospetto del 30 maggio 2019. Parte Poiché aveva proposto azione di adempimento fondata sul contratto ceduto, il Tribunale, sempre secondo l'Amministrazione, avrebbe violato anche gli artt.1176, 1453 e 1409 cc, non avendo considerato:
-Le eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario;
-Le eccezioni derivanti dal contratto di fornitura originario;
-Le contestazioni sollevate dal ai sensi dell'art.1409 cc. Parte_1
Le eccezioni specifiche sollevate dal nell'opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo riguardavano:
1.Fattura n. 5750114211(TP Pavia/TR Lombardia): fattura per
“corrispettivo per morosità”, rifiutata dal sistema SICOGE perché la documentazione non permetteva di evincere la causale ed il calcolo della morosità, (v. allegati 21.1, 21.2, 21.3);
2. Fattura n. 5700564661 (€4,00) – TP Lodi: la fattura non risultava contabilizzata in SICOGE ed era stato contestato che fosse entrata nella sfera debitoria del , essendo relativa ad importi non dovuti per forniture mai Parte_1
richieste né effettuate;
3. Comunicazioni del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte Parte (GdF): diverse fatture sollecitate da erano state rifiutate dal sistema perché non di competenza della GdF Valle d'Aosta oppure perché non presenti sulla r.g. n. 19 piattaforma SDI (v. all.55);
4. Fatture n. 2003204607 e 2023000047 ( : per queste Parte_6
fatture si era eccepito che tre fatture non erano state liquidate ed anzi erano state contestate alla società come da nota n.309853/13 del Parte_6
23/08/2013 della (all.38.5); CP_6
5. Fattura n. 2001244868 – Scuola Alpina GdF: la aveva Parte_7
segnalato che il codice POD indicato nella fattura era “a lei sconosciuto”; nonostante le comunicazioni (v. all.40), non vi era stato alcun riscontro e tuttavia era stato ottenuto il decreto ingiuntivo;
6. Allegato 40 – Contestazione su fatture dopo rescissione del contratto: la
Guardia di Finanza – TLA Istituti di Istruzione aveva contestato la debenza delle fatture:1580068960, 1580067970, 1580063294, 1580063090, poiché relative a un contratto già rescisso dal 1°febbraio 2015.
Secondo la difesa erariale il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'opposizione poiché non avrebbe valutato le eccezioni e le prove concernenti l'inesigibilità, la mancanza di controprestazione, l'irregolarità delle richieste di pagamento, i rifiuti della SICOGE, l'incompetenza degli uffici pagatori,
l'assenza di fornitura, l'errata imputazione delle fatture, le fatture relative a contratti già risolti.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti.
La Corte osserva che rispetto all'asserita compensazione dei crediti, gli artt.
1241 e ss. cc stabiliscono che la compensazione presuppone l'esistenza di crediti reciproci certi, liquidi ed esigibili, la cui prova grava integralmente sulla parte che solleva l'eccezione.
Nel caso in esame l'appellante non ha fornito alcuna prova idonea circa l'esistenza delle dedotte note di credito, né della loro comunicazione od accettazione da parte del creditore. I prospetti interni, essendo documenti di formazione unilaterale privi di sottoscrizione del destinatario o di riscontri r.g. n. 20 oggettivi, non hanno efficacia dimostrativa della pretesa estinzione dell'obbligazione; ed in assenza di documentazione proveniente dalla controparte o della sua accettazione tali prospetti non possono essere considerati quale prova di un fatto estintivo.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto non dimostrata l'eccezione di Parte compensazione, poiché la debenza delle fatture prodotte da era rimasta incontestata e l'Ente debitore non aveva in concreto fornito alcuna specifica prova contraria.
Per quanto riguarda le contestazioni relative all'inesatto adempimento delle forniture, la Corte rileva che, secondo un consolidato orientamento della
Suprema Corte, il creditore che agisce per l'adempimento è tenuto a provare la fonte del proprio diritto e la scadenza dell'obbligazione, mentre grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo od impeditivo costituito dall'adempimento, ovvero dall'inesatto adempimento imputabile al creditore.
Nel caso di specie, parte opposta ha assolto compiutamente al proprio onere, producendo contratti, documentazione di consegna e fatture, mentre il Contr si è limitato a sollevare contestazioni generiche, prive di riscontro oggettivo, non risultando in atti verbali di contestazione, rilievi tecnici, richieste di verifica, sequestri probatori od altre iniziative idonee a soddisfare l'onere probatorio imposto dall'art.1513 c.c.
La giurisprudenza di merito, richiamata anche dal Tribunale, conferma che mere rappresentazioni contabili interne dell'ente pubblico, non corroborate da documentazione oggettiva, non sono idonee a scalfire la piena prova del credito azionato in sede monitoria.
Il Tribunale, quindi, ha correttamente escluso la rilevanza delle dedotte contestazioni, qualificabili come meramente assertive e prive di supporto probatorio.
Alla stregua di quanto sinora esposto il quinto e il sesto motivo di gravame devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
r.g. n. 21 Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n.
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (v. Cass. S.U. n. 9938/2014;
Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale Ordinario di Roma n. 12383/2019, pubblicata in data 12.06.2019 così decide:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna il alla rifusione, in Parte_1
favore della delle spese processuali del presente grado di Parte_3
giudizio che si liquidano in complessivi € 20.200,00 titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15. 12. 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Geremia Casaburi
r.g. n. 22