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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente e Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 413/2022 depositato il 28/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Romagna 1 - Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 193/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 1 e pubblicata il 04/08/2021
Atti impositivi:
- ATTO DI CONTESI n. 22110-41-2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore della Parte si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Ufficio si riporta agli atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di contestazione n. 221100-41-2019 l'Agenzia delle Dogane di Ravenna irrogava al Sig.
Ricorrente_1, nato in [...] e residente Marina di Ravenna, sanzione amministrativa per violazione dell'art. 292 del D.P.R. n. 43/1973, come depenalizzato dal D.Lgs. n. 8/2016, in relazione alla circolazione sul territorio nazionale di veicolo Marchio_1 immatricolato in Svizzera Prodotto_1, targato Targa_1 Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, deducendo plurimi profili di illegittimità dell'atto. Con la sentenza n.193/21, la CTP respingeva il ricorso. Avverso tale decisione il contribuente propone appello, l'Agenzia si è costituita chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, per mancata tempestiva contestazione della violazione. Il motivo è fondato. È pacifico in atti che la violazione sia stata accertata in data 15.01.2019 e che il ricorrente sia stato immediatamente identificato, risultando residente in Italia. L'atto di contestazione è stato notificato soltanto in data 10.09.2019, oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981. A seguito della depenalizzazione operata dal D.Lgs.
n. 8/2016, la fattispecie di cui all'art. 292 D.P.R. n. 43/1973 integra un illecito amministrativo soggetto alla disciplina generale della legge n. 689/1981. Non può condividersi l'assunto del giudice di prime cure secondo cui troverebbero applicazione le norme in materia di tributi doganali. Nel caso di specie, infatti, non viene in rilievo un'obbligazione tributaria, bensì una sanzione amministrativa sostitutiva di una precedente fattispecie penale. Ne consegue che trova applicazione l'art. 14, comma 6, della legge n. 689/1981, secondo cui l'omessa notifica nel termine comporta l'estinzione dell'obbligazione. Pertanto, l'atto impugnato deve ritenersi tardivo e privo di effetti. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea esclusione del regime di importazione temporanea. Anche tale motivo è fondato. Dalla documentazione prodotta risulta che: il veicolo era immatricolato in Svizzera;
il proprietario era soggetto extra UE;
l'utilizzo avveniva per ragioni lavorative;
la permanenza sul territorio nazionale era inferiore a sei mesi;
l'uso non era a fini commerciali. Tali elementi integrano i presupposti previsti dalla normativa unionale e dal Reg. CEE n. 2454/93.La CTP ha escluso il regime agevolativo sulla base del solo requisito della residenza del conducente, senza considerare il mutato quadro normativo e giurisprudenziale. Con il terzo motivo l'appellante deduce l'omessa valutazione dell'Accordo del 19.12.1972 tra Comunità Europea e Confederazione Svizzera. Il motivo è fondato. Tale accordo, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, esclude la configurabilità del contrabbando in relazione a merci provenienti dalla Svizzera, salvo profili IVA. La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento a tale disciplina. Con il quarto motivo l'appellante censura la mancata valutazione della documentazione prodotta. Il motivo merita accoglimento. Dagli atti emergono numerosi documenti attestanti: la proprietà del veicolo;
rapporto di lavoro;
le finalità del viaggio;
presenza del datore di lavoro;
il recente acquisto del mezzo. Tale documentazione non pare sia stata contestata dall'Ufficio. Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'omessa valutazione dell'assenza di colpa.Il motivo è fondato. Dalle risultanze processuali emerge che il contribuente ha agito in esecuzione di direttive del datore di lavoro, in un contesto normativo caratterizzato da obiettiva incertezza. Trova pertanto applicazione l'art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000, nonché l'art. 3 della legge n. 689/1981. Pertanto dall'esame complessivo dei motivi di appello emerge la fondatezza delle censure proposte. L'appello viene accolto, stante l'incertezza normativa nonché
l'alternanza dei giudicati si ritiene di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente e Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 413/2022 depositato il 28/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Romagna 1 - Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 193/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 1 e pubblicata il 04/08/2021
Atti impositivi:
- ATTO DI CONTESI n. 22110-41-2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore della Parte si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Ufficio si riporta agli atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di contestazione n. 221100-41-2019 l'Agenzia delle Dogane di Ravenna irrogava al Sig.
Ricorrente_1, nato in [...] e residente Marina di Ravenna, sanzione amministrativa per violazione dell'art. 292 del D.P.R. n. 43/1973, come depenalizzato dal D.Lgs. n. 8/2016, in relazione alla circolazione sul territorio nazionale di veicolo Marchio_1 immatricolato in Svizzera Prodotto_1, targato Targa_1 Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, deducendo plurimi profili di illegittimità dell'atto. Con la sentenza n.193/21, la CTP respingeva il ricorso. Avverso tale decisione il contribuente propone appello, l'Agenzia si è costituita chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, per mancata tempestiva contestazione della violazione. Il motivo è fondato. È pacifico in atti che la violazione sia stata accertata in data 15.01.2019 e che il ricorrente sia stato immediatamente identificato, risultando residente in Italia. L'atto di contestazione è stato notificato soltanto in data 10.09.2019, oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981. A seguito della depenalizzazione operata dal D.Lgs.
n. 8/2016, la fattispecie di cui all'art. 292 D.P.R. n. 43/1973 integra un illecito amministrativo soggetto alla disciplina generale della legge n. 689/1981. Non può condividersi l'assunto del giudice di prime cure secondo cui troverebbero applicazione le norme in materia di tributi doganali. Nel caso di specie, infatti, non viene in rilievo un'obbligazione tributaria, bensì una sanzione amministrativa sostitutiva di una precedente fattispecie penale. Ne consegue che trova applicazione l'art. 14, comma 6, della legge n. 689/1981, secondo cui l'omessa notifica nel termine comporta l'estinzione dell'obbligazione. Pertanto, l'atto impugnato deve ritenersi tardivo e privo di effetti. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea esclusione del regime di importazione temporanea. Anche tale motivo è fondato. Dalla documentazione prodotta risulta che: il veicolo era immatricolato in Svizzera;
il proprietario era soggetto extra UE;
l'utilizzo avveniva per ragioni lavorative;
la permanenza sul territorio nazionale era inferiore a sei mesi;
l'uso non era a fini commerciali. Tali elementi integrano i presupposti previsti dalla normativa unionale e dal Reg. CEE n. 2454/93.La CTP ha escluso il regime agevolativo sulla base del solo requisito della residenza del conducente, senza considerare il mutato quadro normativo e giurisprudenziale. Con il terzo motivo l'appellante deduce l'omessa valutazione dell'Accordo del 19.12.1972 tra Comunità Europea e Confederazione Svizzera. Il motivo è fondato. Tale accordo, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, esclude la configurabilità del contrabbando in relazione a merci provenienti dalla Svizzera, salvo profili IVA. La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento a tale disciplina. Con il quarto motivo l'appellante censura la mancata valutazione della documentazione prodotta. Il motivo merita accoglimento. Dagli atti emergono numerosi documenti attestanti: la proprietà del veicolo;
rapporto di lavoro;
le finalità del viaggio;
presenza del datore di lavoro;
il recente acquisto del mezzo. Tale documentazione non pare sia stata contestata dall'Ufficio. Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'omessa valutazione dell'assenza di colpa.Il motivo è fondato. Dalle risultanze processuali emerge che il contribuente ha agito in esecuzione di direttive del datore di lavoro, in un contesto normativo caratterizzato da obiettiva incertezza. Trova pertanto applicazione l'art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000, nonché l'art. 3 della legge n. 689/1981. Pertanto dall'esame complessivo dei motivi di appello emerge la fondatezza delle censure proposte. L'appello viene accolto, stante l'incertezza normativa nonché
l'alternanza dei giudicati si ritiene di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.