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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5892 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2380/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2380 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, pendente avverso la sentenza n. 1943/2020, del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione civile, pubblicata in data 21.12.2020
TRA
(c.f.: ), con sede legale in Bologna alla Via Guido Reni Parte_1 P.IVA_1
n. 2/2, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. , Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura ad litem in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. UI AI (c.f.: ), presso il cui studio in C.F._1
SO ES (NA) alla Via Aldo Moro n° 32 elettivamente domicilia
Appellante
E
(c.f.: ), con sede legale in Torre del CO alla Via ONroparte_1 P.IVA_2
Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv. ti Eduardo Martucci (c.f.: ) in C.F._2 virtù di procura generale alle liti, con firma autenticata, per TA , Persona_1
(Repertorio n. 6393 del 30.07.2020), e (c.f.: , in Persona_2 C.F._3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
virtù di procura generale alle liti, con firma autenticata, per TA Persona_1
(Repertorio n. 7167 dell'8.07.2021), domiciliata presso la sede dell'Ente, in Torre del
CO (NA) alla Via Marconi, n. 66.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorso per decreto ingiuntivo
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 29.11.2017, la società in qualità di centro accreditato con il Parte_3 CP_2 per lo svolgimento di prestazioni sanitarie specialistiche afferenti alla branca di patologia clinica (in virtù di decreto di accreditamento n. 8 del 16.02.2016 del
Presidente Commissario ad acta, di Decreto n. 61 del 29.05.2015 nonché di contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. n. 502/92 in data 30.05.2016) eseguite nel mese di giugno 2015 dall'1.06.2015 al 30.06.2015, nell'ambito territoriale dell'
[...]
ON
, ha chiesto ingiungersi alla stessa il pagamento della somma di € CP_1
194.509,00, “oltre interessi moratori maturandi da calcolarsi in base ai tassi di mora ex D. lgs. n. 231/2002 (come espressamente pattutiti dalle parti)”, a titolo di corrispettivo per le prestazioni, erogate nel mese di giugno 2015 e per il cui pagamento
è stata emessa la fattura n. 17 del 30.06.2015 (branca di patologia Parte_4 clinica) di € 423.134,80, in relazione alla quale ha ricevuto solo un parziale pagamento di € 228.625,80 (Ordine di pagamento n. 11428 del 2.09.2015 per l'importo di €
205.762,18 a titolo di acconto e Ordine di pagamento n. 1247 del 23.09.2015 per l'importo di € 22.862,58 a titolo di saldo primo semestre 2015), risultando ancora creditrice nei confronti di essa della somma di € 194.509,00. Ha poi evidenziato CP_1 che la suddetta fattura, correttamente riportata nelle scritture contabili ai sensi dell'art. 2214 c.c., è stata “regolarmente notificata ed assunta al protocollo della CP_1
e non contestata, sia in ordine all'an che al quantum” (così in ricorso per decreto
[...] ingiuntivo, pag. 2). Ha infine domandato di munire il richiesto provvedimento di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c..
1.2. Con decreto n. 1928/2017 emesso il 25.10.2017, il Tribunale di Torre Annunziata ha ingiunto il pagamento di € 194.509,00, oltre interessi legali ex d.lgs. n. 231/02 come richiesti, in favore della società a titolo di saldo per le prestazioni sanitarie Parte_5
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ONroparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
rese nel mese di giugno 2015, “ed € 406,50 per spese ed € 2.135,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
2. Atto di citazione in opposizione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.01.2018, l ha ONroparte_1 proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, eccependo i seguenti motivi:
--l'inesistenza del credito avente ad oggetto la somma ingiunta poiché inerente ad attività eccedente i limiti del tetto di spesa di branca;
--l'irrilevanza della prova documentale fornita in giudizio, essendo la fattura allegata, quale documento contabile di parte, non idonea a dimostrare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. ON In particolare sul denunciato superamento del tetto di spesa, la ha dedotto che la parte opposta era consapevole di non poter percepire l'integrale soddisfazione del credito vantato”, come dimostrato – a suo dire - da diverse atti. ON Im particolare secondo la la nota prot. n. 7001 del 23.11.2015 dimostrerebbe, sia pur per fatture differenti1 - che “il C.M.O. aveva comunque già superato il tetto di spesa per prestazioni di specialistica al termine dei mesi di marzo, luglio e settembre 2015”, inoltre, rafforzerebbe la prova la nota prot. n. 148007 del 22.12.2017 “con allegata determina di liquidazione [determinazione dirigenziale n. 98 del 23.12.015], riportando che “della fattura 17/E relativa a prestazioni di laboratorio eseguite Pt_4 da CMO […] nel mese di giugno 2015 non è stato liquidato l'importo di € 194.509,00 corrispondente a prestazioni nota R per superamento del tetto di spesa delle stesse al
08/03/2015. Per tale importo è stata emessa nota di addebito n. 468 del 03/03/2017”
(così in atto di opposizione a d.i., pagg. 2-3). ON Sotto altro profilo, la ha evidenziato che la determina n. 98/2015 non è stata mai impugnata dal Centro opposto e che, pertanto, deve ritenersi definitiva.
Ha concluso, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 1 Invero, “la citata nota – anche se per differenti fatture – richiama al fatto per cui vi era stato l'esaurimento del tetto di spesa per il C.M.O. all'08.03.2015, relativamente alle prestazioni di Laboratorio Analisi e al mese di settembre 2015 per le altre branche specialistiche in convenzione” (così in atto di opposizione a d.i., pag. 3).
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2.1. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 1.06.2020 si è costituita la società che ha contestato le avverse allegazioni, ribadendo “la Parte_3 certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito azionato”, fondato sulle “fatture regolarmente assunte al protocollo dell' e riportate nelle scritture Parte_6 contabili” (così in comparsa di costituzione e risposta, pag. 3), oltre che sul contratto stipulato con l' in data 03.05.2016 per la Branca di Laboratorio di Analisi Parte_6
e la Delibera di Accreditamento n. 61 del 29.05.2015 (allegato al fascicolo monitorio), con il che risulterebbe altresì provato che le prestazioni erogate rientrano nell'ambito della Capacità Operativa Massima ad essa riconosciute. ON Ha contestato che la abbia provato l'avvenuto sforamento del tetto di spesa con riferimento all'intera macroarea di laboratorio analisi (Patologia Clinica), avendo genericamente asserito l'esaurimento del tetto di spesa, omettendo di precisare la e la data del predetto superamento;
ha lamentato la mancata comunicazione Pt_7 della data presuntiva di sforamento nonché delle determinazioni del Tavolo Tecnico, rimarcando che “Relazione del Distretto 56 su D.I. 1928/2017” con allegate la
“Determinazione Dirigenziale n. 98 del 23.11.2014” e la “N. Rif. 1661/17
UO.CC./AA.L.”, nonché la “Relazione Distretto 56 del 23.11.2015 – raggiunto tetto di spesa per , sono atti con mera rilevanza interna e non sono Parte_8 state mai notificate;
ha infine posto in rilievo che nemmeno la “presunta” nota di addebito n. 468 del 3.03.2017 emessa per l'importo - non liquidato - di € 194.509,00
“corrispondente a prestazioni nota R per superamento del tetto di spesa delle stesse al
08.03.2015” le è mai stata notificata (cfr. prot. n. 148007 del 22.12.2017 e atto di citazione in opposizione a d.i., pag. 10).
Infine, ha insistito per “il riconoscimento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, come espressamente previsto dall'art. 7, comma 4 del contratto stipulato tra il
[...]
e l' in data 03.05.2016, con una maggiorazione degli Parte_9 Parte_6 interessi moratori di 8 punti percentuali nell'ipotesi di un ritardo superiore a mesi sette dalla scadenza del termine di pagamento, come espressamente statuito dalla lettera d) del prefato articolo del contratto” (così in comparsa di costituzione e risposta, pag. 13), avendo l' provveduto al pagamento della sorte capitale, oggetto del ONroparte_1
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d.i., in data 9.07.2019, senza corrispondere gli interessi moratori;
ha infine insistito per la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Con ordinanza del 24.04.2018, il giudice istruttore, rilevato che “l'opponente si è Parte limitata a dedurre genericamente il superamento della e dei tetti di spesa per singole macroaree” ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
3 Decisione impugnata
Con la sentenza n. 1943/2020 pubblicata in data 21.12.2020, il Tribunale di Torre
Annunziata, II sezione civile, ha accolto l'opposizione e ha condannato il Parte_9
ON al pagamento in favore dell'opponente elle spese di lite.
[...]
In particolare, con riferimento alle prestazioni afferenti alla branca di patologia clinica il giudice di prime cure, sollevata d'ufficio la questione, sottoposta alle parti, ha rilevato la nullità del contratto sul duplice rilievo che è stato sottoscritto solo in data 3.05.2016, cioè “quasi un anno dopo” l'esecuzione delle prestazioni del 2015, e che “è da escludere che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (così in sentenza, pag. 3). ON Circa la prova documentale fornita dalla a sostegno dell'asserito superamento del tetto di spesa, il giudice ha ritenuto che la nota prot. n. 148007 del 22.12.2017 indirizzata al responsabile dell'Area Affari Legali, rappresenta “un atto meramente interno indirizzato all'ufficio affari legali”, mentre particolare rilievo assume la determina dirigenziale n. 98 del 23.11.2015, la quale “è stata depositata in atti con la prova della pubblicazione della stessa sull'albo pretorio on line dell' dal Parte_6
23.11.15 all'8.12.17 (con l'effetto di rendere pubblica la suddetta determina), e dalla stessa si evince che con nota prot. del 23.7.2015 è stata richiesta nota di credito al
CMO ai sensi della nota prot. N. 1300 del 22.7.2015 del Tavolo Tecnico” (così in sentenza, pag. 5). ON Ha poi ritenuto che lo stesso contenuto negli ordini di pagamento emessi dall' -
Ordine di pagamento n. 11428 del 2.09.2015 e Ordine di pagamento n. 1247 del
23.09.2015 - costituiscono un ulteriore elemento per far ritenere sufficientemente
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provata la comunicazione dei dati relativi allo sforamento del tetto di spesa (cf sentenza, pag. 5).
4 Motivi di appello
Avverso tale sentenza ha proposto gravame la società con atto di Parte_1 citazione notificato all' in data 8.02.2019, deducendo in via ONroparte_1 preliminare la propria legittimazione ad agire in quanto cessionaria dei crediti di cui alla fattura n. 17/E ALAB del 30.06.2015, oggetto del decreto ingiuntivo n. 1928/2017, in virtù di contratto di cessione stipulato il 20.6.2019 con la società ONroparte_4
ritualmente notificato tramite posta elettronica certificata all' il
[...] ONroparte_1
3.7.2019, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il
29.6.20192.
Ha quindi formulato tre motivi di impugnazione.
4.1. Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui, giudicando non conforme alla normativa vigente il contratto sottoscritto in data 3.05.2016, perchè successivo all'esecuzione delle prestazioni sanitarie di patologia clinica per l'anno
2015, ha ritenuto che vi fosse tra le parti una stipulazione per facta concludentia in violazione degli artt. 16-17 del r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923, secondo cui tutti i contratti con la p.a. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
4.2. Con il secondo motivo, lamenta l'errorenea valutazione del giudice circa l'asserita prova del superamento del tetto di spesa e, segnatamente, critica il punto di decisione Co con cui il tribunale ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull' nella parte in cui ha considerato irrilevante la necessità di rituale comunicazione dell'avvenuto ON superamento di detto tetto da parte e, pur riconoscendo che la nota prot. n. 148007 del 22.12.2017 ha natura di atto interno, tuttavia – in modo contraddittorio - ha poi riconosciuto efficacia dirimente alla nota di addebito n. 468 del 3.03.2017 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
asseritamente allegata alla Determina dirigenziale di liquidazione n. 98 del
23.11.2015, “poiché la stessa è stata depositata in atti con la prova della pubblicazione della stessa sull'albo pretorio on line dell' dal 23.11.15 all'8.12.17 (con Parte_6
l'effetto di rendere pubblica la suddetta determina), e dalla stessa si evince che con nota prot. del 23.7.2015 è stata richiesta nota di credito al CMO ai sensi della nota prot. N. 1300 del 22.7.2015 del Tavolo Tecnico…”, nonché agli Ordini di pagamento n. ON 11428 del 2.09.2015 e n. 1247 del 23.09.2015 emessi dall' “dai quali emergerebbero indicazioni tali da far ritenere sufficientemente provata la comunicazione dei dati relativi allo sforamento del tetto di spesa, senza che sussista da Con parte dell' la violazione del principio di affidamento del Centro” (così in atto di appello, pag. 11).
Parte appellante affida la sua difesa essenzialmente al rilievo critico che mai le è stata notificata comunicazione formale di superamento del tetto di spesa, o notificata nota di addebito per il corrispondente importo in violazione dell'art. 5 del contratto, rimarcando in particolare, che “per la fattura n. 17/E ALAB del 30.06.2015 della somma residua di
€ 194.509,00, al Centro cedente C.M.O. non è stata notificata alcuna PEC di raggiungimento tetto di spesa, né ancor meno alcuna nota di addebito […]” (così atto ON di appello, pagina 14) e che comunque le delibere depositate dall oltre ad essere per lo più meri atti interni non sono probanti rispetto agli obblighi imposti dall'art. 5 del contratto di comunicare la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa stabiliti e la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di consumo del tetto;
infine ha evidenziato che manca la prova della riunione del cd. , con il consuntivo Parte_10 dei dati provenienti dai vari distretti.
4.3. Con il terzo motivo, censura l'omessa pronuncia a proposito dell'avvenuto pagamento della sorte capitale del credito ingiunto, intervenuto nelle more del giudizio di opposizione, in data 9.07.2019, illustrato alle pagine 9, 10, 11 della comparsa conclusionale di parte ed alle pagine 6-7 delle note autorizzate;
espone che in virtù dell'avvenuto saldo della sorte capitale, ma in difetto di corresponsione degli interessi moratori, pure riconosciuti con il decreto ingiuntivo, essa comparente aveva insistito, in ON sede di conclusioni, nel chiedere la condanna della al relativo pagamento.
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5. Difese dell'appellata
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 20.04.2020 si è costituita l'
[...]
, rilevando la necessità di valutazione circa l'eventuale dichiarazione di CP_1 nullità della cessione di credito e chiedendo la declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo alla OC , in quanto “la cessione di credito tra CP_3 Pt_3
e sarebbe avvenuta successivamente al deposito della
[...] ONroparte_3 sentenza che ha deciso il primo grado di giudizio e, quindi, successivamente rispetto alla revoca del decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione di cui si è discusso in sede di prime cure”.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di Napoli così decidere:
1. In via preliminare e principale, declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo all'appellante per nullità della cessione di Parte_11 credito;
2. Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello promosso dalla OC in quanto non conforme ai dettami ONroparte_3 del codice di rito ed in particolare alla previsione di cui all'art. 348 bis c.p.c.;
3. In via subordinata e gradata, nel merito, rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla OC – in persona del legale rappresentante pro ONroparte_3 tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna ap-pellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
4. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1928/2017, oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
5. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari di giudizio”.
6. Svolgimento delel udienze in appello
Fissata la comparizione in data 11.05.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024, poi nuovamente rinviata per il carico del ruolo, infine anticipata all'udienza collegiale dell'8.10.2025, per la quale è stata disposta la trattazione scritta. Ha infine introitato la causa in decisione concedendo i
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termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica da parte dell'appellante.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
7.1. Circa la legittimazione della a proporre impugnazione, posto ONroparte_3 che la pronuncia gravata è stata resa all'esito del giudizio svoltosi tra la e Parte_3
l' , vale quanto segue. ONroparte_6
L'appellante in riferimento alla propria posizione di “cessionaria” del credito azionato, ha prodotto in allegato all'atto di appello, documentazione volta a dimostrare la propria legittimazione ad causam;
i passaggi attraverso i quali si è verificata la successione nel credito sono i seguenti: con contratto di cessione del 24.11.2017, la società Parte_3 ha ceduto alla i crediti di cui alla fattura n. 17/E ALAB del 30.6.2015, ONroparte_5 oggetto del D.I. n. 1928/2017; detto contratto di cessione è stato notificato a mezzo PEC alla in data 27.11.2017 con avviso di pubblicazione di cessione in Parte_6
Gazzetta Ufficiale in data 2.12.2017.
Successivamente, la società ha ceduto i summenzionati crediti alla ONroparte_5 società in data 8.03.2018, con atto ritualmente notificato a ONroparte_4 mezzo PEC alla in data 16.03.2018 con avviso di pubblicazione di Parte_6 cessione in Gazzetta Ufficiale in data 2.12.2017.
Infine, la società ha ceduto tali crediti alla società ONroparte_4 Parte_1 in data 20.06.2019, con atto ritualmente notificato a mezzo PEC alla
[...] Parte_6
in data 3.07.2019 con avviso di pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale in
[...] data 29.06.2019
Può quindi ritenersi che la società sulla base di tale vicenda Parte_1 successoria riguardante il credito inizialmente azionato dalla sia Parte_3 legittimata alla proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza pronunciata tra quest'ultima e la . Parte_6
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Sulla necessità di formale accettazione della cessione, su cui insiste l' ONroparte_1 in comparsa di costituzione in appello vale ricordare che la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (cfr. Cass. 30658/2017; 32788/2019).
Dunque, la richiamata normativa sulla forma della cessione del credito non si applica ON anche agli enti pubblici non statali, quali le
A ciò va aggiunto che a norma dell'art.
4-bis, L 130/99 (introdotto dall'art. 12 D.L.
145/2013 conv. in L. 9/2014), “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, nonche' le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici” (cfr. in tal senso altresì sentenze nn. CP_7
2583/2019, 1701/2019 e 6471/2018).
Nel caso in esame il contratto di cessione del credito in favore della società opposta prevede che le cessioni rientrino in operazioni di cartolarizzazione e non risultano contestate le ordinarie formalità di comunicazione, nonché quelle specifiche previste dall'art. 4 L. 130/1999, ed in particolare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in esame. Va dunque riconosciuta la validità ed efficacia della cessione in ON esame e la sua opponibilità all' cfr Tribunale Latina sez. II, 1576/2020).
7.2. Esame del primo motivo sul contratto
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L'esame dei primi due motivi risulta indispensabile, nonstante l'avvenuto pagamento della sorte capitale, dovendosi decidere, nel emrito, l'effettiva esigibilità degli inetressi moratori, la cui corresponsione presuppone l'esistenza di un contratto valido.
Il primo motivo di appello è fondato.
Il contratto, benché stipulato il 3 maggio 2017 e, dunque, dopo che le prestazioni oggetto della controversia erano state erogate, è efficace e idoneo a vincolare le parti.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023, 1427/2025) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art. 8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8- quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Si tratta, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva ON
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per ON cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei
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ONroparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n.
4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15). Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
La prospettata soluzione risulta avvalorata da recente arresto della giurisprudenza di legittimità che, in continuità con quanto sopra, ha affermato il seguente principio di diritto: “In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8- quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti
“imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre
l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli” (così in Cass. n. 16221/2025, confermata in Cass. n. 16687/2025 emessa in pari data).
La Corte, previa dettagliata disamina dell'opposta tesi, ha ritenuto preferibile quella
“che propende per la possibilità della stipulazione di un contratto scritto in un momento successivo all'esecuzione delle prestazioni sanitarie […], purché vi sia la previsione di effetti retroattivi dello stesso, sin dall'inizio dell'anno, con riferimento alle prestazioni già eseguite”, valorizzando, per un verso, il procedimento di formazione della volontà contrattuale della pubblica amministrazione “che sfocia, solo da ultimo, nella stipulazione del contratto, che si colloca all'apice di tale procedimento”, per altro verso, anche in riferimento al nuovo codice dei contratti
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pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, la natura dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione quali “contratti imposti dalla legge”.
Proprio perchè il contratto non può che essere stipulato all'esito della procedura negoziale, rappresentando il risultato finale di un complesso iter, è fisiologico che “le prestazioni sanitarie siano rese ed eseguite ancor prima della stipulazione del contratto, che può avvenire anche in un periodo successivo – anche all'inizio dell'anno successivo […], ma con espressa previsione della retroattività degli effetti, in modo da coprire anche le prestazioni già rese. […]. Del resto, le parti non hanno alcuna possibilità di incidere sul contenuto contrattuale, che viene stabilito con l'atto amministrativo di approvazione dello schema contrattuale, sicché, effettivamente, la sottoscrizione del contratto diventa un mero requisito di completamento della fattispecie a formazione progressiva prevista dal legislatore, al fine di porre a carico dell'erario il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dei centri accreditati. Per tale ragione, non si tratta di convalidare un contratto nullo, ma semplicemente di garantire che gli effetti del contratto stipulato successivamente (nella specie l'anno successivo alle prestazioni) retroagiscano, ammantando di legittimità anche le prestazioni eseguite prima della stipulazione. […]”.
Conclude la Corte che non rileva che le prestazioni siano state eseguite nell'anno precendente quello di stipulazione del contratto, “trattandosi di uno scostamento temporale minimo e, dunque, ragionevole. Tale contratto, infatti, ha valore retroattivo”
(così in Cass. n. 16221/2025 confermata in Cass. n. 16687/2025 emessa in pari data).
7.3. Esame del secondo motivo sulla prova del superamento del tetto di spesa
Anche il secondo motivo di gravame è fondato. ON Con riguardo allo sforamento del tetto di spesa deve escludersi che l' abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo fornito adeguata prova del fatto estintivo della pretesa azionata.
Dall'esame dei documenti allegati, non è possibile individuare i criteri applicati per determinare il contributo di ciascun centro allo sforamento del budget e, conseguentemente, determinare l'eventuale importo di addebito oppure la regressione tariffaria per la struttura interessata in proporzione a tale contributo.
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ON Coglie nel segno la critica dell'appellante che la documentazione allegata dall sia del tutto insufficiente a documentare l'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca.
Infatti, la nota prot. n. 148007 del 22.12.2017 costituisce, come pure riconosce il giudice di primo grado, “un atto meramente interno indirizzato dall'amministrazione all'ufficio affari legali” e rinvia per il credito oggetto del presente giudizio, ad una presunta nota di addebito, n. 468 del 3.03.2017, che non è depositata, né si ha prova che sia stata ritualmente notificata alla Parte_3
La Determinazione dirigenziale n. 98 del 23.11.2015 ad oggetto “recupero somme per sforamento tetto prestazioni con lettera R CTA cod. 008426 periodo mesi: 08 Pt_3 marzo/30 giugno 2015 e somma residua mese di luglio 2015[…]”, pur facendo riferimento alla branca di laboratorio per il periodo che interessa, richiama una serie di provvedimenti di contenuto vario e per quanto consta altresì indeterminato ed irrilevante nel presente giudizio.
Infine, per completezza, si soggiunge che i citati ordini di pagamento (allegati alla fattura posta a base del ricorso monitorio), elencati in premessa dal tribunale e richiamati a pagina 5 della parte motiva della decisione impugnata, non soltanto non contengono alcuna esplicitazione né dell'ammontare dell'esubero di fatturato dell'intera branca, né della percentuale attribuibile alla ma, contrariamente a quanto Parte_3 ritenuto dal tribunale, sono essi stessi prova della unilaterale e immotivata decisione ON dell di effettuare un pagamento parziale.
7.4. Esame del terzo motivo sugli interessi moratori
Sulla doglianza di cui al terzo motivo si dà atto che effettivamente, per la prima volta nella comparsa conclusionale in primo grado, l'appellante ha reso dichiarazione di tenore ammissivo a sé sfavorevole sulla circostanza di aver avuto quanto rivendicato per il capitale;
simmetricamente, anche nelle conclusioni d'appello ha rinunciato al capo di domanda sulla sorte capitale, sia pur confusamente, impropriamente chiedendo la
“previa conferma del decreto ingiuntivo”, ma subito dopo precisando: “tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione e dell'intervenuto pagamento della sorta capitale portata dalla fattura n° 17/E ALAB del 30.06.2015 dell'importo residuo pari ad €
194.509,00, condannare l' , in persona del Direttore Generale pro ONroparte_1
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ONroparte_1 ONroparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
tempore, al pagamento, in favore della OC cessionaria degli ONroparte_3 interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, così come riconosciuti in decreto ed espressamente previsti in contratto”.
Né l'appellata ha formulato alcuna contestazione sull'avvenuto pagamento.
Va dunque accolta, in conseguenza della fondatezza dei primi due motivi di appello, la domanda di pagamento degli interessi moratori, spettanti secondo la decorrenza iniziale e la misura prevista dal contratto stipulato inter partes, fino al termine finale del saldo della sorte capitale, avvenuto in data 9 luglio 2019.
§§§
8. Le spese del doppio grado di giudizio
Secondo la regola della soccombenza la va condannata a pagare ONroparte_1 all'appellata le spese del doppio grado di giudizio, quantificate Parte_1 secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, per le controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 con attribuzione al difensore avv. UI AI per dichiarazione di anticipo ex art. 93
c.p.c., nei seguenti importi: per il primo grado
- fase di studio: € 1.276,00,
- fase introduttiva: € 814,00,
- fase istruttoria: € 2.835,00,
- fase decisoria: € 2.127,00, per un totale di € 7.052,00, per il secondo grado
- fase di studio: € 1.500,00
- fase introduttiva: € 1.000,00
- fase decisoria: € 2.600,00 dunque per le sole attività effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria, per un totale di € 5.100,00.
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un
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Sud/ CP_3 ONroparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1943/2020, del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
21.12.2020, così provvede:
--accoglie l'appello e, per l'effetto, previa riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento degli interessi moratori come indicato in parte ONroparte_1 motiva;
--condanna la al pagamento, in favore dell'appellante ONroparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida per il primo grado in € 7.052,00 per onorari e per il
[...] secondo grado in € 1.165,50 per esborsi € 5.200,00 per onorario, oltre, sui soli onorari, rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP, con attribuzione al difensore avv.
UI AI per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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ONroparte_1 ONroparte_3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2“Con contratto di cessione del 24.11.2017, la società cedeva alla i crediti di Parte_3 ONroparte_5 cui alla fattura n° 17/E del 30.06.2015, oggetto del D.I. n° 1928/2017. Siffatto contratto di cessione veniva Pt_4 ritualmente notificato a mezzo PEC all' in data 27.11.2017, con avviso di pubblicazione di cessione in Parte_6 Gazzetta Ufficiale in data 02.12.2017 (…). Di poi, la cedeva i crediti ad oggetto della suddetta fattura alla OC ONroparte_5 ONroparte_4 Con
giusta contratto di cessione crediti stipulato in data 08.03.2018, ritualmente notificato a mezzo PEC all'
[...]
[...]
in data 16.03.2018, con avviso di pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale in data 15.03.2018 (…). Pt_6 Ed infine, la OC cedeva i crediti ad oggetto della suddetta fattura alla OC ONroparte_4 CP_3
in virtù di contratto di cessione crediti stipulato in data 20.06.2019, ritualmente notificato a mezzo PEC all'
[...] [...]
in data 03.07.2019, con avviso di pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale in data 29.06.2019 (…)”. Pt_6
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ONroparte_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2380 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, pendente avverso la sentenza n. 1943/2020, del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione civile, pubblicata in data 21.12.2020
TRA
(c.f.: ), con sede legale in Bologna alla Via Guido Reni Parte_1 P.IVA_1
n. 2/2, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. , Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura ad litem in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. UI AI (c.f.: ), presso il cui studio in C.F._1
SO ES (NA) alla Via Aldo Moro n° 32 elettivamente domicilia
Appellante
E
(c.f.: ), con sede legale in Torre del CO alla Via ONroparte_1 P.IVA_2
Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv. ti Eduardo Martucci (c.f.: ) in C.F._2 virtù di procura generale alle liti, con firma autenticata, per TA , Persona_1
(Repertorio n. 6393 del 30.07.2020), e (c.f.: , in Persona_2 C.F._3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
virtù di procura generale alle liti, con firma autenticata, per TA Persona_1
(Repertorio n. 7167 dell'8.07.2021), domiciliata presso la sede dell'Ente, in Torre del
CO (NA) alla Via Marconi, n. 66.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorso per decreto ingiuntivo
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 29.11.2017, la società in qualità di centro accreditato con il Parte_3 CP_2 per lo svolgimento di prestazioni sanitarie specialistiche afferenti alla branca di patologia clinica (in virtù di decreto di accreditamento n. 8 del 16.02.2016 del
Presidente Commissario ad acta, di Decreto n. 61 del 29.05.2015 nonché di contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. n. 502/92 in data 30.05.2016) eseguite nel mese di giugno 2015 dall'1.06.2015 al 30.06.2015, nell'ambito territoriale dell'
[...]
ON
, ha chiesto ingiungersi alla stessa il pagamento della somma di € CP_1
194.509,00, “oltre interessi moratori maturandi da calcolarsi in base ai tassi di mora ex D. lgs. n. 231/2002 (come espressamente pattutiti dalle parti)”, a titolo di corrispettivo per le prestazioni, erogate nel mese di giugno 2015 e per il cui pagamento
è stata emessa la fattura n. 17 del 30.06.2015 (branca di patologia Parte_4 clinica) di € 423.134,80, in relazione alla quale ha ricevuto solo un parziale pagamento di € 228.625,80 (Ordine di pagamento n. 11428 del 2.09.2015 per l'importo di €
205.762,18 a titolo di acconto e Ordine di pagamento n. 1247 del 23.09.2015 per l'importo di € 22.862,58 a titolo di saldo primo semestre 2015), risultando ancora creditrice nei confronti di essa della somma di € 194.509,00. Ha poi evidenziato CP_1 che la suddetta fattura, correttamente riportata nelle scritture contabili ai sensi dell'art. 2214 c.c., è stata “regolarmente notificata ed assunta al protocollo della CP_1
e non contestata, sia in ordine all'an che al quantum” (così in ricorso per decreto
[...] ingiuntivo, pag. 2). Ha infine domandato di munire il richiesto provvedimento di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c..
1.2. Con decreto n. 1928/2017 emesso il 25.10.2017, il Tribunale di Torre Annunziata ha ingiunto il pagamento di € 194.509,00, oltre interessi legali ex d.lgs. n. 231/02 come richiesti, in favore della società a titolo di saldo per le prestazioni sanitarie Parte_5
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rese nel mese di giugno 2015, “ed € 406,50 per spese ed € 2.135,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
2. Atto di citazione in opposizione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.01.2018, l ha ONroparte_1 proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, eccependo i seguenti motivi:
--l'inesistenza del credito avente ad oggetto la somma ingiunta poiché inerente ad attività eccedente i limiti del tetto di spesa di branca;
--l'irrilevanza della prova documentale fornita in giudizio, essendo la fattura allegata, quale documento contabile di parte, non idonea a dimostrare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. ON In particolare sul denunciato superamento del tetto di spesa, la ha dedotto che la parte opposta era consapevole di non poter percepire l'integrale soddisfazione del credito vantato”, come dimostrato – a suo dire - da diverse atti. ON Im particolare secondo la la nota prot. n. 7001 del 23.11.2015 dimostrerebbe, sia pur per fatture differenti1 - che “il C.M.O. aveva comunque già superato il tetto di spesa per prestazioni di specialistica al termine dei mesi di marzo, luglio e settembre 2015”, inoltre, rafforzerebbe la prova la nota prot. n. 148007 del 22.12.2017 “con allegata determina di liquidazione [determinazione dirigenziale n. 98 del 23.12.015], riportando che “della fattura 17/E relativa a prestazioni di laboratorio eseguite Pt_4 da CMO […] nel mese di giugno 2015 non è stato liquidato l'importo di € 194.509,00 corrispondente a prestazioni nota R per superamento del tetto di spesa delle stesse al
08/03/2015. Per tale importo è stata emessa nota di addebito n. 468 del 03/03/2017”
(così in atto di opposizione a d.i., pagg. 2-3). ON Sotto altro profilo, la ha evidenziato che la determina n. 98/2015 non è stata mai impugnata dal Centro opposto e che, pertanto, deve ritenersi definitiva.
Ha concluso, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 1 Invero, “la citata nota – anche se per differenti fatture – richiama al fatto per cui vi era stato l'esaurimento del tetto di spesa per il C.M.O. all'08.03.2015, relativamente alle prestazioni di Laboratorio Analisi e al mese di settembre 2015 per le altre branche specialistiche in convenzione” (così in atto di opposizione a d.i., pag. 3).
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2.1. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 1.06.2020 si è costituita la società che ha contestato le avverse allegazioni, ribadendo “la Parte_3 certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito azionato”, fondato sulle “fatture regolarmente assunte al protocollo dell' e riportate nelle scritture Parte_6 contabili” (così in comparsa di costituzione e risposta, pag. 3), oltre che sul contratto stipulato con l' in data 03.05.2016 per la Branca di Laboratorio di Analisi Parte_6
e la Delibera di Accreditamento n. 61 del 29.05.2015 (allegato al fascicolo monitorio), con il che risulterebbe altresì provato che le prestazioni erogate rientrano nell'ambito della Capacità Operativa Massima ad essa riconosciute. ON Ha contestato che la abbia provato l'avvenuto sforamento del tetto di spesa con riferimento all'intera macroarea di laboratorio analisi (Patologia Clinica), avendo genericamente asserito l'esaurimento del tetto di spesa, omettendo di precisare la e la data del predetto superamento;
ha lamentato la mancata comunicazione Pt_7 della data presuntiva di sforamento nonché delle determinazioni del Tavolo Tecnico, rimarcando che “Relazione del Distretto 56 su D.I. 1928/2017” con allegate la
“Determinazione Dirigenziale n. 98 del 23.11.2014” e la “N. Rif. 1661/17
UO.CC./AA.L.”, nonché la “Relazione Distretto 56 del 23.11.2015 – raggiunto tetto di spesa per , sono atti con mera rilevanza interna e non sono Parte_8 state mai notificate;
ha infine posto in rilievo che nemmeno la “presunta” nota di addebito n. 468 del 3.03.2017 emessa per l'importo - non liquidato - di € 194.509,00
“corrispondente a prestazioni nota R per superamento del tetto di spesa delle stesse al
08.03.2015” le è mai stata notificata (cfr. prot. n. 148007 del 22.12.2017 e atto di citazione in opposizione a d.i., pag. 10).
Infine, ha insistito per “il riconoscimento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, come espressamente previsto dall'art. 7, comma 4 del contratto stipulato tra il
[...]
e l' in data 03.05.2016, con una maggiorazione degli Parte_9 Parte_6 interessi moratori di 8 punti percentuali nell'ipotesi di un ritardo superiore a mesi sette dalla scadenza del termine di pagamento, come espressamente statuito dalla lettera d) del prefato articolo del contratto” (così in comparsa di costituzione e risposta, pag. 13), avendo l' provveduto al pagamento della sorte capitale, oggetto del ONroparte_1
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d.i., in data 9.07.2019, senza corrispondere gli interessi moratori;
ha infine insistito per la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Con ordinanza del 24.04.2018, il giudice istruttore, rilevato che “l'opponente si è Parte limitata a dedurre genericamente il superamento della e dei tetti di spesa per singole macroaree” ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
3 Decisione impugnata
Con la sentenza n. 1943/2020 pubblicata in data 21.12.2020, il Tribunale di Torre
Annunziata, II sezione civile, ha accolto l'opposizione e ha condannato il Parte_9
ON al pagamento in favore dell'opponente elle spese di lite.
[...]
In particolare, con riferimento alle prestazioni afferenti alla branca di patologia clinica il giudice di prime cure, sollevata d'ufficio la questione, sottoposta alle parti, ha rilevato la nullità del contratto sul duplice rilievo che è stato sottoscritto solo in data 3.05.2016, cioè “quasi un anno dopo” l'esecuzione delle prestazioni del 2015, e che “è da escludere che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (così in sentenza, pag. 3). ON Circa la prova documentale fornita dalla a sostegno dell'asserito superamento del tetto di spesa, il giudice ha ritenuto che la nota prot. n. 148007 del 22.12.2017 indirizzata al responsabile dell'Area Affari Legali, rappresenta “un atto meramente interno indirizzato all'ufficio affari legali”, mentre particolare rilievo assume la determina dirigenziale n. 98 del 23.11.2015, la quale “è stata depositata in atti con la prova della pubblicazione della stessa sull'albo pretorio on line dell' dal Parte_6
23.11.15 all'8.12.17 (con l'effetto di rendere pubblica la suddetta determina), e dalla stessa si evince che con nota prot. del 23.7.2015 è stata richiesta nota di credito al
CMO ai sensi della nota prot. N. 1300 del 22.7.2015 del Tavolo Tecnico” (così in sentenza, pag. 5). ON Ha poi ritenuto che lo stesso contenuto negli ordini di pagamento emessi dall' -
Ordine di pagamento n. 11428 del 2.09.2015 e Ordine di pagamento n. 1247 del
23.09.2015 - costituiscono un ulteriore elemento per far ritenere sufficientemente
R.G. n. 2380/2021 Sentenza Pagina 5
ONroparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
provata la comunicazione dei dati relativi allo sforamento del tetto di spesa (cf sentenza, pag. 5).
4 Motivi di appello
Avverso tale sentenza ha proposto gravame la società con atto di Parte_1 citazione notificato all' in data 8.02.2019, deducendo in via ONroparte_1 preliminare la propria legittimazione ad agire in quanto cessionaria dei crediti di cui alla fattura n. 17/E ALAB del 30.06.2015, oggetto del decreto ingiuntivo n. 1928/2017, in virtù di contratto di cessione stipulato il 20.6.2019 con la società ONroparte_4
ritualmente notificato tramite posta elettronica certificata all' il
[...] ONroparte_1
3.7.2019, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il
29.6.20192.
Ha quindi formulato tre motivi di impugnazione.
4.1. Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui, giudicando non conforme alla normativa vigente il contratto sottoscritto in data 3.05.2016, perchè successivo all'esecuzione delle prestazioni sanitarie di patologia clinica per l'anno
2015, ha ritenuto che vi fosse tra le parti una stipulazione per facta concludentia in violazione degli artt. 16-17 del r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923, secondo cui tutti i contratti con la p.a. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
4.2. Con il secondo motivo, lamenta l'errorenea valutazione del giudice circa l'asserita prova del superamento del tetto di spesa e, segnatamente, critica il punto di decisione Co con cui il tribunale ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull' nella parte in cui ha considerato irrilevante la necessità di rituale comunicazione dell'avvenuto ON superamento di detto tetto da parte e, pur riconoscendo che la nota prot. n. 148007 del 22.12.2017 ha natura di atto interno, tuttavia – in modo contraddittorio - ha poi riconosciuto efficacia dirimente alla nota di addebito n. 468 del 3.03.2017 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
asseritamente allegata alla Determina dirigenziale di liquidazione n. 98 del
23.11.2015, “poiché la stessa è stata depositata in atti con la prova della pubblicazione della stessa sull'albo pretorio on line dell' dal 23.11.15 all'8.12.17 (con Parte_6
l'effetto di rendere pubblica la suddetta determina), e dalla stessa si evince che con nota prot. del 23.7.2015 è stata richiesta nota di credito al CMO ai sensi della nota prot. N. 1300 del 22.7.2015 del Tavolo Tecnico…”, nonché agli Ordini di pagamento n. ON 11428 del 2.09.2015 e n. 1247 del 23.09.2015 emessi dall' “dai quali emergerebbero indicazioni tali da far ritenere sufficientemente provata la comunicazione dei dati relativi allo sforamento del tetto di spesa, senza che sussista da Con parte dell' la violazione del principio di affidamento del Centro” (così in atto di appello, pag. 11).
Parte appellante affida la sua difesa essenzialmente al rilievo critico che mai le è stata notificata comunicazione formale di superamento del tetto di spesa, o notificata nota di addebito per il corrispondente importo in violazione dell'art. 5 del contratto, rimarcando in particolare, che “per la fattura n. 17/E ALAB del 30.06.2015 della somma residua di
€ 194.509,00, al Centro cedente C.M.O. non è stata notificata alcuna PEC di raggiungimento tetto di spesa, né ancor meno alcuna nota di addebito […]” (così atto ON di appello, pagina 14) e che comunque le delibere depositate dall oltre ad essere per lo più meri atti interni non sono probanti rispetto agli obblighi imposti dall'art. 5 del contratto di comunicare la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa stabiliti e la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di consumo del tetto;
infine ha evidenziato che manca la prova della riunione del cd. , con il consuntivo Parte_10 dei dati provenienti dai vari distretti.
4.3. Con il terzo motivo, censura l'omessa pronuncia a proposito dell'avvenuto pagamento della sorte capitale del credito ingiunto, intervenuto nelle more del giudizio di opposizione, in data 9.07.2019, illustrato alle pagine 9, 10, 11 della comparsa conclusionale di parte ed alle pagine 6-7 delle note autorizzate;
espone che in virtù dell'avvenuto saldo della sorte capitale, ma in difetto di corresponsione degli interessi moratori, pure riconosciuti con il decreto ingiuntivo, essa comparente aveva insistito, in ON sede di conclusioni, nel chiedere la condanna della al relativo pagamento.
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5. Difese dell'appellata
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 20.04.2020 si è costituita l'
[...]
, rilevando la necessità di valutazione circa l'eventuale dichiarazione di CP_1 nullità della cessione di credito e chiedendo la declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo alla OC , in quanto “la cessione di credito tra CP_3 Pt_3
e sarebbe avvenuta successivamente al deposito della
[...] ONroparte_3 sentenza che ha deciso il primo grado di giudizio e, quindi, successivamente rispetto alla revoca del decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione di cui si è discusso in sede di prime cure”.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di Napoli così decidere:
1. In via preliminare e principale, declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo all'appellante per nullità della cessione di Parte_11 credito;
2. Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello promosso dalla OC in quanto non conforme ai dettami ONroparte_3 del codice di rito ed in particolare alla previsione di cui all'art. 348 bis c.p.c.;
3. In via subordinata e gradata, nel merito, rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla OC – in persona del legale rappresentante pro ONroparte_3 tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna ap-pellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
4. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1928/2017, oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
5. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari di giudizio”.
6. Svolgimento delel udienze in appello
Fissata la comparizione in data 11.05.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024, poi nuovamente rinviata per il carico del ruolo, infine anticipata all'udienza collegiale dell'8.10.2025, per la quale è stata disposta la trattazione scritta. Ha infine introitato la causa in decisione concedendo i
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termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica da parte dell'appellante.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
7.1. Circa la legittimazione della a proporre impugnazione, posto ONroparte_3 che la pronuncia gravata è stata resa all'esito del giudizio svoltosi tra la e Parte_3
l' , vale quanto segue. ONroparte_6
L'appellante in riferimento alla propria posizione di “cessionaria” del credito azionato, ha prodotto in allegato all'atto di appello, documentazione volta a dimostrare la propria legittimazione ad causam;
i passaggi attraverso i quali si è verificata la successione nel credito sono i seguenti: con contratto di cessione del 24.11.2017, la società Parte_3 ha ceduto alla i crediti di cui alla fattura n. 17/E ALAB del 30.6.2015, ONroparte_5 oggetto del D.I. n. 1928/2017; detto contratto di cessione è stato notificato a mezzo PEC alla in data 27.11.2017 con avviso di pubblicazione di cessione in Parte_6
Gazzetta Ufficiale in data 2.12.2017.
Successivamente, la società ha ceduto i summenzionati crediti alla ONroparte_5 società in data 8.03.2018, con atto ritualmente notificato a ONroparte_4 mezzo PEC alla in data 16.03.2018 con avviso di pubblicazione di Parte_6 cessione in Gazzetta Ufficiale in data 2.12.2017.
Infine, la società ha ceduto tali crediti alla società ONroparte_4 Parte_1 in data 20.06.2019, con atto ritualmente notificato a mezzo PEC alla
[...] Parte_6
in data 3.07.2019 con avviso di pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale in
[...] data 29.06.2019
Può quindi ritenersi che la società sulla base di tale vicenda Parte_1 successoria riguardante il credito inizialmente azionato dalla sia Parte_3 legittimata alla proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza pronunciata tra quest'ultima e la . Parte_6
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Sulla necessità di formale accettazione della cessione, su cui insiste l' ONroparte_1 in comparsa di costituzione in appello vale ricordare che la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (cfr. Cass. 30658/2017; 32788/2019).
Dunque, la richiamata normativa sulla forma della cessione del credito non si applica ON anche agli enti pubblici non statali, quali le
A ciò va aggiunto che a norma dell'art.
4-bis, L 130/99 (introdotto dall'art. 12 D.L.
145/2013 conv. in L. 9/2014), “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, nonche' le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici” (cfr. in tal senso altresì sentenze nn. CP_7
2583/2019, 1701/2019 e 6471/2018).
Nel caso in esame il contratto di cessione del credito in favore della società opposta prevede che le cessioni rientrino in operazioni di cartolarizzazione e non risultano contestate le ordinarie formalità di comunicazione, nonché quelle specifiche previste dall'art. 4 L. 130/1999, ed in particolare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in esame. Va dunque riconosciuta la validità ed efficacia della cessione in ON esame e la sua opponibilità all' cfr Tribunale Latina sez. II, 1576/2020).
7.2. Esame del primo motivo sul contratto
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L'esame dei primi due motivi risulta indispensabile, nonstante l'avvenuto pagamento della sorte capitale, dovendosi decidere, nel emrito, l'effettiva esigibilità degli inetressi moratori, la cui corresponsione presuppone l'esistenza di un contratto valido.
Il primo motivo di appello è fondato.
Il contratto, benché stipulato il 3 maggio 2017 e, dunque, dopo che le prestazioni oggetto della controversia erano state erogate, è efficace e idoneo a vincolare le parti.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023, 1427/2025) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art. 8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8- quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Si tratta, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva ON
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per ON cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei
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procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n.
4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15). Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
La prospettata soluzione risulta avvalorata da recente arresto della giurisprudenza di legittimità che, in continuità con quanto sopra, ha affermato il seguente principio di diritto: “In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8- quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti
“imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre
l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli” (così in Cass. n. 16221/2025, confermata in Cass. n. 16687/2025 emessa in pari data).
La Corte, previa dettagliata disamina dell'opposta tesi, ha ritenuto preferibile quella
“che propende per la possibilità della stipulazione di un contratto scritto in un momento successivo all'esecuzione delle prestazioni sanitarie […], purché vi sia la previsione di effetti retroattivi dello stesso, sin dall'inizio dell'anno, con riferimento alle prestazioni già eseguite”, valorizzando, per un verso, il procedimento di formazione della volontà contrattuale della pubblica amministrazione “che sfocia, solo da ultimo, nella stipulazione del contratto, che si colloca all'apice di tale procedimento”, per altro verso, anche in riferimento al nuovo codice dei contratti
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pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, la natura dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione quali “contratti imposti dalla legge”.
Proprio perchè il contratto non può che essere stipulato all'esito della procedura negoziale, rappresentando il risultato finale di un complesso iter, è fisiologico che “le prestazioni sanitarie siano rese ed eseguite ancor prima della stipulazione del contratto, che può avvenire anche in un periodo successivo – anche all'inizio dell'anno successivo […], ma con espressa previsione della retroattività degli effetti, in modo da coprire anche le prestazioni già rese. […]. Del resto, le parti non hanno alcuna possibilità di incidere sul contenuto contrattuale, che viene stabilito con l'atto amministrativo di approvazione dello schema contrattuale, sicché, effettivamente, la sottoscrizione del contratto diventa un mero requisito di completamento della fattispecie a formazione progressiva prevista dal legislatore, al fine di porre a carico dell'erario il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dei centri accreditati. Per tale ragione, non si tratta di convalidare un contratto nullo, ma semplicemente di garantire che gli effetti del contratto stipulato successivamente (nella specie l'anno successivo alle prestazioni) retroagiscano, ammantando di legittimità anche le prestazioni eseguite prima della stipulazione. […]”.
Conclude la Corte che non rileva che le prestazioni siano state eseguite nell'anno precendente quello di stipulazione del contratto, “trattandosi di uno scostamento temporale minimo e, dunque, ragionevole. Tale contratto, infatti, ha valore retroattivo”
(così in Cass. n. 16221/2025 confermata in Cass. n. 16687/2025 emessa in pari data).
7.3. Esame del secondo motivo sulla prova del superamento del tetto di spesa
Anche il secondo motivo di gravame è fondato. ON Con riguardo allo sforamento del tetto di spesa deve escludersi che l' abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo fornito adeguata prova del fatto estintivo della pretesa azionata.
Dall'esame dei documenti allegati, non è possibile individuare i criteri applicati per determinare il contributo di ciascun centro allo sforamento del budget e, conseguentemente, determinare l'eventuale importo di addebito oppure la regressione tariffaria per la struttura interessata in proporzione a tale contributo.
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ON Coglie nel segno la critica dell'appellante che la documentazione allegata dall sia del tutto insufficiente a documentare l'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca.
Infatti, la nota prot. n. 148007 del 22.12.2017 costituisce, come pure riconosce il giudice di primo grado, “un atto meramente interno indirizzato dall'amministrazione all'ufficio affari legali” e rinvia per il credito oggetto del presente giudizio, ad una presunta nota di addebito, n. 468 del 3.03.2017, che non è depositata, né si ha prova che sia stata ritualmente notificata alla Parte_3
La Determinazione dirigenziale n. 98 del 23.11.2015 ad oggetto “recupero somme per sforamento tetto prestazioni con lettera R CTA cod. 008426 periodo mesi: 08 Pt_3 marzo/30 giugno 2015 e somma residua mese di luglio 2015[…]”, pur facendo riferimento alla branca di laboratorio per il periodo che interessa, richiama una serie di provvedimenti di contenuto vario e per quanto consta altresì indeterminato ed irrilevante nel presente giudizio.
Infine, per completezza, si soggiunge che i citati ordini di pagamento (allegati alla fattura posta a base del ricorso monitorio), elencati in premessa dal tribunale e richiamati a pagina 5 della parte motiva della decisione impugnata, non soltanto non contengono alcuna esplicitazione né dell'ammontare dell'esubero di fatturato dell'intera branca, né della percentuale attribuibile alla ma, contrariamente a quanto Parte_3 ritenuto dal tribunale, sono essi stessi prova della unilaterale e immotivata decisione ON dell di effettuare un pagamento parziale.
7.4. Esame del terzo motivo sugli interessi moratori
Sulla doglianza di cui al terzo motivo si dà atto che effettivamente, per la prima volta nella comparsa conclusionale in primo grado, l'appellante ha reso dichiarazione di tenore ammissivo a sé sfavorevole sulla circostanza di aver avuto quanto rivendicato per il capitale;
simmetricamente, anche nelle conclusioni d'appello ha rinunciato al capo di domanda sulla sorte capitale, sia pur confusamente, impropriamente chiedendo la
“previa conferma del decreto ingiuntivo”, ma subito dopo precisando: “tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione e dell'intervenuto pagamento della sorta capitale portata dalla fattura n° 17/E ALAB del 30.06.2015 dell'importo residuo pari ad €
194.509,00, condannare l' , in persona del Direttore Generale pro ONroparte_1
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tempore, al pagamento, in favore della OC cessionaria degli ONroparte_3 interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, così come riconosciuti in decreto ed espressamente previsti in contratto”.
Né l'appellata ha formulato alcuna contestazione sull'avvenuto pagamento.
Va dunque accolta, in conseguenza della fondatezza dei primi due motivi di appello, la domanda di pagamento degli interessi moratori, spettanti secondo la decorrenza iniziale e la misura prevista dal contratto stipulato inter partes, fino al termine finale del saldo della sorte capitale, avvenuto in data 9 luglio 2019.
§§§
8. Le spese del doppio grado di giudizio
Secondo la regola della soccombenza la va condannata a pagare ONroparte_1 all'appellata le spese del doppio grado di giudizio, quantificate Parte_1 secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, per le controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 con attribuzione al difensore avv. UI AI per dichiarazione di anticipo ex art. 93
c.p.c., nei seguenti importi: per il primo grado
- fase di studio: € 1.276,00,
- fase introduttiva: € 814,00,
- fase istruttoria: € 2.835,00,
- fase decisoria: € 2.127,00, per un totale di € 7.052,00, per il secondo grado
- fase di studio: € 1.500,00
- fase introduttiva: € 1.000,00
- fase decisoria: € 2.600,00 dunque per le sole attività effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria, per un totale di € 5.100,00.
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un
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Sud/ CP_3 ONroparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1943/2020, del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
21.12.2020, così provvede:
--accoglie l'appello e, per l'effetto, previa riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento degli interessi moratori come indicato in parte ONroparte_1 motiva;
--condanna la al pagamento, in favore dell'appellante ONroparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida per il primo grado in € 7.052,00 per onorari e per il
[...] secondo grado in € 1.165,50 per esborsi € 5.200,00 per onorario, oltre, sui soli onorari, rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP, con attribuzione al difensore avv.
UI AI per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2“Con contratto di cessione del 24.11.2017, la società cedeva alla i crediti di Parte_3 ONroparte_5 cui alla fattura n° 17/E del 30.06.2015, oggetto del D.I. n° 1928/2017. Siffatto contratto di cessione veniva Pt_4 ritualmente notificato a mezzo PEC all' in data 27.11.2017, con avviso di pubblicazione di cessione in Parte_6 Gazzetta Ufficiale in data 02.12.2017 (…). Di poi, la cedeva i crediti ad oggetto della suddetta fattura alla OC ONroparte_5 ONroparte_4 Con
giusta contratto di cessione crediti stipulato in data 08.03.2018, ritualmente notificato a mezzo PEC all'
[...]
[...]
in data 16.03.2018, con avviso di pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale in data 15.03.2018 (…). Pt_6 Ed infine, la OC cedeva i crediti ad oggetto della suddetta fattura alla OC ONroparte_4 CP_3
in virtù di contratto di cessione crediti stipulato in data 20.06.2019, ritualmente notificato a mezzo PEC all'
[...] [...]
in data 03.07.2019, con avviso di pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale in data 29.06.2019 (…)”. Pt_6
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