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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4663 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 623/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr. IO Di AO Presidente dr. EN AV RU Giudice relatore\estensore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento iscritto al n. 623/2024 R.G.; decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 12.01.2024 da
, nato in [...] il [...], (C.F. ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Maria Raffaela Lacerenza, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 12.11.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Foggia in data 03.05.2023, notificatogli il 13.12.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del D.
1 Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto, emesso in data 16.01.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 10.10.2024, differita d'ufficio all'udienza del 13.06.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127ter c.p.c., come disposto nel medesimo decreto, regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 12.06.2025 note di trattazione scritta nelle quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
I.
3-La Questura , nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, è rimasta CP_1 contumace.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito, la domanda essendo fondata deve essere accolta, per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente deve, osservarsi che l'art. 7, comma 1, lett. c) del D.L. 10.03.2023 n.20, convertito, con modificazioni dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo ed il quarto periodo dell'art. 19, comma, 1.1, del D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevedevano che “non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
II.
4-La nuova disposizione si applica a tutte le istanze di protezione presentate dal giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto stesso, corrispondente al 11.03.2023.
II.
5-Nel caso di specie, considerando che, come si evince dal provvedimento impugnato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata in data
2 11.04.2023, ovverosia successivamente all'entrata in vigore del citato D.L., si applica, pertanto, l'art. 19, comma 1.1., del D. Lgs. 286/1998, nella sua attuale formulazione.
II.
6-Deve, tuttavia, osservarsi che non è stato abrogato il primo periodo della citata disposizione nella parte in cui stabilisce che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”, ovverosia quelli costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
II.
7-Ciò posto, deve evidenziarsi che la tutela della vita privata e familiare trova espresso riconoscimento, a livello sovrannazionale, sia nell'art. 8 della Cedu sia nell'art. 7 della Carta Europea dei diritti fondamentali, disposizioni direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione a tenore del quale “la potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
II.
8-La vita privata e familiare, essendo tutelata sia dal diritto internazionale sia da quello europeo, costituisce, pertanto, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 10.03.2023 n.20, convertito, con modificazioni dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50, uno dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non essendo il richiedente asilo espellibile, ex art. 5, comma 6, del D. Lgs.
286/1998, laddove ricorrano gli obblighi costituzionali ed internazionali, assunti dallo Stato italiano.
II.
9-A tali conclusioni è, peraltro, pervenuta la Corte di cassazione, chiarendo in una recente pronuncia (Cass. 18551/2025) che “in tema di immigrazione, sebbene l'art. 19, comma 1.1., del d.lgs.
n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, non riconosca più autonoma e diretta rilevanza alla tutela della vita privata e familiare del cittadino straniero ai fini del riconoscimento della protezione speciale, tuttavia l'interprete, in attuazione dell'art. 8 CEDU, deve sempre riscontrare il rispetto dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, largamente sovrapponibili a quelli previsti dalla precedente formulazione della norma, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, già fatti propri dalla giurisprudenza nazionale di legittimità, in tema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale, secondo l'espressa disposizione dettata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs.
286 del 1998”.
II.10-Con particolare riferimento all'integrazione socio-lavorativa, la Suprema Corte (Cass.
31371/2024) ha, inoltre, statuito che “In tema di protezione internazionale complementare secondo il D.L. n. 130 del 2020 convertito dalla L. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto dal richiedente asilo in Italia non deve essere inteso come una completa e irreversibile assimilazione al contesto sociale e culturale italiano. Bensì è sufficiente ogni significativo impegno di inserimento
3 nella realtà locale, valutato attraverso elementi quali corsi di alfabetizzazione o rapporti di lavoro,
e dimostrabile anche con la documentazione prodotta sul modulo UNILAV relativo agli obblighi comunicativi verso l'INPS. Tale interpretazione permette di considerare l'integrazione del richiedente nel territorio nazionale come fattore rilevante ai fini della protezione, senza la necessità di un confronto con la situazione del paese d'origine. L'integrazione va valutata complessivamente, tenendo conto dell'intero contesto familiare e sociale del richiedente, in linea con la tutela della vita privata e familiare garantita dall'art. 8 della cedu (CEDU), senza limitarsi a un'analisi frammentaria dei singoli aspetti dell'integrazione” (in senso conforme Cass. 21960/2024).
II.11-Nel caso di specie, a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente ha allegato l'integrazione socio-lavorativa, conseguita nel Paese di accoglienza ed il correlato pregiudizio, cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, derivante dallo sradicamento dal contesto socioeconomico nel quale risulterebbe, ormai, stabilmente incluso.
II.12-Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che dalla documentazione lavorativa, versata in atti, segnatamente costituita da:
▪ modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
07.09.2023 al 30.09.2023;
▪ contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 04.10.2023 al 31.10.2023;
▪ buste paga, relative alle mensilità di settembre (300,00 €), ottobre (900,00 €), novembre (511,74 €);
▪ Certificazione unica del 2024, rilasciata da , attestante la Persona_1 percezione nel 2023 di un reddito annuo pari ad € 308,60;
▪ Certificazione unica del 2024, rilasciata da attestante la Parte_2 percezione nel 2023 di un reddito annuo pari ad € 2.217,12;
▪ Estratto conto previdenziale INPS da cui si evince che il migrante ha lavorato nei seguenti periodi:
➢ per 10 giorni nel 2020, percependo un reddito complessivo pari ad € 575,00;
➢ per 26 giorni nel 2022, percependo un reddito complessivo pari ad € 1.855,88;
➢ per 12 settimane e 5 giorni nel 2023, percependo un reddito complessivo pari ad € 2.556,00;
▪ contratto di lavoro, valido dal 04.10.2023 al 30.04.2024;
▪ contratto di lavoro, a tempo indeterminato, stipulato in data 04.09.2024;
▪ modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro a tempo determinato, valido dal
01.09.2025 al 30.09.2025;
4 si evince che il migrante ha intrapreso, negli ultimi tre anni, un serio ed effettivo percorso di integrazione socio-lavorativa, come comprovato, in particolare, dalla stipulazione di numerosi contratti di lavoro, la cui effettiva esecuzione è, peraltro, dimostrata sia dalla copia delle buste paga, versate in atti, sia dalle certificazioni uniche rilasciate dai datori di lavoro.
II.13-Comprova ulteriormente lo sforzo di inclusione, posto in essere dal richiedente asilo, la partecipazione a diversi corsi di formazione professionale, nonché la domanda di immatricolazione, per l'anno accademico 2024/2025 al corso di studio relativo alle Professioni Sanitarie, istituito presso l'Università Gabriele D'Annunzio, ubicata a Chieti alla via dei Vestini n.31.
II.14-Emerge, pertanto, con chiarezza il profilo di vulnerabilità soggettiva cui il migrante sarebbe esposto laddove fosse costretto a fare ritorno nel Paese d'origine, derivante dalla dissoluzione del livello di integrazione raggiunto in Italia, con conseguente grave lesione del diritto alla vita privata e familiare come riconosciuto, a livello sovrannazionale, dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della
Carta Europea dei diritti fondamentali.
II.14-La domanda di riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 5, comma 6,
e dell'art. 19, comma 1.2, del d.lgs. 286/1998, essendo fondata, può, pertanto, essere conclusivamente accolta.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (in senso conforme Cass. n.18583/2012).
Nonché, da ultimo, Cass. 18162/2023 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art.
133 d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art.
83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento”.
P.Q.M.
5 il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento della protezione speciale, presentata dal ricorrente con ricorso, depositato in data
12.01.2024, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda DICHIARANDO, per l'effetto, che ha diritto Parte_1 ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 5, comma 6, e 19, comma, 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
sulle spese;
CP_2
C. LIQUIDA i compensi del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 16.01.2024, come da separato decreto.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN AV RU IO Di AO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr. IO Di AO Presidente dr. EN AV RU Giudice relatore\estensore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento iscritto al n. 623/2024 R.G.; decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 12.01.2024 da
, nato in [...] il [...], (C.F. ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Maria Raffaela Lacerenza, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 12.11.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Foggia in data 03.05.2023, notificatogli il 13.12.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del D.
1 Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto, emesso in data 16.01.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 10.10.2024, differita d'ufficio all'udienza del 13.06.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127ter c.p.c., come disposto nel medesimo decreto, regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 12.06.2025 note di trattazione scritta nelle quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
I.
3-La Questura , nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, è rimasta CP_1 contumace.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito, la domanda essendo fondata deve essere accolta, per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente deve, osservarsi che l'art. 7, comma 1, lett. c) del D.L. 10.03.2023 n.20, convertito, con modificazioni dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo ed il quarto periodo dell'art. 19, comma, 1.1, del D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevedevano che “non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
II.
4-La nuova disposizione si applica a tutte le istanze di protezione presentate dal giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto stesso, corrispondente al 11.03.2023.
II.
5-Nel caso di specie, considerando che, come si evince dal provvedimento impugnato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata in data
2 11.04.2023, ovverosia successivamente all'entrata in vigore del citato D.L., si applica, pertanto, l'art. 19, comma 1.1., del D. Lgs. 286/1998, nella sua attuale formulazione.
II.
6-Deve, tuttavia, osservarsi che non è stato abrogato il primo periodo della citata disposizione nella parte in cui stabilisce che “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”, ovverosia quelli costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
II.
7-Ciò posto, deve evidenziarsi che la tutela della vita privata e familiare trova espresso riconoscimento, a livello sovrannazionale, sia nell'art. 8 della Cedu sia nell'art. 7 della Carta Europea dei diritti fondamentali, disposizioni direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione a tenore del quale “la potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
II.
8-La vita privata e familiare, essendo tutelata sia dal diritto internazionale sia da quello europeo, costituisce, pertanto, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 10.03.2023 n.20, convertito, con modificazioni dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50, uno dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non essendo il richiedente asilo espellibile, ex art. 5, comma 6, del D. Lgs.
286/1998, laddove ricorrano gli obblighi costituzionali ed internazionali, assunti dallo Stato italiano.
II.
9-A tali conclusioni è, peraltro, pervenuta la Corte di cassazione, chiarendo in una recente pronuncia (Cass. 18551/2025) che “in tema di immigrazione, sebbene l'art. 19, comma 1.1., del d.lgs.
n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, non riconosca più autonoma e diretta rilevanza alla tutela della vita privata e familiare del cittadino straniero ai fini del riconoscimento della protezione speciale, tuttavia l'interprete, in attuazione dell'art. 8 CEDU, deve sempre riscontrare il rispetto dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, largamente sovrapponibili a quelli previsti dalla precedente formulazione della norma, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, già fatti propri dalla giurisprudenza nazionale di legittimità, in tema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale, secondo l'espressa disposizione dettata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs.
286 del 1998”.
II.10-Con particolare riferimento all'integrazione socio-lavorativa, la Suprema Corte (Cass.
31371/2024) ha, inoltre, statuito che “In tema di protezione internazionale complementare secondo il D.L. n. 130 del 2020 convertito dalla L. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto dal richiedente asilo in Italia non deve essere inteso come una completa e irreversibile assimilazione al contesto sociale e culturale italiano. Bensì è sufficiente ogni significativo impegno di inserimento
3 nella realtà locale, valutato attraverso elementi quali corsi di alfabetizzazione o rapporti di lavoro,
e dimostrabile anche con la documentazione prodotta sul modulo UNILAV relativo agli obblighi comunicativi verso l'INPS. Tale interpretazione permette di considerare l'integrazione del richiedente nel territorio nazionale come fattore rilevante ai fini della protezione, senza la necessità di un confronto con la situazione del paese d'origine. L'integrazione va valutata complessivamente, tenendo conto dell'intero contesto familiare e sociale del richiedente, in linea con la tutela della vita privata e familiare garantita dall'art. 8 della cedu (CEDU), senza limitarsi a un'analisi frammentaria dei singoli aspetti dell'integrazione” (in senso conforme Cass. 21960/2024).
II.11-Nel caso di specie, a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente ha allegato l'integrazione socio-lavorativa, conseguita nel Paese di accoglienza ed il correlato pregiudizio, cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, derivante dallo sradicamento dal contesto socioeconomico nel quale risulterebbe, ormai, stabilmente incluso.
II.12-Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che dalla documentazione lavorativa, versata in atti, segnatamente costituita da:
▪ modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
07.09.2023 al 30.09.2023;
▪ contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 04.10.2023 al 31.10.2023;
▪ buste paga, relative alle mensilità di settembre (300,00 €), ottobre (900,00 €), novembre (511,74 €);
▪ Certificazione unica del 2024, rilasciata da , attestante la Persona_1 percezione nel 2023 di un reddito annuo pari ad € 308,60;
▪ Certificazione unica del 2024, rilasciata da attestante la Parte_2 percezione nel 2023 di un reddito annuo pari ad € 2.217,12;
▪ Estratto conto previdenziale INPS da cui si evince che il migrante ha lavorato nei seguenti periodi:
➢ per 10 giorni nel 2020, percependo un reddito complessivo pari ad € 575,00;
➢ per 26 giorni nel 2022, percependo un reddito complessivo pari ad € 1.855,88;
➢ per 12 settimane e 5 giorni nel 2023, percependo un reddito complessivo pari ad € 2.556,00;
▪ contratto di lavoro, valido dal 04.10.2023 al 30.04.2024;
▪ contratto di lavoro, a tempo indeterminato, stipulato in data 04.09.2024;
▪ modello Unilav, relativo ad un contratto di lavoro a tempo determinato, valido dal
01.09.2025 al 30.09.2025;
4 si evince che il migrante ha intrapreso, negli ultimi tre anni, un serio ed effettivo percorso di integrazione socio-lavorativa, come comprovato, in particolare, dalla stipulazione di numerosi contratti di lavoro, la cui effettiva esecuzione è, peraltro, dimostrata sia dalla copia delle buste paga, versate in atti, sia dalle certificazioni uniche rilasciate dai datori di lavoro.
II.13-Comprova ulteriormente lo sforzo di inclusione, posto in essere dal richiedente asilo, la partecipazione a diversi corsi di formazione professionale, nonché la domanda di immatricolazione, per l'anno accademico 2024/2025 al corso di studio relativo alle Professioni Sanitarie, istituito presso l'Università Gabriele D'Annunzio, ubicata a Chieti alla via dei Vestini n.31.
II.14-Emerge, pertanto, con chiarezza il profilo di vulnerabilità soggettiva cui il migrante sarebbe esposto laddove fosse costretto a fare ritorno nel Paese d'origine, derivante dalla dissoluzione del livello di integrazione raggiunto in Italia, con conseguente grave lesione del diritto alla vita privata e familiare come riconosciuto, a livello sovrannazionale, dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della
Carta Europea dei diritti fondamentali.
II.14-La domanda di riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 5, comma 6,
e dell'art. 19, comma 1.2, del d.lgs. 286/1998, essendo fondata, può, pertanto, essere conclusivamente accolta.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (in senso conforme Cass. n.18583/2012).
Nonché, da ultimo, Cass. 18162/2023 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art.
133 d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art.
83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento”.
P.Q.M.
5 il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento della protezione speciale, presentata dal ricorrente con ricorso, depositato in data
12.01.2024, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda DICHIARANDO, per l'effetto, che ha diritto Parte_1 ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 5, comma 6, e 19, comma, 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
sulle spese;
CP_2
C. LIQUIDA i compensi del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 16.01.2024, come da separato decreto.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN AV RU IO Di AO
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